Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari
RS 0.191.02 · 79 articoli
Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Estratto del testo (79 articoli)
1. Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano: a. «posto consolare», ogni consolato generale, viceconsolato o agenzia consolare; b. «circoscrizione consolare», il territorio assegnato a un posto co…
1. Lo stabilimento di relazioni consolari tra Stati avviene per mutuo consenso. 2. Il consenso dato allo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati implica, salvo indicazione contraria, i…
Le funzioni consolari sono esercitate da posti consolari. Esse sono anche esercitate da missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.…
1. Un posto consolare può essere stabilito sul territorio dello Stato di residenza solamente con il consenso di questo Stato. 2. La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione con…
Le funzioni consolari consistono a: a. proteggere nello Stato di residenza gl’interessi dello Stato d’invio e dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto inter…
In circostanze particolari, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza, esercitare le sue funzioni fuori della sua circoscrizione con…
Lo Stato d’invio può, dopo averlo notificato agli Stati interessati e qualora uno di essi non s’opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato d’assumere…
Dopo un’appropriata notificazione allo Stato di residenza e qualora questo Stato non s’opponga, un posto consolare dello Stato d’invio può esercitare funzioni consolari nell…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
