Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina:
- a.
i requisiti posti agli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione;
- b.
le procedure per l’immissione in commercio di tali strumenti;
- c.
le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
Art. 2Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica agli strumenti di misurazione utilizzati per i controlli e le misurazioni delle emissioni secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) per:
- a.
gli impianti a combustione alimentati con olio o gas, con una potenza termica pari o inferiore a 1 MW;
- b.
gli impianti a combustione alimentati con legna o carbone, con una potenza termica pari o inferiore a 500 kW.
- RS 814.318.142.1
Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:1
- a.
impianto a combustione: impianto stazionario per la produzione di energia o di calore ai sensi dell’allegato 3 numero 1 capoverso 1 OIAt2;
- b.
olio: olio da riscaldamento «extra leggero» ai sensi dell’allegato 5 numero 11 capoverso 1 OIAt;
- c.
legna: legna da ardere ai sensi dell’allegato 5 numero 31 capoverso 1 OIAt;
- cbis.
carbone: carbone, mattonelle di carbone e coke;
- d.
gas: combustibili e carburanti gassosi ai sensi dell’allegato 5 numero 41 capoverso 1 OIAt;
- e.
strumento di misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione alimentati con olio o gas: strumento di misurazione portatile che serve a determinare almeno uno dei seguenti valori nei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas:
- 1.
la concentrazione volumetrica dei componenti di gas di scarico in una corrente parziale del gas di scarico di un impianto a combustione in presenza di umidità,
- 2.
l’inquinamento da fuliggine (indice di fuliggine),
- 3.
la temperatura dei gas di scarico e dell’aria di combustione per il calcolo delle perdite di calore;
- f.
strumento di misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione alimentati con legna o carbone: strumento di misurazione portatile che serve a determinare i seguenti valori in una corrente parziale del gas di scarico di impianti a combustione alimentati con legna o carbone, in funzionamento dinamico:
- 1.
la concentrazione volumetrica dei componenti dei gas di scarico riferita al gas di scarico secco, o
- 2.
la concentrazione volumetrica dei componenti dei gas di scarico riferita al gas di scarico secco e la concentrazione media delle sostanze solide;
- g.
concentrazione volumetrica di componenti gassosi: concentrazione volumetrica dei componenti gassosi espressa in mL/m3, ppm (parts per million) o in percentuale;
- gbis.
concentrazione delle sostanze solide: concentrazione delle sostanze solide separabili su un filtro ad almeno (70±5) °C riferita a un dato volume, espressa in mg/m3;
- h.
indice di fuliggine: indice relativo al grado di annerimento di un filtro di carta prodotto dalle particelle contenute nei gas di scarico. È determinato mediante una scala comparativa empirica;
- i.
gas di riferimento: miscele di gas certificate di un fabbricante accreditato, utilizzate per misurazioni ai fini di verifiche o controlli;
- j.
valore di riferimento: valore medio dei valori misurati del metodo di riferimento o valore generato dallo standard di prova del misurando da determinare.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 823).
- RS 814.318.142.1
Sezione 2 Strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas
Art. 4Requisiti essenziali
Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 5Procedure per l’immissione in commercio
Per gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas sono prescritte l’ammissione ordinaria, eseguita dall’Istituto federale di metrologia1 (METAS), e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).
Art. 6Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
1 Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:
- a.
verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 numero 1 della presente ordinanza, eseguita annualmente dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato;
- b.
manutenzione conformemente all’allegato 7 numero 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 numero 2 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente; e
- c.
regolazione conformemente all’allegato 7 numero 8 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 numero 3 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente.
2 Il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati modelli di strumenti di uno specifico fabbricante se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione utilizzati lo consentono o lo esigono.
Sezione 3 Strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone
Art. 7Requisiti essenziali
Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordinanza.
Art. 8Procedure per l’immissione in commercio
Per gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone sono prescritte l’ammissione ordinaria, eseguita dal METAS, e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato.
Art. 9Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
1 Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:
- a.
verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 numero 1 della presente ordinanza, eseguita annualmente dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato;
- b.
manutenzione conformemente all’allegato 7 numero 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 numero 2 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente; e
- c.
regolazione conformemente all’allegato 7 numero 8 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 numero 3 della presente ordinanza, eseguita annualmente da una persona competente.
2 Il METAS può prolungare o abbreviare i termini per determinati modelli di strumenti di uno specifico fabbricante se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione utilizzati lo consentono o lo esigono.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 10Disposizioni transitorie
1 La verificazione iniziale degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas il cui tipo è stato ammesso in virtù del diritto previgente è effettuata dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato conformemente ai requisiti e agli errori massimi tollerati previsti dal diritto previgente.
2 Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas immessi in commercio in virtù del diritto previgente possono essere oggetto di una verifica successiva, non vincolata a scadenze, conformemente ai requisiti e agli errori massimi tollerati previsti dal diritto previgente.
Art. 10aDisposizione transitoria della modifica del 13 febbraio 20191
Gli strumenti di misurazione dei gas di scarico approvati prima dell’entrata in vigore della presente modifica per impianti a combustione alimentati con legna o carbone sono considerati approvati anche per la misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione alimentati con carbone.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 823).
Art. 11Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.
Allegati
- Requisiti specifici per gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas
- Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio o gas
- Requisiti specifici per gli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone
- Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con legna o carbone
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.