Législation

Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sulle misure di volume

RS 941.211In vigoreStato 20.04.201615 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–4
  2. Sezione 2: Misure per lo spaccio5–6
  3. Sezione 3: Fusti e cisterne7–9
  4. Sezione 4: Altre misure di volume10–12
  5. Sezione 5: Disposizioni finali13–15

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i requisiti delle misure di volume;

  2. b.

    le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;

  3. c.

    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica:

  1. a.

    alle misure per lo spaccio;

  2. b.

    ai fusti e alle cisterne;

  3. c.

    alle altre misure di volume, se utilizzate nel commercio e nelle operazioni commerciali nonché per la determinazione ufficiale di fatti.

Art. 3Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    misura di volume: strumento di misurazione per la determinazione del volume;

  2. b.

    misura per lo spaccio: misura di volume per la determinazione di un volume specificato per la mescita di bevande sciolte;

  3. c.

    fusti e cisterne: misure di volume chiuse, trasferibili o fisse, con aperture otturabili, che servono alla determinazione del volume;

  4. d.

    camera di misurazione: parte della misura di volume destinata alla misurazione;

  5. e.

    volume nominale: il volume che deve avere la camera di misurazione, conformemente alla relativa iscrizione.

Art. 4Condizioni di riferimento

Valgono le seguenti condizioni di riferimento:

  1. a.

    temperatura in generale:

    20 °C

  2. b.

    temperatura per combustibili e carburanti:

    15 °C

Sezione 2: Misure per lo spaccio

Art. 5Requisiti essenziali

1

 Le misure per lo spaccio devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.

2

 Il requisito di cui all’allegato 1 numero 9.1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, secondo il quale lo strumento di misurazione deve presentare indicazioni sulla sua accuratezza, non è applicabile alle misure per lo spaccio.

Art. 6Procedure per l’immissione sul mercato

1

 La conformità delle misure per lo spaccio ai requisiti essenziali secondo l’articolo 5 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  1. a.

    dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e su controlli ufficiali del prodotto a intervalli irregolari (modulo A2);

  2. b.

    dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modulo F1);

  3. c.

    dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D1);

  4. d.

    dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E1);

  5. e.

    esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);

  6. f.

    esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E);

  7. g.

    dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H).

2

 Se la procedura scelta prevede che per un lotto o per un invio è sufficiente una copia della dichiarazione di conformità, tale disposizione è applicabile alle misure per lo spaccio.

Sezione 3: Fusti e cisterne

Art. 7Requisiti essenziali

I fusti e le cisterne devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 della presente ordinanza.

Art. 8Procedure per l’immissione sul mercato

1

 I fusti e le cisterne beneficiano dell’ammissione generale. Sottostanno alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

2

 I fusti di metallo con un volume nominale fino a 100 dm3 compresi possono essere immessi sul mercato con il segno distintivo del fabbricante invece che con la marcatura di verificazione. Con il suo segno distintivo, il fabbricante conferma che il fusto soddisfa i requisiti essenziali.

3

 Le competenti autorità o laboratori controllano, su campioni scelti a caso, che i fusti marcati con tali segni distintivi siano conformi alle prescrizioni. Il controllo ha luogo secondo istruzioni dell’Istituto federale di metrologia (METAS)1, presso il fabbricante o, se del caso, presso l’importatore.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 9Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

1

 Per i fusti e le cisterne della classe di accuratezza A la verificazione o la marcatura ha validità illimitata.

2

 I fusti e le cisterne della classe di accuratezza B devono essere presentati ogni quattro anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

3

 La validità della verificazione cessa in caso di deformazione permanente della camera di misurazione o in caso di riparazione.

4

 Per i fusti e le cisterne trasferibili, può essere verificato il volume o la tara.

Sezione 4: Altre misure di volume

Art. 10Requisiti essenziali

Le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 11Procedure per l’immissione sul mercato

Per le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c è prescritta la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Ai fini della verificazione, il METAS disciplina nei singoli casi i requisiti della misura di volume.

Art. 12Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

1

 Per le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c, fabbricate con materiali che garantiscono una duratura stabilità della forma, la verificazione ha validità illimitata.

2

 Per le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c, fabbricate con materiali deformabili, è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13Diritto previgente: abrogazione

[RU 1999 3048]

L’ordinanza del DFGP del 2 novembre 1999 sulle misure di volume è abrogata.

Art. 14Disposizioni transitorie

1

 Le misure di volume che sono state immesse sul mercato e sottoposte alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposte alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva le misure di volume devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti.

2

 Le misure di volume che soddisfano le disposizioni secondo il diritto previgente possono ancora essere immesse sul mercato e sottoposte alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Potranno essere sottoposte alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.

3

 Le misure di volume che soddisfano le disposizioni secondo il diritto previgente e per le quali era ammesso il segno distintivo del fabbricante in vece della verificazione iniziale possono ancora essere immesse sul mercato per dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 15Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.

Allegati

  • Definizioni
  • Errori massimi tollerati

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 20.04.2016. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).