Législation

Ordinanza del DFGP del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (OSPNA)

OSPNARS 941.213In vigoreStato 01.01.201726 articoli

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  • RU 2016 5225in vigore il 01.01.2017
    introdotto: art. 22b
  • RU 2015 5849in vigore il 20.04.2016
    modificato: art. 8, 9 · abrogato: art. 10, 11 · introdotto: art. 22a
  • RU 2012 7183in vigore il 01.01.2013
    modificato: art. 17, 20, 21
  • RU 2006 4189in vigore il 30.10.2006
    modificato: art. 3, 6, 18, 22

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–6
  2. Sezione 2: Immissione sul mercato7–14
  3. Sezione 2a: Obblighi degli operatori economici14a
  4. Sezione 3: Obblighi dell’utilizzatore15–16
  5. Sezione 4Controlli degli strumenti per pesare dopo la loro immissione sul mercato17–21
  6. Sezione 5: Disposizioni finali22–23

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza definisce le esigenze che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico devono soddisfare, le procedure di valutazione della conformità e i controlli dopo l’immissione sul mercato.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati per:

  1. a.

    la determinazione della massa nelle transazioni commerciali, nella stesura di perizie giudiziarie, nell’applicazione di prescrizioni legali, segnatamente per il calcolo di un emolumento, di un dazio, di una tassa, di un premio, di una multa, di una remunerazione, di un’indennità o di importi analoghi;

  2. b.

    la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, di diagnosi e di cura, nella preparazione in farmacia di medicine su prescrizione medica e nelle analisi in laboratori medici e farmaceutici;

  3. c.

    la determinazione del prezzo in funzione della massa nella vendita diretta al pubblico e nella preparazione di imballaggi preconfezionati.

Art. 3Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:

  1. a.

    strumento per pesare: uno strumento di misura che determina la massa di un corpo in funzione della forza di gravità che agisce su di esso oppure che

    determina altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa;

  2. b.

    strumento per pesare a funzionamento non automatico: uno strumento per pesare che necessita l’intervento di un operatore durante la pesatura;

  3. c.

    divisione reale (d): valore, espresso in unità di massa, della differenza tra i valori corrispondenti a due graduazioni consecutive ’o della differenza tra due indicazioni consecutive per un’indicazione numerica;

  4. d.

    divisione di verifica (e): valore, espresso in unità di massa, utilizzato per la classificazione degli strumenti per pesare e per la definizione degli errori massimi tollerati1.

  5. e.

    ...

  1. Nuova espressione giusta il n. II 1 dell’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 4Unità

Le seguenti unità legali di massa devono essere utilizzate per le indicazioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico:

microgrammo (μg)

milligrammo (mg)

grammo (g)

chilogrammo (kg)

tonnellata (t)

carato metrico (ct) (unicamente per la pesatura di pietre preziose)

Art. 5Condizioni di riferimento, pesi campione

1

 Per la determinazione dei risultati di misurazione al momento della valutazione della conformità o di una verificazione successiva, le condizioni di riferimento sono date dai seguenti valori:

  1. a.

    temperatura

20 °C;

  1. b.

    massa volumetrica convenzionale dei pesi campione

8000 kg/m3;

  1. c.

    massa volumetrica dell’aria

1,2 kg/m3.

2

 I pesi campioni o i carichi utilizzati per la verificazione non devono essere affetti da un errore superiore a un terzo dell'errore massimo tollerato1 dello strumento per pesare da verificare.

  1. Nuova espr. giusta il n. II 1 dell’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4189).

Art. 6Strumenti per pesare della classe di precisione

1

 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico della classe di precisione secondo l’allegato 1 numero 2 possono essere utilizzati soltanto per pesare materiali minerali da costruzione, rifiuti, materiali di demolizione e immondizie.

2

 Negli altri casi, gli strumenti per pesare della classe di precisione possono essere utilizzati soltanto con l’autorizzazione dell’Istituto federale di metrologia (METAS)1. Il METAS può accordare l’autorizzazione segnatamente nell’ambito della sorveglianza del traffico o del commercio di merci a buon mercato di grande consumo.2

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4189).

Sezione 2: Immissione sul mercato

Art. 7Esigenze fondamentali

1

 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico devono soddisfare le esigenze fondamentali di cui all’allegato 1.

2

 Se uno strumento per pesare a funzionamento non automatico è conforme alle norme armonizzate di cui all’allegato 2, se ne presume la conformità alle esigenze fondamentali.

3

 Se uno strumento per pesare a funzionamento non automatico comprende o è collegato a dispositivi che non sono utilizzati per le applicazioni di cui all’articolo 2, tali dispositivi non sono sottoposti alle esigenze fondamentali.

Art. 8Procedure di valutazione della conformità1

1

La conformità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico alle esigenze fondamentali è stabilita, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

  1. a.

    il modulo B di cui all’allegato 3 numero 1, seguito dal modulo D di cui all’allegato 3 numero 2 oppure dal modulo F di cui all’allegato 3 numero 4;

  2. b.

    il modulo G di cui all’allegato 3 numero 6.

2

 Se il fabbricante sceglie la procedura secondo il capoverso 1 lettera a, il modulo B non è obbligatorio per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che non contengono dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misurazione del carico non utilizza molle per controbilanciare il carico. Se in tali casi non si utilizza il modulo B, si applica il modulo D1 di cui all’allegato 3 numero 3 oppure il modulo F1 di cui all’allegato 3 numero 5.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

Art. 9Organismi di valutazione della conformità1

RS 946.512

Gli organismi di valutazione della conformità devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 25 dell’ordinanza del 17 giugno 1996 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD).

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5849).

Art. 10Dichiarazione di conformità

1

 Chi immette sul mercato uno strumento per pesare a funzionamento non automatico deve poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che tale strumento soddisfa le esigenze fondamentali e che le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 8 sono state espletate.

2

 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

3

 Vi devono figurare almeno le indicazioni seguenti:

  1. a.

    il nome e l’indirizzo del fabbricante, o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera, che ha redatto la dichiarazione di conformità e il nome e la funzione della persona che l’ha firmata;

  2. b.

    la descrizione dello strumento per pesare (marca, tipo o modello, numero del certificato d’approvazione del tipo);

  3. c.

    la dichiarazione che lo strumento per pesare soddisfa le esigenze legali;

  4. d.

    se del caso, le norme tecniche applicate;

  5. e.

    se del caso, indicazioni relative a un’utilizzazione particolare;

  6. f.

    se del caso, il nome e l’indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità.

4

 ...1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, con effetto dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

Art. 11Documentazione tecnica

1

 ...1

2

 La documentazione tecnica di cui all’allegato 3 deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese. Può tuttavia essere redatta in un’altra lingua a condizione che le informazioni necessarie alla sua valutazione siano comunicate in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.2

3

 La documentazione tecnica deve comprendere almeno:

  1. a.

    la descrizione generale dello strumento per pesare;

  2. b.

    la descrizione dei provvedimenti presi per garantire la conformità dello strumento per pesare alle esigenze fondamentali;

  3. c.

    i documenti necessari alla relativa procedura di valutazione della conformità.

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, con effetto dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

Art. 12Obbligo di annunciare e di informare

Chi immette sul mercato, a titolo professionale, strumenti per pesare a funzionamento non automatico deve:

  1. a.

    annunciare al METAS il proprio nome e indirizzo e la categoria degli strumenti per pesare, al più tardi al momento della loro immissione sul mercato;

  2. b.

    informare l’utilizzatore sui suoi obblighi secondo la sezione 3.

Art. 13Marcatura

1

 La conformità di uno strumento per pesare a funzionamento non automatico alle esigenze legali è certificata dall’apposizione del marchio di conformità e del marchio metrologico secondo l’allegato 5 numero 1.1 lettere a e b. Tali strumenti devono inoltre recare le iscrizioni previste dall’allegato 5 numero 1.1 lettera c.

2

 In Svizzera, in luogo e vece del marchio di conformità secondo il capoverso 1, si può apporre un marchio di conformità straniero a condizione che il suo impiego si fondi su valutazioni della conformità il cui mutuo riconoscimento è retto da un trattato internazionale.

Art. 14Marcatura dei dispositivi addizionali

Se uno strumento per pesare a funzionamento non automatico comprende o è collegato a dispositivi che non sono sottoposti alle procedure di valutazione della conformità secondo l’articolo 8, ciascuno di tali dispositivi deve recare il simbolo definito nell’allegato 5 numero 2.

Sezione 2a: Obblighi degli operatori economici

Art. 14a

Gli obblighi degli operatori economici sono retti in particolare dall’allegato 6.

Sezione 3: Obblighi dell’utilizzatore

Art. 15Strumenti per pesare utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 2 lettere a e c

1

 L’utilizzatore è responsabile della conformità alle esigenze legali dello strumento per pesare di cui si serve.

2

 Deve annunciare alla competente autorità cantonale d’esecuzione ogni messa in servizio di uno strumento per pesare ed essere in grado di informare in ogni momento tale autorità sugli strumenti per pesare di cui si serve.

3

 È responsabile dell’esecuzione tempestiva della verificazione successiva.

Art. 16Strumenti per pesare utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 2 lettera b

1

 L’utilizzatore è responsabile della conformità alle esigenze legali dello strumento per pesare di cui si serve.

2

 Deve essere in grado di informare in ogni momento la competente autorità cantonale d’esecuzione sugli strumenti per pesare di cui si serve.

3

 Deve provvedere affinché la manutenzione degli strumenti per pesare di cui si serve sia effettuata conformemente alle prescrizioni.

Sezione 4 Controlli degli strumenti per pesare dopo la loro immissione sul mercato

Art. 17Sorveglianza del mercato1

1

 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono sottoposti alla sorveglianza del mercato.2

2

 Nell’ambito della sorveglianza del mercato, i competenti organi d’esecuzione controllano se gli strumenti per pesare che sono stati immessi sul mercato o che sono stati messi in servizio adempiono le prescrizioni della presente ordinanza.3

3

 I controlli sono effettuati mediante sondaggio o in base a presunzione fondata che uno strumento per pesare non adempie le prescrizioni.

4

 I controlli possono aver luogo presso l’utilizzatore, il fabbricante o l’importatore.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).
  3. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

Art. 18Verificazione successiva, durata di validità della verificazione

1

 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 2 lettere a e c sono sottoposti periodicamente alla verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione.1

2

 La verificazione successiva degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico deve aver luogo:

  1. a.

    ...

  2. b.

    ogni anno per:

    1. 1.

      gli strumenti per pesare che servono per i controlli a campione nelle stazioni di riempimento e di confezione,

    2. 2.

      i pesa-assi utilizzati dalla polizia per i controlli stradali,

    3. 3.

      gli strumenti stazionari per pesare utilizzati per la presa in consegna del latte,

    4. 4.

      gli strumenti per pesare utilizzati in zone umide delle aziende (mattatoi, aziende chimiche),

    5. 5.

      gli strumenti per pesare a equilibrio automatico o semiautomatico utilizzati nei mercati pubblici,

    6. 6.

      gli strumenti per pesare permanentemente sottocarico montati su un veicolo,

    7. 7.

      gli strumenti per pesare montati su un carrello elevatore a mano o su un carrello elevatore a forca,

    8. 8.

      gli strumenti per pesare destinati a stampare la quantità, il prezzo unitario o il prezzo di vendita su imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali variabili, ad eccezione delle bilance di cassa con stampante che servono solo occasionalmente alla pesatura di imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali variabili;

  3. c.

    ogni tre anni per:

    1. 1.

      gli strumenti per pesare a pesi cursori con portata superiore a 5 t,

    2. 2.

      gli strumenti per pesare a equilibrio automatico o semiautomatico utilizzati nelle aziende agricole;

  4. d.

    ogni quattro anni per gli strumenti per pesare a equilibrio non automatico;

  5. e.

    ogni due anni per gli altri strumenti per pesare.

3

 La verificazione degli strumenti per pesare è valida unicamente per le pesate effettuate entro il campo di pesatura.

4

 I dispositivi di cui all’articolo 7 capoverso 3 non sono sottoposti alla verificazione successiva, se sono marcati con il simbolo di cui all’allegato 5 numero 2.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4189).

Art. 19Ispezione generale

Gli organi d’esecuzione dei Cantoni controllano a intervalli irregolari, per l’intera durata d’utilizzazione degli strumenti per pesare utilizzati per gli scopi di cui all’articolo 2 lettere a e c, se:

  1. a.

    tali strumenti sono idonei all’utilizzazione prevista e sono utilizzati conformemente alle prescrizioni legali;

  2. b.

    tali strumenti recano il marchio di conformità così come il bollo e i sigilli della verificazione prescritti;

  3. c.

    la verificazione è stata effettuata per tempo.

Art. 20Provvedimenti

1

 Se nell’ambito della sorveglianza del mercato si constata che uno strumento per pesare a funzionamento non automatico non adempie le prescrizioni legali, il METAS comunica il risultato alla persona responsabile dell’immissione sul mercato e le dà l’opportunità di prendere posizione. A tale scopo il METAS ordina i provvedimenti appropriati e accorda un termine adeguato per la loro attuazione. Può in particolare vietare l’ulteriore immissione sul mercato, ordinare il ritiro, la confisca o il sequestro oppure pubblicare i provvedimenti che ha preso.1

2

 Il METAS informa:2

  1. a.

    le autorità e gli organi d’esecuzione competenti sui provvedimenti presi a livello nazionale e internazionale;

  2. b.

    gli organi competenti dei principali partner commerciali della Svizzera sui provvedimenti che concernono l’ulteriore offerta, l’immissione sul mercato, la messa in servizio di strumenti per pesare o il ritiro di quelli immessi sul mercato o messi in servizio.

3

 Se nell’ambito di un’ispezione generale si constata che uno strumento per pesare o la sua utilizzazione non sono conformi alle prescrizioni, il competente organo d’esecuzione dispone i provvedimenti appropriati per ripristinare la situazione legale.

4

 Se nell’ambito della sorveglianza del mercato o dell’ispezione generale si constata che uno strumento per pesare non è conforme alle prescrizioni, le infrazioni sono punite secondo le disposizioni penali previste agli articoli 20–24 della legge federale del 17 giugno 20113 sulla metrologia, agli articoli 23–30 della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio e all’articolo 248 del Codice penale5.6

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).
  2. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).
  3. RS 941.20
  4. RS 946.51
  5. RS 311.0
  6. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

Art. 21Tasse per il controllo1

RS 941.298.1

Se nell’ambito della sorveglianza del mercato o dell’ispezione generale constata un’infrazione alle prescrizioni della presente ordinanza, l’autorità di controllo riscuote una tassa calcolata in base al tempo impiegato, conformemente all’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle tasse di verificazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 22Disposizioni transitorie

1

 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che sono stati ammessi secondo l’ordinanza del DFGP del 15 agosto 19861 sugli strumenti per pesare possono ancora essere immessi sul mercato e presentati alla verificazione iniziale secondo l’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione fino al 30 aprile 2009.2

2

 Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, che sono stati oggetto della verificazione iniziale secondo il capoverso 1 e quelli che sono già stati oggetto di verificazioni prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, possono ulteriormente essere presentati alla verificazione successiva.

  1. [RU 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119. RU 2005 5145 art. 11]
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4189).

Art. 22aDisposizione transitoria della modifica del 25 novembre 20151

I certificati rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2015, come i certificati di esame del tipo e i certificati di esame del progetto, restano validi fino alla loro scadenza.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5849).

Art. 22bDisposizioni transitorie della modifica del 5 dicembre 20161

Per gli strumenti per pesare di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettera b numero 8 che sono stati oggetti di verificazione prima del 1° gennaio 2017 valgono i termini previgenti fino alla prossima verificazione successiva.

  1. Introdotto dal n. III dell’O del DFGP del 5 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5225).

Art. 23Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2004.

Allegati

  • Unità di misura
  • Modulo B: Esame del tipo
  • Marchi e iscrizioni
  • Obblighi dei fabbricanti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).