La Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
1. La presente Convenzione si applica, nella misura in cui non preveda altro, alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Nella misura in cui non si applichi il paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati Uniti possono, nonostante altre disposizioni della presente Convenzione, imporre una persona considerata residente in base al suo diritto fiscale – ad esclusione di una persona residente di Svizzera secondo i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 4 (Residente) –come se la Convenzione non fosse in vigore.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano:
- a)
i vantaggi fiscali che gli Stati Uniti accordano in base al paragrafo 2 dell’articolo 9 (Imprese associate), ai paragrafi 6 e 7 dell’articolo 13 (Utili di capitale) e all’articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione) e 25 (Procedura amichevole); e
- b)
i vantaggi fiscali che gli Stati Uniti accordano in base ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), agli articoli 20 (Studenti e apprendisti) e 27 (Membri di una missione diplomatica e di una rappresentanza consolare) come pure al paragrafo 4 dell’articolo 28 (Diversi) a persone fisiche che non siano né cittadini degli Stati Uniti né persone con lo statuto di emigranti.
Art. 2Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti.
2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
- a)
per quanto concerne la Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali ecc.);
- b)
per quanto concerne gli Stati Uniti, le imposte federali sul reddito prelevate in base all’Internal Revue Code e le tasse prelevate sui premi assicurativi pagati ad assicuratori stranieri e quelle prelevate nei confronti di fondazioni private. La Convenzione si applica tuttavia alle tasse sui premi assicurativi pagati ad assicuratori stranieri soltanto nella misura in cui i rischi coperti dai premi non siano riassicurati presso una persona che non abbia il diritto di valersi dei vantaggi fiscali della presente o di un’altra Convenzione che prevede un’esenzione da questa imposta.
3. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)
il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società di persone, le società, le successioni, i trust e ogni altra associazione di persone;
- b)
il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che, conformemente al diritto dello Stato contraente nel quale è stato costituito, è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- c)
le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- d)
il termine «cittadini» designa:
- (i)
tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente (cioè la nazionalità nel caso degli Stati Uniti); e
- (ii)
tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- e)
l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui questa attività avvenga esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
- f)
l’espressione «autorità competente» designa:
- (i)
per quanto concerne la Svizzera, il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
- (ii)
per quanto concerne gli Stati Uniti, il Secretary of the Treasury oppure il suo rappresentante autorizzato;
- g)
il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- h)
il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d’America, tuttavia non comprende Puerto Rico, le Isole Vergini, Guam e gli altri possedimenti e territori degli Stati Uniti.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che a esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorità competenti non concordino un’interpretazione comune conformemente all’articolo 25 (Procedura amichevole).
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa:
- a)
una persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua cittadinanza, della sede della sua direzione, del luogo della sua costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Un cittadino americano o uno straniero ammesso legalmente a risiedere in maniera permanente negli Stati Uniti (in possesso di una «green card») che non è un residente di Svizzera in base al presente paragrafo o al paragrafo 5 è considerato come un residente degli Stati Uniti soltanto se abita da lungo tempo («substantial presence»), dispone di un’abitazione permanente o soggiorna abitualmente negli Stati Uniti. Tuttavia, se questa persona è pure un residente di Svizzera in base al presente paragrafo, essa è considerata contemporaneamente come un residente degli Stati Uniti in base al presente paragrafo e nel suo caso è applicabile il capoverso 3;
- b)
il Governo di questo Stato o di una delle sue suddivisioni politiche o di uno dei suoi enti locali, come pure le autorità e istituzioni di detto Stato, detta suddivisione politica o detto ente locale;
c)
(i)
una cassa pensioni o ogni altra organizzazione costituita in questo Stato e gestita esclusivamente allo scopo di amministrare o erogare ai salariati pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni, che è costituita o finanziata da una persona residente di questo Stato secondo le disposizioni del presente articolo; e
- (ii)
un’organizzazione non a scopo di lucro costituita in questo Stato e gestita per scopi religiosi, di utilità pubblica, educativi, scientifici, culturali o per altri scopi d’interesse pubblico,
che in considerazione del suo scopo è esente in questo Stato dall’imposta sul reddito; o
- d)
una società di persone, una successione o un trust, nella misura in cui i redditi della società di persone, della successione o del trust siano assoggettati a imposta in questo Stato come i redditi di persone ivi residenti e precisamente, sia presso la società, la successione o il trust, sia presso gli associati o i beneficiari.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l’espressione «residente di uno Stato contraente» non comprende le persone assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in questo Stato.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- a)
detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b)
se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c)
se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza;
- d)
se detta persona ha la cittadinanza dei due Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto se e nella misura in cui le autorità competenti degli Stati contraenti si accordano su ciò conformemente all’articolo 25 (Procedura amichevole), compreso il paragrafo 6.
5. Una persona fisica che sarebbe residente di Svizzera secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 ma che non assoggetta alle imposte sul reddito generalmente prelevate in Svizzera tutti i suoi redditi provenienti dagli Stati Uniti, non è considerata residente di Svizzera ai sensi della presente Convenzione.
Art. 5Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita tutta la sua attività o una parte di essa.
2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata supera i dodici mesi. Una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzata per la ricerca o lo sfruttamento di risorse naturali costituisce una stabile organizzazione soltanto se la durata della sua utilizzazione oltrepassa i dodici mesi.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, si considera che non vi è «stabile organizzazione» se:
- a)
si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- b)
merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c)
merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- d)
una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- e)
una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di far pubblicità, di fornire informazioni, di eseguire ricerche scientifiche o svolgere altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;
- f)
una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare diverse delle attività menzionate nelle lettere a)–e) del presente capoverso, a condizione che l’attività complessiva della sede fissa di affari che ne deriva abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.
6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Art. 6Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi di aziende agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione «beni immobili» è intesa nel senso che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.
5. Un residente di uno Stato contraente che nell’altro Stato contraente è assoggettato all’imposta sui redditi derivanti da beni immobili situati in questo altro Stato contraente può, con riserva delle procedure previste dal diritto interno dell’altro Stato contraente, richiedere il calcolo dell’imposta sull’ammontare netto di questi redditi, come se questi redditi fossero attribuibili a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in questo altro Stato. Tale scelta in seguito deve essere applicata obbligatoriamente per agli anni fiscali previsti dalle disposizioni del diritto interno dello Stato contraente nel quale i beni sono situati.
Art. 7Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili aziendali che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e che comprendono soltanto utili provenienti da patrimoni o attività della stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili aziendali di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, compresa la parte, ad essa ragionevolmente attribuibile, delle spese di direzione e spese generali di amministrazione, delle spese per la ricerca e lo sviluppo, degli interessi e delle altre spese causate dall’insieme dell’impresa (o dalla parte di essa che comprende la stabile organizzazione), indipendentemente dal fatto che queste spese siano state fatte nello Stato dove è situata la stabile organizzazione o altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili aziendali attribuibili a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile aziendale può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili aziendali attribuibili alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili aziendali comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.
8. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «utili aziendali» comprende i redditi provenienti dalla locazione di beni mobili e dalla locazione o dalla concessione di licenze per pellicole cinematografiche o opere su pellicola, per registrazioni su nastro e altre registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive.
Art. 8Navigazione marittima e aerea
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nel senso del presente articolo gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono pure gli utili realizzati con la locazione di navi o di aeromobili nella misura in cui questi utili provenienti dalla locazione rappresentino redditi accessori agli altri redditi menzionati nel paragrafo 1.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9Imprese associate
1. Allorché:
- a)
un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente o
- b)
le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
- 2.
a)
Quando gli utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi pure negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, le autorità competenti dei due Stati contraenti possono consultarsi conformemente all’articolo 25 (Procedura amichevole).
- b)
Se, conformemente all’articolo 25, gli Stati contraenti si accordano sulle rettifiche da portare agli utili di ciascuna di queste imprese, corrispondenti alle condizioni che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti, ogni Stato effettua le relative rettifiche delle imposte prelevate sugli utili di ciascuna di queste imprese.
1. I dividendi ricavati da un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili in questo Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, in conformità alla legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
- a)
il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto della società che paga i dividendi;
- b)
il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Nel caso di dividendi pagati da una Regulated Investment Company residente degli Stati Uniti si applica la lettera b) e non la a). La lettera a) non è applicabile ai dividendi pagati da un Real Estate Investment Trust residente degli Stati Uniti e la lettera b) è applicabile soltanto se il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento al Real Estate Investment Trust.
Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 3145 3143; FF 2010 217).3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è un fondo di pensione residente o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale costituito nell’altro Stato contraente ed è di proprietà di una persona residente in questo altro Stato contraente e le autorità competenti dello Stato contraente riconoscono che il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale corrisponde a livello fiscale nell’altro Stato contraente a un fondo di pensione o un istituto simile o un piano di risparmio previdenziale individuale. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora il fondo di pensione o l’istituto simile o il piano di risparmio previdenziale individuale controlla la società che paga i dividendi.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato da cui provengono questi redditi.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i dividendi siano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
6. Se una società è residente di uno Stato contraente, l’altro Stato contraente non può riscuotere alcuna imposta sui dividendi pagati da questa società, ad eccezione del caso in cui:
- a)
questi dividendi sono pagati a un residente di questo altro Stato, o
- b)
i dividendi sono attribuibili a una stabile organizzazione o base fissa situata in questo Stato.
7. Una società residente di Svizzera che negli Stati Uniti possiede una stabile organizzazione o è assoggettata a imposta su un ammontare netto per i redditi giusta l’articolo 6 (Redditi immobiliari) o l’articolo 13 (Utili di capitale), negli Stati Uniti può essere assoggettata ad un’imposta supplementare in aggiunta alle imposte previste dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, questa imposta può essere riscossa soltanto:
- a)
sulla parte degli utili aziendali attribuibili secondo la presente Convenzione alla stabile organizzazione, e
- b)
sulla parte dei redditi menzionati nella frase precedente in relazione all’articolo 6 (Redditi immobiliari) o nei paragrafi 1 o 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale),
che corrispondono all’ammontare equivalente dei dividendi provenienti da questi utili o redditi; l’espressione «ammontare equivalente dei dividendi», ai fini del presente paragrafo, ha il senso che le attribuisce la legislazione degli Stati Uniti (tenendo sempre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione).
8. L’aliquota d’imposta menzionata nel paragrafo 7 non può eccedere quella prevista nella lettera a) del paragrafo 2.
1. Gli interessi percepiti da un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Ai fini della presente Convenzione il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno ipotecario e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a detti titoli, come pure un ammontare eccedente relativo a una residua partecipazione a un Real Estate Mortgage Investment Conduit. Tuttavia, il termine «interessi» non comprende i redditi trattati nell’articolo 10 (Dividendi). Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi della presente Convenzione.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e gli interessi siano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
5. In quanto i paragrafi 1 o 3 non dispongano diversamente, gli interessi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili nell’altro Stato contraente soltanto nella misura in cui questi interessi sono pagati da una stabile organizzazione di questa società situata in questo altro Stato o provengono da redditi di cui all’articolo 6 (Redditi immobiliari) o al capoverso 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) che nell’altro Stato contraente sono assoggettati a imposta su un ammontare netto.
6. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
- a)
agli interessi provenienti dagli Stati Uniti, il cui ammontare è determinato in base alle entrate, alle vendite, ai redditi, agli utili o ad altri movimenti di cassa del debitore o di una persona a lui vicina oppure in base alle modifiche di valore dei beni del debitore o di una persona a lui vicina oppure in base ai dividendi, alle distribuzioni o ad analoghi pagamenti da parte del debitore o di una persona a lui vicina, ma solo nella misura in cui questi interessi non sono considerati come interessi di portafoglio secondo il diritto degli Stati Uniti, e
- b)
a un ammontare eccedente relativo a una residua partecipazione a una persona che, secondo il diritto degli Stati Uniti, è trattata come un Real Estate Mortgage Investment Conduit.
Questi interessi sono imponibili negli Stati Uniti secondo il diritto interno.
1. I canoni percepiti da un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (escluse le pellicole cinematografiche, le registrazioni su nastro o altre registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per altri diritti o elementi patrimoniali analoghi oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Il termine «canoni» comprende pure gli utili derivanti dall’alienazione di questi diritti o elementi patrimoniali nella misura in cui dipendono dalla loro capacità di rendimento, utilizzazione o ulteriore alienazione.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e i canoni siano attribuibili a questa stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti fra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede, per un motivo qualsiasi, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario dei canoni in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall’alienazione di beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
2. Ai sensi del presente articolo l’espressione «beni immobili situati nell’altro Stato contraente» comprende:
- a)
beni immobili di cui all’articolo 6 (Redditi immobiliari); e
- b)
azioni o altri diritti comparabili di una società residente di questo altro Stato il cui patrimonio è costituito totalmente o principalmente da beni immobili situati in questo altro Stato oppure partecipazioni a una società di persone, a un trust o a una successione, nella misura in cui questi sono attribuibili a beni immobili situati in questo altro Stato.
Negli Stati Uniti questa espressione comprende pure un «United States real property interest» secondo la definizione dell’Internal Revenue Code (tenendo sempre conto di future modifiche che non dovrebbero però intaccare i principi generali di questa disposizione).
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in questo altro Stato conformemente alla sua legislazione.
4. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente trae dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in questo Stato. Gli utili menzionati nell’articolo 12 (Canoni) sono imponibili soltanto secondo le disposizioni dell’articolo 12.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1–4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
6. Quando un residente di uno Stato contraente aliena elementi patrimoniali nell’ambito di una costituzione di società, riorganizzazione, fusione o operazione analoga e gli utili o i redditi ricavati da questa alienazione non sono presi in considerazione ai fini dell’imposizione in questo Stato, l’autorità competente dell’altro Stato contraente può, a richiesta del compratore di questi elementi patrimoniali, accettare a condizioni per sé convenienti di differire l’imposizione in questo Stato di detti utili e redditi nei tempi e nei modi precisati nell’accordo.
7. Quando un residente di uno Stato contraente, che in seguito a un trasferimento di elementi patrimoniali è assoggettato nei due Stati contraenti all’imposta sul reddito, è trattato ai fini dell’imposizione da parte di uno Stato contraente come se avesse alienato questi beni ed è tassato di conseguenza in questo Stato e il diritto interno dell’altro Stato contraente vigente a questo momento non prevede alcun obbligo o autorizzazione secondo cui il residente debba o possa prendere in considerazione o rinviare questi guadagni o queste perdite, allora questo residente può scegliere nella sua dichiarazione d’imposta per l’anno nel quale egli ha trasferito questi elementi patrimoniali, di essere assoggettato all’imposta in questo altro Stato contraente, come se avesse, immediatamente prima del detto trasferimento, venduto e riacquistato questi elementi patrimoniali allo stesso prezzo di mercato che essi avevano al momento del trasferimento. Questa scelta è applicabile a tutti gli elementi patrimoniali menzionati nel presente paragrafo che questo residente trasferisce nell’anno fiscale per il quale la scelta è fatta o anche più tardi.
Art. 14Professioni indipendenti
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente trae dall’esercizio di una professione indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa persona fisica non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, la parte dei redditi attribuibili a questa base fissa e provenienti dai servizi resi in questo altro Stato è imponibile in questo altro Stato.
2. Per la determinazione dei redditi imponibili secondo il paragrafo 1 nell’altro Stato contraente sono applicabili i principi dell’articolo 7 (Utili delle imprese).
Art. 15Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16 (Compensi e gettoni di presenza), 18 (Pensioni e rendite) e 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato, se:
- a)
il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell’arco di ogni periodo di dodici mesi che inizia o finisce durante l’anno fiscale in considerazione, e
- b)
le rimunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
- c)
l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni menzionate nel paragrafo 1 che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente svolta come membro di un equipaggio regolare a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 16Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
Art. 17Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato, a meno che l’ammontare delle entrate lorde ricevute da questo artista o sportivo per la sua attività, comprese le spese che gli vengono rimborsate o che vengono assunte per lui, non superi, per l’anno fiscale considerato, diecimila dollari degli Stati Uniti ($ 10.000) o l’equivalente in franchi svizzeri.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, che è residente di uno Stato contraente, in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni indipendenti), nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, a meno che non venga dimostrato che né l’artista dello spettacolo né lo sportivo né persone a loro vicine (indipendentemente dal fatto che esse siano residenti di questo Stato o no) partecipino, direttamente o indirettamente, alle entrate o agli utili di quell’altra persona in un modo qualsiasi, anche mediante il versamento ritardato di rimunerazioni, gratificazioni, onorari, dividendi, partecipazioni agli utili di una società o altre distribuzioni.
Art. 18Pensioni e rendite
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo, percepisce in relazione a un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), le rendite che un residente di uno Stato contraente percepisce come beneficiario effettivo, sono imponibili soltanto in detto Stato. Ai sensi del presente paragrafo il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, durante un numero di anni determinato o per tutta la vita, in corrispettivo di un’adeguata e completa prestazione, diversa dal lavoro prestato.
Art. 19Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali
- 1.
a).
Salari, stipendi e rimunerazioni analoghe, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)
Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato e
- (i)
abbia la cittadinanza di detto Stato o
- (ii)
non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
- 2.
a)
Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b)
Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la cittadinanza.
3. Le disposizioni degli articoli 15 (Lavoro subordinato), 16 (Compensi e gettoni di presenza) e 18 (Pensioni e rendite) si applicano a salari, stipendi e rimunerazioni analoghe nonché a pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le prestazioni delle assicurazioni sociali e le altre pensioni pubbliche pagate da uno Stato contraente a una persona fisica residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, queste prestazioni sono ugualmente imponibili nel primo Stato citato conformemente alla legislazione di questo Stato ma l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
Art. 20Studenti e apprendisti
Le somme che uno studente, un apprendista o un praticante, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi a tempo pieno i suoi studi o di attendere a tempo pieno alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6 (Redditi immobiliari), quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 (Utili delle imprese) o dell’articolo 14 (Professioni indipendenti).
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi da vincite alle scommesse, al gioco o alle lotterie imposti in uno dei due Stati contraenti.
Art. 22Limitazione dei vantaggi della Convenzione
1. Fatte salve le disposizioni seguenti del presente articolo, un residente di uno Stato contraente che trae redditi dall’altro Stato contraente può beneficiare dei vantaggi previsti dalla presente Convenzione soltanto se:
- a)
- b)
è uno Stato contraente o una sua suddivisione politica o un suo ente locale oppure un’autorità o un’organizzazione di questo Stato, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale;
- c)
esercita effettivamente un’attività commerciale o industriale nel primo Stato contraente (diversa da un’attività che consista nell’effettuare, nel gestire o semplicemente nel detenere investimenti di capitali per proprio conto, a meno che non si tratti di attività bancarie o assicurative oppure di operazioni su titoli esercitate da una banca o da una società d’assicurazioni o da un commerciante di titoli registrato) e i redditi provenienti dall’altro Stato contraente sono realizzati con l’esercizio di questa attività o sono ad essa accessori;
- d)
è una società che è la sede amministrativa principale di un gruppo d’imprese multinazionale;
- e)
è una società
- (i)
la cui principale categoria di azioni viene negoziata in misura rilevante e con regolarità a una borsa riconosciuta; oppure
- (ii)
che viene controllata da una società o da diverse società che soddisfano le premesse di cui alla lettera (i) sopra citata;
- f)
è una società, un trust o una successione, a meno che una o più persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo le lettere a), b), d), e) o g), non siano, nell’insieme, interessate in maniera preponderante attraverso partecipazioni o in altro modo, alla società, al trust o alla successione;
- g)
è una fondazione di famiglia residente di Svizzera, a meno che il fondatore o la maggioranza dei beneficiari siano persone che non possano beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo la lettera a) oppure che almeno il 50 per cento dei redditi della fondazione di famiglia tornino a profitto di persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione secondo la lettera a).
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo, un’organizzazione di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell’articolo 4 (Residenza) può beneficiare dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione se più della metà dei suoi beneficiari, membri o partecipanti sono persone che possono beneficiare, conformemente al presente articolo, dei vantaggi offerti dalla presente Convenzione.
- 3.
a)
Una società residente di uno Stato contraente può beneficiare dei vantaggi offerti dagli articoli 10 (Dividendi), 11 (Interessi) e 12 (Canoni) se:
- (i)
più del 30 per cento del totale dei diritti di voto e del valore dell’insieme delle quote è detenuto da residenti di questo Stato contraente che possono beneficiare dei vantaggi offerti dalle lettere a), b), d), e), f) o g) del paragrafo 1;
- (ii)
più del 70 per cento dell’insieme delle quote è detenuto da persone di cui alla lettera (i) e da residenti di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio (NAFTA) che soddisfano le premesse della lettera b); e
- (iii)
l’ammontare delle spese deducibili dal reddito lordo pagato o da pagare dalla società a persone che non possono beneficiare dei vantaggi offerti dalle lettere a), b), d), e), f) o g) del paragrafo 1, è inferiore al 50 per cento dei redditi lordi realizzati dalla società nel periodo fiscale precedente (o, quando si tratti del primo periodo fiscale, in questo periodo).
- b)
Ai sensi della lettera (ii) del paragrafo 3. a), le quote detenute da un residente di uno Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o dell’Accordo nordamericano di libero scambio saranno prese in considerazione soltanto se questa persona
- (i)
è residente di uno Stato con il quale l’altro Stato contraente ha stipulato una convenzione completa in materia di imposte sul reddito e ha diritto a beneficiare di tutti i vantaggi accordati dall’altro Stato contraente in base a detta convenzione;
- (ii)
potesse beneficiare dei vantaggi offerti dal paragrafo 1 se fosse residente del primo Stato contraente e se nel paragrafo 1 si rimandasse allo Stato di residenza di questa persona piuttosto che al primo Stato contraente; e
- (iii)
in base alla convenzione fra il suo Stato di residenza e l’altro Stato contraente e con riferimento ai redditi per i quali sono richiesti i vantaggi conformemente alla presente Convenzione, potesse beneficiare nell’altro Stato contraente di un’aliquota d’imposta non più bassa di quella applicabile secondo la presente Convenzione.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1-3, quando un’impresa di uno Stato contraente trae redditi dall’altro Stato contraente e questi redditi sono attribuibili a una stabile organizzazione che questa impresa ha in uno Stato terzo, i vantaggi fiscali, che altrimenti verrebbero concessi in base ad altre disposizioni della presente Convenzione su elementi del reddito, non possono essere richiesti se l’imposta totale, che è effettivamente pagata su questi redditi nel primo Stato menzionato e nello Stato terzo, è inferiore al 60 per cento dell’imposta che avrebbe dovuto essere pagata nel primo Stato menzionato se l’impresa avesse realizzato i redditi in detto Stato e questi redditi non fossero stati attribuibili a una stabile organizzazione situata nello Stato terzo. Dividendi, interessi e canoni ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono assoggettati a imposta a un’aliquota che non supera il 15 per cento del loro ammontare lordo. Gli altri elementi del reddito ai quali si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono assoggettati a imposta conformemente alle disposizioni del diritto interno dell’altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili:
- a)
ai canoni corrisposti come compenso per l’uso o la concessione in uso di beni immateriali creati o sviluppati dalla stabile organizzazione stessa; o
- b)
agli altri redditi provenienti dall’altro Stato contraente e che si ricollegano, o sono accessori, all’esercizio effettivo di un’attività commerciale o industriale svolta dalla stabile organizzazione nello Stato terzo (diversa da un’attività che consista nell’effettuare, nel gestire o semplicemente nel detenere investimenti di capitali per proprio conto, a meno che non si tratti di attività bancarie o assicurative oppure di operazioni su titoli esercitate da una banca o da una società d’assicurazioni o da un commerciante di titoli registrato).
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo l’applicazione delle disposizioni del presente articolo. Le autorità competenti si scambiano, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 (Scambio di informazioni), le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni del presente articolo.
6. Una persona che non ha diritto ai vantaggi della presente Convenzione, secondo le disposizioni precedenti del presente paragrafo, può fruire di tali vantaggi se l’autorità competente dello Stato contraente dal quale provengono i redditi lo consente, dopo essersi consultata con l’autorità competente dell’altro Stato contraente.
- 7.
a)
Ai sensi del paragrafo 1, l’espressione «borsa riconosciuta» designa:
- (i)
ogni borsa svizzera presso cui avviene un commercio di azioni registrate;
- (ii)
il sistema NASDAQ appartenente alla National Association of Securities Dealers, Inc. e ogni borsa registrata presso la Securities and Exchange Commission come borsa nazionale di valori mobiliari di cui al Securities Exchange Act del 1934;
- (iii)
le borse di Amsterdam, Francoforte, Londra, Madrid, Milano, Parigi, Tokyo e Vienna; e
- (iv)
ogni altra borsa che trova consenzienti le autorità competenti degli Stati contraenti.
- b)
Ai sensi della lettera d) del paragrafo 1 una persona è considerata come una società che è la sede amministrativa principale riconosciuta di un gruppo di imprese multinazionale se:
- (i)
esercita, nello Stato di cui è residente, una parte sostanziale del controllo e della gestione di un gruppo di società (che può fare parte di un gruppo più grande di società), la quale parte può comprendere il finanziamento dei gruppi ma non può limitarsi principalmente a tale attività;
- (ii)
il gruppo di società è costituito da società che sono residenti di almeno cinque Stati e ivi esercitano effettivamente un’attività industriale o commerciale e se almeno il 10 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno dei cinque Stati (o cinque gruppi di Stati);
- (iii)
meno del 50 per cento dei redditi lordi del gruppo è realizzato in ognuno di questi Stati, escluso lo Stato di cui è residente la società che è la sede amministrativa principale del gruppo d’imprese.
- (iv)
non più del 25 per cento dei redditi lordi provengono dall’altro Stato contraente;
- (v)
possiede ed esercita la competenza di assolvere autonomamente le funzioni menzionate nella lettera (i);
- (vi)
è assoggettata alle disposizioni fiscali generalmente applicabili nello Stato di cui è residente; e
- (vii)
i redditi provenienti dall’altro Stato contraente sono realizzati con l’esercizio effettivo di un’attività commerciale o industriale di cui alla lettera (ii) o sono a essa accessori.
Se le condizioni relative ai redditi richieste per il riconoscimento di una società quale sede amministrativa principale di un gruppo d’imprese secondo le lettere (ii), (iii) e (iv) non sono osservate, esse saranno considerate come osservate se le citate percentuali sono rispettate nella media dei redditi lordi tratti nei quattro anni precedenti.
Art. 23Eliminazione della doppia imposizione
1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:
- a)
Qualora un residente di Svizzera tragga redditi che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, siano imponibili negli Stati Uniti, la Svizzera esenta da imposta tali redditi, salve le disposizioni delle lettere b), c) e d) e del paragrafo 3; tuttavia, per gli utili di cui al paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) questa esenzione si applica unicamente se ne è provata l’imposizione negli Stati Uniti. La Svizzera può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito, senza tener conto dell’esenzione.
- b)
Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi che, secondo le disposizioni dell’articolo 10 (Dividendi), sono imponibili negli Stati Uniti, la Svizzera accorda, su richiesta del residente e fatte salve le disposizioni della lettera c), un vantaggio che può avere le seguenti forme:
- (i)
computo dell’imposta pagata negli Stati Uniti, secondo le disposizioni dell’articolo 10 (Dividendi) sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile negli Stati Uniti, o
- (ii)
riduzione forfettaria dell’imposta svizzera, o
- (iii)
esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata negli Stati Uniti sull’ammontare lordo dei dividendi.
La Svizzera determina il tipo di vantaggio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
- c)
Qualora un residente di Svizzera tragga redditi
- (i)
per i quali secondo il paragrafo 2 dell’articolo 10 (Dividendi) o secondo il paragrafo 6 dell’articolo 11 (Interessi) non venga accordato alcun vantaggio dell’imposta alla fonte americana, o
- (ii)
che in base all’articolo 22 (Limitazione dei vantaggi della Convenzione) siano imponibili negli Stati Uniti,
la Svizzera accorda una deduzione dell’ammontare lordo di questi redditi uguale all’imposta pagata negli Stati Uniti.
- d)
Qualora un residente di Svizzera tragga redditi che siano imponibili negli Stati Uniti secondo il paragrafo 4 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche e assicurazioni sociali), la Svizzera accorda un vantaggio corrispondente alla deduzione dell’imposta pagata negli Stati Uniti e a una esenzione dall’imposta svizzera uguale a un terzo (1/3) dell’ammontare netto di questi redditi.
2. Per quanto concerne gli Stati Uniti, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:
Conformemente alla legislazione degli Stati Uniti e fatte salve le limitazioni in essa previste (tenendo sempre conto di future modifiche che non dovrebbero intaccare i principi generali esposti di seguito), gli Stati Uniti computano a un loro residente o cittadino sull’imposta sul reddito degli Stati Uniti l’equivalente dell’ammontare dell’imposta svizzera; nel caso di una società residente degli Stati Uniti che possiede almeno il 10 per cento delle quote con diritto di voto di una società residente di Svizzera, dalla quale riceve dividendi nel corso di un anno fiscale, gli Stati Uniti computano inoltre sull’imposta sul reddito degli Stati Uniti l’equivalente dell’ammontare dell’imposta svizzera che questa società ha versato sugli utili con i quali sono pagati i dividendi. L’ammontare computabile viene determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta pagata in Svizzera. Ai fini dell’applicazione negli Stati Uniti del computo dell’imposta pagata in Svizzera, le imposte di cui alla lettera a) del paragrafo 2 e al paragrafo 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) sono considerate come imposte sul reddito.
3. Qualora un residente di Svizzera sia contemporaneamente un cittadino degli Stati Uniti, che è assoggettato all’imposta sul reddito degli Stati Uniti per i suoi redditi o utili provenienti dagli Stati Uniti, si applicano le disposizioni seguenti:
- a)
La Svizzera applica il paragrafo 1 come se l’ammontare dell’imposta pagata negli Stati Uniti su questi redditi o utili fosse l’imposta che sarebbe stata pagata se il residente non fosse un cittadino degli Stati Uniti; e
- b)
ai fini del calcolo dell’imposta degli Stati Uniti su questi redditi o utili, gli Stati Uniti computano sull’imposta sul reddito degli Stati Uniti l’imposta pagata o dovuta in Svizzera dopo l’applicazione della lettera a), anche se il computo così accordato non riduce l’ammontare dell’imposta degli Stati Uniti al di sotto dell’ammontare che è preso in considerazione per l’applicazione della lettera a); e
- c)
ai fini dell’applicazione della lettera b), i redditi o gli utili citati nel presente paragrafo si considerano come provenienti dalla Svizzera nella misura in cui ciò è necessario per evitare la doppia imposizione di questi redditi; tuttavia, le disposizioni della presente lettera non si applicano al computo sull’imposta degli Stati Uniti delle imposte diverse da quelle menzionate nella lettera a) del paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate).
Art. 24Non discriminazione
1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Ai fini dell’imposizione del reddito degli Stati Uniti, i cittadini degli Stati Uniti che non sono residenti degli Stati Uniti non sono nella stessa situazione dei cittadini svizzeri che non sono residenti degli Stati Uniti. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1 (Soggetti), alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
- 2.
a)
L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
- b)
La disposizione del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9 (Imprese associate), del paragrafo 4 dell’articolo 11 (Interessi) o del paragrafo 4 dell’articolo 12 (Canoni), gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni di quelli pagati a un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni di quelli contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 2 (Imposte considerate), alle imposte di ogni natura o denominazione prelevate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
6. Il presente articolo non impedisce assolutamente agli Stati Uniti di prelevare l’imposta di cui al paragrafo 7 dell’articolo 10 (Dividendi).
Art. 25Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina.
2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione. In particolare, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi per trovare un accordo al fine di:
- a)
attribuire in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti o gli importi non imponibili spettanti a un residente di uno Stato contraente e quelli spettanti alla sua stabile organizzazione situata nell’altro Stato contraente;
- b)
delimitare in maniera identica i redditi, le riduzioni nonché gli accrediti e gli importi non imponibili fra un residente di uno Stato contraente e una persona a lui associata di cui all’articolo 9 (Imprese associate);
- c)
qualificare allo stesso modo la natura di determinati redditi;
- d)
qualificare allo stesso modo la natura delle persone;
- e)
applicare le stesse regolamentazioni concernenti la fonte di determinati redditi;
- f)
dare la stessa interpretazione di una determinata parola;
- g)
applicare conformemente agli scopi della presente Convenzione le disposizioni del diritto interno concernenti le maggiorazioni, le multe e gli interessi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono concordare insieme il modo di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono emanare disposizioni per l’applicazione della presente Convenzione.
6. Qualora, nel quadro di una procedura amichevole, nonostante i loro sforzi ai sensi del presente articolo, le autorità competenti non sono in grado di trovare un accordo completo, la controversia sarà decisa da una procedura d’arbitrato, secondo le disposizioni del paragrafo 7 e di altre prescrizioni o regole procedurali convenute tra gli Stati contraenti, a condizione che:
- a)
almeno in uno Stato contraente sia stata presentata una dichiarazione d’imposta concernente gli anni fiscali relativi alla controversia;
- b)
le autorità competenti non siano concordi, prima del giorno in cui la procedura d’arbitrato avrebbe dovuto essere avviata, che la controversia rappresenti un caso unico non adatto per un lodo arbitrale; e
- c)
tutte le persone interessate abbiano aderito alle disposizioni della lettera d del paragrafo 7.
Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 3145 3143; FF 2010 217).Una controversia irrisolta non può tuttavia essere sottoposta a una procedura d’arbitrato se è già stata emessa una decisione di un tribunale o di un tribunale amministrativo di uno dei due Stati.
7. Le seguenti disposizioni e definizioni sono applicabili al paragrafo 6 e al presente paragrafo:
- a)
l’espressione «persona interessata» designa la persona che ha sottoposto la controversia all’autorità competente per decisione secondo il presente articolo nonché, all’occorrenza, ogni altra persona il cui assoggettamento viene direttamente pregiudicato in uno degli Stati contraenti dalla soluzione amichevole scaturita da tale decisione;
- b)
l’espressione «data d’inizio» di una controversia è la prima data in cui entrambe le autorità competenti hanno ricevuto le informazioni necessarie per la valutazione materiale di una procedura amichevole;
- c)
una procedura d’arbitrato per una controversia inizia:
- i)
due anni dopo la data d’inizio della controversia, purché le autorità competenti non si siano previamente accordate su un’altra data, oppure
- ii)
appena entrambe le autorità competenti hanno ricevuto l’approvazione richiesta nella lettera d,
- a seconda di quale di queste due date subentri per ultima;
- d)
prima dell’inizio della procedura d’arbitrato le persone interessate e i loro rappresentanti autorizzati devono acconsentire a non trasmettere, fatta eccezione del lodo arbitrale, a terzi le informazioni che ricevono durante la procedura d’arbitrato da uno degli Stati contraenti o dal tribunale arbitrale;
- e)
se non è respinto da una delle persone interessate, il lodo arbitrale costituisce una soluzione amichevole ai sensi del presente articolo, che vincola i due Stati contraenti solo riguardo a questa controversia; e
- f)
ai fini della procedura d’arbitrato ai sensi del paragrafo 6 e del presente paragrafo, i membri del tribunale arbitrale e i loro collaboratori sono da considerare come «persone o autorità» a cui devono essere rese accessibili le informazioni secondo l’articolo 26.1
- Introdotto dall’art. 2 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 3145 3143; FF 2010 217).
Art. 26Scambio di informazioni1
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l’applicazione della presente Convenzione o per l’applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un’imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.
2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’applicazione, dell’accertamento, della riscossione o dell’amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.
3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:
- a)
di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraente;
- b)
di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede;
- c)
di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.
5. In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l’adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.
- Nuovo testo giusta l’art. 3 del Prot. del 23 set. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 20 set. 2019 (RU 2019 3145 3143; FF 2010 217).
Art. 27Membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
2. Qualora redditi non siano imponibili nello Stato accreditatario, a causa di privilegi fiscali accordati ai membri di missioni diplomatiche e di agenzie consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari, il diritto d’imposizione spetta allo Stato accreditante.
3. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4 (Residenza), ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, d’una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata residente dello Stato accreditante, a condizione che:
- a)
conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a detto Stato, e
- b)
abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito complessivo, dei residenti di detto Stato.
4. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.
1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate come limitative, in qualunque modo, delle esenzioni, delle deduzioni, dei crediti o di altre facilitazioni che sono o saranno accordati:
- a)
dalla legislazione di uno Stato contraente o
- b)
da ogni altro accordo stipulato tra gli Stati contraenti.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 lettera b), sono applicabili le seguenti disposizioni:
- a)
Nonostante altre convenzioni alle quali gli Stati contraenti abbiano aderito, una divergenza d’opinione sulla questione se un provvedimento rientri nel campo d’applicazione della presente Convenzione è giudicata unicamente dalle autorità competenti degli Stati contraenti menzionate nella lettera f) del paragrafo 1 dell’articolo 3 (Definizioni generali) ed esclusivamente secondo le disposizioni procedurali previste dalla presente Convenzione.
- b)
Nella misura in cui le autorità competenti non decidano che una misura fiscale non rientra nel campo d’applicazione della presente Convenzione, le obbligazioni di non discriminazione di cui alla presente Convenzione si applicano esclusivamente a questa misura, fatte salve le obbligazioni concernenti il trattamento nazionale e la clausola della nazione più favorita applicabili al commercio dei beni conformemente all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT)3. Le obbligazioni concernenti il trattamento nazionale o la clausola della nazione più favorita previste da un’altra Convenzione non si applicano a questa misura.
- c)
Ai sensi del presente paragrafo, una «misura» è una legge, una disposizione d’esecuzione, una norma giuridica, una procedura, una decisione, una misura amministrativa o ogni altro tipo di misura.
3. Per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 (Utili delle imprese), del paragrafo 5 dell’articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 3 dell’articolo 11 (Interessi), del paragrafo 3 dell’articolo 12 (Canoni), del paragrafo 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale), del paragrafo 2 dell’articolo 14 (Professioni indipendenti) e del paragrafo 2 dell’articolo 21 (Altri redditi) i redditi, gli utili o le spese attribuibili a una stabile organizzazione durante la sua esistenza sono imponibili o deducibili secondo i principi abituali nello Stato contraente nel quale la stabile organizzazione è situata, anche quando i pagamenti siano differiti fino a che la stabile organizzazione abbia cessato di esistere.
4. Per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell’imposizione in uno Stato contraente di una persona fisica che svolge un lavoro subordinato e che è residente ma non cittadina di questo Stato, i contributi versati da, o per conto di, questa persona fisica a un fondo di pensione costituito, gestito e riconosciuto ai fini fiscali in questo altro Stato contraente sono trattati, ai fini dell’imposizione nel primo Stato menzionato, allo stesso modo dei contributi versati a un fondo di pensione costituito, gestito e riconosciuto ai fini fiscali in questo primo Stato menzionato, se:
- a)
la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e ancor prima di allora aveva versato contributi a questo fondo di pensione; e
- b)
l’autorità competente di questo Stato considera che il fondo di pensione dell’altro Stato contraente corrisponda in linea di principio a un fondo di pensione del primo Stato menzionato riconosciuto ai fini fiscali.
La correzione del 13 ott. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 579).I vantaggi di questo paragrafo sono validi per un periodo che non superi cinque anni fiscali e che inizi con il primo anno fiscale durante il quale questa persona fisica svolga il suo lavoro subordinato nel primo Stato contraente menzionato. Ai sensi del presente paragrafo, un fondo di pensione è considerato come riconosciuto ai fini fiscali in uno Stato contraente se i contributi a questo fondo o i redditi ritratti da esso sono esenti dall’imposta in questo Stato.
5. L’autorità competente di ciascuno dei due Stati contraenti può chiedere che siano avviate consultazioni con l’autorità competente dell’altro Stato contraente per esaminare se sia necessario un adeguamento della Convenzione ai cambiamenti del diritto interno o della politica convenzionale di uno Stato contraente. Se da queste consultazioni risultasse che gli effetti della Convenzione o la sua applicazione siano stati modificati unilateralmente sulla base di emendamenti del diritto interno da parte di uno Stato contraente in maniera tale che l’equilibrio dei vantaggi previsti dalla Convenzione sarebbe stato alterato in modo considerevole, le autorità si consulterebbero per procedere a un adattamento della Convenzione che ristabilisca il precedente equilibrio dei vantaggi previsti dalla Convenzione.
Art. 29Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alle prescrizioni procedurali valide in ciascuno Stato contraente e lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo il più presto possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:
- a)
alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all’entrata in vigore della Convenzione;
- b)
alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione o dopo tale data.
4 [RU 1951 920]3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, se una persona, che ha diritto ai vantaggi offerti dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Washington il 24 maggio 19514 («Convenzione precedente»), beneficia di sgravi fiscali in questa Convenzione a lei più favorevoli di quelli accordati dalla presente Convenzione, la Convenzione precedente, a richiesta di questa persona, continua a essere applicabile nella sua totalità per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili in base al paragrafo 2.
4. La Convenzione precedente sarà abrogata al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni della presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 3.
La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione in ogni momento per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi. In tal caso la Convenzione cessa di essere applicabile
- a)
alle imposte prelevate alla fonte sui redditi pagati o accreditati a contare dal 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi;
- b)
alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio seguente alla scadenza del preavviso di sei mesi o dopo tale data.
Fatto a Washington, il 2 ottobre 1996, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
Per la Confederazione Svizzera: Kaspar Villiger | Per gli Stati Uniti d’America: Lawrence H. Summers |
Protocollo
1. Ad articolo 2 paragrafo 2 (Imposte considerate)
2. Ad articolo 4 paragrafo 1 (Residenza)
3. Ad articolo 7 (Utili delle imprese)
5. Ad articolo 10 paragrafo 7 (Dividendi)
6. Ad articolo 19 paragrafo 4 (Funzioni pubbliche e assicurazione sociale)
9. Ad articolo 24 (Non discriminazione)
10. Ad articolo 26 (Scambio di informazioni)
Articolo 5 paragrafo 2 del Protocollo del 23 settembre 2009
Protocollo d’Accordo
1. Ad articolo 4 paragrafo 1 lettera b) (Residenza)
2. Ad articolo 7 (Utili delle imprese)
3. Ad articolo 15 paragrafo 2 (Lavoro subordinato) e ad articolo 17 (Artisti e sportivi)
4. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera c) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
5. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera e) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
6. Ad articolo 22 paragrafo 1 lettera f) (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
7. Ad articolo 22 paragrafo 6 (Limitazione dei vantaggi della Convenzione)
8. Ad articolo 26 (Scambio di informazioni)