Art. 1Oggetto
Il presente Accordo ha come oggetto l’agevolazione dell’entrata, della dimora e del ritorno di persone sul territorio delle Parti contraenti.

Nessun progetto di revisione in corso.
La Confederazione Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, e la Repubblica Democratica del Congo, di seguito denominate: «Parti contraenti»; considerando gli ottimi rapporti d’amicizia e di cooperazione tra le Parti contraenti; desiderose di potenziare un partenariato di mutuo vantaggio per lo sviluppo di ambo le Parti contraenti; convinte che i flussi migratori contribuiscono all’avvicinamento dei popoli e che la gestione concertata di tali flussi è un fattore di sviluppo economico, sociale e culturale per i Paesi interessati; desiderose d’incoraggiare le relazioni tra le Parti contraenti grazie a un dialogo migratorio inteso quale fattore determinante di prevenzione e lotta contro la migrazione irregolare; riconoscendo che la protezione efficace dei diritti dei migranti è uno degli elementi principali della gestione della migrazione, in particolare la necessità di vigilare sull’applicazione severa delle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti dell’uomo; desiderose di favorire la loro cooperazione nel quadro degli sforzi internazionali per la prevenzione della migrazione irregolare; determinate ad adottare insieme le misure adeguate per lottare contro la migrazione irregolare e le attività criminali ad essa associate; riconoscendo che la lotta contro la migrazione irregolare e il ritorno delle persone non vanno affrontati soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma che devono parimenti basarsi sull’integrazione della migrazione nelle strategie di sviluppo; nell’intento d’incoraggiare il ritorno volontario nella dignità, di agevolare il reinserimento e la reintegrazione dei cittadini che tornano volontariamente nel loro Paese d’origine; mosse dalla volontà di applicare, nell’interesse comune e delle persone coinvolte, le norme sulla circolazione e la dimora delle persone tra le Parti contraenti; hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo ha come oggetto l’agevolazione dell’entrata, della dimora e del ritorno di persone sul territorio delle Parti contraenti.
Nell’ambito del presente Accordo, i termini e le espressioni menzionati qui di seguito hanno il seguente significato:
parte contraente richiedente: la Parte che presenta la domanda di riammissione di persone;
parte contraente richiesta: la Parte che riceve la domanda di riammissione di persone;
riammissione di persone: il ritorno delle persone sul territorio della Parte contraente richiesta che devono lasciare il territorio della Parte contraente richiedente;
aiuto al ritorno: le misure previste dalla legislazione della Parte contraente richiedente tese a facilitare il ritorno e la reintegrazione dei cittadini della Parte contraente richiesta nel loro Paese d’origine.
Per entrare e dimorare nella Repubblica Democratica del Congo, i cittadini svizzeri rispettano le leggi congolesi in materia di entrata e dimora.
Per entrare e dimorare in Svizzera, i cittadini congolesi rispettano le leggi svizzere in materia di entrata e dimora.
Le domande di permesso di soggiorno sono trattate con cura, diligenza e benevolenza.
Nei limiti delle disposizioni legali vigenti, ciascuna Parte contraente autorizza la dimora sul proprio territorio di cittadini dell’altra Parte contraente nei casi seguenti:
Soggiorno temporaneo senza attività lucrativa agli scopi seguenti:
turismo;
visita;
transito;
formazione teorica (studi compresi) e stage non rimunerato;
cure mediche e soggiorni di cura;
partecipazione a manifestazioni di carattere economico, scientifico, culturale, religioso o sportivo;
partecipazione a conferenze e riunioni delle organizzazioni internazionali con sede in Svizzera con cui la Svizzera ha concluso un Accordo sui privilegi e le immunità;
attività temporanea di corrispondente per media esteri;
Soggiorno in vista di esercitare un’attività lucrativa con lo scopo di sviluppare l’economia del Paese d’accoglienza e di rafforzare gli scambi in questo settore;
Soggiorno nel quadro di progetti di aiuto e di sviluppo svolti in nome della cooperazione economica, scientifica e tecnica nonché nel quadro d’interventi umanitari.
Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta scritta dell’altra Parte contraente, senza ulteriori formalità se non quelle previste dal presente Accordo, qualsiasi persona che non adempia o non adempia più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente se è comprovato o verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
La Parte contraente richiedente riammette, alle medesime condizioni, la persona in questione se da verifiche effettuate al momento del suo arrivo sul territorio della Parte contraente richiesta risulta che questa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente.
La domanda di riammissione di un cittadino di una Parte contraente, presentata in virtù dell’articolo 5 del presente Accordo, deve contenere in particolare le informazioni seguenti:
dati concernenti l’identità della persona in questione (cognomi, nomi e postnomi se del caso, luogo e data di nascita);
elementi relativi ai documenti menzionati nell’Allegato I del presente Accordo che permettono di provare o presumere la cittadinanza.
La domanda di riammissione è trasmessa direttamente all’autorità competente definita dalla Parte contraente richiesta, per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.
La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione tempestivamente, al più tardi entro dieci (10) giorni feriali dalla ricezione della domanda. Nel caso in cui sia necessario svolgere un’audizione di cui all’articolo 7 paragrafi 3 e 4 del presente Accordo, questa deve aver luogo entro trenta (30) giorni feriali dalla risposta.
La persona interessata è riammessa soltanto in seguito alla ricezione dell’accettazione della riammissione da parte della Parte contraente richiesta.
Trattandosi della riammissione di una persona bisognosa di cure mediche, la Parte contraente richiedente trasmette, se tale è l’interesse della persona in questione, e che quest’ultima ne sia stata informata, la descrizione del suo stato di salute corredata di certificati medici pertinenti, comprese informazioni sulla necessità di eventuali trattamenti speciali quali cure, sorveglianza o trasporto in ambulanza.
La cittadinanza è provata in base ai documenti elencati nel paragrafo 1 dell’Allegato I del presente Accordo.
Se la cittadinanza della persona interessata è presunta in base agli elementi menzionati nel paragrafo 2 dell’Allegato I al presente Accordo, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta rilascia tempestivamente un documento di viaggio (lasciapassare) valido per il ritorno della persona interessata.
Qualora la Parte contraente richiesta dubiti degli elementi che fondano la presunzione della cittadinanza o in assenza di siffatti elementi, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta procede all’audizione della persona interessata. Tale audizione è organizzata in collaborazione con i servizi competenti della Parte contraente richiedente.
Al termine dell’audizione è redatto un verbale firmato da un rappresentante della Parte contraente richiesta.
Se è comprovato o verosimile che la persona interessata ha la cittadinanza della Parte contraente richiesta, il necessario documento di viaggio (lasciapassare) è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare, su richiesta dell’autorità competente della Parte contraente richiedente, al più tardi entro venti (20) giorni feriali dalla presentazione della domanda.
Nei limiti previsti dalla legislazione in vigore della Parte contraente richiedente, quest’ultima adotta tutte le misure tese a preservare l’onore, la dignità nonché l’integrità fisica e morale della persona interessata e a creare le premesse per la sua reintegrazione socioeconomica.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si concertano, se necessario, sulle misure tese a preservare l’onore, la dignità nonché l’integrità fisica e morale delle persone interessate (in particolare dei minori non accompagnati, delle persone malate, delle donne incinte, delle famiglie numerose) e a garantire l’esercizio dei lori diritti e obblighi.
Le spese di trasporto delle persone interessate fino alla frontiera della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente (art. 5 par. 1).
Le spese legate a un eventuale ritorno di queste persone nel Paese di dimora sono parimenti a carico della Parte contraente richiedente (art. 5 par. 2).
Le Parti contraenti valutano come sfruttare al meglio le competenze e le risorse dei migranti a favore dello sviluppo del loro Paese.
Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure del loro ambito di competenza a favore dell’aiuto alla reintegrazione socioprofessionale delle persone che hanno optato per un ritorno volontario nel loro Paese d’origine.
Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti previsti dalle rispettive legislazioni, a incoraggiare il ritorno dei propri cittadini che hanno deciso di rientrare spontaneamente nel loro Paese, definendo e mettendo in atto misure mirate e specifiche. In quest’ottica, il Paese di dimora prevede di concedere un’assistenza atta ad agevolare la reintegrazione di tali persone nel loro Paese d’origine.
Le misure appena citate sono precisate nel paragrafo 1 dell’Allegato II del presente Accordo.
Le Parti contraenti si impegnano, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, a prestarsi mutua assistenza nel definire e mettere in atto progetti di aiuto strutturale tesi a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2 dell’Allegato II del presente Accordo.
Le Parti contraenti convengono, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, di prestarsi mutua assistenza negli ambiti precisati nel paragrafo 3 dell’Allegato II del presente Accordo.
Le Parti contraenti valutano, caso per caso, le lagnanze delle persone oggetto di un ritorno forzato che presentano una domanda di aiuto.
In ogni caso, nessuna persona riammessa è del tutto sprovvista di mezzi.
I mezzi di cui sopra sono stabiliti secondo le legislazioni delle Parti contraenti. Al momento di firmare il presente Accordo, le Parti contraenti si comunicano gli importi dei viatici (indennità di viaggio) vigenti. Qualsiasi cambiamento è comunicato tempestivamente per via diplomatica.
Le informazioni sui dati personali dei cittadini delle Parti contraenti da riammettere riguardano esclusivamente:
la persona da riammettere ed eventualmente i membri della sua famiglia (cognomi, nomi, se del caso postnomi, cognomi precedenti, soprannomi, pseudonimi, luogo e data di nascita, sesso, cittadinanze);
la carta d’identità, il passaporto o gli altri documenti d’identità o di viaggio;
gli altri dati necessari all’identificazione della persona da riammettere, compresi i dati biometrici;
i luoghi di dimora e gli itinerari;
i permessi di soggiorno o i visti rilasciati all’estero;
i dati concernenti lo stato di salute della persona interessata.
I dati personali trasmessi in esecuzione del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali vigenti in ciascuna delle Parti contraenti e alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili in materia alle quali le Parti contraenti sono legate.
A tale titolo:
la Parte contraente richiesta utilizza i dati personali comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;
ciascuna Parte contraente informa l’altra, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati personali comunicati;
i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad altre autorità statali o ad altre persone soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati;
la Parte contraente richiedente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Vanno rispettati i divieti di trasmissione vigenti nel rispettivo diritto nazionale. Se i dati trasmessi risultano inesatti o se la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione di tali dati;
l’interessato che ne faccia richiesta è informato sui dati personali esistenti sul suo conto e sull’utilizzo previsto, alle condizioni definite dal diritto nazionale della Parte contraente consultata;
i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto nazionale di ciascuna delle Parti contraenti;
le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno di un livello di protezione equivalente a quello di cui godono i dati del medesimo tipo nella legislazione della Parte contraente richiedente.
È istituito un comitato di esperti incaricato del controllo dell’applicazione del presente Accordo.
È composto da rappresentanti delle due Parti contraenti.
Si riunisce una volta all’anno o su richiesta di una delle Parti contraenti, alternatamente in Svizzera e nella Repubblica Democratica del Congo.
Il comitato di esperti è segnatamente incaricato di:
osservare i flussi migratori tra i territori delle Parti contraenti;
controllare le misure di aiuto al ritorno;
valutare i risultati delle azioni menzionate nel presente Accordo;
formulare, all’attenzione delle autorità competenti di ciascuna Parte contraente, proposte utili per migliorarne gli effetti.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti in particolare:
dagli accordi firmati dalle Parti contraenti nell’ambito della tutela dei diritti dell’uomo, in particolare dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre 19663;
dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 20004 contro la criminalità organizzata transnazionale, inclusi i due Protocolli addizionali5 per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria e per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini;
dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione.
Le Parti contraenti si notificano l’espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo, che avrà effetto trenta (30) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica.
Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere emendato di comune intesa tra le Parti contraenti. Può essere denunciato per via diplomatica con preavviso di novanta (90) giorni.
Il presente Accordo abroga, al momento dell’entrata in vigore, la Convenzione del 27 gennaio 20111 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale.
Ogni controversia scaturita dall’interpretazione, dall’applicazione o dall’attuazione del presente accordo è risolta nel quadro del comitato d’esperti o per via diplomatica.
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere informato l’altra Parte contraente, sospendere l’applicazione del presente Accordo previa notifica per via diplomatica. Le Parti contraenti s’informano tempestivamente, per via diplomatica, della revoca di una siffatta misura.
La sospensione di cui al paragrafo precedente ha effetto a decorrere dalla ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Gli Allegati I e II sono parte integrante del presente Accordo.
Se necessario, le modalità d’esecuzione del presente Accordo sono precisate da Protocolli o da scambi epistolari.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 10.10.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).