Législation

Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua (OLDDA)

OLDDARS 941.212In vigoreStato 01.01.202113 articoli

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Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:

Art. 1Oggetto1

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i requisiti degli impianti di misurazione e degli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall’acqua;

  2. b.

    le procedure per l’immissione di tali impianti e di tali strumenti sul mercato;

  3. c.

    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali impianti e di tali strumenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 7 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

Art. 2Campo d’applicazione

Nuovo termine giusta il n. I 7 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

La presente ordinanza si applica agli strumenti e agli impianti destinati alla misurazione continua e dinamica di quantità (volumi o masse) di liquidi diversi dall’acqua.

Art. 3Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    contatore: strumento inteso a misurare in modo continuato, a memorizzare e a visualizzare la quantità del liquido che passa, in condizioni d’esercizio, attraverso il trasduttore di misurazione in un condotto chiuso e a pieno carico;

  2. b.

    calcolatore: la parte del contatore che riceve i segnali in uscita dal o dai trasduttori di misurazione e da eventuali strumenti di misurazione associati e indica i risultati della misurazione;

  3. c.

    strumento di misurazione associato: strumento che è collegato al calcolatore e misura determinate grandezze caratteristiche del liquido allo scopo di operare una correzione o una conversione;

  4. d.

    dispositivo di conversione: la parte del calcolatore, composta di strumenti di misurazione associati, che, tenendo conto delle caratteristiche del liquido, per esempio temperatura o densità, determinate mediante strumenti di misurazione associati o immagazzinate in una memoria, converte automaticamente:

    1. 1.

      il volume del liquido determinato in condizioni di misurazione in un volume in condizioni di base o in una massa; oppure

    2. 2.

      la massa del liquido determinata in condizioni di misurazione in un volume in condizioni di misurazione o in un volume in condizioni di base.

  5. e.

    impianto di misurazione: impianto che include il contatore stesso e tutti i dispositivi necessari a garantire una corretta misurazione o intesi ad agevolare le operazioni di misurazione.

Art. 4Condizioni di riferimento

Come condizioni di riferimento (condizioni di base) per la determinazione di quantità di liquido valgono:

  1. a.

    pressione

101 325 Pa;

  1. b.

    temperatura

20 °C in generale;
15 °C per i combustibili e i carburanti;

  1. c.

    massa volumetrica di riferimento dei pesi campione

8000 kg/m3.

Art. 5Obbligo d’indicazione del volume alla temperatura di riferimento

1

 Nel commercio di combustibili e carburanti liquidi in base al volume, la quantità del liquido oggetto della transazione (volume) e il prezzo unitario devono essere riferiti e dichiarati alla temperatura di 15 °C. Le pertinenti tabelle che figurano nelle norme di cui all’allegato 1 servono di base a tale conversione.

2

 L’obbligo d’indicazione della quantità a 15 °C conformemente al capoverso 1 non si applica alla vendita di carburanti, nelle quantità usuali, ai consumatori finali operata nei distributori.

Art. 6Requisiti essenziali

Gli impianti di misurazione di liquidi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 della presente ordinanza.

Art. 7Procedure per l’immissione sul mercato

La conformità degli impianti di misurazione di liquidi ai requisiti essenziali secondo l’articolo 6 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure, che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  1. a.

    l’esame del tipo (modulo B), seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);

  2. b.

    l’esame del tipo (modulo B), seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);

  3. c.

    la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1);

  4. d.

    la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G).

Art. 8Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

1

 Gli impianti di misurazione di liquidi devono essere presentati a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

1bis

 Nel caso di distributori di carburante, la prima verificazione successiva deve essere effettuata nel corso dell’anno successivo a quello stampato sulla targa segnaletica.1

2

 La durata di validità della verificazione successiva è di:

  1. a.

    un anno, per gli impianti di misurazione che devono essere smontati in servizio;

  2. b.

    un anno, per gli impianti di misurazione con compensazione della temperatura, con sistema di rilevamento dei gas o separatore di gas;

  3. c.

    due anni, per tutti i distributori di carburante;

  4. d.

    due anni, per tutti gli altri impianti di misurazione.3 L’Istituto federale di metrologia2 può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti utilizzati lo consentono o lo esigono.3

4

 Fuori del campo di misurazione prestabilito, gli impianti di misurazione sono considerati non controllati ufficialmente.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 20 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4625).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 20 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4625).

Art. 9Obblighi dell’utilizzatore

Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile:

  1. a.

    di far osservare le istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio del strumento di misurazione;

  2. b.

    della manutenzione degli strumenti di misurazione e della revisione periodica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.

Art. 10Errori massimi tollerati in caso di controlli

In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali di strumenti di misurazione fuori della verificazione, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti nell’allegato 2 della presente ordinanza.

Art. 11Abrogazione del diritto vigente

[RU 1987 216, 1997 2761 n. II lett. c]

L’ordinanza del 1° dicembre 1986 sugli apparecchi di misurazione per liquidi altri che l’acqua è abrogata.

Art. 12Disposizioni transitorie

1

 Gli impianti di misurazione di liquidi che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva.

2

 Gli impianti di misurazione di liquidi che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Potranno essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.

Allegati

  • Definizioni

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2021. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).