L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31septies e 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 1984, decreta:
Sezione 1 Campo di applicazione
Art. 1Campo d’applicazione materiale1
La legge si applica ai prezzi delle merci e dei servizi, inclusi i crediti. Sono eccettuati i salari e le altre prestazioni derivanti da rapporti di lavoro, come pure le operazioni creditizie della Banca nazionale svizzera.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
Art. 2Campo d’applicazione relativamente alle persone1
La legge si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546, 1805; FF 1995 I 389).
- RS 251
Sezione 2 Preposto alla sorveglianza dei prezzi
1 Il Consiglio federale nomina un preposto alla sorveglianza dei prezzi (Sorvegliante dei prezzi).
2 Il Sorvegliante dei prezzi è subordinato al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca1. Ha a disposizione un gruppo di collaboratori.
- Nuova espr. giusta il n. I 33 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Il Sorvegliante dei prezzi osserva l’evoluzione dei prezzi.
2 Il Sorvegliante impedisce o elimina l’aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi. Resta salva la sorveglianza di taluni prezzi da parte di altre autorità (art. 15).
3 Il Sorvegliante informa il pubblico in merito alla propria attività.
Art. 5Collaborazione
1 La sorveglianza dei prezzi è esercitata in collaborazione con le cerchie interessate. Trattandosi di interessi creditizi, il Sorvegliante dei prezzi opera segnatamente dopo aver sentito diffusamente la Banca nazionale svizzera e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari1.2
2 Il Sorvegliante dei prezzi coopera con la Commissione della concorrenza3. Partecipa alle sedute di detta commissione con voto consultivo.
3 Il Sorvegliante dei prezzi e la Commissione della concorrenza si informano reciprocamente in merito alle decisioni importanti.
4 Quando trattisi di problemi riguardanti il campo applicativo personale (art. 2) o la nozione di concorrenza efficace (art. 12), il Sorvegliante dei prezzi o l’autorità competente (art. 15) devono, prima di decidere, consultare la Commissione della concorrenza. La Commissione della concorrenza può pubblicare i pareri.4
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
- Nuova espr. giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546, 1805; FF 1995 I 389). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
Sezione 3 Misure intese a impedire o eliminare l’aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi
Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato che intendono procedere a un aumento dei prezzi possono preannunciarlo al Sorvegliante dei prezzi.1 Questi decide entro trenta giorni se non ha obiezioni in merito a tale aumento.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546; FF 1995 I 389).
Chiunque supponga che vi sia stato un aumento abusivo di un prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo può denunciarlo per scritto al Sorvegliante dei prezzi.
Il Sorvegliante dei prezzi, fondandosi sulle denunce ricevute o sulle proprie osservazioni, accerta se vi sono indizi di un aumento abusivo di prezzi o di un mantenimento di prezzi abusivi.
Art. 9Composizione amichevole
Il Sorvegliante dei prezzi, se accerta un abuso, cerca una composizione amichevole con l’interessato; tale composizione non richiede forma speciale.
Se non si giunge a una composizione amichevole, il Sorvegliante dei prezzi vieta l’aumento in tutto o in parte oppure ordina una riduzione del prezzo.
Art. 11Mutamento delle condizioni
1 La validità della composizione amichevole o della decisione deve essere limitata nel tempo.
2 Su proposta dell’interessato, il Sorvegliante dei prezzi le dichiara caduche prima del termine ove, nel frattempo, le condizioni reali si fossero considerevolmente mutate.
Sezione 4 Abuso di prezzi
Art. 12Principio della politica di concorrenza
1 Vi può essere abuso di prezzo, giusta la legge, unicamente nel caso in cui il livello dei prezzi del mercato non sia conseguenza di un’efficace concorrenza.
2 Vi è concorrenza efficace segnatamente quando gli acquirenti hanno la possibilità, senza sforzo considerevole, di scegliere fra offerte comparabili.
Art. 13Elementi di giudizio
1 Per accertare se vi è un aumento abusivo di prezzo o il mantenimento di un prezzo abusivo, il Sorvegliante dei prezzi tiene conto in particolare:
- a.
dell’evoluzione dei prezzi su mercati comparabili;
- b.
della necessità di realizzare equi benefici;
- c.
dell’evoluzione dei costi;
- d.
delle prestazioni specifiche delle imprese;
- e.
delle situazioni specifiche inerenti al mercato.
2 Nella verifica dei costi, il Sorvegliante dei prezzi può parimente considerare i prezzi di base.
Sezione 5 Provvedimenti in caso di prezzi stabiliti o approvati dall’autorità
1 Prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un’impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi.1 Questi può proporre la rinuncia, completa o parziale, all’aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi.
2 L’autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione.
3 Nell’esaminare se un prezzo è abusivo, il Sorvegliante dei prezzi tiene conto di eventuali interessi pubblici superiori.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546, 1805; FF 1995 I 389). Correzione della CdR dell’AF del 7 mag. 2026, pubblicata l’8 mag. 2026 (RU 2026 206).
Sezione 6 Provvedimenti in caso di altre Sorveglianze sui prezzi previste dal diritto federale
1 I prezzi convenuti o quelli di un’impresa che domina il mercato, già sottoposti a sorveglianza in virtù di altre prescrizioni di diritto federale, sono giudicati dall’autorità competente in luogo e vece del Sorvegliante dei prezzi.1
2 L’autorità competente agisce secondo la presente legge per quanto compatibile con le finalità del disciplinamento speciale di sorveglianza.
2bis L’autorità informa il Sorvegliante dei prezzi in merito ai giudizi dei prezzi cui essa deve procedere. Il Sorvegliante può proporre di rinunciare totalmente o parzialmente a un aumento di prezzo o di ridurre un prezzo mantenuto abusivamente.2
2ter L’autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione.3
3 La procedura, la protezione giuridica e le conseguenze penali sono rette dalle pertinenti disposizioni del diritto federale.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546, 1805; FF 1995 I 389).
- Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
- Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
Sezione 7 Rapporti tra le indagini della Commissione della concorrenza e le decisioni del Sorvegliante dei prezzi
1 La Commissione della concorrenza può procedere ad indagini sugli accordi in materia di concorrenza e su imprese che dominano il mercato anche quando il Sorvegliante dei prezzi abbia ridotto prezzi abusivi o sospeso la procedura.
2 Resta riservato al Sorvegliante dei prezzi l’esame del carattere abusivo dei prezzi convenuti o di quelli di imprese che dominano il mercato.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546, 1805; FF 1995 I 389).
Sezione 8 Obbligo di informare, cooperazione e Segreto
Art. 17Obbligo di informare
Le parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o le imprese che dominano il mercato, come anche i terzi partecipanti al mercato, devono fornire al Sorvegliante dei prezzi tutte le debite informazioni e produrre tutti gli atti necessari.1 I terzi non sono tenuti a rivelare segreti di fabbrica o commerciali.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 546, 1805; FF 1995 I 389).
Il Sorvegliante dei prezzi può esigere che i servizi e le autorità di vigilanza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come anche le organizzazioni dell’economia, cooperino alle sue ricerche e gli mettano a disposizione gli atti necessari.
Art. 19Tutela del segreto
1 Il Sorvegliante dei prezzi è tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio.
2 Non deve divulgare segreti commerciali.
Sezione 9 Protezione giuridica
La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 137 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197. 1069; FF 2001 3764).
Art. 21Diritto di ricorso delle organizzazioni di consumatori
Le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che, conformemente ai propri statuti, si dedicano alla protezione dei consumatori hanno diritto di ricorso.
- Abrogato dall’all. n. 137 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197, 1069; FF 2001 3764).
Sezione 10 Disposizioni penali
Art. 23Applicazione di prezzi abusivi
1 Chiunque, intenzionalmente,
- a.
non procede a una riduzione di prezzi impostagli;
- b.
aumenta un prezzo nonostante il divieto, oppure
- c.
supera un prezzo stabilito in procedura amichevole,
è punito con la multa fino a 100 000 franchi.
Art. 24Infrazioni all’obbligo di informare
Chiunque, intenzionalmente,
- a.
disattende l’obbligo di informare (art. 17), o
- b.
fornisce indicazioni false o incomplete,
è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
Art. 25Applicabilità del diritto penale amministrativo
1 Al perseguimento e al giudizio delle infrazioni si applicano le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo.
2 L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.
- RS 313.0
Sezione 11 Disposizioni finali
1 Il Sorvegliante dei prezzi e le autorità competenti (art. 15) sono incaricati dell’esecuzione della presente legge.
2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Può segnatamente emanare disposizioni sulla coordinazione delle attività del Sorvegliante dei prezzi e delle autorità competenti (art. 15).1
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° ott. 1991 (RU 1991 2092; FF 1990 I 81).
Art. 27Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19861
- DCF del 16 apr. 1986.