Législation

Ordinanza della FINMA del 25 agosto 2021 sulla protezione dei dati personali del suo personale (Ordinanza FINMA sui dati del personale)

RS 956.126In vigoreStato 01.10.202126 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–5
  2. Sezione 2: Dossier di candidatura6–9
  3. Sezione 3: Sistema d’informazione per il reclutamento di collaboratori10–12
  4. Sezione 4: Dossier personale13–15
  5. Sezione 5: Sistema d’informazione per i dossier personali16–18
  6. Sezione 6: Sistemi d’informazione per la gestione dei dati del personale19–25
  7. Sezione 7: Entrata in vigore26

Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 13a capoverso 3 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina il trattamento da parte della FINMA dei dati personali dei candidati, degli impiegati e degli ex impiegati, nonché delle persone in formazione (dati del personale).

Art. 2Competenze

1

 La sezione Risorse umane è responsabile dei dati del personale e del loro trattamento.

2

 La sezione Tecnologie dell’informazione e della comunicazione garantisce la gestione tecnica dei sistemi d’informazione.

3

 La direzione della FINMA disciplina in un regolamento per il trattamento dei dati:

  1. a.

    le misure organizzative e tecniche per la garanzia della sicurezza dei dati;

  2. b.

    il controllo del trattamento dei dati; e

  3. c.

    i diritti di accesso e di consultazione delle singole categorie di collaboratori della FINMA.

Art. 3Sicurezza dei dati

1

 I dati del personale su supporto cartaceo sono conservati sotto chiave.

2

 I collaboratori della FINMA competenti per il trattamento dei dati adottano nel proprio ambito misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la sicurezza dei dati del personale.

Art. 4Diritto d’accesso, di rettifica e di cancellazione

Le persone interessate possono far valere il proprio diritto d’accesso alle informazioni, di rettifica e di cancellazione dei dati presso la sezione Risorse umane.

Art. 5Pubblicazione e comunicazione a terzi

1

 La sezione Risorse umane informa i collaboratori prima che i loro dati relativi all’attività professionale vengano pubblicati in Intranet, in un organo di pubblicazione interno o su un albo. I dati personali degni di particolare protezione non vengono pubblicati.

2

 L’informazione indica la forma della pubblicazione prevista e menziona che gli impiegati che si oppongono alla pubblicazione possono segnalarlo per scritto in qualsiasi momento.

3

 I dati del personale possono essere comunicati a terzi, in particolare ai nuovi datori di lavoro, soltanto previo consenso scritto della persona interessata oppure se sussiste una base legale.

Sezione 2: Dossier di candidatura

Art. 6Candidatura

I candidati presentano la loro candidatura in forma elettronica.

Art. 7Contenuto

Il dossier di candidatura può contenere i dati elencati nell’allegato 1.

Art. 8Trattamento dei dati

1

 La sezione Risorse umane e le persone responsabili della selezione dei candidati elaborano i dati dei dossier di candidatura, per quanto sia necessario allo svolgimento della procedura di candidatura.

2

 Al termine della procedura di candidatura, i dati dei candidati assunti sono trasferiti nel dossier personale e nel sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale.

3

 I dati dei candidati non assunti dalla FINMA sono distrutti entro tre mesi dal termine della procedura di candidatura. La durata di conservazione può essere prorogata se i dati sono necessari per il trattamento di un ricorso secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi. Sono fatti salvi accordi particolari con i candidati.

  1. RS 151.1

Art. 9Test della personalità e dell’integrità

1

 Il consenso esplicito dei candidati è necessario per i seguenti accertamenti:

  1. a.

    l’esecuzione di test della personalità e dell’integrità;

  2. b.

    la richiesta di referenze.

2

 Prima dell’esecuzione dei test della personalità e dell’integrità i candidati devono essere informati su:

  1. a.

    lo scopo dei test;

  2. b.

    l’utilizzazione dei risultati dei test;

  3. c.

    la cerchia di persone che viene informata su questi risultati.

3

 I test dell’integrità vengono svolti solo se ciò è necessario per tutelare gli interessi della FINMA.

Sezione 3: Sistema d’informazione per il reclutamento di collaboratori

Art. 10Scopo

Il sistema d’informazione per il reclutamento di collaboratori (sistema di reclutamento elettronico) serve a mettere a concorso i posti di lavoro e a svolgere in via elettronica la procedura di candidatura.

Art. 11Contenuto

Il sistema di reclutamento elettronico contiene i posti da mettere a concorso, con le informazioni necessarie, e i dati dei dossier di candidatura di cui all’allegato 1.

Art. 12Diritti d’accesso

La sezione Risorse umane accorda per ogni singolo caso i diritti d’accesso alle persone responsabili della selezione dei candidati.

Sezione 4: Dossier personale

Art. 13Contenuto

Il dossier personale può contenere i dati elencati nell’allegato 2.

Art. 14Trattamento dei dati

1

 La sezione Risorse umane e i superiori elaborano i dati del dossier personale, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti.

2

 Le sezioni Revisione interna e Diritto e compliance elaborano i dati in relazione a casi specifici, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti. La sezione Risorse umane accorda nel singolo caso l’accesso ai dati.

Art. 15Conservazione e distruzione

1

 I dati del dossier personale sono conservati per un periodo di dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro e poi distrutti.

2

 I risultati dei test della personalità e dell’integrità e delle valutazioni delle potenzialità sono conservati per cinque anni dopo il rilevamento dei dati e poi distrutti.

3

 Le valutazioni delle prestazioni e le decisioni basate su una valutazione, come pure i dati sulla salute, sulle misure sociali, amministrative, di diritto delle esecuzioni e di diritto penale sono conservati per un periodo di cinque anni al massimo dopo la cessazione del rapporto di lavoro e poi distrutti.

4

 I dati di cui al capoverso 3 possono essere conservati eccezionalmente più a lungo se una controversia concernente pretese derivanti dal rapporto di lavoro lo giustifica. In un simile caso sono conservati al più tardi fino alla conclusione della procedura e poi distrutti.

Sezione 5: Sistema d’informazione per i dossier personali

Art. 16Scopo

Il sistema d’informazione per i dossier personali (sistema d’informazione dossier personale elettronico) serve ad amministrare, gestire e archiviare elettronicamente i dati del personale.

Art. 17Interfacce

I dati del personale possono essere trasferiti automaticamente tramite interfacce dai sistemi d’informazione per la gestione dei dati del personale nel sistema d’informazione dossier personale elettronico.

Art. 18Diritti d’accesso

Hanno accesso:

  1. a.

    la sezione Risorse umane: a tutti i dossier personali;

  2. b.

    i collaboratori: al proprio dossier personale;

  3. c.

    i superiori: ai dati dei dossier personali dei loro collaboratori, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti.

Sezione 6: Sistemi d’informazione per la gestione dei dati del personale

Art. 19Scopo

I sistemi d’informazione per la gestione dei dati del personale servono ad amministrare e gestire i dati del personale nei seguenti ambiti:

  1. a.

    reclutamento del personale;

  2. b.

    impiego e fidelizzazione del personale;

  3. c.

    sviluppo del personale e dell’organizzazione;

  4. d.

    pianificazione del personale;

  5. e.

    controllo della gestione del personale;

  6. f.

    amministrazione del personale e degli stipendi;

  7. g.

    risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 20Contenuto

I sistemi d’informazione per la gestione dei dati del personale possono contenere i dati elencati nell’allegato 3.

Art. 21Trattamento dei dati

Le sezioni Risorse umane, Finanze e Revisione interna come pure i superiori elaborano i dati ripresi dai sistemi d’informazione per la gestione dei dati del personale, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti.

Art. 22Interfacce

I dati del personale possono essere trasferiti automaticamente tramite interfacce all’interno dei sistemi d’informazione per la gestione dei dati del personale nonché nel sistema d’informazione dossier personale elettronico.

Art. 23Diritti d’accesso

1

 Hanno accesso:

  1. a.

    la sezione Risorse umane: a tutti i dati;

  2. b.

    la sezione Finanze: ai dati nell’ambito del controllo della gestione del personale e della pianificazione del personale;

  3. c.

    i collaboratori: ai propri dati riferiti agli orari di presenza, allo stipendio e alle spese, nonché ai propri dati concernenti le valutazioni delle prestazioni e lo sviluppo del personale;

  4. d.

    i superiori: ai dati riferiti agli orari di presenza, allo stipendio e alle spese dei propri collaboratori e ai loro dati concernenti le valutazioni delle prestazioni e lo sviluppo del personale.

2

 La sezione Risorse umane accorda nel singolo caso alla sezione Revisione interna un diritto d’accesso, limitato nel tempo, ai dati necessari per l’adempimento dei suoi compiti.

Art. 24Comunicazione dei dati

I dati del personale possono essere trasmessi automaticamente tramite interfacce all’interno dei sistemi d’informazione per la gestione dei dati del personale al fine di adempiere gli obblighi legali, in particolare:

  1. a.

    all’Ufficio centrale di compensazione della Confederazione per la verifica, la determinazione e il conteggio dei diritti in materia di assicurazioni sociali derivanti dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dall’assicurazione per l’invalidità e dall’indennità di perdita di guadagno;

  2. b.

    alla Cassa pensioni della Confederazione per la comunicazione, l’amministrazione e il conteggio dei contributi previdenziali;

  3. c.

    all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni per la comunicazione, l’amministrazione e il conteggio dei diritti derivanti da infortuni;

  4. d.

    alle competenti autorità fiscali per l’adempimento degli obblighi di notifica a fini fiscali cui sono tenuti i datori di lavoro;

  5. e.

    all’Ufficio federale di statistica per l’adempimento degli obblighi di fornire informazioni statistiche cui sono tenuti i datori di lavoro.

Art. 25Conservazione e distruzione

I dati sono conservati nei sistemi d’informazione per la gestione dei dati del personale per un periodo di dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro e poi distrutti.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.

Allegati

  • Reclutamento del personale
  • Reclutamento del personale

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).