Législation

Regolamento della navigazione sul Lemano del 7 dicembre 1976 (con All.)

RS 0.747.221.11In vigoreStato 01.06.2019115 articoli

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  • RU 2019 1835atto di base RNLin vigore il 01.06.2019
    introdotto: art. 3, 21a, 21b, 78a, 78b, 78c, 78d, 78e, 78f, 78g, 86a, 86b, 86c, 86d, 86e, 86f, 86g, 86h, 86i, 96 · modificato: art. 16, 17, 18, 21, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 45, 47, 57, 58, 60, 64, 70, 72, 76, 78 · abrogato: art. 31, 78bis e 78ter, 87
  • RU 2002 292atto di base Accordo del 7 dicembre 1976 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la navigazione sul Lemanoin vigore il 21.01.2000
    modificato: art. 4, 5, 18, 19, 24, 32, 37, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 62, 68, 74, 77, 81, 92 · abrogato: art. 56, 75, 91

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–17
  2. Capitolo 2Contrassegni d’identificazione delle navi e degli apparecchi galleggianti18–19
  3. Capitolo 3Segnaletica visuale delle navi, degli apparecchi e degli impianti galleggianti20–45
  4. Capitolo 4Segnali acustici delle navi46–47
  5. Capitolo 5Segnaletica dell’idrovia e delle sue installazioni – segnali meteorologici48–58
  6. Capitolo 6Norme di guida e di rotta59–78g
  7. Capitolo 7Norme di stazionamento79–83
  8. Capitolo 8Navi per il trasporto dei passeggeri84–86i
  9. Capitolo 9Disposizioni completive87–92
  10. Capitolo 10Disposizioni transitorie93–96

Le disposizioni regolamentari emanate in applicazione dell’articolo 1 dell’accordo fra la Svizzera e la Francia concernente la navigazione sul Lemano sono le seguenti:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Definizioni

Nel presente Regolamento:

  1. a.

    il termine «nave» designa i veicoli di ogni tipo destinati allo spostamento sull’acqua e nell’acqua;

  2. b.

    il termine «nave motorizzata» designa ogni nave mossa dai propri mezzi meccanici di propulsione, eccettuate le navi il cui motore è utilizzato solo per piccoli postamenti (nei porti o nei luoghi di carico o di scarico), oppure per aumentare la manovrabilità quando sono rimorchiate o spinte;

  3. bbis.

    il termine «moto d’acqua» designa un’unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno (direttiva 2013/53/UE1) (altre designazioni con lo stesso significato: scooter d’acqua, jet ski e jet bike);

  4. bter.

    il termine «apparecchio con propulsione a idrogetto» designa un apparecchio che per spostarsi al di sopra dell’acqua e nell’acqua utilizza la reazione di un getto d’acqua come propulsione. L’elemento meccanico che genera la reazione necessaria per lo spostamento può essere incorporato nell’apparecchio stesso o sostenuto da una costruzione galleggiante;

  5. c.

    il termine «veliero» designa un’imbarcazione che naviga a vela, anche se è munita di mezzi meccanici di propulsione, a condizione tuttavia che gli stessi non vengano usati;

  6. cbis. il termine «kite surf» (tavola ad aquilone) designa un veliero con uno scafo compatto e rimorchiato da attrezzature per il volo non motorizzate (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi analoghi); l’attrezzatura per il volo è fissata mediante un sistema di cavi alla persona presente sul kite surf;
  7. cter. il termine «tavola a vela» designa un veliero con uno scafo compatto senza timone e dotato di uno o parecchi alberi che si possono abbattere e far rotare di 360°;
  8. d.

    il termine «nave in servizio regolare» designa le navi per il trasporto di passeggeri che garantiscono un servizio regolare secondo un orario pubblicato;

  9. dbis. il termine «nave passeggeri prioritaria» designa le navi in servizio regolare e le navi per passeggeri che beneficiano di una precedenza autorizzata dall’autorità competente e vengono segnalate come tali;
  10. dter.

    il termine «nave passeggeri» designa una nave utilizzata per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale;

  11. e.

    il termine «mercantile» designa le navi con più di 50 tonnellate di carico utile;

  12. ebis.

    il termine «nave a remi» designa una nave che può essere mossa soltanto mediante remi, pedivelle o manovelle, pagaie oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana;

  13. eter.

    il termine «imbarcazione da diporto» designa un’unità da diporto di qualsiasi tipo, escluse le moto d’acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione (direttiva 2013/53/UE);

  14. f.

    il termine «apparecchio galleggiante» designa le costruzioni galleggianti provviste di attrezzature meccaniche e destinate ad essere adoperate sul lago o nei porti (draghe, elevatori, bighe, gru, ecc.); salvo disposizione contraria gli apparecchi galleggianti sono assimilati alle navi;

  15. g.

    il termine «impianto galleggiante» designa qualsiasi costruzione non abitabile o qualsiasi struttura assemblata galleggiante prevista per stazionare su un lungo periodo in un luogo fisso, quali banchine, moli, pontili d’approdo o rimesse per battelli;

  16. h.

    il termine «giorno» designa l’intervallo fra il sorgere ed il calare del sole;

  17. i.

    il termine «notte» designa l’intervallo fra il calare ed il sorgere del sole;

  18. j.

    una nave è «stazionante» o «in stazionamento» qualora sia direttamente o indirettamente ormeggiata all’ancora o attraccata;

  19. k.

    una nave «fa rotta» oppure «naviga» quando, direttamente o indirettamente, non è ormeggiata all’ancora, attraccata o in secco;

  20. kbis.

    il termine «trasporto professionale» designa ogni trasporto di persone effettuato per realizzare un utile; è considerato un utile l’accettazione di denaro o di prestazioni in natura oppure l’acquisizione di altri vantaggi economici;

  21. l.

    il termine «fuoco splendente» designa un fuoco con un ritmo regolare di almeno 40 lampeggiamenti al minuto; i periodi di luce devono essere nettamente inferiori a quelli di oscurità;

  22. m.

    il termine «fuoco intermittente» designa un fuoco con un ritmo di almeno 20 lampeggiamenti al minuto; i periodi di luce si ripetono a intervalli regolari; essi devono essere nettamente inferiori a quelli di oscurità;

  23. n.

    il termine «fuoco a lampi raggruppati» designa un fuoco intermittente per il quale si succedono a intervalli regolari gruppi formati da un numero determinato di lampeggiamenti;

  24. o.

    il termine «fuoco ad intervalli d’oscurità regolari» designa un fuoco intermittente la cui durata totale dei periodi di luce è nettamente superiore alla durata totale dei periodi d’oscurità e i cui intervalli d’oscurità sono regolari.

  1. Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

Art. 2Doveri del conduttore

1

 Le navi e gli apparecchi galleggianti isolati devono essere posti sotto l’autorità di una persona idonea a tale riguardo. Questa persona è designata qui di seguito conduttore.

2

 I convogli rimorchiati devono parimenti essere governati da un conduttore idoneo a tale scopo.

3

 Durante la navigazione il conduttore deve trovarsi a bordo. Anche il conduttore di un apparecchio galleggiante deve trovarsi a bordo quando l’apparecchio è in esercizio.

4

 Il conduttore è responsabile dell’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento sulla sua nave, sul suo apparecchio galleggiante o sul suo convoglio.

5

 Chiunque non è in grado di condurre con sicurezza una nave a causa di malattia, d’infermità fisica o mentale, di abuso di bevande alcooliche o di altri motivi, è obbligato ad astenersene.

Art. 3Doveri dell’equipaggio e delle altre persone che si trovano a bordo

1

 I membri dell’equipaggio devono eseguire gli ordini loro impartiti dal conduttore della nave nell’ambito della sua responsabilità. Essi devono contribuire all’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

2

 Qualsiasi altra persona a bordo deve conformarsi agli ordini impartiti dal conduttore nell’interesse della sicurezza della navigazione o dell’ordine a bordo.

3

 Durante la navigazione di una nave passeggeri, la persona responsabile nella timoneria deve essere costantemente all’ascolto del canale 16 (nave in difficoltà) dell’impianto di radiotelefonia di cui all’articolo 86a.1

4

 L’equipaggio a bordo di una nave deve prendere i provvedimenti necessari affinché il numero di persone presenti a bordo sia noto e possa essere comunicato all’occorrenza ai servizi di salvataggio francesi e svizzeri.2

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).
  2. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 4Dovere generale di prudenza

1

 Anche in mancanza di prescrizioni del presente Regolamento e di qualsiasi altra disposizione applicabile, i conduttori devono prendere ogni provvedimento dettato dai doveri generali della prudenza e dalle regole della prassi corrente onde evitare segnatamente di:

  1. –

    mettere in pericolo la vita umana;

  2. –

    recare danno alle navi, agli apparecchi galleggianti, alle sponde oppure alle opere ed agli impianti di ogni specie situati lungo l’idrovia o le sue rive;

  3. –

    creare ostacoli o intralci alla navigazione;

  4. –

    trascinare ancore, cavi o catene.1

2

 Le disposizioni di cui sopra sono parimenti applicabili ai sorveglianti di qualsiasi impianto galleggiante.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 5Comportamento in circostanze particolari1

Onde evitare un pericolo imminente i conduttori devono adottare ogni provvedimento dettato dalle circostanze, anche qualora siano costretti a derogare alle disposizioni del presente Regolamento.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 6Carico massimo; numero massimo di passeggeri; disposizione del carico

1

 Le navi non devono essere caricate oltre il pescaggio corrispondente all’estremità inferiore delle marche d’immersione o del carico massimo autorizzato.

2

 Il numero massimo dei passeggeri ammessi a bordo di navi adibite al trasporto degli stessi non deve eccedere quello massimo permesso dalle autorità competenti.

3

 Se l’autorità non ha fissato alcun limite di carico, la nave non verrà caricata al di là di quanto permesso dalla sua costruzione e dalla sua capacità di manovra.

4

 Il carico deve essere disposto in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza della nave o da disturbare la visibilità necessaria alla sua condotta.

Art. 7Costruzione, attrezzatura ed equipaggio delle navi e degli apparecchi galleggianti

1

 Le navi e gli apparecchi galleggianti devono essere costruiti, attrezzati e mantenuti in modo che sia garantita la sicurezza delle persone a bordo e della navigazione e siano adempiuti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento.

2

 Le navi e gli apparecchi galleggianti devono avere un equipaggio sufficientemente numeroso e qualificato per garantire la sicurezza delle persone a bordo e della navigazione.

Art. 8Documenti di bordo

Se per una nave o un apparecchio galleggiante è richiesta una licenza di navigazione, oppure se è richiesta una licenza di condurre per la sua guida, questi documenti devono essere presentati a richiesta dell’autorità competente.

Art. 9Protezione della segnaletica dell’idrovia

1

 È vietato utilizzare segnali dell’idrovia allo scopo di ormeggiare o di tonneggiare; è vietato modificare, danneggiare, levare o rendere inutilizzabili i segnali.

2

 Chi danneggia un segnale o un gavitello deve informarne senza indugio gli agenti della polizia della navigazione.

3

 In generale ogni conduttore ha il dovere d’informare le autorità competenti più vicine qualora costati un cambiamento della segnaletica provocato da un incidente o in altro modo (spegnimento di un fuoco, spostamento di una boa, distruzione di un segnale, ecc.).

Art. 10Rifiuti ed inquinamento

1

 È vietato gettare, versare, lasciar cadere o immettere nel lago oggetti o sostanze di natura tale da inquinare l’acqua o da causare un intralcio o un pericolo per la navigazione o per gli altri utenti.

2

 È inoltre vietato provocare fumi e odori in violazione delle disposizioni delle regolamentazioni nazionali concernenti la protezione dell’atmosfera dall’inquinamento.

3

 I conduttori di navi e di apparecchi galleggianti ed i sorveglianti degli impianti galleggianti devono informare senza indugio l’autorità competente quando costatano la presenza di prodotti petroliferi o di altre materie che possano alterare le acque.

Art. 11Salvataggio e assistenza

1

 In caso di incidente che pregiudichi l’incolumità di persone a bordo, il conduttore deve usare tutti i mezzi a sua disposizione per salvarle.

2

 Se in caso di incidente di una nave insorgano pericoli per le persone oppure sia da temere un’ostruzione dell’idrovia, il conduttore di qualunque nave che si trovi nelle vicinanze è tenuto a prestare immediatamente assistenza nei limiti consentiti dalla sicurezza della propria nave.

3

 Se vi sono dei morti, dei dispersi oppure dei feriti le persone implicate nell’incidente informeranno senza indugio l’autorità di polizia competente.

Art. 12Navi incagliate o affondate

Quando una nave è incagliata o affondata in modo da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione, il conduttore deve prendere immediatamente i provvedimenti necessari all’eliminazione del pericolo. Ove ciò non fosse possibile egli deve informarne senza indugio gli agenti della polizia della navigazione.

Art. 13Obbligo di sgomberare l’idrovia

Le autorità hanno il diritto di provvedere alla rimozione, a spese del proprietario oppure del detentore della nave o di colui che ha creato l’ostacolo, della nave incagliata o affondata nonché di tutti gli altri oggetti che mettono in pericolo o ostacolano la navigazione, quando queste persone non eliminano l’ostacolo entro il termine adeguato loro fissato a quest’uopo. Se vi è pericolo imminente l’autorità può astenersi dal fissare un termine d’esecuzione.

Art. 14Ordini particolari – Misure di carattere temporaneo

1

 I conduttori nonché i sorveglianti degli impianti galleggianti devono osservare gli ordini impartiti dagli agenti delle autorità competenti per la sicurezza e la fluidità della navigazione, anche se gli ordini suddetti derogano alla regolamentazione o alla segnaletica esistenti.

2

 I conduttori devono adeguarsi alle prescrizioni di carattere temporaneo emanate dall’autorità. competente in casi speciali (manifestazioni, lavori, ecc.), onde garantire la sicurezza e la fluidità della navigazione.

Art. 15Controllo

I conduttori nonché i sorveglianti degli impianti galleggianti devono accordare agli agenti delle autorità competenti le facilitazioni necessarie per permettere loro di verificare l’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle altre disposizioni applicabili.

Art. 16Manifestazioni nautiche1

1

 Le gare di velocità, le feste nautiche e tutte le altre manifestazioni che possono originare concentrazioni di navi o intralciare la navigazione sono soggette ad autorizzazione dell’autorità competente. Se una manifestazione si svolge sul territorio di entrambi i Paesi, le autorità competenti si informano a vicenda sulle autorizzazioni rilasciate.

2

 L’autorizzazione viene accordata soltanto se:

  1. a.

    la manifestazione non comporta grave pregiudizio per la navigazione, per la qualità delle acque, per l’esercizio della pesca o per l’ambiente, o se tale pregiudizio può essere evitato grazie a oneri e condizioni, e se è garantita la sicurezza dei partecipanti;

  2. b.

    è stata conclusa l’assicurazione prescritta di responsabilità civile.

3

 Contemporaneamente all’autorizzazione della manifestazione nautica l’autorità competente può autorizzare deroghe ad alcune disposizioni del presente Regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 17Idrovolanti, idrovolanti ultraleggeri (idro ULM) e apparecchi simili1

1

 La circolazione degli idrovolanti e di apparecchi simili al di sopra del Lemano è soggetta alle prescrizioni sulla navigazione aerea.

2

 Gli idrovolanti che partecipano a un’operazione di salvataggio possono decollare o ammarrare solo previa autorizzazione delle autorità competenti che fisseranno le zone riservate a questo scopo.

3

 In queste zone gli idrovolanti hanno la priorità su tutte le navi.

4

 Fatto salvo il paragrafo 2 ed eccettuati i casi di forza maggiore, è vietato decollare o ammarrare con idrovolanti, idro ULM, monocotteri e apparecchi simili.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Capitolo 2 Contrassegni d’identificazione delle navi e degli apparecchi galleggianti

Art. 18Contrassegni delle navi e degli apparecchi galleggianti

1

 Le navi devono essere munite di segni distintivi di cui alle disposizioni nazionali vigenti nel loro luogo di stazionamento. I segni distintivi devono essere applicati su ogni fianco, all’esterno dello scafo, in caratteri latini e cifre arabe ben visibili e resistenti alle intemperie.1

Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

L’altezza delle cifre e delle lettere dev’essere di almeno 8 cm per le navi di una lunghezza fuori tutto inferiore a 15 m, e di 20 cm per le altre navi.

2

 I segni distintivi contemplati al paragrafo 1 consistono in:

  1. a.

    contrassegni di registrazione o d’intavolazione ove l’autorità competente li prescriva;

  2. b.

    nome o divisa della nave negli altri casi.

3

 Sulle navi che non recano contrassegni di registrazione o d’intavolazione occorre indicare in modo ben visibile il nome e il domicilio del detentore.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).
  2. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 19Contrassegni di costruzione

1

 Le navi che soggiacciono alle disposizioni di cui all’articolo 18 capoverso 1 devono inoltre recare, in un luogo ben visibile e facilmente accessibile, i seguenti contrassegni:

  1. a.

    sullo scafo: la marca ed il tipo o il costruttore, nonché un numero individuale;

  2. b.

    sul motore: la marca ed il tipo o il costruttore, nonché un numero individuale.1

2

 Questi contrassegni possono essere stampati su una targhetta saldata, in chiodata o fissata in qualsiasi altro modo equivalente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Capitolo 3 Segnaletica visuale delle navi, degli apparecchi e degli impianti galleggianti

I. In generale

Art. 20Applicazione

1

 Durante la notte e quando le condizioni atmosferiche (nebbia, neve, ecc.) lo esigono, le navi, gli apparecchi e gli impianti galleggianti in rotta o stazionanti devono essere muniti dei fuochi prescritti nel presente capitolo.

2

 Durante il giorno le navi, gli apparecchi e gli impianti galleggianti in rotta o stazionanti devono essere muniti della segnaletica visuale prescritta nel presente capitolo.

3

 I segnali visuali prescritti nel presente capitolo figurano nell’Allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 21Generi di fuochi1

1

 I fuochi d’albero devono emettere una luce bianca visibile dal davanti su un arco d’orizzonte di 225°, vale a dire di 112° 30' su ogni lato. I fuochi di prua sono equiparati ai fuochi d’albero.

2

 I fuochi laterali sono verdi a tribordo e rossi a babordo. Sono visibili dal davanti, sul lato corrispondente, su un arco d’orizzonte di 112° 30'.

3

 Un fuoco laterale combinato (bicolore) è un fuoco che combina le luci dei fuochi laterali in un solo fanale.

4

 I fuochi di poppa devono emettere una luce bianca visibile posteriormente su un arco d’orizzonte di 135°, vale a dire 67° 30' su ogni lato.

5

 Un fuoco d’albero tricolore è un fuoco che combina le due luci dei fuochi laterali e quella del fuoco di poppa in un solo fanale.

6

 I fuochi visibili per tutto l’orizzonte sono visibili su un arco d’orizzonte di 360°.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 21aCollocazione dei fuochi1

1

 I fuochi prescritti devono essere collocati in modo da essere ben visibili e non abbagliare il conduttore. Salvo disposizione contraria, devono emettere una luce uniforme e continua.

2

 In linea di principio i fuochi d’albero e i fuochi visibili per tutto l’orizzonte devono essere disposti lungo l’asse della nave.

3

 La distanza del fuoco d’albero dal punto d’intersezione della linea dei fuochi laterali con l’asse della nave deve essere di almeno 1 m.

4

 I fuochi d’albero tricolori devono essere collocati sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze.

5

 I fuochi laterali devono essere collocati alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento.

6

 I fuochi laterali combinati devono essere collocati nella parte anteriore e in linea di massima nell’asse della nave.

7

 Sulle navi motorizzate con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m il fuoco d’albero o il fuoco visibile per tutto l’orizzonte può essere collocato lateralmente all’asse della nave, qualora non sia possibile collocarlo lungo lo stesso. In questo caso un fuoco laterale combinato deve essere collocato lungo l’asse della nave o il più vicino possibile all’asse lungo il quale è collocato il fuoco d’albero o il fuoco visibile per tutto l’orizzonte, collocato lateralmente.

8

 Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, il fuoco di poppa deve essere collocato lungo l’asse della nave.

9

 Sulle imbarcazioni da diporto il fuoco di poppa deve essere collocato il più possibile vicino alla poppa.

10

 In condizioni d’esercizio abituali, i fuochi prescritti non devono essere coperti da sovrastrutture fisse o attrezzatura supplementare.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 21bPortata e intensità dei fuochi1

1

 Tranne che sulle imbarcazioni da diporto, la portata dei fuochi di notte in piena oscurità e con atmosfera chiara sarà di almeno:

Genere del fuoco

Bianco o giallo

Rosso o verde

splendente

6 km (ca. 3,2 mn)

chiaro

4 km (ca. 2,2 mn)

3 km (ca. 1,62 mn)

ordinario

2 km (ca. 1,1 mn)

1,5 km (ca. 0,81 mn)

2

 Le portate minime prescritte al paragrafo 1 sono ritenute conformi se i fuochi hanno le intensità luminose seguenti:

Portata minima in chilometri

Intensità in candele

6 (3,2 mn)

38

4 (2,2 mn)

10

3 (1,62 mn)

  4,1

2 (1,1 mn)

  1,4

1,5 (0,81 mn)

  0,7

3

 La portata minima dei fuochi sulle imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m è di:

  1. a.

    1 miglio nautico (ca. 1,85 km) per i fuochi laterali separati e combinati;

  2. b.

    2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fuochi d’albero, i fuochi di poppa e i fuochi bianchi visibili per tutto l’orizzonte;

  3. c.

    1 miglio nautico (ca. 1,85 km) per il settore di babordo e di tribordo del fuoco d’albero tricolore e 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per il settore del fuoco di poppa.

4

 La portata minima dei fuochi sulle imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 12 m, ma inferiore a 20 m è di:

  1. a.

    2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fuochi laterali, i fuochi laterali combinati, i fuochi di poppa e tutti i settori del fuoco d’albero tricolore;

  2. b.

    3 miglia nautiche (ca. 5,55 km) per i fuochi d’albero.

5

 La portata minima dei fuochi sulle imbarcazioni da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 20 m è di:

  1. a.

    2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fuochi laterali separati e i fuochi di poppa;

  2. b.

    5 miglia nautiche (ca. 9,25 km) per i fuochi d’albero.

6

 Tranne che sulle imbarcazioni da diporto, i fuochi d’albero, i fuochi d’albero tricolori, i fuochi laterali e i fuochi laterali combinati devono essere fuochi chiari, mentre i fuochi di poppa e i fuochi bianchi visibili per tutto l’orizzonte devono essere fuochi ordinari.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 22Bandiere e tavole

Salvo disposizioni contrarie, le bandiere previste nel presente capitolo devono essere rettangolari. I loro colori non devono essere né sbiaditi né insudiciati. Le loro dimensioni devono essere atte a garantire una buona visibilità; questa condizione è considerata adempita in ogni caso se la dimensione minima è di 0,70 m. Le bandiere possono essere sostituite da tavole.

Art. 23Palloni

1

 I palloni prescritti nel presente capitolo possono essere sostituiti da dispositivi che, a distanza, presentino la stessa apparenza.

2

 I loro colori non devono essere né sbiaditi né insudiciati.

3

 Le dimensioni dei palloni devono essere atte a garantirne la buona visibilità. Questa condizione sarà considerata come adempiuta in ogni caso se il loro diametro è di almeno 0,80 m per le navi in servizio regolare e di almeno 0,30 m per le altre navi.

Art. 24Fuochi e segnali vietati

1

 È vietato utilizzare fuochi o segnali diversi da quelli previsti nel presente capitolo o di farne uso in circostanze per le quali essi non sono prescritti o ammessi nel presente Regolamento.

2

 Nondimeno, per le comunicazioni fra navi da passeggeri prioritarie o fra queste navi e la terra possono essere impiegati altri fuochi e segnali, purché non possano essere scambiati con i fuochi ed i segnali prescritti nel presente capitolo.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 25Fuochi di soccorso

Quando i fuochi di segnalazione prescritti nel presente Regolamento e alimentati normalmente a corrente elettrica non funzionano, essi devono essere sostituiti immediatamente con fuochi di soccorso che abbiano caratteristiche il più possibilmente simili a quelle dei fuochi prescritti.

Art. 26Riflettori

Le navi possono impiegare riflettori solo in modo intermittente allo scopo di illuminare la loro rotta, nonché le rive in prossimità degli approdi. I riflettori non devono essere tanto abbaglianti da costituire un pericolo o un disturbo per la navigazione o per la circolazione sulle rive.

II. Segnaletica notturna

II.A. Segnaletica notturna in rotta

Art. 27Segnaletica notturna delle navi motorizzate in rotta (schizzo II.A.1)1

1

 Di notte e in tempo di foschia, le navi e gli apparecchi galleggianti motorizzati isolati devono portare:

  1. a.

    un fuoco d’albero;

  2. b.

    fuochi laterali distinti;

  3. c.

    un fuoco di poppa.

2

 Per navi da pesca professionali sono pure autorizzati:

  1. a.

    fuochi ordinari al posto di fuochi chiari;

  2. b.

    un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte e collocato nell’asse dell’imbarcazione invece del fuoco d’albero e del fuoco di poppa. Il fuoco può anche essere collocato nella parte posteriore dell’imbarcazione.

  3. 3 Di notte e in tempo di foschia, le imbarcazioni da diporto motorizzate nonché i velieri che navigano a motore devono portare una delle seguenti combinazioni di fuochi:
  4. a.

    fuochi laterali distinti, un fuoco d’albero e un fuoco di poppa;

  5. b.

    un fuoco laterale combinato, un fuoco d’albero e un fuoco di poppa;

  6. c.

    un fuoco laterale combinato e un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte;

  7. d.

    fuochi laterali distinti e un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte.

4

 I velieri che navigano a motore e che di notte e in tempo di foschia portano un fuoco d’albero, un fuoco di poppa e fuochi laterali, possono anche riunire i fuochi laterali e il fuoco di poppa in un fuoco d’albero tricolore.

  1. 5 Un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte è sufficiente:
  2. a.

    su navi la cui potenza propulsiva non eccede 6 kW;

  3. b.

    su imbarcazioni da diporto in cui la lunghezza dello scafo non supera 7 m e la velocità al suolo non supera 7 nodi (ca. 13 km/h).

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 28Segnaletica notturna delle navi e degli apparecchi galleggianti rimorchiati in rotta (schizzo II.A.2)1

1

 Le navi e gli apparecchi galleggianti rimorchiati portano:

  1. a.

    un fuoco d’albero ordinario bianco; e

  2. b.

    un fuoco di poppa ordinario bianco.

Quest’ultima disposizione non è applicabile alle scialuppe di bordo.

2

 Invece della segnaletica notturna di cui al paragrafo 1, le navi e gli apparecchi galleggianti rimorchiati possono portare un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte, collocato nell’asse dell’imbarcazione. Il fuoco può anche essere collocato nella parte posteriore dell’imbarcazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 29Segnaletica notturna delle formazioni accoppiate in rotta

1

 Le navi motorizzate delle formazioni accoppiate devono portare i fuochi prescritti all’articolo 27; le altre navi un fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte.1

2

 Quando un fuoco laterale di una nave motorizzata si trova all’interno della formazione, deve essere spento e sostituito con un fuoco simile portato dalla nave che si trova all’esterno della formazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 30Segnaletica notturna delle navi non motorizzate isolate e dei velieri in rotta (schizzo II.A.4)1

1

 Di notte e in tempo di foschia, le navi non motorizzate isolate o i velieri devono portare un fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte. Su navi a remi questo fuoco può essere anche a luce intermittente.

2

 Di notte e in tempo di foschia, i velieri che navigano solo a vela devono portare una delle seguenti combinazioni di fuochi:

  1. a.

    fuochi laterali distinti e un fuoco di poppa;

  2. b.

    un fuoco laterale combinato e un fuoco di poppa;

  3. c.

    un fuoco d’albero tricolore;

  4. d.

    un fuoco a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 311

  1. Abrogato dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 32Segnaletica notturna completiva delle navi passeggeri prioritarie (schizzo II.A.6)1

Le navi passeggeri prioritarie devono portare, oltre ai fuochi prescritti dall’articolo 27, un fuoco verde chiaro, visibile da ogni lato e situato sull’albero, almeno 1 m al disopra del fuoco di cui all’articolo 27 lettera a.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 33Segnaletica notturna completiva delle navi senza manovrabilità (schizzo II.A.7)1

1

 Una nave senza manovrabilità deve:

  1. a.

    portare un fuoco rosso che va agitato, o emettere il segnale acustico prescritto, oppure procedere contemporaneamente ad ambedue le operazioni; o

  2. b.

    portare due fuochi rossi sovrapposti a una distanza di circa 1 m l’uno dall’altro, collocati in luogo adatto e ad un’altezza tale che siano visibili da tutti i lati, o emettere il segnale acustico prescritto, oppure procedere contemporaneamente ad ambedue le operazioni.

2

 Durante il ritiro delle reti, le navi da pesca professionali sono considerate navi senza manovrabilità.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

II.B. Segnaletica notturna di stazionamento

Art. 34Segnaletica notturna completiva delle navi e degli apparecchi galleggianti in stazionamento (schizzo II.B.1)1

1

 Le navi in stazionamento, eccezion fatta per quelle ormeggiate a riva oppure in un luogo di stazionamento stabilito dall’autorità competente, devono portare un fuoco ordinario bianco, visibile per tutto l’orizzonte.

2

 Gli apparecchi galleggianti in stazionamento che si trovano nelle stesse condizioni devono essere illuminati in modo tale che i contorni siano riconoscibili.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 35Segnaletica notturna delle navi e degli apparecchi galleggianti che effettuano lavori oppure operazioni di sondaggio o di misurazione (schizzo II.B.2)1

Le navi e gli apparecchi galleggianti che effettuano lavori oppure operazioni di sondaggio o di misurazione e la posizione dei quali ostacola la navigazione devono portare:

  1. a.

    dal o dai lati ove il transito è libero, un fuoco ordinario rosso visibile per tutto l’orizzonte e un fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte; il fuoco rosso va posto a circa 1 m al di sopra del fuoco bianco;

  2. b.

    dal o dai lati ove il transito non è libero, un fuoco ordinario rosso posto alla stessa altezza del fuoco rosso prescritto alla lettera a.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 36Segnaletica notturna delle ancore (schizzo II.B.3)1

Quando costituiscono un pericolo per la navigazione, le ancore di ogni tipo devono essere segnalate per mezzo di boe portanti un fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

III. Segnaletica diurna

III.A. Segnaletica diurna di rotta

Art. 37Segnaletica diurna delle navi passeggeri prioritarie (schizzo III.A.1)1

Le navi passeggeri prioritarie devono portare un pallone verde posto in luogo adatto e a un’altezza tale che sia visibile da tutti i lati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 38Segnaletica diurna completiva delle navi senza manovrabilità (schizzo III.A.2)1

1

 Una nave senza manovrabilità deve:

  1. a.

    portare una bandiera rossa che va agitata, o emettere il segnale acustico prescritto, oppure procedere contemporaneamente ad ambedue le operazioni; o

  2. b.

    portare due palloni neri sovrapposti a una distanza di circa 1 m l’uno dall’altro, collocati in luogo adatto e a un’altezza tale che siano visibili da tutti i lati.

2

 Durante il ritiro delle reti, le navi da pesca professionali sono considerate navi senza manovrabilità.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

III.B. Segnaletica diurna di stazionamento

Art. 39Segnaletica diurna delle navi e degli apparecchi galleggianti che effettuano lavori oppure operazioni di sondaggio o di misurazione (schizzo III.B. 1)

Le navi e gli apparecchi galleggianti che effettuano lavori oppure operazioni di sondaggio o di misurazione e la posizione dei quali ostacola la navigazione devono portare:

  1. a.

    dal o dai lati ove il transito è libero, una bandiera la cui metà superiore a rossa e quella inferiore bianca; questa bandiera può essere sostituita da due bandiere poste l’una al di sopra dell’altra e delle quali la superiore è rossa e l’inferiore è bianca;

  2. b.

    dal o dai lati ove il transito non è libero, una bandiera rossa posta alla stessa altezza di quella che si trova sull’altro lato.

Art. 40Segnaletica diurna delle ancore


Quando costituiscono un pericolo per la navigazione, le ancore di ogni tipo devono essere segnalate per mezzo di boe gialle.

IV. Segnaletica particolare

Art. 41Navi, apparecchi galleggianti, materiale galleggiante e impianti galleggianti da proteggere contro gli urti d’onda

1

 Le navi, gli apparecchi galleggianti, il materiale galleggiante e gli impianti galleggianti in rotta o in stazionamento che devono essere protetti dagli urti d’onda causati dal transito di altre navi possono portare i segnali prescritti nelle altre disposizioni del presente Regolamento o:

  1. a.

    di notte, un fuoco ordinario rosso visibile per tutto l’orizzonte e, posto a circa 1 m al di sotto di esso, un fuoco ordinario bianco visibile per tutto l’orizzonte, in un luogo tale che tali fuochi siano ben visibili e non possano essere confusi con altri fuochi;

  2. b.

    di giorno, una bandiera la cui metà superiore è rossa e quella inferiore è bianca, posta in luogo adatto e ad un’altezza tale che sia visibile da tutti i lati. Questa bandiera può essere sostituita da due bandiere sovrapposte, delle quali la superiore è rossa e l’inferiore bianca.1

2

 Oltre alle navi ed agli apparecchi galleggianti previsti dagli articoli 35 e 39 che portano già questi segnali, possono farne uso esclusivamente:

  1. a.

    le navi e gli apparecchi galleggianti che effettuano lavori oppure operazioni di sondaggio o di misurazione;

  2. b.

    le navi, gli apparecchi galleggianti, i materiali galleggianti e gli impianti galleggianti gravemente avariati o partecipanti ad un’operazione di salvataggio, nonché le navi e gli apparecchi galleggianti senza manovrabilità;

  3. c.

    le navi, gli apparecchi galleggianti, i materiali galleggianti e gli impianti galleggianti provvisti di un’autorizzazione scritta delle autorità competenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 42Segnaletica delle navi delle autorità di sorveglianza

1

 Le navi d’intervento delle autorità di sorveglianza, dei servizi antiincendio e di salvataggio possono portare, sia di giorno sia di notte, un fuoco splendente azzurro.

2

 Quando vogliono mettersi in comunicazione con un’altra nave, le navi delle autorità di sorveglianza devono portare la bandiera lettera «K» del Codice internazionale dei segnali (bandiera la cui metà dalla parte dell’asta è gialla e l’altra metà è azzurra) posta in luogo adatto.

Art. 43Segnali di pericolo

1

 Quando una nave in pericolo vuole chiedere aiuto deve fare uso di uno o di parecchi dei segnali seguenti:

  1. a.

    razzi o bombe con stelle rosse, lanciati ad uno ad uno a breve intervalli;

  2. b.

    segnale luminoso composto dal gruppo - - - – – – - - - (SOS) del Codice Morse;

  3. c.

    segnali di pericolo (bandiera rossa);

  4. d.

    fiamme, come possono essere prodotte bruciando catrame, olio, ecc.;

  5. e.

    razzo con paracadute o fuoco a luce rossa tenuto in mano;

  6. f.

    movimenti lenti e ripetuti dall’alto verso il basso delle braccia distese da ogni parte.

2

 I segnali ottici previsti dal paragrafo 1 possono essere sostituiti o completati con segnali acustici giusta l’articolo 47.

Art. 44Segnaletica delle navi usate per i tuffi subacquei (schizzo IV.4)1

1

 Le navi, gli impianti galleggianti o qualsiasi altro punto fisso, compresi quelli a terra, dai quali si effettuano tuffi subacquei devono portare la bandiera con la lettera «A» del Codice internazionale dei segnali (bandiera in forma di guidone a due punte la cui metà dalla parte dell’asta è bianca e l’altra è azzurra) posta in luogo adatto e ad un’altezza tale che sia visibile da tutti i lati.

2

 Di notte questa bandiera con la lettera «A» deve essere illuminata o sostituita con tre fuochi chiari o ordinari (il fuoco superiore e il fuoco inferiore sono rossi e il fuoco centrale è bianco). I fuochi, sovrapposti a una distanza di almeno 1 m l’uno dall’altro, devono essere collocati a un’altezza tale che siano visibili da tutti i lati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 45Segnaletica delle navi da pesca e delle reti (schizzo IV.4)1

1

 Le navi che pescano alla traina, se trainano uno o più galleggianti o espansori, devono portare un pallone bianco posto in luogo adatto, in modo tale che sia visibile da tutti i lati.

2

 Le navi da pesca professionali al lavoro devono portare un pallone giallo posto in luogo adatto e a un’altezza tale che sia visibile da tutti i lati.

3

 Le reti tese a fior d’acqua (ad es. reti flottanti) devono essere segnalate ad ogni estremità o ad ogni punto d’attacco da un fuoco ordinario bianco fisso visibile per tutto l’orizzonte e da una bandierina gialla. La bandierina dev’essere collocata sull’asse della rete a una distanza compresa tra 5 e 10 m dal fuoco; dev’essere larga almeno 0,40 m e alta 0,70 m. Il bordo superiore deve trovarsi ad almeno 1,40 m al di sopra del livello dell’acqua ed essere perpendicolare all’asta.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).
  2. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Capitolo 4 Segnali acustici delle navi

Art. 46In generale

1

 Nella misura in cui il presente Regolamento prevede segnali acustici, i segnali devono essere dati come segue:

  1. a.

    a bordo delle navi motorizzate mediante apparecchi acustici a funzionamento meccanico, collocati ad un’altezza sufficiente affinché il suono possa diffondersi in avanti e per quanto possibile a ritroso;

  2. b.

    a bordo di altri tipi di nave mediante un mezzo ausiliario appropriato (ad es. avvisatore acustico o fischietto).

2

 Ai sensi del presente Regolamento s’intende per:

  1. –

    un suono breve, un suono della durata di circa un secondo;

  2. –

    un suono prolungato, un suono della durata di circa quattro secondi.

L’intervallo fra due suoni è di circa un secondo.

3

 Gli apparecchi acustici:

  1. a.

    delle navi motorizzate di una lunghezza uguale o superiore a 15 m, fuori tutto, devono avere una frequenza fondamentale compresa fra 160 e 240 Hz ed un livello di pressione acustica compreso fra 130 e 140 dB (A);

  2. b.

    delle navi diverse da quelle di cui sopra, devono avere una frequenza fondamentale superiore a 350 Hz ed un livello di pressione acustica compreso fra 100 e 125 dB (A).

Il livello di pressione acustica è misurato a 1 m davanti al centro dell’apertura sonora.

4

 Onde garantire l’udibilità dei segnali acustici, il livello di pressione acustica del rumore nella timoneria, all’altezza della testa dell’uomo al timone, non deve superare 80 dB (A) allorché la nave fa rotta in condizioni normali d’esercizio.

Art. 47Uso dei segnali acustici (Allegato II, I. A)1

I segnali acustici menzionati qui di seguito devono essere emessi solo in caso di necessità, onde garantire la sicurezza della navigazione o degli altri utenti del lago:

  1. a.

    1 suono prolungato

«Attenzione» o «Avanzo in linea retta»;

  1. b.

    1 suono breve

«Accosto a dritta»;

  1. c.

    2 suoni brevi

«Accosto a sinistra»;

  1. d.

    3 suoni brevi

«Batto a ritroso»;

  1. e.

    4 suoni brevi

«Sono impossibilitato a manovrare»

  1. f.

    serie di suoni molto brevi

«Pericolo imminente d’abbordo»;

  1. g.

    suoni prolungati emessi al minimo 4 volte oppure tocchi di campana

«Segnale di pericolo».

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Capitolo 5 Segnaletica dell’idrovia e delle sue installazioni – segnali meteorologici

I. Segnaletica dell’idrovia

Art. 48In generale

1

 La segnaletica dell’idrovia comprende tavole, pertiche, boe e fuochi.

2

 L’Allegato III del presente Regolamento stabilisce i segnali usati, nonché il loro significato.

3

 I navigatori devono ottemperare alle prescrizioni e tener conto delle raccomandazioni o delle indicazioni di cui vengono a conoscenza tramite questi segnali.

Art. 49Tavole

1

 Le tavole sono poste sulle rive o sugli impianti (ad es. sui moli). Hanno le forme e i disegni descritti nell’allegato III. La loro dimensione minima è di 0,80 m. Quando la parte posteriore di una tavola non ha indicazioni dev’essere dipinta di un colore neutro.1

2

 Le tavole possono essere completate con targhe o iscrizioni completive, ad esempio una freccia indicante la direzione verso cui il segnale è applicabile.

3

 Le tavole possono essere illuminate.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 50Segnaletica dei pericoli

1

 I pericoli possono essere segnalati tramite una o più pertiche. Le pertiche portano i contrassegni di pericolo isolato o i segnali cardinali descritti dall’allegato IV. Determinati pericoli vicini alla riva possono restare segnalati con pertiche munite di un segnale di cima conico rosso, se si trovano dal lato del lago nelle condizioni previste dall’articolo 94.1

2

 Se le caratteristiche locali facilitano la sistemazione di boe al posto delle pertiche, le prime avranno la forma oppure porteranno il segnale di cime ed il fuoco previsti per le pertiche.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 51Canali d’accesso ai porti1

Il limite di un canale d’accesso ad un porto è segnalato, visto dal lago:

  1. –

    a sinistra, per mezzo di boe cilindriche rosse o portanti un segnale di cima cilindrico rosso; se necessario, le boe portano fuochi intermittenti o fuochi a lampi raggruppati rossi;

  2. –

    a dritta, per mezzo di boe coniche verdi o portanti un segnale di cima conico verde; se necessario le boe portano fuochi intermittenti o fuochi a lampi raggruppati verdi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 52Delimitazione delle superfici vietate

1

 Se il limite di una superficie vietata a tutte le navi deve essere segnalato, questa segnaletica va realizzata per mezzo di boe color giallo chiaro di almeno 40 cm di diametro. I limiti di un canale di accesso autorizzato attraverso la zona vietata sono segnalati per mezzo delle stesse boe. Tuttavia le due boe d’entrata di questo canale dal lato del lago hanno un diametro doppio delle altre e la loro parte superiore è dipinta di rosso per la boa a sinistra e di verde per quella a dritta. Questa segnaletica può essere completata con uno o più segnali «Divieto di passaggio».1

2

 Se deve essere segnalato il limite di una superficie vietata solamente ad alcune categorie di navi, questa segnaletica sarà realizzata alle stesse condizioni di quelle previste al paragrafo 1. I segnali devono indicare la natura del divieto.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

II. Segnaletica delle installazioni

Art. 53In generale

1

 Durante la notte e quando le condizioni atmosferiche (nebbia, neve, ecc. lo richiedono, le installazioni devono portare i fuochi prescritti agli articoli 54 e 55.

2

 Questi fuochi devono essere sufficientemente potenti.

Art. 54Segnaletica notturna degli accessi ai porti pubblici e alle idrovie1

L’accesso ai porti pubblici e alle idrovie presenta, visto dal lago, i seguenti fuochi:

  1. –

    un fuoco verde ad intervalli d’oscurità regolari a destra;

  2. –

    un fuoco rosso ad intervalli d’oscurità regolari a sinistra.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 55Segnaletica notturna degli impianti d’approdo per le navi destinate al trasporto dei passeggeri

1

 Gli impianti d’approdo per le navi destinate al trasporto dei passeggeri portano uno o più fuochi rossi fissi.

2

 Inoltre gli impianti d’approdo riservati alle navi in servizio regolare portano una o più tavole di divieto di ormeggio illuminate.

Art. 561

  1. Abrogato dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998, con effetto dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

III. Segnali meteorologici

Art. 57Avviso di vento forte o invito alla prudenza1

L’avviso di vento forte (fuoco giallo splendente con circa 40 lampeggiamenti al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l’avvicinarsi di venti con raffiche da 25 a 33 nodi (ca. 46–61 km/h), senza precisare l’ora. L’avviso viene emesso il più presto possibile.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 58Segnali d’avviso di tempesta1

L’avviso di tempesta (fuoco giallo splendente con circa 90 lampeggiamenti al minuto) viene emesso in caso di pericolo per l’avvicinarsi di venti con raffiche superiori a 33 nodi (ca. 61 km/h), senza precisare l’ora.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Capitolo 6 Norme di guida e di rotta

Art. 59Regole generali di comportamento

1

 Ogni manovra fatta per evitare un’abbordo deve, se le circostanze lo permettono, essere eseguita in modo chiaro e tempestivo.

2

 Ogni cambiamento di rotta o di velocità, oppure di ambedue, che ha lo scopo di evitare un abbordo deve, se le circostanze lo permettono, essere abbastanza grande da poter essere valutato rapidamente da ogni altra nave.

Art. 60Regole speciali

1

 Le navi non intavolate non devono allontanarsi di oltre 300 m dalla riva, a meno di deroghe previste dalle prescrizioni nazionali.1

2

 Ogni nave deve mantenere una distanza di almeno 50 m dalle navi in servizio regolare. Alle ore di transito pubblicate deve inoltre mantenere la stessa distanza dalla rotta abituale di queste navi e dagli impianti d’approdo ai quali esse fanno scalo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 61Comportamento nei confronti delle navi delle autorità di sorveglianza

Ogni nave deve allontanarsi dalla rotta delle navi delle autorità di sorveglianza, dei servizi antincendio e di salvataggio che portano il fuoco splendente azzurro previsto all’articolo 42 paragrafo l.

Art. 62Incrocio1

Fatte salve le disposizioni speciali degli articoli 61, 64 e 65, l’incrocio tra navi è regolato come segue:

  1. a.

    in caso d’incrocio, le navi non devono mutare rotta e velocità in modo tale da creare pericolo d’abbordo, quando seguono una rotta che normalmente non presenta un tale pericolo;

  2. b.

    quando due navi seguono rotte che s’incrociano in modo da non poter escludere un pericolo d’abbordo, la nave che scorge l’altra da dritta deve scostarsi;

  3. c.

    allorché due navi vanno incontro l’una all’altra con rotte direttamente opposte, o quasi opposte, cosicché ne possa risultare pericolo d’abbordo, ognuna di esse dovrà accostare a dritta, in modo da poter passare a sinistra dell’altra;

  4. d.

    in caso di manovra d’accostamento e in deroga alle disposizioni della lettera c, il conduttore può chiedere di passare a dritta, a condizione di essersi prima accertato che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso emette «due suoni brevi». L’altra nave deve allora parimenti emettere «due suoni brevi» e lasciare lo spazio necessario a dritta.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 63Sorpasso

1

 Con riserva delle disposizioni dell’articolo 64, ogni nave che ne raggiunge un’altra deve scostarsi dalla rotta di quest’ultima.

2

 Una nave è considerata come nave superante quando si avvicina ad un’altra da una direzione superiore ai 22° 30’, più di poppa che di traverso a quest’ultima, cioè da una posizione da cui, di notte, scorgerebbe solo i fuochi di poppa dell’altra nave, ma non quelli laterali.

3

 Quando una nave non può stabilire con certezza se sta per raggiungerne un’altra, deve comportarsi come se la stesse superando e manovrare conseguentemente.

4

 Un mutamento ulteriore della posizione reciproca delle due navi non può far considerare la nave che raggiunge l’altra come una nave in incrocio giusta l’articolo 62 paragrafo 2 e neppure proscioglierla dall’obbligo di scostarsi dalla rotta della nave raggiunta.

Art. 64Precedenza1

1

 In deroga alle disposizioni sulla precedenza del paragrafo 2 del presente articolo, ogni nave deve scostarsi dalle navi senza manovrabilità che portano la segnaletica di cui agli articoli 33 o 38.

2

 In deroga alle disposizioni degli articoli 62 e 63 e fatto salvo l’articolo 61, in caso di incrocio e di sorpasso:

  1. a.

    ogni nave deve scostarsi dalle navi passeggeri prioritarie e dai convogli rimorchiati;

  2. b.

    ogni nave, eccezion fatta per le navi viaggiatori prioritarie ed i convogli rimorchiati, deve scostarsi dai mercantili;

  3. c.

    ogni nave, eccezion fatta per quelle viaggiatori prioritarie, i convogli rimorchiati e i mercantili, deve scostarsi dalle navi da pesca professionali al lavoro che portano il pallone previsto dall’articolo 45 paragrafo 2;

  4. d.

    ogni nave, eccezion fatta per quelle viaggiatori prioritarie, i convogli rimorchiati, i mercantili e le navi da pesca professionali al lavoro che portano il pallone previsto dall’articolo 45 paragrafo 2, deve scostarsi dai velieri;

  5. e.

    ogni nave motorizzata, eccezion fatta per quelle viaggiatori prioritarie, i convogli rimorchiati, i mercantili e le navi da pesca professionali al lavoro che portano il pallone previsto dall’articolo 45 paragrafo 2, deve scostarsi dalle navi a remi;

  6. f.

    le tavole a vela e i kite surf devono scostarsi da tutte le altre navi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 65Comportamento reciproco fra velieri

1

 Quando due velieri si avvicinano l’uno all’altro a tal punto da non potere escludere un pericolo d’abbordo, uno dei due deve scostarsi dalla rotta dell’altro nel modo seguente:

  1. a.

    quando le navi non hanno il vento dalla stessa parte, quella che riceve il vento da sinistra deve scostarsi dalla rotta dell’altra;

  2. b.

    quando le navi hanno il vento dalla stessa parte, quella navigante sopravvento deve scostarsi dalla rotta di quella navigante sottovento;

  3. c.

    se una nave che riceve il vento da sinistra vede un’altra nave sopravvento e non può stabilire con certezza se quest’ultima riceve il vento da sinistra o da dritta, la prima deve scostarsi dalla rotta dell’altra.

2

 A’ sensi del presente articolo, il lato da cui proviene il vento è quello opposto alla vela maestra issata.

Art. 66Comportamento delle navi che devono scostarsi da altre navi

Le navi obbligate a scostarsi da altre navi devono lasciare a quest’ultime lo spazio libero per proseguire la rotta e per manovrare.

Art. 67Comportamento alla partenza

Le navi possono partire solo alla condizione che altre navi non siano costrette a modificare la loro rotta e la loro velocità.

Art. 68Accesso e uscita dai porti – impianti d’approdo

1

 Le navi possono accedere ad un porto od uscirne solo qualora abbiano accertato che dette manovre possano essere eseguite senza pericolo ed allorché le altre navi non siano costrette a modificare bruscamente la rotta o la velocità.

2

 Le navi che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi vogliono entrare, eccezion fatta per le navi viaggiatori prioritarie e per quelle in pericolo.1

3

 Quando due navi si presentano contemporaneamente all’entrata di un porto, la precedenza tocca a quella che vede l’altra da sinistra; la stessa regola è applicabile fra le navi in uscita. Tuttavia le navi viaggiatori prioritarie hanno la precedenza.2

4

 La manovra delle navi che vogliono accostare ad un impianto d’approdo oppure partirne non deve essere ostacolata da altre.

5

 È vietato accostare agli impianti d’approdo riservati alle navi in servizio regolare; questi impianti sono segnalati dalla tavola A.7 dell’Allegato III, completata dalla targa «Sauf service régulier».

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).
  2. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 69Urti d’onda

1

 Le navi devono regolare la loro velocità per evitare la formazione di onde o di risucchi che possono provocare danni a navi in stazionamento o in movimento oppure ad impianti. In particolare esse devono tempestivamente rallentare, senza però perdere la velocità necessaria a governare con sicurezza:

  1. a.

    davanti agli accessi ai porti;

  2. b.

    in vicinanza di navi ormeggiate a riva o di impianti d’approdo, oppure di navi che stanno caricando o scaricando;

  3. c.

    vicino alle navi stazionanti nei luoghi autorizzati;

  4. d.

    nelle vicinanze dei campi di vegetazione acquatica.

2

 Vicino alle navi che usano la segnaletica prevista all’articolo 41, le altre navi devono ridurre la loro velocità, come è prescritto al paragrafo 1. Devono, inoltre, scostarsi il più possibile dalle stesse.

Art. 70Interruzione e limitazione della navigazione1

1

 Qualora le autorità competenti segnalino mediante il segnale generale di divieto A.1 (Allegato III) che la navigazione è interrotta, ogni nave deve fermarsi prima di questo segnale.

2

 È vietato navigare nei settori del lago che sono segnalati conformemente alle disposizioni dell’articolo 52.

3

 È vietato navigare e fare il bagno nelle zone riservate allo sci nautico o all’uso di apparecchi analoghi e in quelle riservate alla pratica della tavola a vela e di sport simili durante tali attività sportive. I corridoi riservati che partono dalla riva e le superfici riservate nelle zone rivierasche sono delimitati da tavole C.1, C.5 o C.6 e da boe gialle (cfr. allegato III, D, esempio a).

4

 A meno di 300 m dalla riva, le navi in servizio regolare possono aumentare la loro velocità a 20 km/h, se la sicurezza della navigazione lo richiede. In questo caso la nave deve seguire una rotta per quanto possibile rettilinea e perpendicolare alla riva.

5

 Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 e dell’articolo 76 è vietato a ogni nave, ad eccezione di quelle della polizia, dell’Amministrazione delle dogane e delle forze di salvataggio, di navigare ad una velocità superiore ai 10 km/h a meno di 300 m dalla riva. In deroga a tale disposizione, le navi impiegate nell’ambito di un’attività organizzata da un’associazione nautica possono navigare a una velocità che può raggiungere i 20 km/h.

6

 Nei porti la velocità delle navi motorizzate è limitata a 10 km/h, salvo prescrizione diversa segnalata mediante la tavola B.2 (Allegato III) posta all’entrata del porto.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 71Definizione del tempo di foschia

È considerata come navigazione in tempo di foschia, sia di giorno che notte, ogni navigazione effettuata con foschia, nebbia, nevischio, neve, piogge tempestose, nonché in qualsiasi altra condizione che limiti la visibilità allo stesso modo.

Art. 72Navigazione in tempo di foschia

1

 Le navi in rotta in tempo di foschia devono adattare la velocità alle condizioni di visibilità, alla loro attrezzatura, ai movimenti delle altre navi e alle circostanze locali. Una vedetta è obbligatoria quando la distanza fra la prua e la timoneria supera 15 m.1

2

 Queste navi devono portare i fuochi prescritti al capitolo 3.

3

 Le navi devono fermarsi non appena il viaggio non può più continuare senza pericolo, tenendo conto del rischio di una diminuzione della visibilità, della presenza e dei movimenti di altre navi e delle circostanze locali.

Fermandosi, le navi devono, per quanto possibile, disimpegnare le rotte abituali delle navi in servizio regolare.

4

 Le navi che, di notte o in tempo di foschia, non possono applicare le prescrizioni dei paragrafi 1 e 2, non devono navigare. Se queste condizioni meteorologiche si manifestano durante il viaggio, queste navi devono raggiungere tempestivamente il porto più vicino o avvicinarsi alla riva per quanto permesso dalle circostanze.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).
  2. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 73Segnali acustici durante la rotta


Ogni nave che fa rotta in tempo di foschia, eccezion fatta per le navi in servizio regolare, deve emettere come segnale di foschia «un suono prolungato» e ogni altra nave in servizio regolare «due suoni prolungati». Questi segnali devono essere ripetuti ad intervalli di al massimo un minuto.

Art. 74Navigazione con radar1

Il fatto di disporre di informazioni ottenute per mezzo di un radar non dispensa alcuna nave dall’obbligo di rispettare le norme contenute nel presente capitolo. Le navi passeggeri prioritarie e i mercantili non necessitano della vedetta di cui all’articolo 72.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 75Disposizioni speciali per le navi in servizio regolare

1

 Gli incroci fra navi in servizio regolare che non dispongono di un impianto radar devono avvenire secondo un orario prestabilito. Inoltre la nave giunta per prima non deve lasciare l’impianto d’approdo prima che la successiva sia stata chiaramente avvistata.

2

 …1

  1. Abrogato dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998, con effetto dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 76Uso di sci nautici, wake board, wake skate o di apparecchi analoghi e la pratica dello sci nautico a piedi nudi1

1

 L’uso di sci nautici, wake board, wake skate o di apparecchi analoghi e la pratica dello sci nautico a piedi nudi (barefooting) sono permessi solo di giorno e con buona visibilità a una distanza di almeno 300 m dalla riva, nonché all’interno delle superfici a ciò espressamente riservate (segnali C.1 e D. esempio a dell’Allegato III). Esso è inoltre vietato all’interno delle superfici segnalate giusta le disposizioni previste all’articolo 52.

2

 Il conduttore della nave-rimorchio deve essere accompagnato da una persona incaricata del servizio di rimorchio e della sorveglianza dello sciatore e idonea a questo scopo.

3

 La nave rimorchio e lo sciatore nautico devono essere a una distanza di almeno 50 m da ogni altra nave e dai bagnanti, eccezion fatta per la navigazione su un canale loro riservato. La corda di traino non deve essere trainata a vuoto.

4

 È vietato rimorchiare contemporaneamente più di due sciatori nautici.

5

 L’autorità competente può prescrivere limitazioni e divieti completivi temporanei e locali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 77Comportamento dei pescatori e nei confronti degli stessi

1

 È vietata la pesca dagli impianti d’approdo destinati ai servizi della navigazione pubblica ed in prossimità immediata degli stessi.

La posa di reti o di nasse, nonché la traina sono vietate sulla rotta abituale delle navi in servizio regolare.

2

 È vietata la traina con più navi naviganti su una stessa linea.

3

 Fatta salva l’osservanza delle regole di comando e di navigazione di cui al capitolo 6, non è permesso alle navi o agli apparecchi avvicinarsi a meno di 200 m a poppa e a meno di 50 m lateralmente a una nave che pesca alla traina e che porta la segnaletica prescritta dall’articolo 45 capoverso 1.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 78Comportamento dei sommozzatori e nei confronti degli stessi1

1

 È vietato praticare i tuffi subacquei sportivi:

  1. a.

    sulla rotta normale delle navi viaggiatori prioritarie;

  2. b.

    davanti agli accessi ai porti;

  3. c.

    vicino ai luoghi di stazionamento consueti;

  4. d.

    negli altri punti in cui la navigazione potrebbe essere ostacolata;

  5. e.

    nelle zone riservate allo sci nautico;

  6. f.

    in tutti i siti archeologici protetti.

2

 Ogni nave deve osservare una distanza di almeno 100 m da una nave, un impianto galleggiante o qualsiasi altro punto fisso, compresi quelli a terra, che porti la segnaletica prescritta all’articolo 44.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 78bis e 78ter1

  1. Introdotti dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 2002 (RU 2002 292). Abrogati dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 78aDisposizioni relative alle tavole a vela1

La pratica della tavola a vela è vietata all’interno dei porti e davanti al loro accesso, salvo nei casi particolari segnalati dalla tavola C.5 (allegato III).

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 78bDisposizioni relative alla balneazione1

È proibito fare il bagno all’interno dei porti pubblici e davanti al loro accesso, salvo nelle zone in cui il bagno è espressamente autorizzato dall’autorità competente. È inoltre vietato fare il bagno nelle vicinanze dei pontili pubblici e nei punti contraddistinti dalla tavola A.10 (allegato III).

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 78cDisposizioni relative al kite surf1

L’autorità competente può limitare la pratica del kite surf al largo o nelle zone rivierasche a corridoi riservati autorizzati ufficialmente e segnalati con la tavola C.6 (allegato III).

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 78dDisposizioni relative alle moto d’acqua e ad apparecchi simili1

L’uso di moto d’acqua e di apparecchi simili è proibito, indipendentemente dal tipo di propulsione.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 78eDisposizioni relative agli apparecchi con propulsione a idrogetto1

L’uso di apparecchi con propulsione a idrogetto è proibito.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 78fDisposizioni relative ai mezzi anfibi1

L’uso di mezzi motorizzati capaci di muoversi sia in acqua sia a terra è proibito.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 78gDisposizioni relative all’uso di attrezzature per il volo al di sopra delle acque1

L’uso di paracaduti ascensionali, rimorchiati da qualsiasi tipo di nave, è vietato.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Capitolo 7 Norme di stazionamento

Art. 79Luogo di stazionamento

Salve restando le altre prescrizioni del presente Regolamento e le altre disposizioni applicabili, le navi devono scegliere il proprio luogo di stazionamento in modo da non ostacolare la navigazione, in particolare quando si fermano fuori dai porti, dagli impianti d’approdo e dalle altre installazioni autorizzate per la navigazione.

Art. 80Sicurezza d’ancoraggio e d’ormeggio

Le navi in stazionamento, nonché gli impianti galleggianti, devono essere ancorati o ormeggiati con sufficiente solidità, tenendo conto degli urti d’onda e dell’effetto del risucchio, prodotti dalle altre navi, ed in modo che possano secondare i dislivelli dell’acqua.

Art. 81Stazionamento vietato1

Lo stazionamento è vietato:

  1. a.

    alle imboccature delle idrovie navigabili, all’entrata dei porti, nei pressi dei pontili e all’imboccatura di corridoi riservati allo sci nautico;

  2. b.

    sulla rotta normale delle navi viaggiatori prioritarie;

  3. c.

    nei settori stabiliti dall’autorità competente e contraddistinti dal segnale A.5 (allegato III).

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 82Ancoraggio vietato

È vietato gettare l’ancora nei settori contraddistinti dal segnale di divieto A.6 (Allegato III).

Art. 83Guardia

Una guardia deve trovarsi in vicinanza dei relitti, delle navi affondate o incagliate che ostacolano la navigazione e ciò fintanto che gli ostacoli non sono segnalati.

Capitolo 8 Navi per il trasporto dei passeggeri

Art. 84Imbarco e sbarco

1

 L’imbarco e lo sbarco dei passeggeri sono permessi solo alle installazioni autorizzate a quest’uopo dall’autorità competente e dopo che il conduttore abbia appurato che la nave è ormeggiata in modo corretto e che la sicurezza dei passeggeri è garantita.

2

 Agli impianti d’approdo ed in vicinanza degli stessi i passeggeri e qualsiasi altra persona devono comportarsi in modo da non compromettere la sicurezza della navigazione.

3

 I passeggeri devono utilizzare solo le entrate, le uscite, le passerelle e impianti d’approdo destinati all’imbarco ed allo sbarco. Nessun passeggero può salire a bordo o scenderne senza l’autorizzazione formale del condutto o del suo mandatario.

4

 I passeggeri che si stanno imbarcando possono accedere agli impianti d’approdo solo dopo che i passeggeri che sbarcano l’hanno lasciato. Questa norma, tuttavia, non si applica agli impianti d’approdo provvisti di entrate e uscite indipendenti.

Art. 85Ordine a bordo

1

 Il conduttore è responsabile della distribuzione razionale dei passeggeri e delle merci a bordo, tenendo conto della sicurezza della nave e della comodità dei passeggeri.

2

 I passeggeri possono accedere alla timoneria, alla sala‑macchine, nonché ad ogni altro scompartimento e ponte riservati al servizio di bordo, solo previa autorizzazione del conduttore.

3

 Gli scompartimenti ed i ponti accessibili ai passeggeri devono essere illuminati se la sicurezza degli stessi lo richiede.

4

 È vietato trasportare contemporaneamente passeggeri e merci pericolose.

5

 È vietato riempire le cisterne del carburante quando i passeggeri si trovano a bordo.

Art. 86Divieto di rimorchio e di navigazione in coppia

Le navi che trasportano passeggeri non devono rimorchiare o farsi rimorchiare, né navigare in coppia, eccettuati i casi d’urgenza.

Art. 86aDispositivi di comunicazione e d’informazione1

1

 Le navi passeggeri devono essere equipaggiate con i seguenti dispositivi di comunicazione e d’informazione:

  1. a.

    un apparecchio radar;

  2. b.

    un indicatore di velocità di virata;

  3. c.

    un impianto di radiotelefonia in grado di trasmettere sui seguenti canali: 16 (nave in difficoltà), K per il coordinamento degli interventi delle forze di salvataggio (utilizzato solo in Svizzera) e 12 per l’esercizio;

  4. d.

    un interfono mediante il quale poter dare l’allarme e comunicare a bordo della nave tra la timoneria e i locali destinati ai passeggeri in entrambi i sensi; l’interfono può essere utilizzato esclusivamente dal personale di bordo.

2

 Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 lettere a e b si applicano esclusivamente alle navi che effettuano corse internazionali.

3

 Oltre ai dispositivi di cui al paragrafo 1, le navi passeggeri il cui equipaggio è limitato a una sola persona devono essere dotate di mezzi di comunicazione che consentono il collegamento diretto con la centrale dell’impresa di navigazione o con i servizi di salvataggio.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 86bImpianto di rivelazione d’incendio1

1

 Le navi passeggeri devono essere equipaggiate con un impianto di rivelazione d’incendio che sorvegli efficacemente i locali soggetti a rischio d’incendio e in particolare i seguenti locali: sale macchine, locali d’esercizio per impianti elettrici di alta potenza, cucine, servizi igienici e locali abitativi non costantemente sorvegliati dal personale di bordo o dai membri dell’equipaggio.

2

 L’impianto di rivelazione d’incendio è composto da rivelatori di calore e di fumo a seconda dei rischi specifici presentati dai singoli locali.

3

 In caso d’incendio l’impianto di rivelazione d’incendio deve provocare l’azionamento di un segnale d’allarme ottico e acustico nella timoneria e in un posto sulla nave regolarmente occupato da un membro dell’equipaggio.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 86cProtezione antincendio1

1

 In aggiunta alle prescrizioni antincendio nazionali vigenti nel suo luogo di stazionamento, le sale macchine di una nave passeggeri devono essere equipaggiate con un impianto di estinzione fisso.

2

 Il sistema di estinzione deve essere conforme alle prescrizioni nazionali vigenti nel luogo di stazionamento della nave.

3

 Sono esentate dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 le navi passeggeri sul Lemano messe in esercizio prima dell’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2018. Su queste navi l’autorità competente per l’ammissione può esigere che le sale macchine siano dotate di applicatori per l’estinzione degli incendi ed estintori.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 86dDotazione di giubbotti di salvataggio1

1

 La dotazione di giubbotti di salvataggio delle navi passeggeri comprende:

  1. a.

    un giubbotto di salvataggio per ogni membro dell’equipaggio;

  2. b.

    un giubbotto di salvataggio per ogni passeggero ammesso a bordo.

2

 Il 10 per cento dei giubbotti di salvataggio deve essere adatto ai bambini.

3

 Le proprietà dei giubbotti di salvataggio devono essere conformi alle prescrizioni nazionali vigenti nel luogo di stazionamento della nave. I giubbotti di salvataggio devono essere controllati a intervalli regolari conformemente alle indicazioni del fabbricante e mantenuti in buono stato.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 86eDotazione di mezzi di salvataggio collettivi1

1

 Le navi passeggeri che navigano tra il 1° novembre e il 30 aprile devono essere equipaggiate con mezzi di salvataggio collettivi in grado di accogliere tutte le persone presenti a bordo.

2

 L’autorità competente può esigere che le navi che effettuano trasporti professionali per i quali è necessaria un’autorizzazione ufficiale siano dotate di mezzi di salvataggio collettivi anche al di fuori del periodo di cui al paragrafo 1.

3

 Il numero di posti disponibili nei mezzi di salvataggio collettivi deve essere pari alla somma del numero ammesso di passeggeri e del numero di membri dell’equipaggio.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 86fMezzi di salvataggio collettivi1

1

 I mezzi di salvataggio gonfiabili a bordo di una nave passeggeri devono essere approvati dall’autorità competente nel luogo di stazionamento della nave.

2

 In aggiunta alle prescrizioni nazionali vigenti nel luogo di stazionamento della nave passeggeri, i mezzi di salvataggio collettivi devono:

  1. a.

    poter essere calati in acqua in modo facile e sicuro;

  2. b.

    avere una spinta idrostatica di almeno 750 N per persona in acqua dolce;

  3. c.

    essere realizzati con materiale adatto ed essere resistenti all’olio e ai derivati del petrolio nonché a temperature fino ai 50 C compresi;

  4. d.

    essere dotati di una sagola che può essere fissata alla nave per evitare che vadano alla deriva;

  5. e.

    assumere e mantenere un assetto stabile, in particolare quando vi si sale a bordo;

  6. f.

    recare una scritta ben leggibile indicante la destinazione d’uso quale mezzo di salvataggio e il numero massimo di persone che vi trovano un posto a sedere;

  7. g.

    essere di colore arancione catarifrangente o presentare superfici catarifrangenti di almeno 100 cm2 visibili da ogni lato;

  8. h.

    essere dotati di installazioni adatte per accedervi dalle aree di evacuazione se la distanza verticale tra il ponte di queste aree e il piano delle marche d’immersione della nave è superiore a 1 metro sopra.

3

 I mezzi di salvataggio collettivi pneumatici a bordo delle navi passeggeri devono inoltre:

  1. a.

    constare di almeno due camere d’aria separate;

  2. b.

    gonfiarsi automaticamente o ad azionamento manuale quando vengono calati in acqua;

  3. c.

    assumere e mantenere un assetto stabile con ogni carico, anche se solo la metà delle camere d’aria è gonfia;

  4. d.

    essere verificati e mantenuti conformemente alle indicazioni del fabbricante e alle prescrizioni nazionali vigenti.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 86gDispositivi per l’evacuazione delle persone1

1

 Ogni nave passeggeri deve disporre di un piano d’evacuazione approvato dall’autorità competente ed esposto in un luogo ben visibile e di vie di scampo che consentano la rapida evacuazione dei passeggeri.

2

 Devono essere presi provvedimenti per agevolare l’accesso dei passeggeri ai mezzi di salvataggio.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 86hEquipaggio delle navi passeggeri1

1

 L’impresa di navigazione deve istruire regolarmente i membri dell’equipaggio nelle procedure e nell’uso dei mezzi di salvataggio a bordo previsti in caso d’emergenza.

2

 I conduttori di navi passeggeri il cui equipaggio è limitato a una sola persona devono sottoporsi ogni anno a un esame medico a prescindere dalla loro età. Per i requisiti medici si applicano le prescrizioni pertinenti del Paese che rilascia la licenza di condurre.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 86iEventi della navigazione1

I conduttori di navi passeggeri che restano coinvolte in eventi o incidenti della navigazione devono comunicarlo immediatamente alle autorità competenti e informarle in dettaglio sulle circostanze in cui si sono prodotti.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Capitolo 9 Disposizioni completive

Art. 87Marche d’immersione

1

 ...1

2

 I mercantili devono essere provvisti di marche d’immersione sui due lati a prua, a poppa e a metà della nave. Tuttavia non sono richieste le marche d’immersione a metà della nave per quelle navi che hanno una lunghezza inferiore a 40 m, fuori tutto.

3

 Le marche d’immersione devono essere costituite da un rettangolo con un grande lato orizzontale ed il cui bordo inferiore coincide con il piano d’immersione massima autorizzata. Queste marche devono avere una lunghezza minima di 30 cm ed un’altezza minima di 4 cm.

  1. Abrogato dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Art. 88Carico

Sulle navi adibite al trasporto dei passeggeri il numero massimo delle persone ammissibili dev’essere indicato in un luogo ben visibile.

Art. 89Livello di pressione acustica delle navi motorizzate

Il livello di pressione acustica delle navi motorizzate in rotta, misurato ad una distanza laterale di 25 m ed a 1,50 m al di sopra dell’acqua, non deve superare 75 dB (A).

Art. 90Protezione delle acque

1

 Le installazioni di riempimento di prodotti petroliferi devono essere disposte in modo che sia impossibile una fuoriuscita in acqua di tali prodotti.

2

 Le installazioni di scarico della sentina devono essere disposte in modo che sia impossibile fare defluire le acque di scolo contenenti olio.

3

 Salve restando le regolamentazioni speciali nazionali per la protezione delle acque, le navi adibite al trasporto dei passeggeri e le altre navi con locali per il soggiorno o impianti sanitari devono essere provviste di recipienti atti a raccogliere le feci, le acque luride e qualsiasi altro rifiuto. Questi recipienti devono essere concepiti in modo da permettere l’eliminazione del loro contenuto a terra.

Art. 911

  1. Abrogato dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998, con effetto dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Art. 92Noleggio di navi

1

 Il noleggio, anche se a titolo accessorio, è subordinato ad un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente.

2

 È vietato noleggiare navi:

  1. a.

    in caso di cattivo tempo;

  2. b.

    alle persone in stato d’ebbrezza;

  3. c.

    alle persone che sembrano sprovviste delle qualità o dell’esperienza necessaria a manovrare con sicurezza.

3

 I noleggiatori di navi devono indicare ai loro clienti i luoghi nei quali la navigazione è pericolosa nella regione in cui le navi da noleggio sono messe a disposizione del pubblico e in quella in cui i clienti manifestano l’intenzione di recarsi. L’attenzione dei clienti va attirata sulla precedenza che dev’essere accordata alle navi viaggiatori prioritarie che portano la segnaletica prevista dagli articoli 32 e 37.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I della mod. del R, approvata dal CF il 15 giu. 1998 e in vigore dal 21 gen. 2000 (RU 2002 292).

Capitolo 10 Disposizioni transitorie

Art. 93Segnaletica notturna delle navi isolate la cui lunghezza è inferiore a 15 m

o

La segnaletica delle navi in servizio al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’articolo 31 del presente Regolamento va sostituita prima del 1 gennaio 2001.

Art. 94Segnali di pericolo

o

I segnali posti in determinati punti di pericolo nelle vicinanze della riva di cui all’articolo 50 vanno sostituiti prima del 1 gennaio 2009.

Art. 95Segnaletica notturna dell’accesso ai porti pubblici e alle idrovie navigabili

La segnaletica notturna posta all’inizio e alla fine dei canali d’accesso ai porti nonché quella posta all’entrata delle idrovie navigabili va sostituita prima del 1° gennaio 2015.

Art. 96Disposizioni transitorie della modifica del 10 dicembre 20181

1

 Gli articoli modificati 1, 3, 86a, 86b e 86d–86h si applicano:

  1. a.

    per le navi passeggeri messe in esercizio sul Lemano dopo l’entrata in vigore della modifica: con effetto immediato;

  2. b.

    per le navi passeggeri già in esercizio sul Lemano al momento dell’entrata in vigore della modifica: dopo un periodo transitorio di cinque anni.

  3. 2 Per le navi impiegate per il trasporto di persone transfrontaliero, l’aumento della dotazione di giubbotti di salvataggio può essere disposto un anno dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli articoli 1, 3 e 86a–86h.
3

 Le navi intavolate, sulle quali il posizionamento dei fuochi è conforme al diritto previgente, possono restare in esercizio.

  1. Introdotto dal n. I della mod. del R, approvata dal CF il 27 feb. 2019 e in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1835).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).