L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 31bis capoversi 2 e 3 lettere a e c della Costituzione federale , decreta:
1 Svizzera Turismo è una corporazione di diritto pubblico. Esso promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera.
2 Esso assume i seguenti compiti:
- a.
analizzare l’evoluzione dei mercati e fornire consulenza agli operatori nell’elaborazione di prestazioni di servizi corrispondenti alle esigenze del mercato e dell’ecologia;
- b.
preparare e diffondere messaggi promozionali;
- c.
utilizzare o organizzare manifestazioni promozionali e offrire servizi ai media;
- d.
informare in merito all’offerta turistica;
- e.
assistere gli operatori nelle loro attività di distribuzione;
- f.
sostenere la commercializzazione dei prodotti;
- g.
coordinare l’accesso al mercato e cooperare con altre organizzazioni e imprese interessate all’immagine del Paese.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).
Svizzera Turismo mantiene rappresentanze all’estero.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).
Possono far parte di Svizzera Turismo, in qualità di membri, le persone fisiche e giuridiche domiciliate in Svizzera, come pure gli enti di diritto pubblico federale e cantonale.
1 Gli organi di Svizzera Turismo sono l’assemblea generale, il comitato e l’organo di controllo. Un direttore dirige gli affari.
2 Il Consiglio federale fissa i particolari dell’organizzazione, previo parere del settore turistico, ed è autorizzato a modificare la denominazione della corporazione di diritto pubblico.
- Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).
- Abrogato dal n. II 53 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
La Confederazione accorda a Svizzera Turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale definisce ogni quattro anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.
- Nuovo testo giusta il n. II 53 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
- Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° mar. 1995 (RU 1995 1383; FF 1994 III 1009).
- Abrogato dal n. I del DF del 29 set. 1960, con effetto dal 1° gen. 1961 (RU 1960 1032).