Législation

Accordo del 15 agosto 1996 sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (con allegati)

RS 0.451.47In vigoreStato 12.02.202617 articoli

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Le Parti contraenti ricordando che la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, 1979, promuove le misure di cooperazione internazionale in vista della conservazione delle specie migratrici; ricordando inoltre che nella prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, tenutasi a Bonn nell’ottobre 1985, il Segretariato della Convenzione è stato incaricato di adottare misure appropriate per l’elaborazione di un Accordo sugli Anatidi del Paleartico occidentale; considerando che gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversità biologica mondiale e, conformemente allo spirito della Convenzione sulla diversità biologica, 1992, e dell’Agenda 21, dovrebbero essere conservati a beneficio delle generazioni presenti e future; consce dei vantaggi economici, sociali, culturali e ricreativi derivanti dai prelievi di alcune specie di uccelli acquatici migratori e del valore ambientale, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico degli uccelli acquatici migratori in generale; convinte del fatto che qualsiasi prelievo di uccelli acquatici migratori dev’essere effettuato conformemente al principio dell’utilizzazione sostenibile, tenendo conto dello stato di conservazione della specie interessata sull’insieme dell’area di ripartizione nonché delle sue caratteristiche biologiche; consce che gli uccelli acquatici migratori sono particolarmente vulnerabili poiché la loro migrazione avviene su lunghe distanze e sono dipendenti dalle reti di zone umide, la cui superficie diminuisce e che si degradano a causa delle attività umane non conformi al principio dell’utilizzazione sostenibile, come sottolinea la Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, 1971; riconoscendo la necessità di adottare misure immediate per metter fine alla progressiva scomparsa di specie di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat all’interno dello spazio geografico nel quale si iscrivono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell’Africa-Eurasia; convinte che la conclusione di un Accordo multilaterale e la sua concretizzazione attraverso misure coordinate e concertate contribuiranno in maniera significativa a una conservazione efficace degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat e avranno un’incidenza positiva su numerose altre specie di fauna e flora; riconoscendo che l’applicazione efficace di un simile Accordo richiederà che venga fornito un aiuto a determinati Stati dell’area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua relativa alle specie migratrici di uccelli acquatici nonché ai loro habitat, per la gestione di tali habitat e per la costituzione o il miglioramento di istituzioni scientifiche e amministrative incaricate della concretizzazione dell’Accordo, hanno convenuto quanto segue:

Art. ICampo d’applicazione, definizioni e interpretazione

1.

Il campo d’applicazione geografico del presente Accordo è costituito dalla zona in cui s’iscrivono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell’Africa-Eurasia, quale è definita nell’allegato 1 del presente Accordo e chiamata qui di seguito «zona dell’Accordo».

2.

Ai fini del presente Accordo:

  1. (a)

    per «Convenzione» s’intende la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, 1979;

  2. (b)

    per «Segretariato della Convenzione» s’intende l’organo istituito conformemente all’articolo IX della Convenzione;

  3. (c)

    per «uccelli acquatici» s’intendono le specie di uccelli che dipendono ecologicamente dalle zone umide durante una parte almeno del loro ciclo annuo, che hanno un’area di ripartizione situata interamente o parzialmente nella zona dell’Accordo e che figurano nell’allegato 2 del presente Accordo;

  4. (d)

    per «Segretariato dell’Accordo» s’intende l’organo istituito conformemente all’articolo VI paragrafo 7 (b) del presente Accordo;

  5. (e)

    per «Parti contraenti» s’intendono, salvo indicazione contraria del contesto, le Parti al presente Accordo;

  6. (f)

    per «Parti contraenti presenti e votanti» s’intendono le Parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario; per il computo della maggioranza non viene tenuto conto delle Parti che si astengono dal voto.

  7. (g)

    Inoltre, le espressioni definite al paragrafo 1 (a)-(k) dell’articolo I della Convenzione hanno lo stesso senso, mutatis mutandis, che nel presente.

3.

Il presente Accordo costituisce un accordo ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo IV della Convenzione.

4.

Gli allegati al presente Accordo ne sono parte integrante. Ogni riferimento all’Accordo costituisce anche un riferimento ai suoi allegati.

Art. IIPrincipi fondamentali

1.

Le Parti contraenti adottano misure coordinate per mantenere o ripristinare le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato di conservazione favorevole. A tal fine prendono, nei limiti della loro giurisdizione nazionale, i provvedimenti prescritti nell’articolo III nonché le misure particolari previste nel Piano d’azione di cui all’articolo IV del presente Accordo.

2.

Nella messa in atto delle misure di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti dovrebbero tenere conto del principio di precauzione.

Art. IIIMisure generali di conservazione

1.

Le Parti contraenti adottano misure destinate alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, con un’attenzione particolare alle specie minacciate e a quelle il cui stato di conservazione è sfavorevole.

2.

A tal fine, le Parti contraenti:

  1. (a)

    accordano agli uccelli acquatici migratori minacciati nella zona dell’Accordo una protezione tanto rigorosa quanto quella prevista ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo III della Convenzione;

  2. (b)

    si assicurano che qualsiasi utilizzazione di uccelli acquatici migratori sia basata su una valutazione effettuata a partire dalle migliori conoscenze disponibili sull’ecologia di tali uccelli, nonché sul principio dell’utilizzazione sostenibile di tali specie e dei sistemi ecologici da cui dipendono;

  3. (c)

    identificano i siti e gli habitat degli uccelli acquatici migratori localizzati sul loro territorio e favoriscono la protezione, la gestione, la riabilitazione e il ripristino di tali siti in collaborazione con le organizzazioni elencate nell’articolo IX paragrafi (a) e (b) del presente Accordo e interessate alla conservazione degli habitat;

  4. (d)

    coordinano il loro impegno per fare in modo che una rete di habitat adeguati sia mantenuta o, se necessario, ripristinata sull’insieme dell’area di ripartizione di ciascuna specie di uccelli acquatici migratori interessata, segnatamente nel caso in cui zone umide si estendano sul territorio di più di una Parte al presente Accordo;

  5. (e)

    esaminano i problemi che si pongono o molto probabilmente si porranno a causa delle attività umane e si impegnano a mettere in atto misure correttive, comprese quelle di ripristino e riabilitazione degli habitat, e misure compensatorie in caso di perdita di habitat;

  6. (f)

    cooperano nelle situazioni d’urgenza che richiedono un intervento internazionale concertato e per identificare le specie di uccelli acquatici migratori più vulnerabili in simili situazioni; inoltre collaborano sia all’elaborazione di procedure d’urgenza appropriate che permettano di accordare una maggiore protezione a tali specie in simili situazioni, sia alla preparazione di direttive aventi come obiettivo di aiutare ciascuna delle Parti contraenti interessate a far fronte a simili situazioni;

  7. (g)

    vietano l’introduzione intenzionale nell’ambiente di specie non indigene di uccelli acquatici e adottano tutte le misure appropriate per prevenire la liberazione accidentale di tali specie se detta introduzione o liberazione nuoce allo stato di conservazione della flora e della fauna selvatiche; qualora specie non indigene di uccelli acquatici siano già state introdotte, le Parti contraenti prendono ogni provvedimento utile a impedire che tali specie diventino una minaccia potenziale per le specie indigene

  8. (h)

    danno l’avvio o sostengono ricerche sulla biologia e l’ecologia degli uccelli acquatici, incluse l’armonizzazione della ricerca e dei metodi di monitoraggio continuo e, all’occorrenza, l’elaborazione di programmi comuni o di programmi di cooperazione che vertono sulla ricerca e il monitoraggio continuo;

  9. (i)

    analizzano i loro bisogni in materia di formazione, segnatamente per ciò che concerne le ricerche, il monitoraggio continuo e la marcatura con anello degli uccelli acquatici migratori nonché la gestione delle zone umide, al fine di individuare i temi prioritari e gli ambiti in cui la formazione è necessaria e collaborano all’elaborazione e alla messa in atto di programmi di formazione appropriati;

  10. (j)

    elaborano e portano avanti programmi volti a suscitare una maggiore presa di coscienza e comprensione dei problemi generali di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori nonché degli obiettivi particolari e delle disposizioni del presente Accordo;

  11. (k)

    provvedono allo scambio di informazioni e dei risultati dei programmi di ricerca, di monitoraggio continuo, di conservazione e di educazione;

  12. (l)

    cooperano al fine di prestarsi reciproca assistenza per essere maggiormente in grado di concretizzare l’Accordo, segnatamente per ciò che riguarda la ricerca e il monitoraggio continuo.

Art. IVPiano d’azione e direttive per la conservazione

1.

Un Piano d’azione costituisce l’allegato 3 del presente Accordo. Detto piano precisa i provvedimenti che le Parti contraenti devono adottare in favore delle specie e delle questioni prioritarie, conformemente alle misure generali di conservazione previste all’articolo III del presente Accordo, negli ambiti seguenti:

  1. (a)

    la conservazione delle specie;

  2. (b)

    la conservazione degli habitat;

  3. (c)

    la gestione delle attività umane;

  4. (d)

    la ricerca e il monitoraggio continuo;

  5. (e)

    l’educazione e l’informazione;

  6. (f)

    le misure d’applicazione.

2.

Il Piano d’azione è esaminato durante ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, tenendo conto delle direttive per la conservazione.

3.

Ogni emendamento al Piano d’azione è adottato dalla Conferenza delle Parti che, in tal modo, tiene conto delle disposizioni dell’articolo III del presente Accordo.

4.

Le direttive per la conservazione sono sottoposte, per adozione, alla Conferenza delle Parti durante la sua prima sessione; vengono esaminate regolarmente.

Art. VApplicazione e finanziamento

1.

Ciascuna Parte contraente:

  1. (a)

    designa la o le Autorità incaricata/e della concretizzazione del presente Accordo che, tra l’altro, provvederà/anno a un controllo di tutte le attività suscettibili di avere un impatto sullo stato di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, nei confronti delle quali essa è uno Stato dell’area di ripartizione;

  2. (b)

    designa un punto di contatto per le altre Parti, il cui nome e indirizzo vengono immediatamente comunicati al Segretariato dell’Accordo che, a sua volta, li trasmette senza indugio alle altre Parti contraenti;

  3. (c)

    prepara per ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, a partire dalla sua seconda sessione, un rapporto concernente la propria applicazione dell’Accordo, con riferimento segnatamente alle misure di conservazione adottate. La struttura di tale rapporto è stabilita durante la prima sessione della Conferenza delle Parti e riveduta, se necessario, in occasione di una sessione ulteriore della Conferenza delle Parti. Ciascun rapporto è sottoposto al Segretariato dell’Accordo al più tardi centoventi giorni prima dell’apertura della sessione ordinaria della Conferenza delle Parti per la quale è stato preparato; una copia è immediatamente trasmessa dal Segretariato dell’Accordo alle altre Parti contraenti.

  4. 2.

    (a)

    Ciascuna Parte contraente contribuisce al bilancio dell’Accordo secondo una chiave di ripartizione stabilita dalle Nazioni Unite. Nessuna Parte contraente che costituisca uno Stato dell’area di ripartizione può essere chiamata a fornire un contributo superiore al 25 per cento del bilancio totale. Nessuna organizzazione d’integrazione economica regionale può essere obbligata a fornire un contributo superiore al 2,5 per cento delle spese amministrative;

  5. (b)

    le decisioni relative al bilancio nonché un’eventuale modificazione della chiave di ripartizione dei contributi sono adottate dalla Conferenza delle Parti in modo consensuale.

3.

La Conferenza delle Parti può istituire un fondo per la conservazione, alimentato sulla base di contributi volontari delle Parti contraenti o di qualsiasi altra fonte, allo scopo di finanziare il monitoraggio continuo, la ricerca, la formazione nonché progetti concernenti la conservazione, la protezione e la gestione degli uccelli acquatici migratori.

4.

Le Parti contraenti sono invitate a fornire un sostegno in materia di formazione nonché un aiuto tecnico e finanziario alle altre Parti su una base multilaterale o bilaterale, al fine di aiutarle a mettere in atto le disposizioni del presente Accordo.

Art. VIConferenza delle Parti

1.

La Conferenza delle Parti costituisce l’organo deliberante del presente Accordo.

2.

Il Depositario convoca, previa consultazione del Segretariato della Convenzione, una sessione della Conferenza delle Parti entro un anno al più tardi dall’entrata in vigore del presente Accordo. In seguito, il Segretariato dell’Accordo convoca, d’intesa con il Segretariato della Convenzione, sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti a intervalli di tre anni al massimo, sempre che la Conferenza non decida altrimenti. Nella misura del possibile, tali sessioni dovrebbero tenersi in occasione delle riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti alla Convenzione.

3.

Su richiesta scritta di almeno un terzo delle Parti contraenti, il Segretariato convoca una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti.

4.

Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, ogni Stato che non è Parte al presente Accordo nonché i Segretariati delle Convenzioni internazionali interessate, fra l’altro, alla conservazione degli uccelli acquatici, ivi comprese la loro protezione e la loro gestione, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti da osservatori. Qualsiasi organizzazione o istituzione tecnicamente qualificata negli ambiti summenzionati o nella ricerca sugli uccelli acquatici migratori può ugualmente essere rappresentata alle sessioni della Conferenza delle Parti da osservatori, salvo che almeno un terzo delle Parti contraenti presenti vi si opponga.

5.

Solo le Parti contraenti hanno diritto di voto. Ciascuna Parte dispone di un solo suffragio, ma le organizzazioni d’integrazione economica regionale che sono Parte al presente Accordo esercitano, nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di suffragi uguale al numero dei loro Stati membri che sono parte al presente Accordo. Un’organizzazione d’integrazione economica regionale non esercita il proprio diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

6.

Sempre che il presente Accordo non disponga altrimenti, le decisioni della Conferenza delle Parti sono adottate previo consenso o, se quest’ultimo non può essere ottenuto, a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.

7.

Alla sua prima sessione, la Conferenza delle Parti:

  1. (a)

    adotta, per consenso, il proprio regolamento interno;

  2. (b)

    provvede a incorporare il Segretariato dell’Accordo nel Segretariato della Convenzione al fine di adempiere le funzioni elencate nell’articolo VIII del presente Accordo;

  3. (c)

    stabilisce il Comitato tecnico previsto nell’articolo VII del presente Accordo;

  4. (d)

    adotta un modello di presentazione dei rapporti che saranno preparati conformemente all’articolo V paragrafo 1 (c) del presente Accordo;

  5. (e)

    adotta criteri per determinare le situazioni d’urgenza che richiedono misure di conservazione rapide e per determinare le modalità di ripartizione dei compiti per la messa in atto di dette misure.

8.

A ognuna delle sue sessioni ordinarie, la Conferenza delle Parti:

  1. (a)

    prende in considerazione le modificazioni reali e potenziali dello stato di conservazione degli uccelli acquatici migratori e degli habitat importanti per la loro sopravvivenza, nonché i fattori suscettibili di danneggiare tali specie e habitat;

  2. (b)

    passa in rassegna i progressi compiuti e tutte le difficoltà incontrate nell’applicazione del presente Accordo;

  3. (c)

    allestisce un preventivo ed esamina ogni questione relativa alle disposizioni finanziarie del presente Accordo;

  4. (d)

    tratta ogni aspetto relativo al Segretariato dell’Accordo e alla composizione del Comitato tecnico;

  5. (e)

    adotta un rapporto che sarà trasmesso alle Parti all’Accordo, nonché alla Conferenza delle Parti alla Convenzione;

  6. (f)

    decide in merito alla data e al luogo della prossima sessione.

9.

A ciascuna delle sue sessioni, la Conferenza delle Parti può:

  1. (a)

    presentare raccomandazioni alle Parti contraenti, qualora lo ritenga necessario e opportuno;

  2. (b)

    adottare misure specifiche per migliorare l’efficacia dell’Accordo e, se necessario, anche misure d’urgenza ai sensi dell’articolo VII paragrafo 4;

  3. (c)

    esaminare le proposte di emendamento all’Accordo e statuire su tali proposte;

  4. (d)

    emendare il Piano d’azione conformemente alle disposizioni dell’articolo IV paragrafo 3 del presente Accordo;

  5. (e)

    istituire organi sussidiari allorché lo ritiene necessario ai fini della concretizzazione del presente Accordo, segnatamente per stabilire un coordinamento con gli organi costituiti nell’ambito di altri trattati, convenzioni o accordi internazionali quando vi sono sovrapposizioni geografiche o tassonomiche;

  6. (f)

    decidere in merito a qualsiasi altra questione relativa all’applicazione del presente Accordo.

Art. VIIComitato tecnico

1.

Il Comitato tecnico si compone di:

  1. (a)

    nove esperti che rappresentano diverse regioni della zona dell’Accordo, secondo una ripartizione geografica equilibrata;

  2. (b)

    un rappresentante dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), dell’Ufficio internazionale per le ricerche sugli uccelli acquatici e palustri (UIRUA) e un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina (CIC);

  3. (c)

    un esperto di ciascuno dei settori seguenti: economia rurale, gestione della selvaggina, diritto ambientale.

Le modalità di designazione degli esperti, la durata del loro mandato e le modalità di designazione del presidente del Comitato tecnico sono decise dalla Conferenza delle Parti. Il presidente può ammettere al massimo quattro osservatori di organizzazioni internazionali specializzate, governative e non governative.

2.

Sempre che la Conferenza delle Parti non decida altrimenti, le riunioni del Comitato tecnico sono convocate dal Segretariato dell’Accordo; tali riunioni si tengono in occasione di ogni sessione della Conferenza delle Parti e almeno una volta tra le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti.

3.

Il Comitato tecnico:

  1. (a)

    fornisce valutazioni scientifiche e tecniche nonché informazioni alla Conferenza delle Parti e alle Parti contraenti, per il tramite del Segretariato dell’Accordo;

  2. (b)

    elabora raccomandazioni per la Conferenza delle Parti in merito al Piano d’azione, all’applicazione dell’Accordo e a qualsiasi ricerca ulteriore che occorra intraprendere;

  3. (c)

    prepara per ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti un rapporto d’attività che verrà sottoposto al Segretariato dell’Accordo almeno centoventi giorni prima dell’apertura di detta sessione e di cui una copia sarà immediatamente trasmessa alle Parti contraenti dal Segretariato dell’Accordo;

  4. (d)

    svolge ogni altro compito che gli sarà affidato dalla Conferenza delle Parti.

4.

Quando, secondo l’opinione del Comitato tecnico, si verifica una situazione d’urgenza che richiede l’adozione di misure immediate al fine di evitare un deterioramento dello stato di conservazione di una o più specie di uccelli acquatici migratori, detto Comitato può domandare al Segretariato dell’Accordo di riunire d’urgenza le Parti contraenti interessate. Le Parti coinvolte si riuniscono appena possibile per istituire rapidamente un meccanismo in grado di garantire misure di protezione alle specie individuate come sottoposte a una minaccia particolarmente grave. Quando una raccomandazione è stata adottata nel corso di una riunione d’urgenza, le Parti contraenti interessate si informano a vicenda e informano a loro volta il Segretariato dell’Accordo sulle misure adottate in vista della sua concretizzazione, oppure sulle ragioni che hanno impedito la stessa.

5.

Il Comitato tecnico può istituire, nella misura del necessario, gruppi di lavoro che svolgano incarichi particolari.

Art. VIIISegretariato dell’Accordo

Le funzioni del Segretariato dell’Accordo sono le seguenti:

  1. (a)

    provvedere all’organizzazione e fornire i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni della Conferenza delle Parti nonché delle riunioni del Comitato tecnico;

  2. (b)

    mettere in atto le decisioni trasmessegli dalla Conferenza delle Parti;

  3. (c)

    promuovere e coordinare, conformemente alle decisioni della Conferenza delle Parti, le attività intraprese nell’ambito dell’Accordo, compreso il Piano d’azione;

  4. (d)

    assicurare il collegamento tra gli Stati dell’area di ripartizione che non sono Parti al presente Accordo, agevolare il coordinamento fra le Parti contraenti e con le organizzazioni internazionali e nazionali le cui attività sono direttamente o indirettamente attinenti alla conservazione nonché alla protezione e gestione degli uccelli acquatici migratori;

  5. (e)

    riunire e valutare le informazioni che permetteranno di meglio raggiungere gli obiettivi e che favoriranno la concretizzazione dell’Accordo, nonché adottare tutte le disposizioni al fine di diffondere tali informazioni in modo adeguato;

  6. (f)

    richiamare l’attenzione della Conferenza delle Parti su ogni questione attinente agli obiettivi del presente Accordo;

  7. (g)

    trasmettere a ciascuna Parte contraente, almeno sessanta giorni prima dell’apertura di ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti, una copia dei rapporti delle autorità alle quali si fa riferimento nell’articolo V paragrafo 1(a) del presente Accordo, del rapporto del Comitato tecnico nonché dei rapporti che è tenuto a fornire in applicazione del paragrafo (h) del presente articolo;

  8. (h)

    preparare ogni anno e per ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Parti rapporti sui lavori del Segretariato e sulla concretizzazione dell’Accordo;

  9. (i)

    assicurare la gestione del budget dell’Accordo nonché di quello riservato al suo fondo per la conservazione, nel caso in cui venga istituito;

  10. (j)

    fornire informazioni destinate al pubblico e relative all’Accordo e ai suoi obiettivi;

  11. (k)

    esercitare ogni altra funzione che potrebbe essergli attribuita in virtù dell’Accordo oppure dalla Conferenza delle Parti.

Art. IXRelazioni con gli organismi internazionali che si occupano degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat

Il Segretariato dell’Accordo consulta:

  1. (a)

    periodicamente il Segretariato della Convenzione e, all’occorrenza, gli organi incaricati delle funzioni di segretariato in virtù degli accordi conclusi in applicazione dell’articolo IV paragrafi 3 e 4 della Convenzione e attinenti agli uccelli acquatici migratori, nonché ai sensi della Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, 1971, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, 19731, della Convenzione africana sulla conservazione della natura e delle sue risorse naturali, 1968, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente in Europa, 19792 e della Convenzione sulla diversità biologica, 1992, affinché la Conferenza delle Parti cooperi con le Parti a dette Convenzioni per quanto riguarda tutte le questioni di interesse comune e segnatamente per quanto attiene all’elaborazione e all’applicazione del Piano d’azione;

  2. (b)

    i segretariati di altre convenzioni e strumenti internazionali pertinenti, per quanto riguarda questioni di interesse comune;

  3. (c)

    le altre organizzazioni competenti nell’ambito della conservazione, della protezione e della gestione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat, nonché nell’ambito della ricerca, dell’educazione e della sensibilizzazione.

  1. RS 0.453
  2. RS 0.455

Art. XEmendamento dell’Accordo

1.

Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi sessione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.

2.

Ogni Parte contraente può formulare proposte di emendamento.

3.

Il testo di ciascuna proposta di emendamento, corredato delle motivazioni, è comunicato almeno centocinquanta giorni prima dell’apertura della sessione al Segretariato dell’Accordo che, a sua volta, lo trasmette senza indugio alle Parti contraenti. Qualunque osservazione da parte di queste ultime va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell’inizio della sessione. Il più presto possibile dopo la scadenza di questo termine, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.

4.

Un emendamento al presente Accordo, diversamente da un emendamento ai suoi allegati, è adottato a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti ed entra in vigore per le Parti che l’hanno accettata il trentesimo giorno dopo la data in cui i due terzi delle Parti all’Accordo hanno depositato il loro strumento di approvazione dell’emendamento presso il Depositario. Per ogni Parte che deposita uno strumento d’approvazione dopo la data in cui i due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento d’approvazione, tale emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui essa ha depositato detto strumento.

5.

Ogni nuovo allegato nonché ogni emendamento all’allegato sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti ed entrano in vigore per tutte le Parti il novantesimo giorno dopo la loro adozione da parte della Conferenza delle Parti, ad eccezione delle Parti contraenti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

6.

Durante i novanta giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito a un nuovo allegato o a un emendamento a un allegato mediante notificazione scritta al Depositario. Tale riserva può essere ritirata in ogni momento mediante notificazione scritta al Depositario; il nuovo allegato o l’emendamento entra allora in vigore per detta Parte contraente il trentesimo giorno dopo la data del ritiro della riserva.

Art. XIRipercussioni dell’Accordo su convenzioni internazionali e altri atti normativi

1.

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano affatto i diritti e gli obblighi contratti da qualsiasi Parte contraente in forza di trattati, convenzioni o accordi internazionali preesistenti.

2.

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di mantenere o adottare misure più severe per la conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat.

Art. XIIComposizione delle controversie

1.

Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo deve essere oggetto di negoziati tra le Parti in causa.

2.

Ove non sia possibile risolvere la controversia nel modo indicato nel paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti contraenti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell’Aia. La decisione arbitrale sarà vincolante per le Parti in causa.

Art. XIIIFirma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1.

Il presente Accordo può essere firmato da ogni Stato dell’area di ripartizione, sia che le zone sottoposte alla sua giurisdizione facciano o meno parte della zona dell’Accordo, nonché dalle organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui uno dei membri almeno sia uno Stato dell’area di ripartizione, mediante:

  1. (a)

    firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure

  2. (b)

    firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2.

Il presente Accordo è aperto alla firma all’Aia sino alla data dell’entrata in vigore.

3.

Il presente Accordo è aperto all’adesione di ogni Stato dell’area di ripartizione e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale menzionate nel paragrafo 1 di cui sopra a decorrere dalla data dell’entrata in vigore.

4.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Depositario del presente Accordo.

Art. XIVEntrata in vigore

1.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui quattordici Stati dell’area di ripartizione od organizzazioni d’integrazione economica regionale, di cui almeno sette dell’Africa e sette dell’Eurasia, l’avranno firmato senza riserve di ratifica, di accettazione o di approvazione, o avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, conformemente all’articolo XIII del presente Accordo.

2.

Per ogni Stato dell’area di ripartizione od ogni organizzazione d’integrazione economica regionale che:

  1. (a)

    firmi il presente Accordo senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure

  2. (b)

    lo ratifichi, lo accetti o lo approvi, oppure

  3. (c)

    vi aderisca

dopo la data in cui il numero degli Stati dell’area di ripartizione e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale necessario per l’entrata in vigore l’ha firmato senza riserva, oppure, se del caso, l’ha ratificato, accettato o approvato, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data della firma senza riserva o del deposito, da parte di detto Stato o di detta organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. XVRiserve

Per le disposizioni del presente Accordo non sono ammesse riserve generali. Tuttavia, ogni Stato od organizzazione d’integrazione economica regionale può, all’atto della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure, a seconda dei casi, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, fare una specifica riserva in merito a qualsiasi specie oggetto dell’Accordo o a qualsiasi disposizione particolare del Piano d’azione. Tale riserva può essere ritirata dallo Stato o dall’organizzazione che l’ha presentata mediante notificazione scritta al Depositario. Detto Stato o detta organizzazione sarà vincolato/a alle disposizioni che erano state oggetto della riserva soltanto trenta giorni dopo la data del ritiro di tale riserva.

Art. XVIDenuncia

Ogni Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo mediante notificazione scritta al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Depositario.

Art. XVIIDepositario

1.

L’originale del presente Accordo, redatto in inglese, arabo, francese e russo, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, che funge da Depositario. Di ciascuna di queste versioni il Depositario trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale menzionati all’Articolo XIII paragrafo 1 del presente Accordo, nonché al Segretariato dell’Accordo dopo che sarà stato costituito.

2.

Non appena il presente Accordo entrerà in vigore, il Depositario ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite1.

3.

Il Depositario informerà ogni Stato e ogni organizzazione d’integrazione economica regionale firmatari del presente Accordo o che vi hanno aderito, nonché il Segretariato dell’Accordo per quanto concerne:

  1. (a)

    le firme;

  2. (b)

    il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

  3. (c)

    la data dell’entrata in vigore del presente Accordo, ogni nuovo allegato nonché ogni emendamento all’Accordo o ai suoi allegati;

  4. (d)

    qualsiasi riserva in merito a un nuovo allegato o a un emendamento a un allegato;

  5. (e)

    ogni notificazione di ritiro delle riserve;

  6. (f)

    ogni notificazione di denuncia del presente Accordo.

Il Depositario trasmette a ogni Stato e a ogni organizzazione d’integrazione economica regionale firmatari del presente Accordo o che vi hanno aderito, nonché al Segretariato dell’Accordo il testo di qualsiasi riserva, di qualsiasi nuovo allegato e di qualsiasi emendamento all’Accordo.

  1. RS 0.120

Allegati

  • Definizione della zona dell’Accordo
  • Specie di uccelli acquatici migratori alle quali si applica il presente Accordo
  • Piano d’azione
  • Stato delle popolazioni di uccelli acquatici migratori

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 12.02.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).