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Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri

RS 0.642.045.43In vigoreStato 09.02.202610 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri; tenendo conto dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri; considerando l’importante contributo che i lavoratori frontalieri forniscono, a vari livelli, all’economia delle aree di frontiera in cui lavorano; considerando che entrambi gli Stati contraenti applicano un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti e che, pertanto, l’imposizione finale avviene nello Stato di residenza, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Soggetti

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente.

Art. 2Definizioni generali

Ai fini del presente Accordo:

  1. a)

    l’espressione «area di frontiera» designa:

    1. i)

      per quanto riguarda la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese,

    2. ii)

      per quanto riguarda l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano;

  2. b)

    l’espressione «lavoratore frontaliere» designa un residente di uno Stato contraente che:

    1. i)

      è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente,

    2. ii)

      svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e

    3. iii)

      ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i,

  3. le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;

  4. c)

    l’espressione «autorità competente» designa:

    1. i)

      per quanto riguarda la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,

    2. ii)

      per quanto riguarda l’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

  5. d)

    l’espressione «Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976» designa la Convenzione del 9 marzo 19761 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, così come modificata;

  6. e)

    l’espressione «Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974» designa l’Accordo del 3 ottobre 19742 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine;

  7. f)

    l’espressione «Accordo sulla libera circolazione delle persone» designa l’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.

  1. RS 0.672.945.41
  2. RU 1979 457
  3. RS 0.142.112.681

Art. 3Imposizione dei lavoratori frontalieri

1.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 19761, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un’attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta. Tuttavia, l’imposta così applicata non può eccedere l’80 per cento dell’imposta risultante dall’applicazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione.

2.

Il carico fiscale totale sul reddito da attività di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non può essere inferiore all’imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell’Accordo sui lavoratori frontalieri del 19742.

3.

L’imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo d’imposizione è escluso ai fini del presente Accordo.

  1. RS 0.672.945.41
  2. RU 1979 457

Art. 4Non discriminazione

Ferme restando le disposizioni dell’articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 19761, i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l’attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell’imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone2, né essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.

  1. RS 0.672.945.41
  2. RS 0.142.112.681

Art. 5Eliminazione della doppia imposizione

1.

Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, in conformità alle disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 19761.

2.

Nonostante le disposizioni dell’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, la Svizzera, al fine di eliminare la doppia imposizione, prenderà in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte prelevate ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 3, riducendo di quattro quinti l’importo lordo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Svizzera.

  1. RS 0.672.945.41

Art. 6Commissione mista e procedura di amichevole composizione

1.

Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo. A tale scopo, esse possono comunicare direttamente fra loro, anche tramite una commissione mista composta da esse stesse o da loro rappresentanti.

2.

La commissione mista si incontrerà almeno una volta all’anno per discutere dell’interpretazione o dell’applicazione del presente Accordo. In ogni caso ciascuno Stato contraente è autorizzato a richiedere un incontro della commissione mista, la quale dovrà riunirsi al massimo entro tre mesi dalla richiesta.

3.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può sottoporre il suo caso alle autorità competenti in base alle disposizioni previste all’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 19761 e successive modifiche.

  1. RS 0.672.945.41

Art. 7Cooperazione amministrativa

1.

Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato contraente in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta fornisce annualmente in formato elettronico, entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento, le informazioni rilevanti ai fini dell’imposizione del lavoratore frontaliere. Queste informazioni includono:

  1. a)

    il nome, il cognome, la data di nascita e l’indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere;

  2. b)

    per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita;

  3. c)

    il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;

  4. d)

    l’ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;

  5. e)

    l’ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;

  6. f)

    il totale dell’imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere; e

  7. g)

    il nome, l’indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione del presente paragrafo.

2.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 vengono fornite annualmente in formato elettronico entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento anche in relazione ai lavoratori frontalieri che svolgono un’attività di lavoro dipendente che soddisfano le condizioni previste al punto ii. della lettera b) dell’articolo 2, indipendentemente dalle condizioni previste ai punti i. e iii. della lettera b) dell’articolo 2.

3.

Le informazioni ricevute da uno Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati, concernenti le imposte dovute nello Stato di residenza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego. Nonostante le disposizioni precedenti, le informazioni ricevute ai sensi della lettera g) del paragrafo 1 possono essere utilizzate unicamente ai fini dell’imposizione dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi della lettera b) dell’articolo 2 e del paragrafo 2 del presente articolo.

4.

In caso di errori nel calcolo dell’imposta alla fonte, di informazioni ricevute tardivamente da parte del datore di lavoro oppure di periodi fiscali incompleti per i quali siano necessari ulteriori aggiustamenti, una nuova comunicazione sulle correzioni fatte è fornita allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere entro la scadenza prevista per la comunicazione dei dati concernenti l’anno fiscale successivo.

5.

Le autorità fiscali dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese inviano le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Italia, direttamente all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate invia le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, all’Amministrazione federale delle contribuzioni.

6.

Prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati contraenti procedono alla verifica dell’operatività dello scambio di informazioni secondo il presente articolo.

Art. 8Entrata in vigore

1.

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del:

  1. a)

    presente Accordo; e

  2. b)

    del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell’articolo 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 19761.

2.

Il presente Accordo si applica dal primo giorno di gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore dell’Accordo.

3.

L’Accordo sui lavoratori frontalieri del 19742 è sostituito dal presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, le disposizioni dell’Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 continueranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.

  1. RS 0.672.945.41
  2. [RU 1979 457]

Art. 9Regime transitorio

1.

Nonostante il paragrafo 1 dell’articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera.1

2.

Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all’anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3.

La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari al 40 per cento dell’ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l’anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

4.

La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell’anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce.

5.

Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d’intesa – per i criteri di ripartizione e di utilizzo – con i competenti organi delle Regioni di confine interessate.

6.

In occasione della commissione mista prevista all’articolo 6, i Cantoni forniranno le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai comuni di frontiera italiani; i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l’utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.

7.

L’articolo 7 non si applica ai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

8.

Qualora l’autorità competente di uno degli Stati contraenti venga a conoscenza di uno o più casi di abuso evidente e manifesto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, tale autorità può sottoporre il caso o i casi all’autorità competente dell’altro Stato contraente, in base alle disposizioni previste all’articolo 6 paragrafo 1 dell’Accordo e all’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 19762 e successive modifiche, al fine di definire il corretto trattamento fiscale ai fini dell’Accordo.

  1. La correzione del 21 feb. 2024 concerne soltanto i testi tedesco e francese (RU 2024 78).
  2. RS 0.672.945.41

Art. 10Clausola di riesame

Gli Stati contraenti procederanno a un riesame dell’Accordo ogni cinque anni al fine di decidere se sono necessarie modifiche all’Accordo.

Allegati

  • Scambio di lettere del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 09.02.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).