1) Domanda unica per prodotti e servizi appartenenti a più classi; divisione della domanda
- a)
Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 3.5), una domanda può essere depositata presso l’ufficio soltanto per prodotti e servizi appartenenti ad una sola classe della classificazione di Nizza.
- b)
Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 6, nei casi in cui prodotti o servizi che appartengono a più classi della classificazione di Nizza sono stati inclusi in una sola e medesima domanda, tale domanda darà luogo a più registrazioni nel registro dei marchi, a condizione che ogni singola registrazione comporti un rinvio a tutte le altre registrazioni risultanti da detta domanda.
- c)
Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa che ha fatto una dichiarazione in virtù del comma a), può dichiarare che, nonostante l’articolo 7.1), nessuna domanda può fare l’oggetto di una divisione.
2) Una sola procura per più domande o registrazioni Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 4.3)b), una procura si può riferire ad una sola domanda o ad una sola registrazione.
3) Divieto di richiedere un’autentificazione della firma di una procura e della firma di una domanda Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 8.4), venga richiesto che la firma di una procura o la firma di una domanda da parte del depositante sia attestata, riconosciuta conforme da un pubblico ufficiale, autenticata, legalizzata o certificata in altra maniera.
4) Richiesta unica per più domande o registrazioni relative a un cambiamento di nome o d’indirizzo, ad un cambiamento di titolare o alla rettifica di un errore Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 10.1)e), 2) e 3), l’articolo 11.1)h) e 3), come pure l’articolo 12.1)e) e 2), una richiesta d’iscrizione di un cambiamento di nome o d’indirizzo, una richiesta d’iscrizione di un cambiamento di titolare o una richiesta di rettifica di un errore possono riferirsi ad una sola domanda o ad una sola registrazione.
5) Consegna o presentazione, in caso di rinnovo di una dichiarazione o di una dichiarazione o di una prova riguardante l’uso Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 13.4)iii), richiederà in caso di rinnovo, la presentazione di una dichiarazione o di una prova relative all’uso del marchio.
6) Esame quanto al contenuto in caso di rinnovo Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 13.6), l’ufficio può, al momento del primo rinnovo di una registrazione che si riferisce a dei servizi, esaminare questa registrazione quanto al contenuto; tuttavia, tale esame si limiterà ad eliminare le registrazioni multiple, risultanti da domande depositate durante un periodo di sei mesi dopo l’entrata in vigore della legislazione di questo Stato o organizzazione che ha istituito, prima dell’entrata in vigore del presente trattato, la possibilità di registrare marchi di servizi.
7) Disposizioni comuni
- a)
Uno Stato o un’organizzazione intergovernativa può fare una dichiarazione in virtù dei paragrafi 1) a 6) soltanto se, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d’adesione al presente trattato, il mantenimento in vigore della sua legislazione sarebbe, senza questa dichiarazione, in contrasto con le disposizioni attinenti al presente trattato.
- b)
Ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6) dev’essere allegata allo strumento di ratifica del presente trattato o d’adesione a quest’ultimo depositato da parte dello Stato o dell’organizzazione intergovernativa che fa tale dichiarazione.
- c)
Ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6) può essere ritirata in qualsiasi momento.
8) Perdita di validità della dichiarazione
- a)
Su riserva del comma c), ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6), da uno Stato considerato come Paese in via di sviluppo, secondo la pratica stabilita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, o da un’organizzazione intergovernativa di cui ogni membro è un tale Stato, perde la sua validità alla fine di un periodo di otto anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente trattato.
- b)
Su riserva del comma c), ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6), da uno Stato diverso da uno Stato menzionato al comma a), o da una organizzazione intergovernativa che non sia menzionata al comma a), perde validità alla fine di un periodo di sei anni a contare dalla data di entrata in vigore del presente trattato.
- c)
Se una dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6), non è stata ritirata in virtù del paragrafo 7)c), o non ha perso la sua validità in virtù del comma a) o b), prima del 28 ottobre 2004, tale dichiarazione perde la sua validità il 28 ottobre 2004.
9) Condizioni e modalità per diventare Parte del trattato Fino al 31 dicembre 1999, ogni Stato che alla data dell’adozione del presente trattato, è membro dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) senza essere membro dell’Organizzazione può, nonostante l’articolo 19.1)i), diventare parte del presente trattato se si possono registrare dei marchi presso il suo ufficio.