1. Durante il periodo di transizione, nel caso in cui, come risultato della riduzione o dell’eliminazione di un dazio doganale in virtù del presente Accordo, un prodotto originario del territorio di una Parte venga importato nel territorio di un’altra Parte in quantità maggiori, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e a condizioni tali da costituire una causa sostanziale1 di grave pregiudizio o minaccia all’industria nazionale di prodotti simili o in concorrenza diretta nel territorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per prevenire o porre rimedio al pregiudizio, conformemente alle disposizioni previste dal presente Articolo.
2. Le misure di salvaguardia vengono adottate unicamente se, a seguito di un’inchiesta condotta conformemente alle procedure e secondo le definizioni di cui agli articoli 3 e 4 dell’Accordo di salvaguardia, sussistono prove evidenti che l’aumento delle importazioni ha causato o minaccia di causare grave pregiudizio.
3. La Parte che intende adottare o estendere una misura di salvaguardia in virtù del presente articolo invia una notifica alle altre Parti e al Comitato misto immediatamente e in ogni caso non più tardi di 30 giorni prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, che devono includere la prova di grave pregiudizio o della minaccia causata da un aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e la misura proposta, nonché la data di completamento della procedura d’indagine di cui al paragrafo 2, la durata prevista e il calendario per la progressiva eliminazione della misura.
4. Una Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale, dopo aver consultato l’altra Parte, fornisce una compensazione per la liberalizzazione degli scambi reciprocamente concordata in forma di concessioni che hanno effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti o pari al valore dei dazi supplementari previsti dall’applicazione della misura. La Parte che applica la misura fornisce la possibilità di svolgere tali consultazioni entro i 15 giorni successivi all’applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
5. Se vengono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Parte importatrice, nella misura necessaria per prevenire un grave pregiudizio o una minaccia e per porvi rimedio, può:
- (a)
sospendere l’ulteriore riduzione di ogni aliquota di dazio prevista dal presente Accordo per il prodotto in questione;
- (b)
portare l’aliquota di dazio doganale per tale prodotto a un livello che non superi la minore:
- (i)
aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (in seguito denominata «NPF») al momento dell’imposizione della misura,
- (ii)
aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente Accordo.
6. Nessuna Parte può mantenere una misura di salvaguardia bilaterale:
- (a)
ad eccezione della misura eventualmente necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e per facilitare l’adeguamento;
- (b)
per un periodo superiore a due anni. Il periodo può essere esteso fino a un anno se l’autorità competente della Parte importatrice determina, conformemente alle procedure stabilite nei precedenti paragrafi 2 e 3, che la misura continua a essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e per facilitare l’adeguamento e se la suddetta Parte ritiene che vi siano prove dell’adeguamento dell’industria nazionale;
- (c)
oltre la scadenza del periodo di transizione.
7. Non viene applicata alcuna misura di salvaguardia bilaterale all’importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a tale misura.
8. Entro 30 giorni dalla data di notifica specificata nel paragrafo 3, la Parte che conduce una procedura di salvaguardia conformemente al presente capitolo avvia le consultazioni con una Parte il cui prodotto è soggetto a tale procedura al fine di facilitare una soluzione reciprocamente accettabile della questione e notifica al Comitato misto i risultati delle consultazioni. In mancanza di una soluzione, la Parte importatrice può adottare una misura ai sensi del paragrafo 5.
9. In mancanza di tale soluzione, la Parte importatrice può adottare una misura conformemente al paragrafo 5 per risolvere il problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte contro il cui prodotto viene presa la misura può adottare una misura compensativa. La misura di salvaguardia e la misura compensativa saranno immediatamente notificate alle altre Parti e al Comitato misto. Nello scegliere la misura di salvaguardia e la misura compensativa, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione delle concessioni che hanno ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o che hanno un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia. La Parte applica la misura compensativa unicamente durante il periodo strettamente necessario per ottenere effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti e in ogni caso soltanto mentre viene applicata la misura di cui al paragrafo 5.
10. Al fine di favorire l’adeguamento nel caso in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia sia di un anno o più, la Parte che applica la misura la liberalizzerà progressivamente a intervalli regolari durante il periodo di applicazione.
11. Al compimento della misura, si applica l’aliquota del dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.
12. In situazioni critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia provvisoria dopo aver constatato chiaramente che un aumento delle importazioni provoca o minaccia di provocare un grave pregiudizio all’industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura comunica immediatamente alle altre Parti e al Comitato misto la sua decisione. Durante il periodo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria vengono soddisfatti i requisiti e le procedure pertinenti stabiliti nei paragrafi 2–9.
13. Tutte le misure di salvaguardia provvisoria devono terminare al massimo entro 180 giorni, secondo le seguenti modalità:
- (a)
il periodo di applicazione di qualsiasi misura provvisoria viene contato come parte della durata della misura stabilita nel paragrafo 6 e di ogni sua estensione;
- (b)
tali misure possono essere imposte unicamente come un aumento tariffario conformemente al paragrafo 5. Ogni dazio supplementare effettivamente corrisposto viene prontamente rimborsato e ogni garanzia viene liberata se l’indagine descritta nel paragrafo 2 non giunge alla conclusione che le condizioni del paragrafo 1 sono rispettate;
- (c)
qualsiasi compensazione reciprocamente concordata, o misura compensativa, si basa sul periodo complessivo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria e della misura di salvaguardia.