Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM); visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina per quanto concerne l’aiuto in caso di catastrofe all’estero:
- a.
l’impiego e il coordinamento dei mezzi civili e militari della Confederazione;
- b.
il coordinamento di detti mezzi con quelli dei Cantoni.1
2 Essa si applica per analogia alle esercitazioni effettuate nell’ambito dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379).
Nella presente ordinanza, si intende per:
- a.
catastrofe:
un evento naturale o un evento causato dall’uomo alle cui ripercussioni immediate la comunità che le subisce non può far fronte con le sue sole forze;
- abis.
aiuto in caso di catastrofe:
prestazioni per la gestione delle catastrofi e la preparazione alle catastrofi;
- b.
zone limitrofe di Paesi confinanti:
zone di Paesi confinanti con la Svizzera in un raggio di circa 30 km dal confine nazionale;
- c.
Stato richiedente:
lo Stato in cui è fornito l’aiuto;
- d.
mezzi:
l’insieme delle squadre di soccorso e degli specialisti a disposizione, inclusi l’equipaggiamento, i mezzi di soccorso, i mezzi di approvvigionamento e le prestazioni.
Art. 3Condizioni e competenze
1 L’aiuto in caso di catastrofe è fornito:
- a.
su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente;
- b.
su domanda di un’organizzazione internazionale;
- c.
quando una proposta d’aiuto fatta dalla Svizzera è accettata.
2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l’aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti1 sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati.
3 Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti.
- Nuova epr. giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4Imparzialità e neutralità
L’aiuto in caso di catastrofe è fornito in modo neutrale, imparziale ed esente da considerazioni politiche.
Art. 5Sussidiarietà
L’aiuto in caso di catastrofe è fornito in primo luogo con mezzi civili. Se questi ultimi risultano insufficienti, è possibile far capo anche a mezzi dell’esercito con il consenso delle autorità dello Stato richiedente.
Art. 6Forme d’assistenza1
L’aiuto in caso di catastrofe fornito dalla Svizzera può rivestire segnatamente le forme seguenti:
- a.
invio di singoli specialisti, segnatamente per compiti di accertamento e di consulenza;
- b.
invio di squadre di soccorso;
- c.
fornitura di mezzi di soccorso e di approvvigionamento;
- d.
messa a disposizione o impiego di mezzi di trasporto e di mezzi speciali;
- e.
fornitura di prestazioni finanziarie.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379).
Art. 6aTrattati internazionali1
1 Il DFAE può concludere trattati internazionali nel settore dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero.
2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può concludere trattati internazionali per interventi di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a in virtù dell’articolo 150a LM.
3 Gli uffici federali competenti possono concludere trattati internazionali di portata limitata nonché accordi di diritto pubblico o privato nel settore dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero purché i crediti siano stati stanziati.
- Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379).
Sezione 2: Mezzi destinati all’aiuto in caso di catastrofe all’estero
Art. 7Strumento civile della Confederazione
1 Il Settore aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) della Direzione dello sviluppo e della cooperazione, è lo strumento civile della Confederazione in materia di aiuto in caso di catastrofe all’estero. Questo settore svolge operazioni in modo autonomo e sostiene organizzazioni umanitarie partner, svizzere e internazionali. Offre il suo aiuto senza restrizioni territoriali negli ambiti della prevenzione, del salvataggio, della sopravvivenza e della ricostruzione.1
2 Il delegato all’aiuto umanitario e capo del CSA («delegato») dispone del CSA e di altri mezzi specifici. Questi comprendono segnatamente la Catena svizzera di salvataggio, specializzata nella localizzazione, nel salvataggio e nella prima presa a carico di persone seppellite in caso di distruzioni.
3 Nella Catena svizzera di salvataggio i militari possono essere impiegati come volontari.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549).
1 Su richiesta del delegato, possono essere impiegati mezzi militari per compiti di accertamento e di consulenza nonché per operazioni di salvataggio e di aiuto alla sopravvivenza. I provvedimenti più estesi sono di competenza del Consiglio federale.
2 Il Comando Operazioni (Cdo Op) può ammettere nel pool dei volontari per le operazioni di assistenza umanitaria dell’esercito i militari che hanno terminato la scuola reclute.
3 Un’operazione di soccorso transfrontaliera spontanea con mezzi militari può essere ordinata soltanto dal DDPS d’intesa con il DFAE.
4 Il Cdo Op decide l’equipaggiamento dei militari impiegati. Questi ultimi sono di massima disarmati.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379).
Art. 9Mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni
1 I mezzi civili dei Cantoni frontalieri o dei loro Comuni possono essere impiegati nelle zone limitrofe di Paesi confinanti su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente e nel rispetto del diritto cantonale e degli accordi in caso di catastrofe tra la Svizzera e i suoi vicini.
2 I mezzi della protezione civile possono essere impiegati all’estero per operazioni di salvataggio, di protezione, di soccorso e di assistenza nelle zone limitrofe di Paesi confinanti.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549).
- Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2018, con effetto dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379).
Sezione 3: Procedura
Art. 10Decisione d’intervento1
1 Il delegato decide gli interventi di soccorso della Confederazione in caso di catastrofe. Può chiedere presso autorità federali l’impiego dei mezzi di cui dispongono.
2 Gli interventi di militari sono decisi da:
- a.
il DDPS su proposta del DFAE: in caso di interventi urgenti di fino a 100 militari disarmati; il DDPS ne informa successivamente il Consiglio federale;
- b.
il Consiglio federale su proposta del DDPS e del DFAE: in tutti gli altri casi.
3 In caso di interventi della Catena svizzera di salvataggio, il Cdo Op mette direttamente a disposizione del delegato i mezzi militari disponibili. Esso ordina la messa di picchetto e decide in merito alla convocazione per gli interventi.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379).
Art. 11Direzione e condotta
1 Il delegato designa un capo d’intervento. Quest’ultimo dirige e coordina tutte le squadre di soccorso svizzere impegnate sul posto.
2 Il Cdo Op designa il comandante dell’aiuto militare in caso di catastrofe. Quest’ultimo e il responsabile delle formazioni della protezione civile sono messi a disposizione, sul posto, del capo dell’intervento. Essi sono rispettivamente responsabili della condotta della truppa e delle formazioni della protezione civile.1
3 Se nelle zone limitrofe di Paesi confinanti sono impiegati soltanto i mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni, i soccorsi sono diretti e coordinati dalle autorità cantonali o dal capo dell’intervento designato da queste autorità.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379).
Art. 12Responsabilità dell’intervento
1 Il responsabile è responsabile dell’impiego dei mezzi della Confederazione nonché dell’impiego simultaneo di mezzi della Confederazione e di mezzi dei Cantoni.
2 Se sono impiegati soltanto i mezzi dei Cantoni frontalieri e dei loro Comuni, la responsabilità delle operazioni incombe alle autorità competenti per la decisione e la convocazione.
Art. 13Direzione generale e coordinamento
1 Le missioni di soccorso svizzere sono poste sotto la direzione generale delle autorità dello Stato richiedente o delle organizzazioni che le sostengono.
2 Queste missioni devono essere coordinate con le operazioni dello Stato richiedente nonché con quelle delle organizzazioni internazionali che le sostengono e con quelle di altri Stati.
Sezione 4: Disposizioni comuni
Nuova epr. giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.Le squadre di soccorso sono sottoposte alla legislazione dello Stato di transito o dello Stato richiedente per la durata dell’intervento. Sono fatte salve le disposizioni divergenti dei pertinenti accordi internazionali.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549).
Art. 15Istruzione e qualità delle prestazioni
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché l’istruzione, le capacità e le apparecchiature speciali delle loro squadre di soccorso corrispondano alle norme riconosciute a livello internazionale.
Art. 16Costi d’intervento
1 L’aiuto in caso di catastrofe è fornito gratuitamente. Sono fatte salve le disposizioni di accordi internazionali.
2 I costi dell’aiuto svizzero in caso di catastrofe all’estero sono a carico degli enti pubblici che organizzano gli interventi.
3 I dipartimenti federali finanziano l’impiego dei loro mezzi. Il DFAE si assume inoltre le rimanenti spese accessorie relative all’intervento all’estero, segnatamente per:
- a.
i trasporti di personale verso e dal luogo di intervento;
- b.
l’alloggio e il vitto sul posto;
- c.
il materiale supplementare.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379).
RS 170.32Salvo disposizione contraria di accordi internazionali, la Confederazione risponde dei danni causati a terzi dai membri del CSA, della protezione civile o dell’esercito, conformemente alle disposizioni della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità, della legge del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile o della legge militare.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549).
- RS 520.1
Sezione 5: Disposizioni finali
I dipartimenti federali che partecipano all’aiuto in caso di catastrofe all’estero eseguono la presente ordinanza.
Art. 19Diritto previgente: abrogazione
[RU 1985 1872, 1987 1138]L’ordinanza del 2 dicembre 1985 concernente l’impiego di militari nelle truppe di protezione aerea per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero è abrogata.
Art. 20Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2001.