Législation

Ordinanza del 12 agosto 2015 sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP)

ODPSPRS 935.412In vigoreStato 01.01.202412 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2: Dati e trattamento dei dati4–7
  3. Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza informatica8–10
  4. Sezione 4: Conservazione, archiviazione e cancellazione dei dati11
  5. Sezione 5: Entrata in vigore12

Il Consiglio federale Svizzero, visto l’articolo 57hter della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 38 della legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo del sistema automatizzato di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (sistema di trattamento dei dati) della Direzione politica (DP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Art. 2Scopo del sistema di trattamento dei dati

Il sistema di trattamento dei dati consente alla DP di svolgere i seguenti compiti di cui agli articoli 10, 12–14 e 16 LPSP:

  1. a.

    trattamento delle notificazioni pervenute;

  2. b.

    svolgimento della procedura di esame;

  3. c.

    elaborazione di statistiche e rapporti.

Art. 3Autorità responsabile

La DP è responsabile del sistema di trattamento dei dati.

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

Art. 4Dati trattati e diritti di trattamento

1

 Nel sistema di trattamento dei dati sono trattati i dati concernenti:

  1. a.

    le imprese soggette all’obbligo di notificazione: dati di cui all’allegato 1 sull’identità e le attività previste;

  2. b.

    il personale e i membri della direzione o dell’organo di vigilanza dell’impresa soggetta all’obbligo di notificazione: dati di cui all’allegato 2;

  3. c.

    il mandante e il destinatario delle prestazioni di sicurezza private secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 24 giugno 20151 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero: dati di cui all’allegato 3.

2

 I collaboratori competenti della DP registrano i dati nel sistema di trattamento dei dati; possono trattare i dati in qualsiasi momento.

3

 L’unità Informatica DFAE può trattare tutti i dati nel sistema di trattamento dei dati in quanto sia necessario per l’adempimento dei suoi compiti.

  1. RS 935.411

Art. 5Concessione dei diritti di accesso

1

 Il responsabile delle applicazioni concede agli utenti del sistema di trattamento dei dati i diritti di accesso individuali.

2

 Verifica almeno una volta all’anno se le condizioni per la concessione dei diritti di accesso continuano a essere adempiute.

Art. 6Documenti

Nel sistema di trattamento dei dati possono essere immessi tutti i documenti relativi alle pratiche registrate elettronicamente.

Art. 7Gestione tecnica e amministrazione del sistema

1

 L’unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del sistema di trattamento dei dati.

2

 L’amministratore di sistema amministra il sistema operativo del computer, la banca dati e le applicazioni del sistema di trattamento dei dati.

3

 Il responsabile delle applicazioni rappresenta l’interfaccia tra l’amministratore di sistema e gli utenti. È impiegato presso la DP.

Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza informatica

Art. 8Obblighi di diligenza

1

 La DP provvede affinché il trattamento dei dati personali nel sistema di trattamento dei dati sia conforme alle prescrizioni.

2

 Garantisce inoltre che i dati personali presenti nel sistema di trattamento dei dati siano esatti, completi e aggiornati.

Art. 9Sicurezza dei dati

1

 La sicurezza dei dati e la sicurezza delle informazioni sono rette:1

  1. a.

    dall’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati;

  2. b.

    dall’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni.

2

 La DP emana un regolamento sul trattamento dei dati. Il regolamento disciplina le misure organizzative e tecniche volte ad assicurare la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 42 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).
  2. RS 235.11
  3. RS 128.1

Art. 10Verbalizzazione

1

 Gli accessi al sistema di trattamento dei dati e le modifiche sono costantemente verbalizzati.

2

 I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.1

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 133 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Sezione 4: Conservazione, archiviazione e cancellazione dei dati

Art. 11

1

 I dati personali contenuti nel sistema di trattamento dei dati sono cancellati dopo 15 anni dall’ultimo trattamento.

2

 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di archiviazione.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).