Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina:
- a.
i requisiti degli strumenti di misurazione della lunghezza;
- b.
le procedure per l’immissione di tali strumenti sul mercato;
- c.
le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.
Art. 2Campo d’applicazione1
1 La presente ordinanza si applica ai seguenti strumenti di misurazione della lunghezza:
- a.
misure materializzate di lunghezza;
- b.
apparecchi di misurazione della lunghezza;
- c.
apparecchi di misurazione multidimensionali;
- d.
cavalletti dendrometrici;
- e.
impianti di misurazione del legno tondo;
- f.
apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi;
- g.
apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne;
- h.
impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli.
2 Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi nei depositi per carburanti della Base logistica dell’esercito non sono soggetti alla presente ordinanza.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
- a.
misura materializzata di lunghezza: strumento di misurazione che comporta suddivisioni le cui distanze sono date in unità legali di lunghezza;
- b.
apparecchio di misurazione della lunghezza: strumento di misurazione che determina la lunghezza di prodotti come tessili, nastri e cavi, durante il movimento di avanzamento del prodotto da misurare;
- c.
apparecchio di misurazione multidimensionale: strumento di misurazione che determina le dimensioni (lunghezza, altezza, larghezza) del più piccolo parallelepipedo rettangolo che comprende il prodotto da misurare;
- d.
cavalletto dendrometrico: strumento di misurazione che determina il diametro di fusti e parti di fusto;
- e.
impianto di misurazione del legno tondo: strumento di misurazione elettronico che determina il volume di legno tondo o di pezzi di legno tondo mediante misurazione di uno o più diametri e – sempre che non sia unicamente idoneo alla misurazione di una prestabilita lunghezza del legno tondo – la lunghezza durante il movimento di avanzamento del prodotto da misurare;
- f.
apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi: strumento di misurazione che determina automaticamente il livello di riempimento di un liquido in un serbatoio fisso in rapporto a una prestabilita altezza di riferimento;
- fbis.
apparecchio di misurazione del livello di riempimento per autocisterne: strumento di misurazione che determina automaticamente il livello di riempimento di un liquido in autocisterne in rapporto a una prestabilita altezza di riferimento;
- g.
impianto di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli: strumento di misurazione elettronico che determina l’altezza, la larghezza e la lunghezza di autoveicoli pesanti durante un passaggio controllato.
Art. 4Condizioni di riferimento
La temperatura di riferimento è di 20 °C, salvo diversa specifica del fabbricante.
Sezione 2: Misure materializzate di lunghezza
Art. 5Requisiti essenziali
Le misure materializzate di lunghezza devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.
Art. 6Procedure per l’immissione sul mercato
1 La conformità delle misure materializzate di lunghezza ai requisiti essenziali secondo l’articolo 5 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
- a.
l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
- b.
la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D1);
- c.
la dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modulo F1);
- d.
la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G);
- e.
la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H).
2 Se la procedura scelta prevede che per un lotto o per un invio è sufficiente una copia della dichiarazione di conformità, tale disposizione è applicabile alle misure materializzate di lunghezza.
Sezione 3 Apparecchi di misurazione della lunghezza e apparecchi di misurazione multidimensionali
Art. 7Requisiti essenziali
1 Gli apparecchi di misurazione della lunghezza devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 lettere A e B della presente ordinanza.1
2 Gli apparecchi di misurazione multidimensionali devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 lettere A e C della presente ordinanza.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).
Art. 8Procedure per l’immissione sul mercato
1 La conformità degli apparecchi di misurazione meccanici o elettromeccanici ai requisiti essenziali secondo l’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
- a.
l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
- b.
l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E);
- c.
l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
- d.
la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D1);
- e.
la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E1);
- f.
la dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modulo F1);
- g.
la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G);
- h.
la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale (modulo H);
- i.
la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).
2 La conformità degli apparecchi di misurazione elettronici o degli apparecchi che contengono un software ai requisiti essenziali secondo l’articolo 7 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
- a.
l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D);
- b.
l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F);
- c.
la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G);
- d.
la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1).
Art. 9Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
1 Gli apparecchi di misurazione meccanici o elettromeccanici devono essere presentati ogni sei anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
2 Per gli apparecchi di misurazione elettronici o gli apparecchi che contengono un software è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).
Sezione 4: Cavalletti dendrometrici
Art. 10Requisiti essenziali
I cavalletti dendrometrici devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordinanza.
Art. 11Procedure per l’immissione sul mercato
1 Per i cavalletti dendrometrici meccanici è prescritta l’ammissione generale. Tali apparecchi sottostanno alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
2 Per i cavalletti dendrometrici elettronici sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 12Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
1 La verificazione dei cavalletti dendrometrici meccanici ha validità illimitata.
2 I cavalletti dendrometrici elettronici devono essere presentati ogni sei anni a un ufficio di verificazione cantonale per la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Sezione 5: Impianti di misurazione del legno tondo
Art. 13Requisiti essenziali
Gli impianti di misurazione del legno tondo devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 della presente ordinanza.
Art. 14Procedure per l’immissione sul mercato
Per gli impianti di misurazione del legno tondo sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 15Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione1
Per gli impianti di misurazione del legno tondo è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale. L’utilizzatore deve inoltre effettuare una procedura di controllo conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759).
Sezione 6 Apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi
Art. 16Requisiti essenziali
Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 5 della presente ordinanza.
Art. 17Procedure per l’immissione sul mercato
Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 18Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
Per quanto riguarda gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi, l’utilizzatore può scegliere fra le seguenti procedure:
- a.
la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni due anni da un ufficio di verificazione cantonale;
- b.
la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale, completata da una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore, conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Sezione 6a Apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne
Art. 18aRequisiti essenziali
Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 5a della presente ordinanza.
Art. 18bProcedura per l’immissione sul mercato
Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 18cProcedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
1 Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita da un ufficio di verificazione cantonale.
2 La durata della validità della verificazione è di:
- a.
un anno per la verificazione iniziale;
- b.
due anni per le verificazioni successive.
3 L’Istituto federale di metrologia può, per singoli tipi, prolungare o abbreviare tali termini, se le caratteristiche metrologiche degli strumenti di misurazione lo consentono o lo esigono.
Sezione 7 Impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli
Art. 19Requisiti essenziali
Gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 6 della presente ordinanza.
Art. 20Procedure per l’immissione sul mercato
Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Art. 21Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione
Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni due anni da un ufficio di verificazione cantonale, completata da una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore, conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Sezione 8: Obblighi dell’utilizzatore
Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile anche:
- a.
dell’osservanza delle istruzioni del fabbricante relative all’installazione e alla messa in servizio degli apparecchi di misurazione;
- b.
della manutenzione degli apparecchi di misurazione e della revisione periodica delle loro parti sottoposte a usura, a invecchiamento e a insudiciamento.
Sezione 9: Errori massimi tollerati in caso di controlli
In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, sono tollerati i seguenti errori massimi:
- a.
per gli strumenti di misurazione della lunghezza di cui alle sezioni 2, 3, 6 e 7, quelli definiti negli allegati 1, 2, 5 e 6 della presente ordinanza;
- b.
per gli strumenti di misurazione della lunghezza di cui alle sezioni 4 e 6a, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti rispettivamente negli allegati 3 e 5a della presente ordinanza;
- c.
per gli impianti di misurazione del legno tondo di cui alla sezione 5, gli errori massimi tollerati corrispondono a una volta e mezzo quelli definiti nell’allegato 4 della presente ordinanza.
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 24Diritto previgente: abrogazione
[RU 1991 1306, 1997 2761 n. II lett. a]L’ordinanza dell’8 aprile 1991 sugli strumenti di misura di lunghezza è abrogata.
Art. 25Disposizioni transitorie
1 Gli strumenti di misurazione della lunghezza che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva tali strumenti devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti.
2 Gli strumenti di misurazione della lunghezza che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.
3 Gli impianti di misurazione del legno tondo che sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono ancora essere utilizzati per tre anni a decorrere della messa in servizio o della revisione senza essere sottoposti a verificazione.
Art. 26Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.
Allegati
- Condizioni di riferimento
- Requisiti comuni degli apparecchi di misurazione della lunghezza e degli apparecchi di misurazione multidimensionali
- Requisiti metrologici
- Requisiti metrologici
- Requisiti metrologici
- Requisiti metrologici
- Requisiti metrologici
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.