Législation

Ordinanza del 10 aprile 2024 che istituisce provvedimenti concernenti il Guatemala

RS 946.231.137.6Stato 27.01.20269 articoli

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  • RU 2025 528atto di base Ordinanza concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioniin vigore il 15.09.2025
    introdotto: art. 2 · modificato: art. 6

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Definizioni1
  2. Sezione 2Misure coercitive2–4
  3. Sezione 3Esecuzione e disposizioni penali5–7
  4. Sezione 4Pubblicazione ed entrata in vigore8–9

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori; beni crittografici; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2 Misure coercitive

Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. a.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;

  2. b.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

2

 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. a.

    l’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b.

    organizzazioni internazionali;

  3. c.

    organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  4. d.

    organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e.

    organismi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie;

  6. f.

    membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.

3bis

 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. a.

    interessi e altri redditi di tali conti;

  2. b.

    pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;

  3. c.

    pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.1

3ter

 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.2

4

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:

  1. a.

    rispettare contratti esistenti;

  2. b.

    soddisfare crediti in applicazione di:

    1. 1.

      una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure

    2. 2.

      una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.

5

 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie a soddisfare bisogni umani fondamentali;

  3. c.

    tutelare interessi svizzeri;

  4. d.

    svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

6

 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 4 e 5 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  2. Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Art. 3Divieto di entrata e di transito

1

 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell’allegato.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e il DFAE possono concedere deroghe nell’ambito delle proprie competenze secondo l’articolo 38 dell’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto:

  1. a.

    per motivi umanitari comprovati;

  2. b.

    per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici riguardanti la situazione in Guatemala; oppure

  3. c.

    per tutelare interessi svizzeri.

  1. RS 142.204

Art. 4Divieto di soddisfare determinati crediti

1

 È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione è stata impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti di:

  1. a.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;

  2. b.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

2

 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.

Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2 e 4.

2

 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.

3

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

4

 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6Dichiarazioni obbligatorie

1

 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.1

3

 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 3ter devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.2

4

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  2. Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  3. Introdotto dalla cifra I n. 5 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Art. 7Disposizioni penali

1

 Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

 Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4 Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8Pubblicazione

Il contenuto dell’allegato è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2024 alle ore 18.00.

Allegati

  • Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 27.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).