Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM); visti gli articoli 64 e 112 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina:
- a.
i requisiti degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti;
- b.
le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
- c.
le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
Art. 2Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti:
- a.
ai sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia;
- b.
ai rivelatori della contaminazione superficiale utilizzati come:
- 1.
sistemi mobili e stazionari per la sorveglianza delle persone, del luogo di lavoro e del materiale negli impianti nucleari,
- 2.
sistemi mobili e stazionari nelle aree di lavoro di tipo A e B conformemente all’articolo 69 ORaP;
- c.
agli attivimetri, basati sul principio della camera di ionizzazione a pozzetto, utilizzati nei laboratori di medicina nucleare per misurare l’attività di determinate sorgenti radioattive non sigillate impiegate in medicina;
- d.
agli strumenti di radioprotezione per la misurazione utilizzati come:
- 1.
sistemi mobili e stazionari per la sorveglianza delle intensità di dose ambientale conformemente all’articolo 104 ORaP,
- 2.
sistemi mobili per la sorveglianza delle intensità di dose ambientale del luogo di lavoro e del materiale negli impianti nucleari,
- 3.
sistemi mobili per la sorveglianza delle intensità di dose ambientale all’interno di zone controllate di impianti industriali, medici e di ricerca, dove le intensità di dose ambientale possono superare 100 μSv/h;
- e.
ai sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto impiegati per misurare l’intensità delle sorgenti di Ir 192 per la brachiterapia HDR;
- f.
ai seguenti strumenti di misurazione impiegati nei collaudi e negli esami periodici dello stato dei dispositivi di radiodiagnostica:
- 1.
dosimetro di radiodiagnostica,
- 2.
- 3.
- 4.
cronometro di esposizione,
- 5.
- 6.
- 7.
- g.
agli apparecchi di misurazione del radon per le misurazioni ufficiali dei servizi di misurazione riconosciuti dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);
- h.
ai dosimetri radon per le misurazioni ufficiali dei servizi di misurazione riconosciuti dall’UFSP.
Le definizioni utilizzate nella presente ordinanza sono riportante nell’allegato 1.
Sezione 2 Sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia
Art. 4Requisiti essenziali
I sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 2 della presente ordinanza.
Art. 5Procedura per l’immissione sul mercato
I sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 2 della presente ordinanza.
Art. 6Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
I sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia sono sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 2 della presente ordinanza, eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS) o da un laboratorio di verificazione legittimato.
Sezione 3 Rivelatori della contaminazione superficiale
Art. 7Requisiti essenziali
I rivelatori della contaminazione superficiale devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 3 della presente ordinanza.
Art. 8Procedura per l’immissione sul mercato
I rivelatori della contaminazione superficiale necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 3 della presente ordinanza.
Art. 9Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
1 I rivelatori della contaminazione superficiale sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e all’allegato 3 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
2 L’utilizzatore deve verificare periodicamente il funzionamento e la stabilità degli strumenti di misurazione conformemente all’allegato 7 numero 5 OStrM.
3 La portata dei controlli e gli intervalli tra di essi sono retti dalle direttive delle autorità di vigilanza.
4 Se in occasione dell’esame di stabilità lo scarto di misurazione dello strumento è maggiore del limite di tolleranza ammesso, lo strumento di misurazione deve essere sottoposto a una verificazione successiva.
Sezione 4 Attivimetri
Art. 10Requisiti essenziali
Gli attivimetri devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 4 della presente ordinanza.
Art. 11Procedura per l’immissione sul mercato
Gli attivimetri necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 4 della presente ordinanza.
Art. 12Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
1 Il mantenimento della stabilità di misurazione degli attivimetri è esaminato annualmente mediante una misurazione comparativa eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato conformemente all’allegato 7 numero 4 OStrM e all’allegato 4 della presente ordinanza.
2 Gli attivimetri sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 4 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
Sezione 5 Strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna
Art. 13Requisiti essenziali
Gli strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 5 della presente ordinanza.
Art. 14Procedura per l’immissione sul mercato
Gli strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 5 della presente ordinanza.
Art. 15Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
1 Gli strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 5 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
2 L’utilizzatore deve verificare periodicamente il funzionamento e la stabilità degli strumenti di misurazione conformemente all’allegato 7 numero 5 OStrM.
3 La portata dei controlli e gli intervalli tra di essi sono retti dalle direttive delle autorità di vigilanza.
4 Se in occasione dell’esame di stabilità lo scarto di misurazione dello strumento è maggiore del limite di tolleranza ammesso, lo strumento di misurazione deve essere sottoposto a una verificazione successiva.
Sezione 6 Sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192
Art. 16Requisiti essenziali
I sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192 devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 6 della presente ordinanza.
Art. 17Procedura per l’immissione sul mercato
I sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192 necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 6 della presente ordinanza.
Art. 18Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
I sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192 sono sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 6 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
Sezione 7 Dosimetri per radiodiagnostica e altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica
Art. 19Requisiti essenziali
I dosimetri per radiodiagnostica e gli altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 7 della presente ordinanza.
Art. 20Procedura per l’immissione sul mercato
I dosimetri per radiodiagnostica e gli altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 7 della presente ordinanza.
Art. 21Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
I dosimetri di radiodiagnostica e gli altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 7 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
Sezione 8 Apparecchi di misurazione del radon
Art. 22Requisiti essenziali
Gli apparecchi di misurazione del radon devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 8 della presente ordinanza.
Art. 23Procedura per l’immissione sul mercato
Gli apparecchi di misurazione del radon necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 8 della presente ordinanza.
Art. 24Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
Gli apparecchi di misurazione del radon sono sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 8 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
Sezione 9 Dosimetri radon
Art. 25Requisiti essenziali
I dosimetri radon devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 9 della presente ordinanza.
Art. 26Procedura per l’immissione sul mercato
Per i dosimetri radon sono prescritte un’ammissione ordinaria conformemente all’allegato 5 OStrM.
Art. 27Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
I dosimetri radon sono sottoposti ogni due anni a una misurazione comparativa secondo l’allegato 7 numero 4 OStrM, eseguita dal METAS o da un laboratorio di prova incaricato.
Sezione 10 Disposizioni finali
Art. 28Abrogazione del diritto vigente
L’ordinanza del DFGP del 29 novembre 20081 sugli strumenti di misurazione del radon è abrogata.
- [RU 2009 179]
Art. 29Disposizioni transitorie
1 Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti, immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e segnalati al METAS dai laboratori di verificazione entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, sono considerati ammessi.
2 Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti elencati all’articolo 2 lettere a–g e sottoposti a una verificazione successiva prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzati fino alla scadenza della validità dell’ultima verificazione successiva. In seguito sono sottoposti a verificazione successiva secondo la presente ordinanza.
3 I dosimetri radon, sottoposti a una misurazione comparativa prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, possono essere utilizzati fino alla successiva misurazione comparativa.
Art. 30Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Allegati
- Definizioni
- Sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia
- Rivelatori della contaminazione superficiale
- Attivimetri
- Strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna
- Sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192
- Dosimetri per radiodiagnostica e altri strumenti di misurazione per il controllo di dispositivi di radiodiagnostica
- Apparecchi di misurazione del radon
- Dosimetri radon
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.