Le Parti contraenti, consce della necessità di facilitare e sviluppare il trasporto internazionale mediante idrovia in Europa; consapevoli che il trasporto internazionale delle merci dovrebbe svilupparsi parallelamente alla crescita degli scambi internazionali; sottolineata l’importanza del ruolo del trasporto per idrovia che, paragonato ad altri modi di trasporto interno, presenta vantaggi economici ed ecologici e dispone di una capacità eccedentaria d’infrastruttura e di battelli ed è dunque in grado di ridurre i costi sociali e l’impatto negativo sull’ambiente dei trasporti interni nel loro insieme; convinte che, per rendere più efficace e più attrattivo per la clientela il trasporto internazionale per idrovia in Europa, compreso il trasporto fluvio-marittimo per nave lungo i percorsi costieri, è indispensabile instaurare un quadro giuridico per un piano coordinato di sviluppo e di costruzione di una rete di idrovie d’importanza internazionale, sulla base di parametri convenuti in materia d’infrastruttura e di esercizio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1Designazione della rete
1.Le Parti contraenti adottano le disposizioni del presente Accordo sotto forma di un piano coordinato di sviluppo e di costruzione di una rete di idrovie, denominata qui appresso «rete di idrovie d’importanza internazionale» o «rete di idrovie E», e intendono attuarlo nel quadro di adeguati programmi. Nell’ambito del presente Accordo, la rete di idrovie E è costituita dalle idrovie e dai percorsi costieri seguiti dalle navi per il trasporto fluvio-marittimo come pure dai porti d’importanza internazionale situati su tali idrovie e percorsi, menzionati negli allegati I e II del presente Accordo1.2
2.Le Parti contraenti adottano le misure necessarie all’effettiva protezione del percorso previsto per le parti di idrovie E che non esistono ancora ma che rientrano nei programmi di pianificazione delle infrastrutture, e ciò tenendo debito conto dei loro futuri parametri e fino alla data in cui sarà presa una decisione sulla loro costruzione3.
- Modificato in occasione in occasione della 49a seduta del Gruppo di lavoro per il trasporto per idrovia della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite a Ginevra, dal 18 al 20 ottobre 2005, con effetto per le Parti dal 1° giu. 2007.
- Correzione del 17 nov. 2023 (RU 2023 658).
- Modificato in occasione della 50a seduta del Gruppo di lavoro per il trasporto per idrovia della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite a Ginevra, dall’11 al 13 ott. 2006, con effetto per le Parti dal 31 gen. 2008.
Art. 2Caratteristiche tecniche e di esercizio della rete
1.La rete d’idrovie d’importanza internazionale menzionata nell’articolo 1 dev’essere conforme alle caratteristiche enunciate nell’allegato III del presente Accordo ovvero adeguata alle disposizioni di detto allegato in occasione di futuri lavori di miglioria.
2.Le Parti contraenti sono tenute a elaborare piani d’azione nazionali e/o accordi bilaterali o multilaterali, come pure trattati internazionali, direttive, memoranda di accordi, studi congiunti e altri accordi analoghi, per eliminare le carenze di capacità attuali e completare i collegamenti mancanti della rete di idrovie E che attraversano il loro territorio2.
Gli allegati del presente Accordo ne sono parte integrante.
Art. 4Designazione del depositario
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario dell’Accordo.
1.Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa oppure aventi statuto consultivo presso la Commissione, conformemente ai paragrafi 8 e 11 del mandato della Commissione, dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997 presso l’Ufficio delle Nazioni Unite in Ginevra.
2.La firma sottostà a ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 6Ratifica, accettazione o approvazione
1.Il presente Accordo sottostà a ratifica, accettazione o approvazione conformemente all’articolo 5 paragrafo 2.
2.La ratifica, l’accettazione o l’approvazione si effettuano mediante il deposito del relativo strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
1.Il presente Accordo è aperto all’adesione di qualsiasi Stato di cui all’articolo 5 paragrafo 1 a decorrere dal 1° ottobre 1996.
2.L’adesione si effettua mediante il deposito del relativo strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 8Entrata in vigore
1.Il presente Accordo entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui i governi di cinque Stati avranno depositato lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che una o più idrovie della rete di idrovie d’importanza internazionale colleghino senza interruzioni i territori di almeno tre di tali Stati.
2.Se questa condizione non è adempiuta, l’Accordo entra in vigore 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che avrà permesso di adempirla.
3.Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data da cui decorre il termine di 90 giorni specificato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’Accordo entra in vigore 90 giorni dopo la data di tale deposito.
Art. 9Limiti all’applicazione dell’Accordo
1.Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di vietare a una Parte contraente di prendere i provvedimenti, compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite1 e limitati alle esigenze della situazione, che ritenga necessari per la propria sicurezza esterna o interna.
2.Questi provvedimenti, che devono essere temporanei, sono immediatamente notificati al depositario; la loro natura dev’essere precisata.
- RS 0.120
Art. 10Composizione delle controversie
1.Qualsiasi controversia tra due o più Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, che le Parti in causa non abbiano potuto comporre mediante negoziato o in altro modo, è sottoposta ad arbitrato a richiesta di una qualsiasi delle Parti contraenti in causa ed è, conseguentemente, sottoposta a uno o più arbitri scelti di comune intesa dalle Parti in causa. Se, nei tre mesi a contare dalla domanda d’arbitrato, le Parti in causa non giungono a un’intesa sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di loro può chiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico cui la controversia è deferita per decisione.
2.La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo 1 vincola le Parti contraenti in causa.
Qualsiasi Stato può, al momento della firma del presente Accordo o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, notificare al depositario di non considerarsi vincolato dall’articolo 10 del presente Accordo.
Art. 12Procedura di emendamento del presente Accordo
1.Il presente Accordo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo, fatte salve le disposizioni degli articoli 13 e 14.
2.A domanda di una Parte contraente, qualsiasi emendamento del presente Accordo proposto da quest’ultima è esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti per idrovia della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa. 1
3.Se è adottato a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l’emendamento è comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
4.Qualsiasi proposta di emendamento comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivo alla data della sua comunicazione, a condizione che nel corso di questo periodo di 12 mesi nessuna obiezione contro questa proposta di emendamento sia stata notificata da uno Stato Parte contraente al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5.Se un’obiezione contro la proposta di emendamento è stata notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, l’emendamento è considerato respinto e privo d’effetto.
- Modificato il 12 ott. 2012 in occasione della 56a seduta del Gruppo di lavoro per il trasporto per idrovia della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, tenuta a Ginevra dal 10 al 12 ott. 2012, con effetto per le Parti contraenti dal 15 ott. 2013 (RU 2014 1379).
Art. 13Procedura di emendamento degli allegati I e II
1.Gli allegati I e II del presente Accordo possono essere emendati secondo la procedura definita nel presente articolo.
2.A domanda di una Parte contraente, qualsiasi emendamento degli allegati I e II proposto da quest’ultima è esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti per idrovia della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa.1
3.Se è adottata a maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, la proposta di emendamento è comunicata per accettazione alle Parti contraenti direttamente interessate dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ai fini del presente articolo, una Parte contraente è considerata direttamente interessata se, in caso d’inclusione di una nuova idrovia o di un porto d’importanza internazionale o in caso di modifica di tali impianti, il suo territorio è attraversato da questa idrovia o il porto di cui si tratta è situato su tale territorio.2
4.Qualsiasi proposta di emendamento comunicata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo è considerata accettata se, nei sei mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del depositario, nessuna Parte contraente direttamente interessata ha notificato la propria obiezione contro tale proposta di emendamento al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5.Qualsiasi emendamento così accettato è comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti ed entra in vigore tre mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del depositario.
6.Se un’obiezione contro l’emendamento proposto è stata notificata conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, l’emendamento è considerato respinto e privo d’effetto.
7.Il depositario è tenuto costantemente informato dal Segretariato della Commissione economica per l’Europa circa le Parti contraenti direttamente interessate da una proposta di emendamento.
- Modificato il 12 ott. 2012 in occasione della 56a seduta del Gruppo di lavoro per il trasporto per idrovia della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, tenuta a Ginevra dal 10 al 12 ott. 2012, con effetto per le Parti contraenti dal 15 ott. 2013 (RU 2014 1379).
- Correzione del 17 nov. 2023 (RU 2023 658).
Art. 14Procedura di emendamento dell’allegato III
1.L’allegato III del presente Accordo può essere emendato conformemente alla procedura definita nel presente articolo.
2.A domanda di una Parte contraente, qualsiasi emendamento dell’allegato III del presente Accordo proposto da quest’ultima è esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti per idrovia della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa.1
3.Se è adottato a maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, l’emendamento è comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
4.Qualsiasi proposta di emendamento comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo è considerata accettata salvo che, nel termine di sei mesi a contare dalla data della sua comunicazione, almeno un quinto delle Parti contraenti notifichi la propria obiezione contro tale proposta di emendamento al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5.Qualsiasi emendamento accettato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti e, tre mesi dopo la data di tale comunicazione, entra in vigore per tutte le Parti contraenti, eccetto per quelle che hanno notificato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la propria obiezione contro l’emendamento proposto, entro un termine di sei mesi dalla data della sua comunicazione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
6.Se un’obiezione contro l’emendamento proposto è stata notificata conformemente al paragrafo 4 del presente articolo da almeno un quinto delle Parti contraenti, l’emendamento è considerato respinto e privo d’effetto.
- Modificato il 12 ott. 2012 in occasione della 56a seduta del Gruppo di lavoro per il trasporto per idrovia della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, tenuta a Ginevra dal 10 al 12 ott. 2012, con effetto per le Parti contraenti dal 15 ott. 2013 (RU 2014 1379).
1.Qualsiasi Parte contraente può denunziare il presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2.La denunzia ha effetto un anno dopo la data in cui la notificazione è stata ricevuta dal Segretario generale.
Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il numero degli Stati Parti contraenti scende a meno di cinque per un periodo qualsiasi di 12 mesi consecutivi, il presente Accordo decade 12 mesi dopo la data in cui il quinto Stato avrà cessato di essere Parte contraente.
Art. 17Notificazioni e comunicazioni del depositario
Oltre alle notificazioni e comunicazioni menzionate nel presente Accordo, le funzioni di depositario del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sono quelle definite nella Parte VII della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 19691.
- RS 0.111
Art. 18Testi autentici
L’originale del presente Accordo, i cui testi nelle lingue inglese, francese e russa fanno parimenti fede, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Allegati
- Idrovie d’importanza internazionale
- Porti di navigazione interna d’importanza internazionale
- Caratteristiche tecniche ed esercizio delle idrovie d’importanza internazionale
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.