Législation

Accordo del 21 giugno 2011 di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina (con all.)

RS 0.632.314.161 · 89 articoli

con all. (RS 0.632.314.161) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (89 articoli)

Art. 1.1, Obiettivi

.1 Obiettivi 1. Le Parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo e degli accordi complementari sull’agricoltura conclusi contemporaneamente tra gli Stati dell’AELS e Hong Kong, Ci…

Art. 1.2, Campo d’applicazione territoriale

.2 Campo d’applicazione territoriale 1. Salvo altrimenti disposto nell’Allegato IV, il presente Accordo si applica: (a) per ogni Stato dell’AELS: (i) al suo territorio terrestre, alle acque interne, alle acque territoriali nonché allo…

Art. 1.3, Relazioni economiche e commerciali disciplinate

.3 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo 1. Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali ed economiche tra ciascuno degli Stati dell’AELS, da una parte, e Hong Kong, Cina, dall’altra, ma non…

Art. 1.4, Rapporto con altri accordi internazionali

.4 Rapporto con altri accordi internazionali 1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’OMC (qui di seguito denominato «Accordo OMC»), dagli altri accordi negoziati in virtù di…

Art. 1.5, Governi regionali e locali

.5 Governi regionali e locali Ciascuna Parte adotta ogni misura possibile per garantire il rispetto di tutti gli obblighi e di tutti gli impegni disciplinati dal presente Accordo da parte dei rispettivi governi e autorità regionali e…

Art. 1.6, Trasparenza

.6 Trasparenza 1. Le Parti pubblicano, rendono altrimenti accessibili o forniscono su richiesta le loro leggi, prescrizioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di portata generale nonché i rispettivi accordi internazional…

Art. 1.7, Confidenzialità

.7 Confidenzialità Resta inteso che tutte le informazioni trasmesse in relazione alle regole in materia di origine ai sensi dell’Allegato IV o all’importazione, all’esportazione, alle decisioni anticipate o al transito di merci ai sen…

Art. 2.1, Campo di applicazione

.1 Campo di applicazione 1. Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti oggetto di scambio fra le Parti: (a) i prodotti contemplati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).