Législation

Ordinanza del 4 dicembre 2015 che istituisce provvedimenti nei confronti del Burundi

RS 946.231.121.8In vigoreStato 08.10.20258 articoli

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  • RU 2025 528atto di base Ordinanza concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioniin vigore il 15.09.2025
    modificato: art. 1, 4 · introdotto: art. 2a

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Misure coercitive1–2a
  2. Sezione 2Esecuzione e disposizioni penali3–5
  3. Sezione 3Pubblicazione ed entrata in vigore6–7

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. a.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;

  2. b.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

2

 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. a.

    Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b.

    organizzazioni internazionali;

  3. c.

    organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  4. d.

    organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e.

    organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;

  6. f.

    membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.1

4

 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. a.

    interessi e altri redditi di tali conti;

  2. b.

    pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;

  3. c.

    pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.2

5

 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.3

6

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. a.

    rispettare contratti esistenti;

  2. b.

    soddisfare crediti in applicazione di:

    1. 1.

      una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure

    2. 2.

      una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.4

7

 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;

  3. c.

    tutelare interessi svizzeri.5

8

 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 6 e 7 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.6

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  3. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  4. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  5. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  6. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Art. 2Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 2aDivieto di soddisfare determinati crediti1

1

 È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione è stata impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti di:

  1. a.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;

  2. b.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

2

 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 3Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1.

2

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1.

3

 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 4Dichiarazioni obbligatorie1

1

 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.

3

 Gli accrediti di cui all’articolo 1 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

4

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Art. 5Disposizioni penali

1

 Chiunque viola l’articolo 1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

 Chiunque viola l’articolo 4 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3 Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 6Pubblicazione

Il contenuto dell’allegato non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 4 dicembre 2015 alle ore 18.00.

Allegati

  • Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 08.10.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).