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Ordinanza del DFGP del 7 dicembre 2012 sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI)

OSMRIRS 941.210.5In vigoreStato 26.08.202630 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2Sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia4–6
  3. Sezione 3Rivelatori della contaminazione superficiale7–9
  4. Sezione 4Attivimetri10–12
  5. Sezione 5Strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna13–15
  6. Sezione 6Sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 19216–18
  7. Sezione 7Dosimetri per radiodiagnostica e altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica19–21
  8. Sezione 8Apparecchi di misurazione del radon22–24
  9. Sezione 9Dosimetri radon25–27
  10. Sezione 10Disposizioni finali28–30

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM); visti gli articoli 64 e 112 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (ORaP), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i requisiti degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti;

  2. b.

    le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;

  3. c.

    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti:

  1. a.

    ai sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia;

  2. b.

    ai rivelatori della contaminazione superficiale utilizzati come:

    1. 1.

      sistemi mobili e stazionari per la sorveglianza delle persone, del luogo di lavoro e del materiale negli impianti nucleari,

    2. 2.

      sistemi mobili e stazionari nelle aree di lavoro di tipo A e B conformemente all’articolo 69 ORaP;

  3. c.

    agli attivimetri, basati sul principio della camera di ionizzazione a pozzetto, utilizzati nei laboratori di medicina nucleare per misurare l’attività di determinate sorgenti radioattive non sigillate impiegate in medicina;

  4. d.

    agli strumenti di radioprotezione per la misurazione utilizzati come:

    1. 1.

      sistemi mobili e stazionari per la sorveglianza delle intensità di dose ambientale conformemente all’articolo 104 ORaP,

    2. 2.

      sistemi mobili per la sorveglianza delle intensità di dose ambientale del luogo di lavoro e del materiale negli impianti nucleari,

    3. 3.

      sistemi mobili per la sorveglianza delle intensità di dose ambientale all’interno di zone controllate di impianti industriali, medici e di ricerca, dove le intensità di dose ambientale possono superare 100 μSv/h;

  5. e.

    ai sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto impiegati per misurare l’intensità delle sorgenti di Ir 192 per la brachiterapia HDR;

  6. f.

    ai seguenti strumenti di misurazione impiegati nei collaudi e negli esami periodici dello stato dei dispositivi di radiodiagnostica:

    1. 1.

      dosimetro di radiodiagnostica,

    2. 2.

      chilovoltometro,

    3. 3.

      coulombometro,

    4. 4.

      cronometro di esposizione,

    5. 5.

      sensitometro,

    6. 6.

      densitometro,

    7. 7.

      luxmetro;

  7. g.

    agli apparecchi di misurazione del radon per le misurazioni ufficiali dei servizi di misurazione riconosciuti dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);

  8. h.

    ai dosimetri radon per le misurazioni ufficiali dei servizi di misurazione riconosciuti dall’UFSP.

Art. 3Definizioni

Le definizioni utilizzate nella presente ordinanza sono riportante nell’allegato 1.

Sezione 2 Sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia

Art. 4Requisiti essenziali

I sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 2 della presente ordinanza.

Art. 5Procedura per l’immissione sul mercato

I sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 2 della presente ordinanza.

Art. 6Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

I sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia sono sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 2 della presente ordinanza, eseguita dall’Istituto federale di metrologia (METAS) o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Sezione 3 Rivelatori della contaminazione superficiale

Art. 7Requisiti essenziali

I rivelatori della contaminazione superficiale devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 3 della presente ordinanza.

Art. 8Procedura per l’immissione sul mercato

I rivelatori della contaminazione superficiale necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 3 della presente ordinanza.

Art. 9Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

1

 I rivelatori della contaminazione superficiale sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e all’allegato 3 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

2

 L’utilizzatore deve verificare periodicamente il funzionamento e la stabilità degli strumenti di misurazione conformemente all’allegato 7 numero 5 OStrM.

3

 La portata dei controlli e gli intervalli tra di essi sono retti dalle direttive delle autorità di vigilanza.

4

 Se in occasione dell’esame di stabilità lo scarto di misurazione dello strumento è maggiore del limite di tolleranza ammesso, lo strumento di misurazione deve essere sottoposto a una verificazione successiva.

Sezione 4 Attivimetri

Art. 10Requisiti essenziali

Gli attivimetri devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 4 della presente ordinanza.

Art. 11Procedura per l’immissione sul mercato

Gli attivimetri necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 4 della presente ordinanza.

Art. 12Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

1

 Il mantenimento della stabilità di misurazione degli attivimetri è esaminato annualmente mediante una misurazione comparativa eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato conformemente all’allegato 7 numero 4 OStrM e all’allegato 4 della presente ordinanza.

2

 Gli attivimetri sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 4 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Sezione 5 Strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna

Art. 13Requisiti essenziali

Gli strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 5 della presente ordinanza.

Art. 14Procedura per l’immissione sul mercato

Gli strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 5 della presente ordinanza.

Art. 15Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

1

 Gli strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 5 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

2

 L’utilizzatore deve verificare periodicamente il funzionamento e la stabilità degli strumenti di misurazione conformemente all’allegato 7 numero 5 OStrM.

3

 La portata dei controlli e gli intervalli tra di essi sono retti dalle direttive delle autorità di vigilanza.

4

 Se in occasione dell’esame di stabilità lo scarto di misurazione dello strumento è maggiore del limite di tolleranza ammesso, lo strumento di misurazione deve essere sottoposto a una verificazione successiva.

Sezione 6 Sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192

Art. 16Requisiti essenziali

I sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192 devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 6 della presente ordinanza.

Art. 17Procedura per l’immissione sul mercato

I sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192 necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 6 della presente ordinanza.

Art. 18Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

I sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192 sono sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 6 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Sezione 7 Dosimetri per radiodiagnostica e altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica

Art. 19Requisiti essenziali

I dosimetri per radiodiagnostica e gli altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 7 della presente ordinanza.

Art. 20Procedura per l’immissione sul mercato

I dosimetri per radiodiagnostica e gli altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 7 della presente ordinanza.

Art. 21Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

I dosimetri di radiodiagnostica e gli altri strumenti di misurazione per il controllo dei dispositivi di radiodiagnostica sono sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 7 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Sezione 8 Apparecchi di misurazione del radon

Art. 22Requisiti essenziali

Gli apparecchi di misurazione del radon devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 8 della presente ordinanza.

Art. 23Procedura per l’immissione sul mercato

Gli apparecchi di misurazione del radon necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 8 della presente ordinanza.

Art. 24Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

Gli apparecchi di misurazione del radon sono sottoposti ogni quattro anni a una verificazione successiva secondo l’allegato 7 numero 1 OStrM e l’allegato 8 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.

Sezione 9 Dosimetri radon

Art. 25Requisiti essenziali

I dosimetri radon devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 9 della presente ordinanza.

Art. 26Procedura per l’immissione sul mercato

Per i dosimetri radon sono prescritte un’ammissione ordinaria conformemente all’allegato 5 OStrM.

Art. 27Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione

I dosimetri radon sono sottoposti ogni due anni a una misurazione comparativa secondo l’allegato 7 numero 4 OStrM, eseguita dal METAS o da un laboratorio di prova incaricato.

Sezione 10 Disposizioni finali

Art. 28Abrogazione del diritto vigente

L’ordinanza del DFGP del 29 novembre 20081 sugli strumenti di misurazione del radon è abrogata.

  1. [RU 2009 179]

Art. 29Disposizioni transitorie

1

 Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti, immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e segnalati al METAS dai laboratori di verificazione entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, sono considerati ammessi.

2

 Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti elencati all’articolo 2 lettere a–g e sottoposti a una verificazione successiva prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzati fino alla scadenza della validità dell’ultima verificazione successiva. In seguito sono sottoposti a verificazione successiva secondo la presente ordinanza.

3

 I dosimetri radon, sottoposti a una misurazione comparativa prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, possono essere utilizzati fino alla successiva misurazione comparativa.

Art. 30Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegati

  • Definizioni
  • Sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia
  • Rivelatori della contaminazione superficiale
  • Attivimetri
  • Strumenti di radioprotezione per la misurazione della radiazione esterna
  • Sistemi di camere di ionizzazione a pozzetto per brachiterapia HDR con sorgenti di Ir 192
  • Dosimetri per radiodiagnostica e altri strumenti di misurazione per il controllo di dispositivi di radiodiagnostica
  • Apparecchi di misurazione del radon
  • Dosimetri radon

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 26.08.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).