Législation

Accordo di libero scambio del 22 giugno 2009 tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (con all., Prot. d'intesa e scambio di note)

RS 0.632.311.491 · 93 articoli

con all., Prot. d'intesa e scambio di note (RS 0.632.311.491) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

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Estratto del testo (93 articoli)

Art. 1.1, Obiettivi

.1 Obiettivi 1.  Gli Stati dell’AELS e gli Stati membri del CCG istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo. 2.  Gli obiettivi del presente Accordo sono: (a) liberalizzare gli scambi…

Art. 1.2, Campo d’applicazione territoriale

.2 Campo d’applicazione territoriale 1.  Fatto salvo l’allegato IV, il presente Accordo si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna Parte nonché allo spazio aereo che sovrasta il s…

Art. 1.3, Relazioni economiche e commerciali disciplinate

.3 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e commerciali tra i singoli Stati dell’AELS da una parte e i singoli Stati membri del…

Art. 1.4, Relazione con altri accordi

.4 Relazione con altri accordi Le Parti riconfermano i loro diritti e obblighi previsti dall’Accordo OMC, dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo dei quali sono Parte e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui s…

Art. 1.5, Governi regionali e locali

.5 Governi regionali e locali 1.  Ciascuna Parte adotta misure il più possibile ragionevoli per garantire il rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte dei governi e delle autorità regionali e locali all’interno del pro…

Art. 1.6, Trasparenza

.6 Trasparenza 1.  Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, prescrizioni, procedure, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di portata generale nonché i loro rispettivi accordi internazionali che po…

Art. 1.7, Confidenzialità delle informazioni

.7 Confidenzialità delle informazioni 1.  Ogni Parte si impegna a preservare la confidenzialità delle informazioni definite confidenziali dalla Parte che le ha fornite. 2.  Nulla di quanto disposto nel presente Accordo obbliga una Par…

Art. 2.1, Campo d’applicazione

.1 Campo d’applicazione 1.  Il presente capitolo si applica a: (a) i prodotti contemplati dai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci RS 0.632.11 (qui di seguito denominato «SA»), esclusi…

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