Le Parti Contraenti, desiderose di agevolare il trasporto internazionale delle merci, sapendo che il trasporto internazionale delle merci tende a svilupparsi in seguito all’aumento degli scambi internazionali; coscienti delle conseguenze negative che una tale evoluzione potrebbe avere sull’ambiente; riconoscendo l’importanza che il trasporto combinato riveste quale mezzo per decongestionare la rete stradale europea, in particolare gli assi stradali transalpini, e per limitare l’inquinamento ambientale; convinte che – per rendere il trasporto combinato in Europa più efficace e più attrattivo per l’utenza – sia indispensabile creare un quadro giuridico in grado di fissare un piano coordinato di sviluppo dei servizi di trasporto combinato, e del l’infrastruttura necessaria all’esercizio di questi servizi, sulla base di parametri e di norme di prestazione ammesse a livello internazionale, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I Generalità
Ai sensi del presente Accordo:
- a)
L’espressione «trasporto combinato» designa il trasporto delle merci in una unità di trasporto che utilizza più di un modo di trasporto;
- b)
L’espressione «rete delle grandi linee internazionali di trasporto combinato» designa tutte le linee ferroviarie considerate importanti per il trasporto combinato internazionale:
- i)
se esse sono utilizzate correntemente nel quadro dei trasporti combinati internazionali regolari (ad esempio, casse amovibili, contenitori, semirimorchi);
- ii)
se esse rappresentano linee d’apporto importanti per il trasporto combinato internazionale;
- iii)
se si prevede che esse possono diventare, a breve scadenza, linee importanti per il trasporto combinato (secondo le definizioni date sotto i) e ii»;
- c)
L’espressione «installazioni connesse» designa i terminali destinati al trasporto combinato, i punti di attraversamento delle frontiere, le stazioni dove si svolgono gli scambi di gruppi di vagoni, le stazioni per il cambio di scartamento ed i porti o i collegamenti delle navi traghetto importanti nel trasporto combinato internazionale.
Art. 2Designazione della rete
Le Parti contraenti adottano le disposizioni del presente Accordo in quanto piano internazionale coordinato per la creazione e l’esercizio di una rete di grandi linee internazionali di trasporto combinato, detta qui di seguito «rete internazionale di trasporto combinato», piano che esse intendono realizzare nel quadro dei programmi nazionali. La rete internazionale di trasporto combinato è costituita dalle linee ferroviarie riportate nell’allegato 1 al presente Accordo, dai terminali destinati al trasporto combinato, dai punti di passaggio di confine, dalle stazioni dove si svolgono gli scambi di gruppi di vagoni, dalle stazioni per il cambio di scartamento e dai porti o dai collegamenti delle navi traghetto importanti nel trasporto combinato internazionale, ricordati nell’allegato Il al presente Accordo.
Art. 3Caratteristiche tecniche della rete
Le linee ferroviarie della rete internazionale di trasporto combinato risponderanno alle caratteristiche definite all’allegato III al presente Accordo o saranno adattate in modo da rispettare dette caratteristiche nel corso dei lavori di miglioramento da effettuarsi nell’ambito dei programmi nazionali.
Art. 4Obiettivi operazionali
Allo scopo di agevolare i servizi di trasporto combinato a livello internazionale, le Parti contraenti prenderanno le misure appropriate affinché siano applicati i parametri di prestazione e le norme minime ai treni del trasporto combinato ed alle installazioni connesse, di cui all’allegato IV al presente Accordo.
Gli allegati al presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Potranno essere aggiunti all’Accordo, conformemente alla procedura d’emendamento di cui all’articolo 14, degli allegati supplementari relativi ad altri aspetti del trasporto combinato.
Capitolo II Disposizioni finali
Art. 6Designazione del depositario
Depositario dell’Accordo è il Segretario generale delle Nazioni Unite.
1.Dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992, il presente Accordo è aperto presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra alla firma degli Stati che sono membri della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa o che sono ammessi nella Commissione a titolo consultivo, conformemente ai paragrafi 8 e 11 del mandato della Commissione.
2.Queste firme sono sottoposte a ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 8Ratifica, accettazione o approvazione
1.Il presente Accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 7.
2.La ratifica, l’accettazione o l’approvazione avvengono tramite il deposito di uno strumento presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
1.Il presente Accordo sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati definiti al paragrafo 1 dell’articolo 7 a partire dalla data del 1° aprile 1991.
2.L’adesione avviene tramite il deposito di uno strumento presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Art. 10Entrata in vigore
1.Il presente Accordo entra in vigore 90 giorni dopo la data alla quale i governi di otto Stati avranno depositato un documento di ratifica, d’accettazione o di approvazione, a condizione che una o più linee della rete internazionale di trasporto combinato raccordino senza interruzioni i territori di almeno quattro dei suddetti Stati.
2.Se questa condizione non è soddisfatta, l’Accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data alla quale avviene il deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che permette di soddisfare alla suddetta condizione.
3.Per ogni Stato che depositerà uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data a partire dalla quale è iniziato il conto dei 90 giorni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’Accordo entrerà in vigore 90 giorni dopo l’avvenuto deposito.
Art. 11Limiti all’applicazione dell’Accordo
1.Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come un divieto ad una Parte contraente di prendere le misure compatibili con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite1 e limitate alle esigenze imposte dalla situazione e ritenute necessarie per la sua sicurezza interna ed esterna.
2.Queste misure, che devono avere carattere temporaneo, saranno notificate immediatamente al depositario specificandone la natura.
- RS 0.120
Art. 12Componimento delle controversie
1.Ogni controversia tra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, che le Parti contendenti non avranno potuto comporre con la negoziazione o in altro modo, sarà rinviata ad un tribunale arbitrale su richiesta di una delle Parti contendenti e, di conseguenza, sottoposta ad uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti contendenti. Se, entro tre mesi dalla presentazione della domanda d’arbitrato, le Parti contendenti non riescono ad accordarsi sulla scelta di uno o più arbitri, una qualunque delle Parti in causa potrà chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico a cui sottoporre la controversia per decisione.
2.Il lodo dell’arbitro o degli arbitri designati secondo il precedente paragrafo 1 sarà vincolante per le Parti contraenti in causa.
Al momento della firma del presente Accordo o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione ogni Stato può notificare al depositario che esso non si considera vincolato dall’articolo 12 del presente Accordo.
Art. 14Emendamenti al presente Accordo
1.Il presente Accordo può essere modificato seguendo la procedura definita nel presente articolo, fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16.
2.Su domanda di una delle Parti contraenti, ogni emendamento al presente Accordo proposto da detta Parte sarà esaminato dal Gruppo di lavoro del trasporto intermodale e della logistica della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa.1
3.Se adottato alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti, presenti e partecipanti al voto, l’emendamento sarà comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
4.Ogni proposta di emendamento notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo il termine di dodici mesi contati a partire dalla data della sua notifica, a condizione che durante questi dodici mesi nessuno Stato contraente abbia comunicato al Segretario delle Nazioni Unite la propria obiezione alla proposta di emendamento.
5.Qualora una obiezione alla proposta di emendamento venga notificata conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, l’emendamento sarà considerato non accettato e non avrà pertanto alcun effetto.
- Nuovo testo giusta l’emendamento del 18 mar. 2008 adottato nella 49a sessione del Gruppo di lavoro del trasporto intermodale e della logistica della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, in vigore dal 10 dic. 2009 (RU 2014 649).
Art. 15Emendamenti agli allegati I e II
1.Il presente Accordo può essere modificato seguendo la procedura descritta nel presente articolo.
2.Su richiesta di una delle Parti contraenti, ogni emendamento agli allegati I e II proposto da detta Parte sarà esaminato dal Gruppo di lavoro del trasporto intermodale e della logistica della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa.1
3.Se adottata dalla maggioranza delle Parti contraenti, presenti e partecipanti al voto, la proposta di emendamento sarà comunicata per accettazione alle Parti contraenti direttamente interessate dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Ai sensi del presente articolo, una Parte contraente sarà considerata direttamente interessata se, nel caso di inserimento di una nuova linea, di un terminale importante, di un posto di passaggio di confine, di una stazione per il cambio di scartamento, di un porto o di un collegamento delle navi traghetto oppure nel caso di modifiche a queste installazioni, il suo territorio è attraversato da detta linea o è collegato direttamente al terminale importante, oppure se il terminale importante, il posto di passaggio di confine, la stazione per il cambio dì scartamento, il porto o il collegamento delle navi traghetto previsti sono situati sul suo territorio.
4.Ogni proposta di emendamento notificata in conformità delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sarà considerata accettata se, entro i sei mesi seguenti la data della sua comunicazione da Parte del depositario, nessuna delle Parti contraenti direttamente interessate avrà notificato al Segretario generale delle Nazioni Unite la sua obiezione all’emendamento proposto.
5.Ogni emendamento in tal modo accettato sarà comunicato dal Segretario generale delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua comunicazione da Parte del depositario.
6.Qualora venga presentata, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, una obiezione all’emendamento proposto, detto emendamento sarà ritenuto non accettato e non avrà alcun effetto.
7.La segreteria della Commissione economica per l’Europa informa rapidamente il depositario in merito alle Parti contraenti direttamente interessate ad una proposta di emendamento.
- Nuovo testo giusta l’emendamento del 18 mar. 2008 adottato nella 49a sessione del Gruppo di lavoro del trasporto intermodale e della logistica della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, in vigore dal 10 dic. 2009 (RU 2014 649).
Art. 16Emendamenti agli allegati III e IV
1.Gli allegati III e IV al presente Accordo possono essere modificati conformemente alla procedura definita nel presente articolo.
2.Su richiesta di una delle Parti contraenti, ogni emendamento agli allegati III e IV proposto da detta Parte sarà esaminato dal Gruppo di lavoro del trasporto intermodale e della logistica della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa.1
3.Se adottato alla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti, presenti e partecipanti al voto, l’emendamento sarà comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
4.Qualsiasi proposta d’emendamento comunicata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo sarà considerata accettata a meno che entro il termine di sei mesi seguenti la data della sua comunicazione un quinto o più delle Parti contraenti non abbiano notificato la loro obiezione sull’emendamento proposto al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5.Qualsiasi emendamento accettato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo sarà comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti contraenti ed entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua comunicazione per tutte le Parti contraenti, ad eccezione di quelle che, prima della data della sua entrata in vigore, avranno notificato al Segretario generale il loro rifiuto di accettare l’emendamento proposto.
6.Qualora un quinto o più delle Parti contraenti abbiano notificato un’obiezione sull’emendamento proposto conformemente al paragrafo 4, l’emendamento sarà ritenuto non accettato e non avrà assolutamente alcun effetto.
- Nuovo testo giusta l’emendamento del 18 mar. 2008 adottato nella 49a sessione del Gruppo di lavoro del trasporto intermodale e della logistica della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, in vigore dal 10 dic. 2009 (RU 2014 649).
Art. 17Clausola di salvaguardia
Le disposizioni del presente Accordo non possono prevalere su quelle che alcuni Stati sono portati ad adottare tra loro in applicazione di altri trattati multilaterali, quali il Trattato di Roma del 1957 che ha istituito la Comunità economica europea.
1.Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo tramite notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite.
2.La denuncia acquista efficacia un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne ha ricevuto notifica.
Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il numero degli Stati che sono Parti contraenti diventa inferiore a otto durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi, il presente Accordo cesserà di essere in vigore dodici mesi dopo la data alla quale l’ottavo Stato avrà cessato di essere Parte contraente.
Art. 20Notificazioni e comunicazioni del depositario
Oltre alle notificazioni e comunicazioni menzionate nel presente Accordo, le funzioni di depositario del Segretario generale delle Nazioni Unite sono quelle specificate nella parte VII della Convezione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 19691.
- RS 0.111
Art. 21Testi facenti fede
L’originale del presente accordo, i cui testi in inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Allegati
- Linee ferroviarie importanti per il trasporto combinato internazionale
- Installazioni importanti per il trasporto combinato internazionale
- Caratteristiche tecniche relative alla rete delle grandi linee internazionali di trasporto combinato
- Parametri di prestazione ferroviaria e norme minime applicabili alle infrastrutture
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.