Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC); in esecuzione dell’Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi del 15 aprile 1994; in esecuzione dell’Accordo OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie del 15 aprile 1994; in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H, ordina:
Sezione 1: Oggetto
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
alle competenze in materia di procedure di notificazione delle prescrizioni e norme tecniche progettate ed esistenti (procedura di notificazione);
- b.
ai compiti dell’Associazione Svizzera di Normazione (SNV) relative:
- 1.
allo svolgimento della procedura di notificazione,
- 2.
alla trasmissione di informazioni sulle prescrizioni e norme tecniche progettate ed esistenti,
- 3.
alla difesa di interessi svizzeri in seno agli organi direttori di organizzazioni internazionali di normazione, che elaborano norme tecniche alle quali le prescrizioni tecniche si riferiscono.
2 Gli articoli 2–4 e 8 sono applicabili anche alle regole relative ai servizi della società dell’informazione nel senso dell’allegato H dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).1
- Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2002 (RU 2002 2139).
Sezione 2: Notificazione
1 Il contenuto, l’estensione e lo svolgimento delle procedure di notificazione sono retti dagli accordi internazionali pertinenti.
2 Gli organi competenti per l’elaborazione di prescrizioni tecniche (autorità), quando propongono di adottare o di modificare prescrizioni tecniche, comunicano i risultati della procedura di notificazione.
Art. 3Organismo svizzero di notificazione
1 Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco)1 è l’organismo svizzero di notificazione.
2 Le autorità consegnano al Seco i documenti necessari alla notificazione.
3 Il Seco è responsabile della trasmissione dei documenti agli organismi previsti a questo scopo negli accordi internazionali. Può esigere dalle autorità che completino o rielaborino i documenti.
4 Il Seco accusa ricevuta delle notificazioni estere che non pervengono in altro modo agli ambienti interessati, poi le trasmette per pubblicazione al Centro d’informazione svizzera sulle regole tecniche della SNV (switec).
5 Il Seco accusa ricevuta delle reazioni estere alle notificazioni svizzere, poi le trasmette alle autorità competenti affinché si pronuncino.
6 I pareri svizzeri relativi alle notificazioni estere sono trasmessi al Seco, il quale le trasmette agli organismi competenti previsti a questo scopo negli accordi internazionali.
7 Il Seco allestisce una guida della procedura di notificazione e fornisce informazioni su domanda.
- Nuova denominazione giusta l’art. 21 n. 21 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche
1 Switec provvede affinché gli ambienti interessati siano debitamente informati, con un titolo e un breve riassunto, delle notifiche estere consegnate dal Seco.
2 Su domanda, Switec fornisce alle autorità e ai privati l’insieme dei documenti concernenti la notificazione.
3 La Confederazione indennizza switec per le prestazioni in materia di notificazioni. I dettagli sono retti dal contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la SNV.
Sezione 3: Informazione sulle prescrizioni e norme tecniche
1 Switec fornisce informazioni su tutte le questioni che rientrano nel campo delle prescrizioni e norme tecniche, alle quali la Svizzera si è impegnata a rispondere in virtù di accordi internazionali.
2 La Confederazione partecipa ai costi d’esercizio di switec. Essa indennizza switec per le informazioni comunicate agli uffici federali, nonché alle persone e organismi che, in virtù di accordi internazionali, hanno diritto a queste informazioni.
3 I dettagli sono retti dal contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la SNV.
Art. 6Norme tecniche
1 Su domanda, switec mette a disposizione degli uffici federali, nel loro campo di competenza, le norme tecniche alle quali si riferiscono le prescrizioni tecniche.
2 Switec allestisce, in collaborazione con gli uffici federali competenti e d’intesa con il Seco, le liste delle norme tecniche, con titoli e fonti, alle quali si riferiscono le prescrizioni tecniche e le rende accessibili. Può fatturare questo servizio agli utenti.
3 La Confederazione indennizza switec per la consegna di norme tecniche agli uffici federali conformemente al capoverso 1 e partecipa ai costi occasionati dall’allestimento di liste di norme tecniche di riferimento. I dettagli sono retti dal contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la SNV.
Sezione 4: Difesa degli interessi svizzeri
1 La SNV coordina e rappresenta gli interessi svizzeri nelle commissioni delle organizzazioni internazionali di normazione responsabili della politica e dei programmi di normazione, nella misura in cui si tratti dell’elaborazione di norme tecniche internazionali alle quali le prescrizioni tecniche si riferiscono o possono riferirsi.
2 La Confederazione contribuisce alle spese di partecipazione agli organismi internazionali che elaborano norme tecniche alle quali si riferiscono le prescrizioni tecniche, nonché ai costi per il coordinamento e la tutela degli interessi svizzeri conformemente al capoverso 1. I dettagli sono retti dal contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la SNV.
Sezione 5: Vigilanza
Nell’esecuzione della presente ordinanza, la SNV è sottoposta alla vigilanza del Seco.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 9Diritto previgente: abrogazione
[RU 1990 1963]L’ordinanza di notifica del 3 dicembre 1990 è abrogata.
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.