Législation

Ordinanza del DFGP del 5 ottobre 2010 sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol (Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl)

OTAlRS 941.210.2In vigoreStato 01.01.201816 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1: Condizioni generali1–4
  2. Capitolo 2Determinazione del tenore alcolico e della quantità di alcol5–7
  3. Capitolo 3: Strumenti di misurazione non elettronici8–9
  4. Capitolo 4: Strumenti di misurazione elettronici10–13
  5. Capitolo 5: Disposizioni finali14–16

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:

Capitolo 1: Condizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i requisiti relativi agli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol di una miscela idroalcolica;

  2. b.

    le procedure per l’immissione di tali apparecchi sul mercato;

  3. c.

    le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali apparecchi.

Art. 2Campo d’applicazione

La presente ordinanza è applicabile agli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione ufficiale del tenore alcolico e della quantità di alcol delle miscele idroalcoliche.

Art. 3Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza, s’intende per:

  1. a.

    alcol: il metanolo, l’etanolo, il propanolo e gli alcol superiori nonché i loro esteri;

  2. b.

    percento della massa (% mass): relazione espressa in percento fra la massa di alcol puro e la massa totale della miscela idroalcolica;

  3. c.

    percento del volume (% vol): relazione espressa in percento fra il volume di alcol puro e il volume totale della miscela idroalcolica alle condizioni di riferimento;

  4. d.

    tenore alcolico: quota di alcol in una miscela idroalcolica, espresso in percento della massa o in percento del volume;

  5. e.

    quantità di alcol: volume di alcol puro espresso in litri di una miscela idroalcolica alle condizioni di riferimento;

  6. f.

    alcolometro1: strumento di misurazione che indica il tenore alcolico alle condizioni ambientali;

  7. g.

    strumento di misurazione elettronico: strumento di misurazione elettronico che indica direttamente il tenore alcolico alle condizioni di riferimento.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFGP del 28 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2621).

Art. 4Condizioni di riferimento e riferibilità

1

 La temperatura di riferimento è 20 °C.

2

 La riferibilità del tenore alcolico di una miscela idroalcolica ai campioni di riferimento nazionali e internazionali fissata all’articolo 9 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione è definita sulla base di una miscela d’etanolo e d’acqua.

Capitolo 2 Determinazione del tenore alcolico e della quantità di alcol

Art. 5Determinazione del tenore alcolico

Gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione ufficiale del tenore alcolico di una miscela idroalcolica devono soddisfare i requisiti della presente ordinanza.

Art. 6Metodo di conversione

1

 Un tenore alcolico determinato alle condizioni ambientali deve essere convertito alle condizioni di riferimento.

2

 Per la conversione vanno applicate le tavole alcolometriche internazionali della Raccomandazione R 22 (edizione 1975) dell’OIML1.

3

 L’Istituto federale di metrologia2 (METAS) pubblica le tavole alcolometriche in forma elettronica.

  1. Recommandation Internationale OIML R 22, Tables alcoométriques internationales, Edition 1975. Il testo francese o inglese della norma può essere ottenuto presso l’Ufficio federale di metrologia 3003 Berna, contro pagamento, consultato gratuitamente o scaricato sull’indirizzo Internet: www.oiml.org/publications.
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

Art. 7Determinazione della quantità di alcol

1

 La quantità di alcol va determinata a partire della massa totale o del volume totale e del tenore alcolico.

2

 Il METAS pubblica in forma elettronica le tavole che permettono di calcolare la quantità di alcol.

3

 Per la determinazione della massa totale o del volume totale vanno utilizzati strumenti di misurazione sottoposti all’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

4

 Le distillerie agricole secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 12 maggio 19991 sull’alcool (OLalc) possono anche utilizzare strumenti di misurazione per determinare la massa totale o il volume totale che non sono sottoposti all’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

  1. RS 680.11

Capitolo 3: Strumenti di misurazione non elettronici

Art. 8Requisiti essenziali

Gli strumenti di misurazione non elettronici devono soddisfare i requisiti essenziali di cui nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 9Procedure per l’immissione sul mercato

1

 Gli strumenti di misurazione non elettronici delle classi di accuratezza I–III necessitano di un’ammissione ordinaria rilasciata dal METAS e di una verificazione iniziale eseguita dal METAS conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

2

 Gli strumenti di misurazione non elettronici che appartengono alla classe di accuratezza IV beneficiano di un’ammissione generale.

Capitolo 4: Strumenti di misurazione elettronici

Art. 10Requisiti essenziali

Gli strumenti di misurazione elettronici devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 della presente ordinanza.

Art. 11Procedure per l’immissione sul mercato

La conformità degli strumenti di misurazione elettronici ai requisiti essenziali secondo l’articolo 10 è valutata e attestata mediante la seguente procedura conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:

  1. a.

    esame del tipo (modulo B); e

  2. b.

    dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e su controlli ufficiali del prodotto a intervalli irregolari (modulo C2).

Art. 12Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

Gli strumenti di misurazione elettronici devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:

  1. a.

    manutenzione conformemente all’allegato 7 numero 7 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza, eseguita almeno ogni anno da una persona competente; e

  2. b.

    misurazione comparativa conformemente all’allegato 7 numero 4 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 2 della presente ordinanza, eseguita almeno ogni due anni dal METAS o da un laboratorio di riferimento designato dal METAS.

Art. 13Marcature

Gli strumenti di misurazione elettronici devono essere muniti dalla marcatura di conformità e della marcatura metrologica prescritte nell’allegato 4.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 14Modifica del diritto vigente

La mod. può essere consultata alla RU 2010 4595.

…

Art. 15Disposizioni transitorie

Se soddisfano i requisiti della presente ordinanza, gli strumenti di misurazione immessi sul mercato conformemente al diritto previgente possono essere utilizzati anche senza la marcatura di cui all’articolo 13.

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Allegati

  • Classe di accuratezza I–III
  • Norme
  • Manutenzione
  • Marchi e iscrizioni

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).