Législation

Trattato del 27 ottobre 1994 sul diritto dei marchi (con RE)

RS 0.232.112.1In vigoreStato 29.09.202225 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Elenco degli articoli

Art. 1Espressioni abbreviate

Ai sensi del presente trattato, e salvo quando sia indicato espressamente un diverso disposto:

  1. i)

    s’intende per «ufficio» l’organismo incaricato da una Parte contraente della registrazione dei marchi;

  2. ii)

    s’intende per «registrazione» la registrazione di un marchio da parte di un ufficio;

  3. iii)

    s’intende per «domanda» una domanda di registrazione;

  4. iv)

    il termine «persona» designa sia una persona fisica che una persona giuri­dica;

  5. v)

    s’intende per «titolare» la persona iscritta nel registro dei marchi quale titolare della registrazione;

  6. vi)

    s’intende per «registro dei marchi» la raccolta dei dati tenuta da un ufficio, che comprende il contenuto di tutte le registrazioni e di tutti i dati iscritti concernenti tutte le registrazioni, indipendentemente dai supporti su cui tali dati sono conservati;

  7. vii)

    s’intende per «Convenzione di Parigi» la Convenzione d’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 18831, così come è stata riveduta e modificata;

  8. viii)

    s’intende per «classificazione di Nizza» la classificazione istituita dall’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Nizza il 15 giugno 19572, così come è stato riveduto e modificato;

  9. ix)

    s’intende per «Parte contraente» ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa che fa parte del presente trattato;

  10. x)

    il termine «atto di ratifica» designa inoltre gli atti di accettazione e di approvazione;

  11. xi)

    s’intende per «Organizzazione» l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;

  12. xii)

    s’intende per «Direttore generale» il Direttore generale dell’Organizzazione;

  13. xiii)

    s’intende per «regolamento d’esecuzione» il regolamento d’esecuzione del presente trattato di cui all’articolo 17.

  1. RS 0.232.04
  2. RS 0.232.112.9

Art. 2Marchi ai quali è applicabile il trattato

1)  Natura dei marchi

  1. a)

    Questo trattato è applicabile ai marchi costituiti da segni visibili, fermo restando che solo le Parti contraenti che accettano di registrare i marchi tridimensionali sono tenute ad applicare il presente trattato a questi marchi.

  2. b)

    Il presente trattato non è applicabile agli ologrammi o ai marchi che non sono costituiti da segni visibili, in particolar modo, ai marchi sonori e ai marchi olfattivi.

2)  Tipi di marchi

  1. a)

    Il presente trattato è applicabile ai marchi relativi a prodotti (marchi di prodotti), o relativi a servizi (marchi di servizi), o sia a prodotti che a servizi.

  2. b)

    Il presente trattato non è applicabile ai marchi collettivi, ai marchi di certificazione e ai marchi di garanzia.

Art. 3Domanda

1)  Indicazioni o elementi contenuti nella domanda o allegati a quest’ultima

  1. a)

    Ogni Parte contraente può richiedere che la domanda contenga l’insieme o una parte delle indicazioni o degli elementi seguenti:

    1. i)

      una richiesta di registrazione;

    2. ii)

      il nome e l’indirizzo del depositante;

    3. iii)

      il nome di uno Stato di cui il depositante è cittadino, se è cittadino di uno Stato, il nome dello Stato in cui il depositante è residente, se del caso, e il nome di uno Stato in cui il depositante ha, se del caso, uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio;

    4. iv)

      se il depositante è una persona giuridica, la forma giuridica di tale persona giuridica e lo Stato e, se del caso, la divisione territoriale di questo Stato, la cui legislazione è servita di base alla costituzione di tale persona giuridica;

    5. v)

      se il depositante ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;

    6. vi)

      il domicilio eletto, se ciò è richiesto in virtù dell’articolo 4.2)b);

    7. vii)

      se il depositante desidera beneficiare della priorità di una domanda anteriore, una dichiarazione che rivendichi la priorità di questa domanda anteriore, accompagnata dalle indicazioni e dai giustificativi a sostegno della dichiarazione di priorità che possono essere richiesti secondo l’articolo 4 della Convenzione di Parigi;

    8. viii)

      se il depositante desidera beneficiare della protezione che risulta dalla presentazione di prodotti o di servizi ad un’esposizione, una dichiarazione in questo senso, accompagnata dalle indicazioni a sostegno di questa dichiarazione, conformemente alle disposizioni della legislazione della Parte contraente;

    9. ix)

      se l’ufficio della Parte contraente usa dei caratteri (lettere o cifre) che considera standard e se il depositante desidera che il marchio sia registrato e pubblicato in questi caratteri standard, una dichiarazione in questo senso;

    10. x)

      se il depositante ha l’intenzione di rivendicare il colore come elemento distintivo del marchio, una dichiarazione in questo senso, come pure l’indicazione del nome del colore o dei colori rivendicati e, per ogni colore, l’indicazione delle parti principali del marchio che hanno questo colore;

    11. xi)

      se il marchio è un marchio tridimensionale, una dichiarazione che precisi ciò;

    12. xii)

      una o più riproduzioni del marchio;

    13. xiii)

      una traslitterazione del marchio o di talune parti del marchio;

    14. xiv)

      una traduzione del marchio o di talune parti del marchio;

    15. xv)

      i nomi dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza; ogni gruppo di prodotti o di servizi dev’essere preceduto dal numero della classe di questa classificazione alla quale appartiene e dev’essere presentato secondo l’ordine delle classi di tale classificazione;

    16. xvi)

      la firma della persona di cui al paragrafo 4);

    17. xvii)una dichiarazione d’intenzione d’utilizzare il marchio secondo le disposizioni della legislazione della Parte contraente.
  2. b)

    Il depositante può presentare, al posto o in aggiunta alla dichiarazione d’intenzione d’utilizzare il marchio menzionata al comma a)xvii), una dichiarazione d’uso effettivo del marchio e la prova corrispondente, secondo le disposizioni della legislazione della Parte contraente.

  3. c)

    Ogni Parte contraente può richiedere che, per la domanda, vengano pagate delle tasse all’ufficio.

2)  Presentazione Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione della domanda, nessuna Parte contraente rifiuta la domanda,

  1. i)

    se la domanda viene presentata per iscritto su carta, se essa viene presentata fatto salvo il paragrafo 3), su un formulario corrispondente al formulario di domanda previsto dal regolamento d’esecuzione,

  2. ii)

    se la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax, e la domanda è così trasmessa, se il documento ottenuto su carta a seguito di tale trasmissione corrisponde, fatto salvo il paragrafo 3), al formulario citato al punto i).

3)  Lingua Ogni parte contraente può richiedere che la domanda sia redatta nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio. Se l’ufficio accetta più di una lingua, al depositante può essere richiesto di adempiere ad ogni altra esigenza relativa alle lingue applicabile nei confronti dell’ufficio; tuttavia non può essere richiesto che la domanda sia redatta in più di una lingua.

4)  Firma

  1. a)

    La firma di cui al paragrafo 1)a)xvi), può essere quella del depositante o del suo rappresentante.

  2. b)

    Nonostante il comma a), ogni Parte contraente può richiedere che le dichiarazioni di cui al paragrafo 1)a)xvii) e b) siano firmate dal depositante anche se ha un rappresentante.

5)  Domanda unica per prodotti o servizi appartenenti a più classi Una sola e medesima domanda può riferirsi a più prodotti o servizi, anche se appartengono a una o più classi della classificazione di Nizza.

6)  Uso effettivo Ogni Parte contraente può richiedere che, qualora sia stata depositata una dichiarazione d’intenzione di utilizzare il marchio in virtù del paragrafo 1)a) xvii), il depositante fornisca all’ufficio, entro il termine fissato nella propria legislazione, su riserva del termine minimo prescritto dal regolamento d’esecuzione, una prova dell’uso effettivo del marchio, conformemente alle disposizioni di detta legislazione.

7)  Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle menzionate ai paragrafi 1) a 4) e 6). In particolare, non possono essere prescritte le seguenti condizioni fintanto che la domanda è in istanza:

  1. i)

    la consegna di un certificato o di un estratto di un registro commerciale;

  2. ii)

    l’indicazione che il depositante esercita un’attività industriale o commerciale, come pure la presentazione della prova corrispondente;

  3. iii)

    l’indicazione che il depositante esercita un’attività corrispondente ai prodotti o ai servizi elencati nella domanda, come pure la presentazione della prova corrispondente;

  4. iv)

    la presentazione della prova dell’iscrizione del marchio nel registro dei marchi di un’altra Parte contraente o di uno Stato che fa parte della Convenzione di Parigi ma che non è una Parte contraente, a meno che il depositante non chieda l’applicazione dell’articolo 6quinquies della Convenzione di Parigi.

8)  Prove Ogni Parte contraente può richiedere che durante l’esame della domanda vengano presentate prove all’ufficio, qualora l’ufficio possa avere ragionevoli dubbi sulla veridicità di una indicazione o di un elemento qualsiasi contenuto nella domanda.

Art. 4Rappresentante; domicilio eletto

1)  Rappresentanti autorizzati Ogni Parte contraente può richiedere che ogni rappresentante nominato ai fini di una procedura presso l’ufficio, sia un rappresentante abilitato ad esercitare davanti all’ufficio.

2)  Nomina obbligatoria di un rappresentante; domicilio eletto

  1. a)

    Ogni Parte contraente può richiedere che ogni persona che non ha un domicilio o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul proprio territorio, sia rappresentata da un mandatario ai fini di una procedura davanti all’ufficio.

  2. b)

    Ogni Parte contraente può richiedere, nella misura in cui non richiede la nomina di un mandatario conformemente al comma a), che, ai fini di una procedura davanti all’ufficio, ogni persona che non ha né un domicilio né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul suo territorio elegga un domicilio su questo territorio.

3)  Procura

  1. a)

    Se una Parte contraente permette o richiede che un depositante, un titolare o un’altra persona interessata sia rappresentata da un rappresentante presso l’ufficio, essa può richiedere che la nomina del rappresentante sia effettuata in una comunicazione separata (qui di seguito denominata «procura») che porterà, a seconda del caso, il nome e la firma del depositante, del titolare o dell’altra persona.

  2. b)

    La procura può applicarsi a una o a più domande o a una o più registrazioni indicate nella procura o, su riserva di ogni eccezione menzionata dalla persona che ha nominato il rappresentante, a tutte le domande o a tutte le registrazioni esistenti o future di questa persona.

  3. c)

    La procura può limitare a certi atti il diritto d’agire del rappresentante. Ogni Parte contraente può richiedere che ogni procura che conferisce al rappresentante il diritto di ritirare una domanda o di rinunciare ad una registrazione, contenga espressamente tale indicazione.

  4. d)

    Se una comunicazione viene presentata all’ufficio da una persona che si qualifica in tale comunicazione come rappresentante, ma se l’ufficio, al momento del ricevimento della comunicazione, non è in possesso della procura richiesta, la Parte contraente può richiedere che la procura venga presentata all’ufficio, entro il termine da essa stabilito, su riserva del termine minimo prescritto dal regolamento d’esecuzione. Ogni Parte contraente può stabilire che se la procura non viene presentata all’ufficio entro il termine da essa stabilito, la comunicazione effettuata da tale persona non ha alcuna validità.

  5. e)

    Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione e al contenuto della procura, nessuna Parte contraente può rifiutare gli effetti della procura,

    1. i)

      se la procura viene presentata per iscritto su carta, qualora fatto salvo il paragrafo 4), venga presentata su un formulario che corrisponde al formulario previsto dal regolamento d’esecuzione per la procura,

    2. ii)

      se la Parte contraente autorizza la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax e la procura viene trasmessa in questo modo, se il documento su carta ottenuto in seguito a questa trasmissione corrisponde, fatto salvo il paragrafo 4), al formulario indicato al punto i).

4)  Lingua Ogni Parte contraente può richiedere che la procura sia redatta nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio.

5)  Riferimento alla procura Ogni Parte contraente può richiedere che ogni comunicazione indirizzata all’ufficio da parte di un rappresentante, ai fini di una proce­dura davanti all’ufficio, faccia riferimento alla procura in virtù della quale agisce il rappresentante.

6)  Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle indicate ai paragrafi 3) a 5), per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali paragrafi.

(7)  Prove Ogni Parte contraente può richiedere che vengano presentate all’ufficio delle prove, qualora l’ufficio possa ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta in una delle comunicazioni di cui ai paragrafi 2) a 5).

Art. 5Data di deposito

1)  Condizioni autorizzate

  1. a)

    Su riserva del comma b) e del paragrafo 2), ogni Parte contraente attribuisce quale data di deposito della domanda, la data in cui l’ufficio ha ricevuto le indicazioni e gli elementi seguenti nella lingua richiesta in virtù dell’artico­lo 3.3):

    1. i)

      l’indicazione, esplicita o implicita, che è richiesta la registrazione di un marchio;

    2. ii)

      indicazioni che permettano di stabilire l’identità del depositante;

    3. iii)

      indicazioni sufficienti per entrare in contatto con il depositante o con il suo rappresentante, eventualmente per corrispondenza;

    4. iv)

      una riproduzione sufficientemente chiara del marchio di cui è richiesta la registrazione;

    5. v)

      la lista dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione;

    6. vi)

      se l’articolo 3.1)a)xvii) o b) è applicabile, la dichiarazione di cui all’ar­ticolo 3.1)a) xvii) o la dichiarazione e la prova di cui all’articolo 3.1)b), rispettivamente, conformemente alle disposizioni della legislazione della Parte contraente; se questa legislazione lo richiede, queste dichiarazioni devono essere firmate dal depositante stesso anche se ha un rappresentante.

  2. b)

    Ogni Parte contraente può attribuire quale data di deposito della domanda la data in cui l’ufficio ha ricevuto solo una parte, e non la totalità, delle indicazioni e degli elementi di cui al comma a), o li ha ricevuti in una lingua diversa da quella richiesta in virtù dell’articolo 3.3).

2)  Condizioni supplementari autorizzate

  1. a)

    Una Parte contraente può stabilire che la data di deposito venga attribuita solo dopo che le tasse richieste sono state pagate.

  2. b)

    Una Parte contraente può applicare la condizione citata al comma a) solo se essa l’applicava al momento di diventare parte del presente trattato.

3)  Correzioni e termini Le modalità da seguire per procedere alle correzioni nell’ambito dei paragrafi 1) e 2) e i termini applicabili in materia sono fissati nel regolamento d’esecuzione.

4)  Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle indicate ai paragrafi 1) e 2) per quanto riguarda la data di deposito.

Art. 6Registrazione unica per prodotti o servizi in più classi

Se nella medesima domanda figurano prodotti o servizi appartenenti a più classi della classificazione di Nizza, tale domanda darà luogo ad una sola registrazione.

Art. 7Divisione della domanda e della registrazione

1)  Divisione della domanda

  1. a)

    Ogni domanda relativa a più prodotti o servizi (qui di seguito denominata «domanda iniziale») può,

    1. i)

      almeno fino alla decisione dell’ufficio circa la registrazione del marchio,

    2. ii)

      durante ogni procedura d’opposizione alla decisione dell’ufficio di registrare il marchio,

    3. iii)

      durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio,

  2. essere divisa, dal depositante o dietro sua richiesta, in più domande (qui di seguito denominate «domande divisionali»), ripartendo i prodotti o i servizi della domanda iniziale tra le domande divisionali. Le domande divisionali mantengono la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, beneficiano del diritto di priorità.

  3. b)

    Su riserva del comma a), ogni Parte contraente è libera di imporre condizioni per la divisione della domanda, ivi compreso il pagamento di tasse.

2)  Divisione della registrazione Il paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alla divisione di una registrazione. Tale divisione è autorizzata

  1. i)

    durante qualsiasi procedura in cui sia contestata davanti all’ufficio la validità della registrazione da parte di terzi,

  2. ii)

    durante qualsiasi procedura di ricorso contro una decisione presa dall’ufficio nel quadro della citata procedura; tuttavia, una Parte contraente può escludere la possibilità di dividere le registrazioni se la sua legislazione permette a terzi di fare opposizione alla registrazione di un marchio prima che questo sia registrato.

Art. 8Firma

1)  Comunicazioni su carta Se una comunicazione all’ufficio di una Parte contraente è fatta su carta ed è richiesta una firma, tale Parte contraente

  1. i)

    deve, su riserva del punto iii), accettare una firma manoscritta,

  2. ii)

    è libera di autorizzare, in vece di una firma manoscritta, l’uso di altre forme di firma, quali una firma stampata o apposta a mezzo di un timbro o l’uso di un sigillo,

  3. iii)

    può richiedere, se la persona fisica che firma la comunicazione è cittadina di detta Parte contraente e ha il suo indirizzo sul territorio di quest’ultima, che venga usato un sigillo, in vece di una firma manoscritta,

  4. iv)

    può richiedere, in caso d’uso di un sigillo, che questo sia accompagnato dall’indicazione in lettere del nome della persona fisica di cui è usato il sigillo.

2)  Comunicazioni per telefax

  1. a)

    Se una Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax, essa deve considerare la comunicazione come firmata se, sullo stampato prodotto per telefax, risulta la riproduzione della firma o la riproduzione del sigillo accompagnata, se ciò è richiesto in virtù del paragrafo 1)iv), dall’indicazione in lettere del nome della persona fisica di cui è usato il sigillo.

  2. b)

    La Parte contraente di cui al comma a) può richiedere che il documento, la cui riproduzione è stata trasmessa per telefax, venga depositato presso l’ufficio entro un termine determinato, su riserva del termine minimo prescritto dal regolamento d’esecuzione.

3)  Comunicazione tramite mezzi elettronici Se una Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio tramite mezzi elettronici, essa deve considerare una comunicazione come firmata, se questa permette d’identificare il suo mittente tramite mezzi elettronici, secondo le condizioni prescritte dalla Parte contraente.

4)  Nessuna Parte contraente può richiedere che una firma, o altro mezzo d’identi­ficazione personale menzionato ai paragrafi precedenti, sia validato, dichiarato conforme da un pubblico ufficiale, autenticato, legalizzato o certificato in un’altra maniera, salvo eccezione prevista dalla legislazione della Parte contraente per il caso in cui la firma riguardi la rinuncia ad una registrazione.

Art. 9Classificazione dei prodotti o dei servizi

1)  Indicazione dei prodotti o dei servizi Ogni registrazione e qualsiasi pubblicazione effettuata da un ufficio, che riguarda una domanda o una registrazione, e che comporta un’indicazione di prodotti o servizi, menziona tali prodotti o servizi con i relativi nomi, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza, facendo precedere ciascun gruppo di prodotti o di servizi dal numero della classe della classificazione a cui i prodotti o i servizi appartengono e presentandoli nell’ordine delle classi di detta classificazione.

2)  Prodotti o servizi della stessa classe o di classi differenti

  1. a)

    Dei prodotti o dei servizi non possono essere considerati simili per il fatto di figurare in una registrazione o pubblicazione dell’ufficio nella stessa classe della classificazione di Nizza.

  2. b)

    Dei prodotti o dei servizi non possono essere considerati dissimili per il fatto di figurare, in una registrazione o pubblicazione dell’ufficio in classi differenti della classificazione di Nizza.

Art. 10Cambiamento del nome o dell’indirizzo

1)  Cambiamento del nome o dell’indirizzo

  1. a)

    Se non vi è cambiamento nella persona del titolare, ma un cambiamento del suo nome o del suo indirizzo, ogni Parte contraente accetta che la richiesta d’iscrizione del cambiamento da parte dell’ufficio nel suo registro dei marchi sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo rappresentante e contenga l’indicazione del numero della registrazione in questione e il cambiamento da iscrivere. Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente rifiuta la richiesta,

    1. i)

      qualora la richiesta venga presentata per iscritto su carta, se, su riserva del comma c), essa è presentata, su un formulario che corrisponde a quello della richiesta previsto dal regolamento d’esecuzione,

    2. ii)

      qualora la Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax e la richiesta viene trasmessa in questo modo, se il documento su carta, ottenuto in seguito a questa trasmissione, corrisponde, su riserva del comma c), al formulario della richiesta di cui al punto i).

  2. b)

    Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta indichi:

    1. i)

      il nome e l’indirizzo del titolare;

    2. ii)

      il nome e l’indirizzo del rappresentante, se il titolare ha un rappresentante;

    3. iii)

      se il titolare ha eletto un domicilio, il domicilio eletto.

  3. c)

    Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta sia redatta nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio.

  4. d)

    Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta.

  5. e)

    Un’unica richiesta è sufficiente se il cambiamento riguarda più registrazioni, a condizione che i numeri di tutte le registrazioni in questione siano indicati nella richiesta.

2)  Cambiamento del nome o dell’indirizzo del depositante Il paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, se il cambiamento riguarda una o più domande, oppure una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia, se una domanda non ha ancora un numero o se il suo numero non è ancora conosciuto dal depositante, la richiesta deve permettere d’identificare la domanda in altro modo, secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione.

3)  Cambiamento del nome o dell’indirizzo del rappresentante o del domicilio eletto Il paragrafo 1) si applica mutatis mutandis ad ogni cambiamento del nome o dell’indirizzo dell’eventuale mandatario e ad ogni cambiamento dell’eventuale domicilio eletto.

4)  Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente può richiedere che condizioni diverse da quelle enumerate ai paragrafi 1) a 3) siano osservate per quanto concerne la richiesta menzionata nel presente articolo. In particolare, non può essere richiesto che venga presentato un certificato relativo al cambiamento.

5)  Prove Ogni Parte contraente può richiedere che vengano presentate prove all’ufficio se quest’ultimo può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta nella richiesta.

Art. 11Cambiamento di titolare

1)  Cambiamento di titolare della registrazione

  1. a)

    In caso di cambiamento della persona del titolare, ogni Parte contraente accetta che la richiesta d’iscrizione del cambiamento da parte dell’ufficio nel suo registro dei marchi sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo rappresentante, o dalla persona che è diventata proprietaria (qui di seguito denominata «nuovo proprietario») o dal suo rappresentante, comunicazione nella quale sia indicato il numero della registrazione in questione e il cambiamento da iscrivere. Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente rifiuta la richiesta,

    1. i)

      qualora la richiesta venga presentata per iscritto su carta, se, su riserva del paragrafo 2)a), essa è presentata su di un formulario corrispondente a quello della richiesta previsto dal regolamento d’esecuzione,

    2. ii)

      qualora la Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax e la richiesta viene trasmessa in questo modo, se il documento su carta, ottenuto in seguito a questa trasmissione corrisponde, su riserva del paragrafo 2) a), al formulario della richiesta menzionato al punto i).

  2. b)

    Se il cambiamento di titolare risulta da un contratto, ogni Parte contraente può richiedere che ciò sia indicato nella richiesta e che questa sia accompagnata, a scelta della parte richiedente, da uno dei seguenti documenti:

    1. i)

      una copia del contratto; potrà essere richiesto che questa copia sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

    2. ii)

      un estratto del contratto che dimostri il cambiamento del titolare; potrà essere richiesto che questo estratto sia certificato conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

    3. iii)

      un certificato di cessione non certificato conforme, preparato secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione per quanto riguarda la forma e il contenuto e firmato dal titolare e dal nuovo proprietario;

    4. iv)

      un documento di cessione non certificato conforme, preparato secondo le disposizioni del regolamento d’esecuzione per quanto riguarda la forma e il contenuto e firmato sia dal titolare che dal nuovo proprietario.

  3. c)

    Se il cambiamento di titolare è il risultato di una fusione, ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta lo indichi e che questa sia accompagnata da una copia di un documento rilasciato dall’autorità competente che contenga la prova di questa fusione, quale, la copia di un estratto del registro di commercio, e che questa copia sia certificata conforme all’originale, dall’autorità che ha preparato il documento o da un pubblico ufficiale o da un’altra autorità pubblica competente.

  4. d)

    Se il cambiamento riguarda la persona di uno o più contitolari, ma non tutti, e questo cambiamento risulta da un contratto o da una fusione, ogni Parte contraente può richiedere che ogni contitolare restante acconsenta espressamente al cambiamento in un documento da lui firmato.

  5. e)

    Se il cambiamento di titolare non risulta da un contratto o da una fusione ma da altro motivo, ad esempio per effetto della legge o di una decisione giudiziaria, ogni Parte contraente può richiedere che ciò sia indicato nella richiesta e che questa sia accompagnata da una copia di un documento che provi questo cambiamento, e che questa copia sia certificata conforme all’originale dall’autorità che ha preparato questo documento, o da un pubblico ufficiale, o da un’altra autorità pubblica competente.

  6. f)

    Ogni Parte contraente può richiedere che sia indicato nella richiesta

    1. i)

      il nome e l’indirizzo del titolare;

    2. ii)

      il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario;

    3. iii)

      il nome dello Stato di cui è cittadino il nuovo proprietario, se è cittadino di uno Stato, il nome di uno Stato in cui il nuovo proprietario ha il domicilio, se del caso, e il nome di uno Stato in cui il nuovo proprietario ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, se del caso;

    4. iv)

      se il nuovo proprietario è una persona giuridica, la forma giuridica di tale persona giuridica e lo Stato, e, se del caso, la divisione territoriale dello Stato secondo la cui legislazione è stata costituita la persona giuridica;

    5. v)

      se il titolare ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;

    6. vi)

      se il titolare ha eletto un domicilio, il domicilio eletto;

    7. vii)

      se il nuovo proprietario ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;

    8. viii)

      se il nuovo proprietario è tenuto ad eleggere un domicilio a norma dell’articolo 4.2)b), il domicilio eletto.

  7. g)

    Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta.

  8. h)

    Una sola richiesta è sufficiente anche quando il cambiamento riguarda più di una registrazione, a condizione che il titolare e il nuovo proprietario siano gli stessi per ogni registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni considerate siano indicati nella richiesta.

  9. i)

    Se il cambiamento di titolare non riguarda la totalità dei prodotti o dei servizi elencati nella registrazione del titolare, e se la legge applicabile permette l’iscrizione di un tale cambiamento, l’ufficio crea una registrazione distinta che menziona i prodotti o i servizi ai quali si riferisce il cambiamento di titolare.

2)  Lingua: traduzione

  1. a)

    Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta, il certificato di cessione o il documento di cessione menzionati al paragrafo 1) siano redatti nella lingua o in una delle lingue ammesse dall’ufficio

  2. b)

    Ogni Parte contraente può richiedere che, se i documenti menzionati al paragrafo 1)b)i) e ii), c) e e) non sono redatti nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio, la richiesta sia accompagnata da una traduzione o da una traduzione autenticata del documento richiesto, nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio.

3)  Cambiamento del titolare della domanda I paragrafi 1) e 2) sono applicabili mutatis mutandis se il cambiamento del titolare riguarda una o più domande, oppure, allo stesso tempo, una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia, se una domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne è a conoscenza, la richiesta deve permettere l’identificazione di questa domanda in altro modo, conformemente alle prescrizioni del regolamento d’esecuzione.

4)  Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle elencate ai paragrafi 1) a 3) per quanto concerne la richiesta menzionata nel presente articolo. In particolare, non possono essere prescritte le seguenti condizioni:

  1. i)

    su riserva del paragrafo 1)c), la consegna di un documento o di un estratto del registro di commercio;

  2. ii)

    l’indicazione che il nuovo proprietario svolge un’attività industriale o commerciale, come pure la presentazione della prova corrispondente;

  3. iii)

    l’indicazione che il nuovo proprietario svolge un’attività che corrisponde ai prodotti o ai servizi interessati dal cambiamento di titolare, come pure la presentazione della prova corrispondente;

  4. iv)

    una indicazione che il titolare ha ceduto, totalmente o in parte, al nuovo proprietario la sua impresa o l’avviamento corrispondente, come pure la presentazione della prova corrispondente.

5)  Prove Ogni Parte contraente può richiedere che delle prove o, se è applicabile il paragrafo 1)c) o e), delle prove supplementari, vengano fornite all’ufficio se l’ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione contenuta nella richiesta o in ogni documento menzionato nel presente articolo.

Art. 12Rettifica di un errore

1)  Rettifica di un errore relativo ad una registrazione

  1. a)

    Ogni Parte contraente accetta che la richiesta di rettifica di un errore che è stato fatto nella domanda o in un’altra richiesta trasmessa all’ufficio, errore che è stato riprodotto nel registro dei marchi o in qualsiasi pubblicazione dell’ufficio, sia presentata in una comunicazione firmata dal titolare o dal suo rappresentante la quale indichi il numero della registrazione in questione, l’errore da rettificare e la rettifica da apportare. Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione della richiesta, nessuna Parte contraente rifiuta la richiesta,

    1. i)

      se la richiesta viene presentata per iscritto su carta, se questa viene presentata, su riserva del comma c), su un formulario corrispondente al formulario di richiesta previsto nel regolamento d’esecuzione,

    2. ii)

      se la Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax e la richiesta viene trasmessa in questo modo, se il documento ottenuto su carta in seguito a questa trasmissione corrisponde, su riserva del comma c), al formulario menzionato al punto i).

  2. b)

    Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta indichi

    1. i)

      il nome e l’indirizzo del titolare;

    2. ii)

      se il titolare ha nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;

    3. iii)

      se il titolare ha fatto elezione di domicilio, il domicilio eletto.

  3. c)

    Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta sia redatta nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio.

  4. d)

    Ogni Parte contraente può richiedere che venga pagata all’ufficio una tassa relativa alla richiesta.

  5. e)

    Una sola richiesta è sufficiente anche quando la rettifica riguarda più registrazioni di cui il titolare è la stessa persona, a condizione che l’errore e la rettifica richiesti siano gli stessi per ogni registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni in questione siano indicati nella richiesta.

2)  Rettifica di un errore relativo ad una domanda Il paragrafo 1) è applicabile mutatis mutandis, se l’errore riguarda una o più domande, oppure, allo stesso tempo, una o più domande e una o più registrazioni; tuttavia se una domanda non ha ancora un numero o se il depositante o il suo rappresentante non ne è a conoscenza, la richiesta deve permettere l’identificazione della domanda in un altro modo, conformemente alle disposizioni del regolamento d’esecuzione.

3)  Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente può richiedere che vengano adempiute condizioni diverse da quelle elencate ai paragrafi 1) e 2), per quanto riguarda la richiesta menzionata in questo articolo.

4)  Prove Ogni Parte contraente può richiedere che all’ufficio vengano presentate delle prove se l’ufficio può ragionevolmente dubitare che l’errore segnalato sia effettivamente un errore.

5)  Errori commessi dall’ufficio L’ufficio di una Parte contraente rettifica i propri errori, d’ufficio o su richiesta, senza esigere una tassa.

6)  Errori non rettificabili Nessuna Parte contraente è tenuta ad applicare i paragrafi 1), 2) e 5) a errori che non possono essere rettificati in virtù della sua legislazione.

Art. 13Durata e rinnovo della registrazione

1)  Indicazioni o elementi contenuti nella richiesta di rinnovo o acclusi a quest’ultima; tassa

  1. a)

    Ogni Parte contraente può richiedere che il rinnovo di una registrazione sia subordinata al deposito di una richiesta e che tale richiesta contenga l’insieme o una parte delle seguenti indicazioni:

    1. i)

      l’indicazione che viene richiesto un rinnovo;

    2. ii)

      il nome e l’indirizzo del titolare;

    3. iii)

      il numero della registrazione in questione;

    4. iv)

      a scelta della Parte contraente, la data di deposito della domanda da cui deriva la registrazione in questione, o la data della registrazione in questione;

    5. v)

      se il titolare ha un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;

    6. vi)

      se il titolare ha fatto elezione di domicilio, il domicilio eletto;

    7. vii)

      se la Parte contraente permette il rinnovo di una registrazione solo per alcuni prodotti o servizi iscritti nel registro dei marchi, ed è richiesto tale rinnovo, i nomi dei prodotti o dei servizi iscritti nel registro per i quali viene richiesto il rinnovo, oppure i nomi dei prodotti o dei servizi iscritti nel registro per i quali non viene richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione di Nizza; ogni gruppo di prodotti o servizi dev’essere preceduto dal numero della classe di questa classificazione alla quale appartiene e deve essere presentato secondo l’ordine delle classi della citata classificazione;

    8. viii)

      se la Parte contraente permette che la richiesta di rinnovo venga presentata da una persona diversa dal titolare o dal suo rappresentante, e se la richiesta viene presentata da tale persona, il nome e l’indirizzo di questa persona;

    9. ix)

      la firma del titolare o quella del suo rappresentante, o se si applica il punto viii), la firma della persona menzionata a tale punto.

  2. b)

    Ogni Parte contraente può richiedere che per la richiesta di rinnovo venga pagata una tassa all’ufficio. Una volta pagata questa tassa per il periodo corrispondente alla durata iniziale della registrazione o per il periodo per il quale è stata rinnovata, non può essere richiesto nessun altro pagamento per mantenere in vigore la registrazione durante il periodo in questione. Le tasse legate alla consegna di una dichiarazione o alla presentazione di una prova relativa all’uso non vengono considerate, ai fini del presente comma, come pagamenti richiesti per il mantenimento in vigore di una registrazione, e il presente comma non ha rilevanza su queste tasse.

  3. c)

    Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta di rinnovo sia presentata entro il termine prescritto dalla sua legislazione, fatti salvi i termini minimi prescritti dal regolamento d’esecuzione, e che la tassa corrispondente, menzionata al comma b) sia pagata all’ufficio.

2)  Presentazione Per quanto riguarda le condizioni relative alla presentazione della richiesta di rinnovo, nessuna Parte contraente rifiuta la domanda,

  1. i)

    se la domanda viene presentata per iscritto su carta se, su riserva del paragrafo 3), essa è presentata su un formulario corrispondente al formulario di richiesta previsto nel regolamento d’esecuzione,

  2. ii)

    se la Parte contraente permette la trasmissione di comunicazioni all’ufficio per telefax e la richiesta viene trasmessa in questo modo, se il documento ottenuto su carta in seguito a questa trasmissione corrisponde, su riserva del paragrafo 3), al formulario di richiesta menzionato al punto i).

3)  Lingua Ogni Parte contraente può richiedere che la richiesta di rinnovo sia redatta nella lingua o in una delle lingue accettate dall’ufficio.

4)  Divieto di altre condizioni Nessuna Parte contraente può richiedere che altre condizioni diverse da quelle elencate ai paragrafi 1) a 3) vengano adempiute per quanto concerne la richiesta di rinnovo. In particolare, non possono essere richiesti i seguenti elementi:

  1. i)

    una riproduzione o un altro mezzo d’identificazione del marchio;

  2. ii)

    la presentazione di una prova attestante che il marchio è stato registrato, o che la sua registrazione è stata rinnovata nel registro dei marchi di un’altra Parte contraente;

  3. iii)

    la consegna di una dichiarazione o la presentazione di una prova relativa all’uso del marchio.

5)  Prove Ogni Parte contraente può richiedere che delle prove vengano fornite all’ufficio durante il periodo d’esame della richiesta di rinnovo, se l’ufficio può ragionevolmente dubitare della veridicità di una qualsiasi indicazione o elemento contenuto nella richiesta di rinnovo.

6)  Divieto di procedere ad un esame quanto al contenuto L’ufficio di una Parte contraente non può, ai fini del rinnovo, esaminare la registrazione quanto al conte­nuto.

7)  Durata La durata iniziale della registrazione e la durata di ogni rinnovo sono di 10 anni.

Art. 14Osservazioni nel caso sia previsto un rifiuto

Una domanda o una richiesta presentata in virtù degli articoli 10 a 13, non può dare luogo ad un rifiuto totale o parziale da parte di un ufficio, senza che sia stato data al depositante o al richiedente la possibilità, a seconda del caso, di presentare delle osservazioni sul rifiuto previsto entro un termine ragionevole.

Art. 15Obbligo d’osservanza della Convenzione di Parigi

Ogni Parte contraente osserva le disposizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi.

Art. 16Marchi di servizi

Ogni Parte contraente registra i marchi di servizi e applica a questi marchi le disposizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi di prodotti.

Art. 17Regolamento d’esecuzione

1)  Contenuto

  1. a)

    Il regolamento d’esecuzione allegato al presente trattato contiene regole relative

    1. i)

      ad argomenti che, ai sensi del presente trattato, devono essere oggetto di «disposizioni del regolamento d’esecuzione»;

    2. ii)

      a qualsiasi precisazione utile all’applicazione delle disposizioni del presente trattato;

    3. iii)

      a tutte le condizioni, questioni o procedure di ordine amministrativo.

  2. b)

    Inoltre, il regolamento d’esecuzione contiene modelli di formulari inter­nazionali.

2)  Divergenze tra il trattato e il regolamento d’esecuzione In caso di divergenza, le disposizioni del presente trattato hanno la precedenza su quelle del regolamento d’esecuzione.

Art. 18Revisione; protocolli

1)  Revisione Il presente trattato può essere riveduto da una conferenza diploma­tica.

2)  Protocolli Allo scopo di una maggiore armonizzazione del diritto dei marchi, dei protocolli possono essere adottati da una conferenza diplomatica, nei limiti in cui questi protocolli non contravvengano alle disposizioni del presente trattato.

Art. 19Condizioni e modalità per diventare parte del trattato

1)  Condizioni da adempiere Le entità seguenti possono firmare il trattato e, su riserva dei paragrafi 2) e 3) e dell’articolo 20.1) e 3), diventarne Parti contraenti:

  1. i)

    ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati dei marchi presso il proprio ufficio;

  2. ii)

    ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale si possono registrare dei marchi con validità sul territorio sul quale si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa, in tutti gli Stati membri o in quegli Stati membri che sono designati a tale scopo nella rispettiva domanda, a condizione che tutti gli Stati membri dell’organizza­zione intergovernativa siano membri dell’Organizzazione;

  3. iii)

    ogni Stato membro dell’Organizzazione, per il quale possono essere registrati dei marchi solo tramite l’ufficio di un altro Stato specificato che è membro dell’Organizzazione;

  4. iv)

    ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati dei marchi solamente tramite l’ufficio gestito da una organizzazione intergovernativa di cui questo Stato è membro;

  5. v)

    ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati dei marchi solo tramite un ufficio comune ad un gruppo di Stati membri dell’Organizzazione.

2)  Ratifica o adesione Ogni entità menzionata al paragrafo 1) può depositare

  1. i)

    uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente trattato,

  2. ii)

    uno strumento d’adesione, se non ha firmato il presente trattato.

3)  Data di validità del deposito

  1. a)

    Su riserva del comma b), la data di validità del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è

    1. i)

      se si tratta di uno Stato menzionato al paragrafo 1) i), la data in cui lo strumento di questo Stato è stato depositato;

    2. ii)

      se si tratta di un’organizzazione intergovernativa, la data in cui lo strumento di questa organizzazione intergovernativa è stato depositato;

    3. iii)

      se si tratta di uno Stato menzionato al paragrafo 1)iii), la data alla quale la seguente condizione viene adempiuta: lo strumento di questo Stato e lo strumento dell’altro Stato specificato sono stati depositati;

    4. iv)

      se si tratta di uno Stato menzionato al paragrafo 1)iv), la data applicabile in virtù del punto ii) precedente;

    5. v)

      se si tratta di uno Stato, membro di un gruppo di Stati, menzionato al paragrafo 1)v), la data alla quale gli strumenti di tutti gli Stati membri del gruppo sono stati depositati.

  2. b)

    Ogni strumento di ratifica o di adesione (designato quale «strumento» nel presente comma) di uno Stato può essere accompagnato da una dichiarazione secondo la quale tale strumento deve essere considerato come depositato soltanto se lo strumento di un altro Stato o di un’organizzazione intergovernativa o se gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un’organizzazione intergovernativa, i cui nomi sono indicati e che adempiono alle condizioni necessarie per diventare parti del presente trattato, siano anche depositati. Lo strumento che contiene tale dichiarazione viene considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione è riempita. Tuttavia, se il deposito di uno strumento indicato nella dichiarazione è accompagnato esso stesso da una dichiarazione dello stesso tipo, questo strumento viene considerato come depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest’ultima dichiarazione è riempita.

  3. c)

    Ogni dichiarazione fatta in virtù del comma b) può essere ritirata totalmente o in parte in qualsiasi momento. Tale ritiro ha validità il giorno in cui il Direttore generale riceve la notifica del ritiro.

Art. 20Data di validità delle ratifiche e delle adesioni

1)  Strumenti da prendere in considerazione Ai fini del presente articolo, vengono presi in considerazione solo gli strumenti di ratifica o d’adesione che sono stati depositati dalle entità menzionate all’articolo 19.1) e che portano una data di validità conformemente all’articolo 19.3).

2)  Entrata in vigore del trattato Il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che cinque Stati hanno depositato i loro strumenti di ratifica o d’adesione.

3)  Entrata in vigore delle ratifiche e adesioni posteriori all’entrata in vigore del trattato Ogni entità diversa da quelle menzionate al paragrafo 2), è vincolata dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui ha depositato il suo strumento di ratifica o d’adesione.

Art. 21Riserve

1)  Tipi speciali di marchi Ogni Stato o organizzazione intergovernativa può dichiarare per mezzo di una riserva che, nonostante l’articolo 2.1)a) e 2)a), le disposizioni degli articoli 3.1) e 2), 5), 7), 11) e 13) non sono applicabili ai marchi associati, ai marchi difensivi o ai marchi derivati. Tale riserva deve precisare le disposizioni alle quali essa si riferisce.

2)  Modalità Tutte le riserve fatte in virtù del paragrafo 1) devono figurare in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica del presente trattato o d’adesione a quest’ultimo, depositato dallo Stato o dall’organizzazione intergovernativa regionale che ha formulato tale riserva.

3)  Ritiro Le riserve fatte in virtù del paragrafo 1) possono essere ritirate in qualsiasi momento.

4)  Divieto di altre riserve Non sono ammesse altre riserve al presente trattato se non quelle autorizzate dal paragrafo 1).

Art. 22Disposizioni transitorie

1)  Domanda unica per prodotti e servizi appartenenti a più classi; divisione della domanda

  1. a)

    Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 3.5), una domanda può essere depositata presso l’ufficio soltanto per prodotti e servizi appartenenti ad una sola classe della classificazione di Nizza.

  2. b)

    Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 6, nei casi in cui prodotti o servizi che appartengono a più classi della classificazione di Nizza sono stati inclusi in una sola e medesima domanda, tale domanda darà luogo a più registrazioni nel registro dei marchi, a condizione che ogni singola registrazione comporti un rinvio a tutte le altre registrazioni risultanti da detta domanda.

  3. c)

    Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa che ha fatto una dichiarazione in virtù del comma a), può dichiarare che, nonostante l’articolo 7.1), nessuna domanda può fare l’oggetto di una divisione.

2)  Una sola procura per più domande o registrazioni Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 4.3)b), una procura si può riferire ad una sola domanda o ad una sola registrazione.

3)  Divieto di richiedere un’autentificazione della firma di una procura e della firma di una domanda Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 8.4), venga richiesto che la firma di una procura o la firma di una domanda da parte del depositante sia attestata, riconosciuta conforme da un pubblico ufficiale, autenticata, legalizzata o certificata in altra maniera.

4)  Richiesta unica per più domande o registrazioni relative a un cambiamento di nome o d’indirizzo, ad un cambiamento di titolare o alla rettifica di un errore Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’arti­colo 10.1)e), 2) e 3), l’articolo 11.1)h) e 3), come pure l’articolo 12.1)e) e 2), una richiesta d’iscrizione di un cambiamento di nome o d’indirizzo, una richiesta d’iscrizione di un cambiamento di titolare o una richiesta di rettifica di un errore possono riferirsi ad una sola domanda o ad una sola registrazione.

5)  Consegna o presentazione, in caso di rinnovo di una dichiarazione o di una dichiarazione o di una prova riguardante l’uso Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 13.4)iii), richiederà in caso di rinnovo, la presentazione di una dichiarazione o di una prova relative all’uso del marchio.

6)  Esame quanto al contenuto in caso di rinnovo Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa può dichiarare che, nonostante l’articolo 13.6), l’ufficio può, al momento del primo rinnovo di una registrazione che si riferisce a dei servizi, esaminare questa registrazione quanto al contenuto; tuttavia, tale esame si limiterà ad eliminare le registrazioni multiple, risultanti da domande depositate durante un periodo di sei mesi dopo l’entrata in vigore della legislazione di questo Stato o organizzazione che ha istituito, prima dell’entrata in vigore del presente trattato, la possibilità di registrare marchi di servizi.

7)  Disposizioni comuni

  1. a)

    Uno Stato o un’organizzazione intergovernativa può fare una dichiarazione in virtù dei paragrafi 1) a 6) soltanto se, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d’adesione al presente trattato, il mantenimento in vigore della sua legislazione sarebbe, senza questa dichiarazione, in contrasto con le disposizioni attinenti al presente trattato.

  2. b)

    Ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6) dev’essere allegata allo strumento di ratifica del presente trattato o d’adesione a quest’ultimo depositato da parte dello Stato o dell’organizzazione intergovernativa che fa tale dichiarazione.

  3. c)

    Ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6) può essere ritirata in qualsiasi momento.

8)  Perdita di validità della dichiarazione

  1. a)

    Su riserva del comma c), ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6), da uno Stato considerato come Paese in via di sviluppo, secondo la pratica stabilita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, o da un’organizza­zione intergovernativa di cui ogni membro è un tale Stato, perde la sua validità alla fine di un periodo di otto anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente trattato.

  2. b)

    Su riserva del comma c), ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6), da uno Stato diverso da uno Stato menzionato al comma a), o da una organizzazione intergovernativa che non sia menzionata al comma a), perde validità alla fine di un periodo di sei anni a contare dalla data di entrata in vigore del presente trattato.

  3. c)

    Se una dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi 1) a 6), non è stata ritirata in virtù del paragrafo 7)c), o non ha perso la sua validità in virtù del comma a) o b), prima del 28 ottobre 2004, tale dichiarazione perde la sua validità il 28 ottobre 2004.

9)  Condizioni e modalità per diventare Parte del trattato Fino al 31 dicembre 1999, ogni Stato che alla data dell’adozione del presente trattato, è membro dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) senza essere membro dell’Organizzazione può, nonostante l’articolo 19.1)i), diventare parte del presente trattato se si possono registrare dei marchi presso il suo ufficio.

Art. 23Denuncia del trattato

1)  Notifica Ogni Parte contraente può denunciare il presente trattato a mezzo di una notifica indirizzata al Direttore generale.

2)  Validità La denuncia è valida un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica. Essa non incide in alcun modo sull’applicazione del presente trattato alle domande che sono in istanza o ai marchi registrati, per quanto concerne la Parte contraente che denuncia il trattato, al momento della scadenza del termine di un anno; tuttavia, la Parte contraente che denuncia il trattato può, al momento della scadenza del termine di un anno, cessare di applicare il presente trattato a qualsiasi registrazione, a decorrere dalla data in cui tale registrazione deve essere rinnovata.

Art. 24Lingue del trattato; firma

1)  Testi originali; testi ufficiali

  1. a)

    Il presente trattato è firmato in un solo esemplare originale nelle lingue inglese, francese, araba, cinese, russa e spagnola, tutti questi testi facendo ugualmente fede.

  2. b)

    Su domanda di una Parte contraente, il Direttore generale prepara un testo ufficiale in una lingua non menzionata al comma a), che è una lingua ufficiale di tale Parte contraente, dopo aver consultato tale Parte contraente ed ogni altra Parte contraente interessata.

2)  Termine per la firma Il presente trattato rimane aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione per la durata di un anno dopo l’adozione.

Art. 25Depositario

Il Direttore generale è il depositario del presente trattato.

Allegati

  • Espressioni abbreviate

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 29.09.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).