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Convenzione del 6 marzo 1948 istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (con All.)

RS 0.747.305.91In vigoreStato 17.09.202477 articoli

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  • RU 2004 3291con All.in vigore il 07.11.2002
    modificato: art. 16, 17, 19

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Indice
  1. Parte IScopi dell’Organizzazione1
  2. Parte IIFunzioni2–3
  3. Parte IIIMembri4–10
  4. Parte IVOrgani11
  5. Parte VL’Assemblea12–15
  6. Parte VIIl consiglio16–26
  7. Parte VIIComitato di sicurezza marittima27–31
  8. Parte VIIIComitato giuridico32–36
  9. Parte IXComitato per la Protezione dell’ambiente marino37–41
  10. Parte XComitato per la cooperazione tecnica42–46
  11. Parte XIIl segretariato47–52
  12. Parte XIIFinanze53–56
  13. Parte XIIIVoto57
  14. Parte XIVSede dell’Organizzazione58
  15. Parte XVRapporti con le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni59–63
  16. Parte XVICapacità giuridica, privilegi e immunità64–65
  17. Parte XVIIEmendamenti66–68
  18. Parte XVIIIInterpretazione69–70
  19. Parte XIXDisposizioni varie71–73
  20. Parte XXEntrata in vigore74–77

Gli stati che partecipano alla presente convenzione decidono di istituire l’Organizzazione marittima internazionale (chiamata qui di seguito «l’Organizzazione»).

Parte I Scopi dell’Organizzazione

Art. 1

Gli scopi dell’Organizzazione sono:

  1. a)

    l’istituzione di un sistema di collaborazione tra i governi nel campo della regolamentazione e degli usi governativi su le questioni tecniche di ogni genere relative alla navigazione commerciale internazionale e il promovimento e l’agevolazione della generalizzazione di norme il più possibile elevate per quanto concerne la sicurezza marittima, l’efficacia della navigazione, la prevenzione dell’inquinamento marino da navi e la lotta contro questo inquinamento, come anche l’esame delle questioni amministrative e giuridiche vincolate alle finalità di cui al presente articolo;

  2. b)

    il promovimento della rinuncia alle misure discriminanti e alle limitazioni non indispensabili, applicate dai Governi alla navigazione commerciale mondiale, allo scopo di mettere a disposizione del commercio mondiale, senza restrizione, i mezzi della navigazione marittima; l’aiuto e l’incoraggiamento da parte di un Governo intesi a sviluppare la marina mercantile nazionale e a salvaguardare la sicurezza non costituiscono per sé una discriminazione, eccetto che siano fondati su misure le quali mirino a limitare le libertà dei navigli di qualunque bandiera di partecipare al commercio internazionale;

  3. c)

    l’esame, giusta la Parte II, delle questioni concernenti le pratiche ristrettive sleali d’imprese di navigazione marittima;

  4. d)

    l’esame di tutti i problemi concernenti la navigazione marittima e i suoi effetti sull’ambiente marino, che a essa potranno essere affidati da qualsiasi organo o da qualsiasi istituzione specializzata delle Nazioni Unite;

  5. e)

    lo scambio intergovernativo di informazioni sulle questioni studiate dall’Organizzazione.

Parte II Funzioni

Art. 21

Per raggiungere gli scopi indicati nella Parte I, all’Organizzazione sono affidate le funzioni seguenti:

  1. a)

    con riserva delle disposizioni dell’articolo 3, esaminare le questioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell’articolo 1, che le fossero sottoposte da qualunque membro, organo, istituzione specializzata delle Nazioni Unite o da qualunque altra organizzazione intergovernativa, come pure tutti i problemi che le saranno sottoposti a norma della lettera d) dell’articolo 1 e fare raccomandazioni a tale riguardo;

  2. b)

    elaborare disegni di convenzioni, accordi e altri documenti appropriati, raccomandarli ai governi e alle organizzazioni intergovernative e convocare le conferenze che reputasse necessarie;

  3. c)

    istituire un sistema di consultazioni fra i membri e di scambio di informazione fra i governi;

  4. d)

    svolgere le funzioni risultanti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo, segnatamente quelle che le sono affidate da o in virtù di strumenti internazionali concernenti problemi marittimi e gli effetti della navigazione marittima sull’ambiente marino;

  5. e)

    agevolare secondo il bisogno e in conformità delle disposizioni della Parte X, la cooperazione tecnica nel quadro delle attribuzioni dell’organizzazione:

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681). Giusta detta ris, gli originari art. 3 a 31 diventano art. 2 a 30, le riferenze a detti art. che figurano nel testo della Conv., sono stati adattati in conseguenza.

Art. 3

L’Organizzazione raccomanda di risolvere le questioni, applicando, ove sia possibile, i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali. Se essa fosse d’avviso che una questione concernente le pratiche ristrettive sleali delle imprese di navigazione marittima non possa essere risolta con i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali oppure se la questione non sia potuta essere risolta mediante tali metodi, l’Organizzazione la esamina, su proposta di uno dei membri interessati, a condizione che essa sia già stata oggetto di negoziati diretti.

Parte III Membri

Art. 4

Tutti gli Stati possono diventare membri dell’Organizzazione alle condizioni previste nella Parte III.

Art. 5

I Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell’Organizzazione aderendo alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 57.

Art. 6

Gli Stati non membri delle Nazioni Unite che sono stati invitati a mandare rappresentanti alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, convocata a Ginevra il 19 febbraio 1948, possono diventare membri aderendo alla Convenzione conformemente all’articolo 71.

Art. 7

Ogni Stato che non possiede i requisiti previsti negli articoli 5 e 6 può domandare, per il tramite del Segretario generale dell’Organizzazione, di diventare membro; esso sarà accolto come membro quando avrà aderito alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 71, purché la domanda d’ammissione sia stata accettata, mediante raccomandazione del Consiglio, dai due terzi dei membri dell’Organizzazione, esclusi i membri associati.

Art. 8

Ogni territorio o gruppo di territori cui, in virtù dell’articolo 72, la Convenzione è stata dichiarata applicabile dal Membro che ne assicura le relazioni internazionali oppure dalle Nazioni Unite, può divenire membro associato dell’Organizzazione mediante notificazione scritta fatta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite dal membro responsabile oppure, dato il caso, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 91

Un membro associato ha i diritti e gli obblighi riconosciuti a qualsiasi membro dalla Convenzione. Esso, Tuttavia, non può partecipare alle votazioni del Consiglio né essere membro di quest’organo. Con questa riserva, la parola «membro», nella presente Convenzione, è considerata salvo indicazione contraria del contesto, designare anche i membri associati.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall’AF il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera il 1° apr. 1978 (RU 1978 365, 1977 1074 art. 1 cpv. 1 lett. d; FF 1975 I 917).

Art. 10

Nessuno Stato o territorio può divenire o rimanere membro dell’Organizzazione contrariamente a una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Parte IV Organi

Art. 11

L’Organizzazione comprende un’Assemblea, un Consiglio, un Comitato di sicurezza marittima, un Comitato giuridico, un Comitato della protezione dell’ambiente marino, un Comitato della cooperazione tecnica e gli organi ausiliari che l’organizzazione ritenesse necessario istituire, come anche una Segretaria.

Parte V L’Assemblea

Art. 12

L’Assemblea è composta di tutti i membri.

Art. 13

L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni due anni. Dovrà essere convocata una sessione straordinaria, dopo un preavviso di sessanta giorni, ogni volta che un terzo dei membri ne notifichi la domanda al Segretario generale oppure ogni volta che il Consiglio lo reputi necessario, parimenti dopo un preavviso di sessanta giorni.

Art. 14

Per deliberare validamente, l’Assemblea deve riunire la maggioranza dei membri che non siano membri associati.

Art. 151

Le funzioni dell’Assemblea sono le seguenti:

  1. a)

    eleggere, in ogni sessione ordinaria, fra i membri, che non siano membri associati, un Presidente e due Vicepresidenti che restano in carica fino alla sessione ordinaria successiva;

  2. b)

    stabilire il regolamento interno, salvo disposizione contraria della Convenzione;

  3. c)

    istituire, se lo reputi necessario, tutti gli organi temporanei oppure, su raccomandazione del Consiglio, permanenti;

  4. d)

    eleggere i Membri che saranno rappresentati nel Consiglio, conformemente all’articolo 17;

  5. e)

    ricevere e esaminare i rapporti del Consiglio e pronunciarsi su tutte le questioni che quello le sottoponesse;

  6. f)

    approvare il programma di lavoro dell’Organizzazione;

  7. g)

    votare il bilancio di previsione e stabilire l’ordinamento finanziario dell’Organizzazione, conformemente alla Parte XII;

  8. h)

    esaminare le spese e approvare i conti dell’Organizzazione;

  9. i)

    adempiere le funzioni affidate all’Organizzazione, con la riserva che l’Assemblea trasmetterà al Consiglio le questioni indicati nelle lettere a) e b) dell’articolo 2 affinché faccia raccomandazioni o proponga strumenti appropriati, come pure con la riserva che tutti gli strumenti o raccomandazione sottoposti dal Consiglio all’Assemblea e che questa non avrà accettato saranno trasmessi al consiglio per riesame, con le eventuali osservazioni dell’Assemblea;

  10. j)

    raccomandare ai Membri l’introduzione di norme e di direttive relative alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell’inquinamento marittimo da navi, alla lotta contro questo inquinamento e ad altre questioni concernenti gli effetti della navigazione marittima sull’ambiente marino, assegnate all’Organizzazione da o in virtù di strumenti internazionali, oppure l’adozione d’emendamenti a questo norme e direttive sottopostele;

  11. k)

    adottare qualsiasi provvedimento che giudicasse appropriato per promuovere la cooperazione tecnica conformemente alle disposizioni della lettera e) dell’articolo 2, tenendo conto dei bisogni propri ai Paesi in via di sviluppo;

  12. l)

    decidere di adunare una conferenza internazionale o di seguire qualsiasi altra procedura adeguata per l’adozione di convenzioni internazionali o di emendamenti a convenzioni internazionali elaborate dal Comitato della sicurezza marittima, dal Comitato giuridico, dal Comitato per la protezione dell’ambiente marino, dal Comitato per la cooperazione tecnica o da altri organi dell’Organizzazione;

  13. m)

    rinviare al consiglio, per esame o decisione, qualsiasi affare di competenza dell’Organizzazione, restando però inteso che non deve essere delegata la facoltà di presentare raccomandazioni, prevista nella lettera j) del presente articolo.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 709).

Parte VI Il consiglio

Art. 161

Il Consiglio è composto di quaranta Membri eletti dall’Assemblea.

  1. Nuovo testo giusta gli em. dell’Assemblea generale dell’Organizzazione del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).

Art. 171

L’Assemblea, eleggendo i Membri del Consiglio, osserva i principi seguenti:

  1. a)

    dieci appartengono agli Stati che sono i più interessati a fornire servizi internazionali di navigazione marittima;

  2. b)

    dieci appartengono ad altri Stati che sono i più interessati nel commercio internazionale marittimo;

  3. c)

    venti appartengono agli Stati che non sono stati scelti in virtù delle lettere a) o b) suindicate, che hanno interesse particolare nel trasporto marittimo o nella navigazione e la cui elezione garantisce la rappresentanza nel Consiglio di tutte le grandi regioni geografiche del mondo.

  1. Nuovo testo giusta gli em. dell’Assemblea generale dell’Organizzazione del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).

Art. 18

I membri rappresentanti nel Consiglio, in virtù dell’articolo 16, rimangono in carica fino alla chiusura della successiva sessione ordinaria dell’Assemblea. I membri uscenti possono essere rieletti.

Art. 191

a)  Il consiglio nomina il suo presidente e adotta il regolamento interno, salvo disposizioni contrarie della presente convenzione.

b)  Ventisei Membri del Consiglio costituiscono il quorum.2

c)  Il consiglio si aduna, dopo preavviso di un mese, su convocazione del suo presidente o a domanda di almeno quattro dei suoi Membri, ogni qualvolta sia necessario per la buona esecuzione della sua missione. Esso si aduna in qualsiasi luogo che giudica appropriato.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 15 nov. 1979, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1276 1982 670; FF 1980 II 681).
  2. Nuovo testo giusta gli em. dell’Assemblea generale dell’Organizzazione I del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU 2004 3291).

Art. 20

Il Consiglio, ove esamini una questione che interessa particolarmente un membro dell’Organizzazione, invita quest’ultimo a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni.

Art. 211

a)  Il Consiglio esamina il progetto di programma di lavoro e il preventivo approntato dal Segretario generale al lume delle proposte del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell’ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica e di altri organi dell’Organizzazione e ne tiene conto per compilare e sottoporre all’Assemblea il programma di lavoro e il preventivo dell’Organizzazione, considerando l’interesse generale e le priorità dell’Organizzazione.

b)  Il Consiglio riceve i rapporti, le proposte e le raccomandazioni del Comitato per la sicurezza marittima, del giuridico, del Comitato per la protezione dell’ambiente marino e del Comitato per la cooperazione tecnica, come anche di altri organi dell’Organizzazione. Li trasmette all’Assemblea e, se essa non è adunata, ai membri, per informazione, aggiungendo osservazioni e raccomandazioni.

c)  Il Consiglio esamina le questioni risultanti dagli articoli 28, 33, 38, e 43 soltanto dopo aver consultato il Comitato per la sicurezza marittima, il comitato giuridico, il Comitato per la protezione dell’ambiente marino o il Comitato per la cooperazione tecnica, secondo i casi.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

Art. 22

Il consiglio nomina, con l’approvazione dell’Assemblea, il Segretario generale. Il Consiglio prende tutte le disposizioni utili per l’assunzione del personale necessario. Esso stabilisce le condizioni d’impiego del Segretario generale e del personale, uniformandosi per quanto possibile alle disposizioni prese dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue istituzioni specializzate.

Art. 231

Il Consiglio dovrà redigere un rapporto all’Assemblea, in occasione di ogni Sessione Ordinaria, circa il lavoro svolto dall’Organizzazione a partire dalla precedente Sessione Ordinaria dell’Assemblea.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

Art. 241

Il consiglio sottoporrà all’Assemblea i rendiconti finanziari dell’Organizzazione, insieme ai commenti e alle raccomandazioni del Consiglio stesso.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

Art. 251

a)  Il Consiglio può conchiudere accordi o prendere disposizioni concernenti i rapporti con le altre organizzazioni, conformemente alle disposizioni della Parte XV. Questi accordi e queste disposizioni soggiacciono all’approvazione dell’Assemblea.

b)  Tenuto conto delle disposizioni della Parte XV e dei rapporti intrattenuti con altri organismi dai rispettivi in virtù degli articoli 28, 33, 38 e 43, il Consiglio assicura, tra le sessione dell’Assemblea, le relazioni con altre organizzazioni.

  1. Nuovo testa giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

Art. 261

Nell’intervallo tra le sessione dell’Assemblea, il Consiglio svolgerà tutte le funzioni dell’Organizzazione, salvo la funzione de fare raccomandazioni ai sensi dell’articolo 15j). In particolare, il Consiglio coordinerà le attività degli organi dell’Organizzazione e potrà apportare al programma di lavoro quegli adeguamenti che siano strettamente necessari per assicurare l’efficace funzionalmente dell’Organizzazione.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

Parte VII Comitato di sicurezza marittima

Art. 271

Il Comitato di sicurezza marittima si compone di tutti i membri.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall’AF il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1978 (RU 1978 365,1977 1074 Art. 1 lett d; FF 1980 II 917).

Art. 281

a)  Il Comitato per la Sicurezza Marittima esaminerà ogni questione che ricade nella sfera di competenza dell’Organizzazione riguardante gli aiuti alla navigazione marittima, la costruzione e l’equipaggiamento delle navi, le questioni relative all’equipaggio dal punto di vista della sicurezza, le norme per la prevenzione di collisioni, il modo di maneggiare merci pericolose, le procedure e i requisiti sicurezza marittima, l’informazione idrografica, i giornali di bordo e i documenti relativi alla navigazione marittima, le inchieste sugli incidenti in mare, il salvataggio di beni e persone e ogni altra questione direttamente connessa alla sicurezza marittima.

b)  Il Comitato per la Sicurezza Marittima dovrà provvedere a tutti quei meccanismi che gli permettono di svolgere le funzioni ad esso assegnate dalla Convenzione, dall’Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito che ricada nell’ambito di quanto previsto al presente articolo, che possa essergli attribuito da o ai sensi di qualsiasi altro strumento internazionale che l’Organizzazione avrà accettato.

c)  Fatte salve le disposizioni dell’articolo 25, il Comitato per la Sicurezza Marittima su richiesta dell’Assemblea e2 del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile all’interesse del proprio lavoro, aumenterà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell’Organizzazione.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).
  2. Espr. introdotta dalla ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

Art. 291

Il Comitato per la Sicurezza Marittima sottoporrà al Consiglio:

  1. a)

    proposte di regolamenti di sicurezza o di emendamenti ai regolamenti di sicurezza da esso stesso elaborati;

  2. b)

    raccomandazioni e direttive che esso stesso ha elaborato;

  3. c)

    un Rapporto sul lavoro del Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

  1. Nuovo testa giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

Art. 301

Il Comitato di sicurezza marittima si riunisce almeno una volta l’anno. Esso nomina l’Ufficio una volta l’anno e adotta il suo regolamento interno.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall’AF il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera il 1° apr. 1978 (RU 1978 365, 1977 1074 art. 1 cpv. 1 lett. d; FF 1975 I 917).

Art. 311

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 27, il Comitato per la Sicurezza Marittima, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà confermarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

  1. Nuovo testa giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681). Giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681), gli originari art. 32 a 42 diventano art. 31 a 41, le riferenze a detti art. che figurano nel testo della Conv., sono stati adattati in conseguenza.

Parte VIII Comitato giuridico

Art. 32

Il Comitato Giuridico sarà composto da tutti i Membri.

Art. 33

a)  Il Comitato Giuridico esaminerà ogni questione giuridica che ricada nell’ambito della competenza dell’Organizzazione.

b)  Il Comitato Giuridico compirà tutti quei passi necessari all’espletamento dei compiti assegnatogli dalla presente Convenzione o dell’Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito, che ricada nell’ambito delle materie trattate al presente articolo, che possa esserle assegnato da o ai sensi di un qualsiasi altro strumento internazionale che l’Organizzazione avrà accettato.

c)  Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 25, il Comitato Giuridico, su richiesta dell’Assemblea e1 del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile nell’interesse del proprio lavoro, manterrà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell’Organizzazione.

  1. Espr. introdotta dalla ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 12681982 670; FF 1980 II 681).

Art. 34

Il Comitato Giuridico sottoporrà al Consiglio:

  1. a)

    le bozze di convenzioni internazionali e degli emendamenti a versioni internazionali che siano state esso elaborate;

  2. b)

    un rapporto circa il lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Art. 35

Il Comitato Giuridico si riunirà almeno una volta all’anno. Eleggerà i propri funzionari una volta all’anno e adotterà le proprie Norme di Procedura.

Art. 36

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione ma subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 32, il Comitato Giuridico, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte IX Comitato per la Protezione dell’ambiente marino

Art. 37

Il Comitato per la Protezione dell’ambiente Marino è composto di tutti i Membri.

Art. 38

Il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino esaminerà ogni questione che ricada nell’ambito della competenza dell’Organizzazione relativa alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, in particolare esso:

  1. a)

    dovrà svolgere quelle funzioni che sono o possono essere attribuite all’Organizzazione da o ai sensi si convenzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, particolarmente in materia di adozione o emendamento di regolamenti o altre disposizioni, ai sensi di tali convenzioni;

  2. b)

    esaminerà le misure appropriate per facilitare l’attuazione delle convenzioni di cui al paragrafo a) che precede;

  3. c)

    si adopererà per accogliere informazioni scientifiche, tecniche e ogni altra informazione pratica circa la prevenzione e il controllo dell’inquinamento marino da parte di navi da diramare agli Stati, in particolare ai Paesi in via di sviluppo e, ove ciò sia opportuno, esse farà raccomandazioni ed elaborerà direttive;

  4. d)

    promuoverà la cooperazione con le organizzazioni regionali competenti in materia di prevenzione e controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, tenendo presenti le disposizioni di cui all’articolo 25;

  5. e)

    esaminerà e intraprenderà le opportune azioni relativamente a ogni altra questione che rientri nell’ambito delle competenze dell’Organizzazione e che possa contribuire alla prevenzione e al controllo dell’inquinamento marino da parte di navi, ivi inclusa la cooperazione su questioni dell’ambiente con altre organizzazione internazionali, tenendo presenti le disposizioni di cui all’articolo 25.

Art. 39

Il comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino sottoporrà al Consiglio:

  1. a)

    proposte su regolamenti concernenti la prevenzione e il controllo dell’inquinamento marino da parte di navi ed emendamenti a quei regolamenti che sono stati elaborati dal Comitato stesso;

  2. b)

    raccomandazioni e direttive che il Comitato ha elaborato;

  3. c)

    un rapporto sul lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Art. 40

Il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino si riunirà almeno una volta all’anno. Esso eleggerà il proprio ufficio presidenziale una volta all’anno e adotterà le proprie norme di procedura.

Art. 41

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 37, il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi si qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte X Comitato per la cooperazione tecnica

Art. 42

Il Comitato per la cooperazione tecnica è composto di tutti i Membri.

Art. 43

a)  Il Comitato per la cooperazione tecnica esamina, secondo l’opportunità, tutte le questioni di competenza dell’Organizzazione per quanto concerne l’esecuzione dei progetti di cooperazione tecnica finanziati dal programma pertinente delle Nazioni Unite, di cui l’Organizzazione è l’agente d’esecuzione o di cooperazione, oppure da fondi a destinazione speciale, volontariamente messi a disposizione dell’Organizzazione, e qualsiasi altra questione vincolata alle attività dell’Organizzazione nel settore della cooperazione tecnica.

b)  Il Comitato per la cooperazione tecnica controlla i lavori della Segretaria nel settore della cooperazione tecnica.

c)  Il Comitato per la cooperazione tecnica svolge le funzioni assegnategli, nella presente Convenzione dall’Assemblea o dal Consiglio, oppure le missioni che possono essergli affidate nel quadro del presente articolo, da o in virtù di qualsiasi altro strumento internazionale, e che possono essere accettate dall’Organizzazione.

d)  Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 25, il comitato per la cooperazione tecnica, a domanda dell’Assemblea e del Consiglio, oppure, se lo giudica utile nell’interesse dei propri lavori, mantiene con altri organismi stretti rapporti intesi a promuovere le finalità dell’Organizzazione.

Art. 44

Il Comitato per la cooperazione tecnica sottopone al Consiglio:

  1. a)

    le raccomandazioni che ha elaborate;

  2. b)

    il rapporto sui lavori dopo l’ultima sessione del Consiglio.

Art. 45

Il Comitato per la cooperazione tecnica si aduna almeno una volta all’anno. Elegge il suo ufficio annualmente e adotta il suo regolamento interno.

Art. 46

Nonostante qualsiasi disposizione contraria alla presente Convenzione, ma con riserva delle disposizioni dell’articolo 42, il Comitato per la cooperazione tecnica, quando esercita le funzioni assegnategli da o in virtù di una convenzione internazionale o di qualsiasi altro strumento, si conforma alle pertinenti disposizioni della convenzione o di questo strumento, in particolare per le norme procedurali.

Parte XI Il segretariato

Art. 471

Il Segretariato comprenderà il Segretario Generale e tutto quel personale che possa necessitare all’Organizzazione. Il Segretario Generale sarà il principale funzionario amministrativo dell’Organizzazione e, subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 22, nominerà il suddetto personale.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

Art. 481

Il Segretariato conserverà tutte quelle raccolte di documenti che siano necessarie per l’efficiente svolgimento delle funzioni dell’Organizzazione e preparerà, raccoglierà e farà circolare gli scritti, documenti, ordini del giorno, verbali e informazioni che siano necessari al lavoro dell’Organizzazione.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

Art. 49

Il Segretario generale allestisce e sottopone al consiglio i conti annuali come pure il bilancio di previsione biennale indicando separatamente le previsioni corrispondenti a ciascun anno.

Art. 50

Il Segretario generale é incaricato di tenere informati i membri sull’attività dell’Organizzazione. Ogni membro può accreditare uno o più rappresentanti i quali si terranno in rapporto con il segretario generale.

Art. 51

Il Segretario generale e il personale, nell’esercizio delle loro funzioni, non devono domandare né ricevere istruzioni da alcun Governo o da autorità estranea all’Organizzazione. Essi devono astenersi da qualunque atto incompatibile con la loro condizione di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l’Organizzazione. Ogni membro dell’Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzione del Segretario generale e del personale e riunisca a esercitare qualsiasi influenza sulle loro funzioni.

Art. 521

Il Segretario Generale assumerà qualsiasi altra funzione che potrà essergli assegnata dalla Convenzione, dall’Assemblea o dal Consiglio.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

Parte XII Finanze

Art. 531

Ogni Membro si assumerà gli oneri relativi alla remunerazione, spese di viaggio e altre spese della propria delegazione in occasione delle riunioni indette dall’Organizzazione.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

Art. 54

Il Consiglio esamina i conti e le previsioni del bilancio allestiti dal Segretario generale e li sottopone all’Assemblea con le sue osservazioni e raccomandazioni.

Art. 55

a.  Con riserva di qualunque accordo che potesse essere conchiuso fra l’Organizzazione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Assemblea esamina e approva il bilancio di previsione.

b.  L’Assemblea ripartisce l’importo delle spese fra i membri conformemente a una graduatoria da esse stabilita, tenuto conto delle proposte del Consiglio.

Art. 561

Qualsiasi Membro che non adempie i suoi obblighi finanziari rispetto all’Organizzazione entro il termine di un anno dalla data della scadenza no ha diritto di voto all’Assemblea, né al Consiglio, né al Comitato per la sicurezza marittima, né al Comitato giuridico, né al comitato per la protezione dell’Ambiente marino, né al Comitato per la cooperazione tecnica; l’Assemblea può però, se lo auspica, derogare a queste disposizioni.

  1. Nuovo testa giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

Parte XIII Voto

Art. 571

Se la Convenzione o un accordo internazionale conferente attribuzioni all’Assemblea, al Consiglio, al Comitato per la sicurezza marittima, al Comitato giuridico, al Comitato per la protezione dell’Ambiente marino o al Comitato per la cooperazione tecnica non dispone altrimenti, il voto questi organi è retto dalle disposizioni seguenti:

  1. a)

    Ogni Membro dispone di un voto.

  2. b)

    Le decisioni sono prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti e, quando è richiesta una maggioranza dei due terzi, ad una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti.

  3. c)

    Per la presente Convenzione, l’espressione «Membri presenti e votanti» significa «Membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo». I Membri che si astengono sono considerati come Membri non votanti.

  1. Nuovo testa giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

Parte XIV Sede dell’Organizzazione

Art. 58

a.  L’Organizzazione ha la sede a Londra.

b.  Qualora fosse necessario, l’Assemblea può, alla maggioranza dei due terzi, stabilire in un altro luogo la sede dell’Organizzazione.

c.  Ove il Consiglio lo reputi necessario, l’Assemblea può riunirsi in qualsiasi altro luogo.

Parte XV Rapporti con le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni

Art. 591

Conformemente all’articolo 57 della Carta2, l’Organizzazione è collegata all’Organizzazione delle Nazioni Unite come istituzione specializzata nel settore della navigazione marittima e dei suoi effetti sull’ambiente marino. Le relazioni sono istituite mediante un accordo concluso con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, in virtù dell’articolo 63 della Carta e secondo le disposizioni dell’articolo 25 della Convenzione.

  1. Nuovo testa giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).
  2. RS 0.120

Art. 60

Se si presentassero problemi di comune interesse fra l’Organizzazione e un’istituzione delle Nazioni Unite, l’Organizzazione collaborerà con quest’ultima; essa esaminerà questi problemi e prenderà provvedimenti di concerto con detta istituzione.

Art. 61

Per tutti i problemi di sua competenza, l’Organizzazione può collaborare con altre organizzazioni intergovernative che, senz’essere istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, hanno interessi e attività affini agli scopi che essa persegue.

Art. 62

L’Organizzazione può, per quanto concerne le questioni di sua competenza, prendere tutte le disposizioni adatte per accordarsi e collaborare con organizzazioni internazionali non intergovernative.

Art. 63

Riservata l’approvazione, con due terzi dei voti, dell’Assemblea, l’Organizzazione può rilevare da qualsiasi altra organizzazione internazionale, intergovernativa o no, le attribuzioni, i mezzi e gli obblighi di sua competenza che le fossero trasferiti in virtù di accordi internazionali o di intese accettabili per le due parti, conchiusi dalle autorità competenti delle organizzazioni interessate. L’Organizzazione potrà parimente assumere tutte le funzioni amministrative di sua competenza, che sono state affidate a un Governo in virtù di un istrumento internazionale.

Parte XVI Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 64

La capacità giuridica, come pure i privilegi e le immunità riconosciuti all’Organizzazione oppure ad essa concessi in ragione della sua esistenza, sono definiti nella Convenzione generale su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, e sono retti da quella. Rimangono riservate le modificazioni che potessero essere apportate dal testo finale (o riveduto) dell’Allegato approvato dall’Organizzazione, conformemente ai capi 36 e 38 di detta Convenzione generale.

Art. 65

Ogni membro si impegna ad applicare le disposizioni dell’Allegato II della presente Convenzione, fin tanto che non abbia aderito a detta Convenzione generale per quanto concerne l’Organizzazione.

Parte XVII Emendamenti

Art. 661

I testi dei progetti d’emendamenti alla Convenzione sono comunicati ai Membri dalla Segreteria generale sei mesi almeno primo che siano sottoposti all’esame dell’Assemblea. Gli emendamenti sono adottati dall’Assemblea alla maggioranza di due terzi dei voti. Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Membri dell’Organizzazione, esclusi i Membri associati, ogni emendamento entra in vigore per tutti i Membri. Se, entro un termine di 60 giorni dall’inizio di questo periodo di dodici mesi, un Membro comunica il ritiro dall’Organizzazione a cagione di un emendamento, il ritiro ha effetto, nonostante le disposizioni dell’articolo 58, alla data in cui entra in vigore l’emendamento.

  1. Nuovo testa giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 15 nov. 1979, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1276 1982 670; FF 1980 II 681).

Art. 67

Ogni emendamento, approvato conformemente alle disposizioni dell’articolo 66, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che immediatamente ne comunicherà il testo a tutti i membri.

Art. 68

Le dichiarazioni o accettazioni previste nell’articolo 66 sono notificate mediante comunicazione d’un documento ufficiale al Segretario generale, affinché siano depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica ai membri il ricevimento di detto documento, come pure la data alla quale entra in vigore l’emendamento.

Parte XVIII Interpretazione

Art. 691

Ogni questione o disputa riguardante l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione verrà demandata all’Assemblea per la sua soluzione, o verrà risolta in qualsiasi altro modo sul quale si accorderanno le Parti in disputa. Nulla nel presente articolo preclude a qualsiasi organo dell’Organizzazione la possibilità di risolvere una qualsiasi questione o disputa che possa sorgere nell’esercizio delle sue funzioni.

  1. Nuovo testo giusta la ris. dell’Assemblea generale dell’OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall’AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

Art. 70

Qualsiasi questione giuridica che non possa essere regolata con i rimedi indicati nell’articolo 69 può essere deferita dall’Organizzazione alla Corte Internazionale di Giustizia per parere consultivo conformemente all’articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite1.

  1. RS 0.120

Parte XIX Disposizioni varie

Art. 71Firma e accettazione

Con riserva delle disposizioni della Parte III, la presente Convenzione rimarrà aperta alla firma o all’accettazione e gli Stati potranno divenir parte della Convenzione mediante

  1. a.

    la firma, senza riserva d’accettazione;

  2. b.

    la firma, con riserva d’accettazione e consecutiva accettazione; oppure

  3. c.

    l’accettazione.

L’accettazione è effettiva con il deposito di un documento ufficiale presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 72Territori

a.  I membri possono dichiarare in qualunque momento che la loro partecipazione alla Convenzione include quella di tutti, d’un gruppo o d’uno solo dei territori dei quali assicurano le relazioni internazionali.

b.  La presente Convenzione si applica ai territori di cui i membri assicurano le relazioni internazionali soltanto se a tale scopo è stata fatta una dichiarazione in loro nome conformemente alla lettera a del presente articolo.

c.  Qualunque dichiarazione fatta conformemente alla lettera a del presente articolo è comunicata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne manda copia a tutti gli Stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, come pure a tutti gli altri Stati che fossero divenuti membri.

d.  Nel caso in cui, in virtù di un accordo di amministrazione fiduciaria, l’Organizzazione delle Nazioni Unite è l’Autorità incaricata dell’amministrazione di certi territori, l’Organizzazione delle Nazioni Unite può accettare la Convenzione in nome di uno, di alcuni o di tutti i territori sotto la sua amministrazione fiduciaria, conformemente alla procedura indicata nell’articolo 71.

Art. 73Recesso

a.  I membri possono recedere dall’Organizzazione mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. Questi ne informa immediatamente gli altri membri e il Segretario generale dell’Organizzazione. La notificazione del recesso può essere fatta in qualunque momento dopo un periodo di dodici mesi a contare dalla data dell’entrata in vigore della Convenzione. Il recesso ha effetto dodici mesi dopo il ricevimento della notificazione scritta da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

b.  L’applicazione della Convenzione ai territori o gruppi di territori indicati nell’articolo 72 può cessare in qualunque momento mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite da parte del membro incaricato delle loro relazioni esterne oppure delle Nazioni Unite se si tratta di territorio del quale esse hanno l’amministrazione fiduciaria. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ne dà immediatamente avviso a tutti i membri e al Segretario generale dell’Organizzazione. La notificazione ha effetto dodici mesi dopo la data nella quale essa è giunta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Parte XX Entrata in vigore

Art. 74

La presente Convenzione entra in vigore allorché vi avranno aderito conformemente all’articolo 71 ventun nazioni, sette delle quali devono possedere un tonnellaggio complessivo pari, almeno, a un milione di tonnellate di stazza lorda.

Art. 75

Tutti gli stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite e tutti gli altri stati che ne saranno divenuti membri saranno informati, dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, della data in cui ciascun Stato diverrà parte della Convenzione, come pure della data in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Art. 76

La presente Convenzione, i cui testi inglese, francese e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun Stato invitato alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite come pure a qualsiasi altro Stato che fosse divenuto membro.

Art. 77

L’Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzata a registrare la Convenzione non appena essa sarà entrata in vigore.

Allegati

  • Capacità giuridica, privilegi e immunità

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 17.09.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).