Législation

Ordinanza del DFGP del 5 novembre 2013 sui tassametri

RS 941.210.6In vigoreStato 01.01.201510 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM), ordina:

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i requisiti per i tassametri;

  2. b.

    le procedure per l’immissione dei tassametri sul mercato;

  3. c.

    l’installazione e l’utilizzazione dei tassametri;

  4. d.

    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione dei tassametri.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai tassametri impiegati in un veicolo per determinare il prezzo della corsa.

Art. 3Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    tassametro: un dispositivo che misura la durata della corsa, rileva la distanza percorsa e su questa base calcola il prezzo della corsa e lo visualizza; funziona insieme a uno strumento per determinare la distanza percorsa, ad esempio un generatore di segnale;

  2. b.

    prezzo della corsa: l’importo dovuto per la corsa, composto di un prezzo iniziale fisso e di una quota calcolata in base a tariffe fisse per la distanza percorsa (tariffa in base alla distanza) e per la durata della corsa (tariffa in base alla durata); il prezzo della corsa non include eventuali supplementi per servizi extra;

  3. c.

    utilizzatore: il detentore del veicolo nel quale è installato il tassametro.

Art. 4Requisiti essenziali

I tassametri devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 5Procedure per l’immissione sul mercato

La conformità dei tassametri ai requisiti essenziali di cui all’articolo 4 è valutata e attestata secondo una delle seguenti procedure, a scelta del fabbricante, di cui all’allegato 2 OStrM:

  1. a.

    esame del tipo (modulo B), seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);

  2. b.

    esame del tipo (modulo B), seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);

  3. c.

    dichiarazione di conformità basata su una garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).

Art. 6Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

1

 L’utilizzatore deve sottoporre i tassametri almeno ogni 12 mesi a una procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 2 della presente ordinanza.

2

 La procedura di cui al capoverso 1 deve essere svolta anche in seguito a qualsiasi modifica del veicolo che possa influenzare la determinazione corretta della distanza percorsa.

3

 Se l’esito della misurazione non consente di garantire per i 12 mesi seguenti il rispetto degli errori massimi tollerati di cui all’articolo 8, il tassametro deve essere nuovamente regolato da uno specialista secondo l’allegato 7 numero 8 OStrM e successivamente protetto.

Art. 7Installazione, messa in servizio e utilizzazione

1

 Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 OStrM, l’utilizzatore è responsabile:

  1. a.

    del rispetto delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio del tassametro;

  2. b.

    della programmazione corretta del tassametro.

2

 I tassametri e gli apparecchi per determinare la distanza percorsa devono in qualsiasi momento essere protetti, per mezzo delle possibilità previste dal fabbricante, da manipolazioni.

3

 Il numero di impulsi per chilometro percorso di un generatore di segnale a distanza non deve essere modificabile.

4

 Le manipolazioni del sistema elettronico di un veicolo sono consentite solo nell’ambito della manutenzione eseguita in un’officina. È in particolare vietato trasportare strumenti o installazioni che potrebbero influenzare le informazioni sulla distanza percorsa.

Art. 8Errori massimi tollerati

Gli errori massimi tollerati del tassametro e dello strumento per determinare la distanza percorsa sono in totale:

  1. a.

    2 per cento della distanza percorsa o 20 metri; fa stato il valore maggiore;

  2. b.

    1 per cento del tempo trascorso o 2 secondi; fa stato il valore maggiore.

Art. 9Disposizioni transitorie

1

 I tassametri immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono continuare ad essere utilizzati se soddisfano i requisiti previsti dalla presente ordinanza.

2

 I tassametri che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5 possono essere immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2015 se sono costruiti in modo tale da non superare gli errori massimi tollerati di cui all’articolo 8. Possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2025 se insieme allo strumento per determinare la distanza percorsa non superano gli errori massimi tollerati di cui all’articolo 8.

3

 Se insieme allo strumento per determinare la distanza percorsa superano gli errori massimi tollerati di cui all’articolo 8, i tassametri immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzati al massimo fino al 31 dicembre 2015.

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegati

  • Definizioni

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2015. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).