Législation

Ordinanza del 1° novembre 2006 che istituisce misure riguardanti il Libano

RS 946.231.148.9In vigoreStato 01.01.20224 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della Risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Art. 1Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

1

 Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito a destinazione del Libano di materiale d’armamento di ogni tipo, compresi armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio.

2

 La concessione di prestazioni di ogni tipo, compresi il finanziamento, i servizi di mediazione e la formazione tecnica, in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione, la manutenzione e l’utilizzazione di beni di cui al capoverso 1 per il Libano è vietata.

3

 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare eccezioni ai divieti previsti nei capoversi 1 e 2 per:

  1. a.

    la fornitura, la vendita e il transito di beni e la concessione di prestazioni che sono stati approvati dal Governo del Libano o dalle forze interinali delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL);

  2. b.

    l’esportazione temporanea di indumenti di protezione (p. es. giubbotti antiproiettili) per uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera, dei rappresentanti dei mass-media e del personale umanitario.

  3. 4 Sono riservate le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico.

Art. 2Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1.

2

 Il controllo al confine spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 3Disposizioni penali

1

 Chiunque viola l’articolo 1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

 Infrazioni di cui all’articolo 9 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri o confische.

Art. 4Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entra in vigore il 2 novembre 2006.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).