Législation

Legge federale del 21 dicembre 1955 concernente Svizzera Turismo

RS 935.21In vigoreStato 01.08.20088 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2008 3437atto di base Legge federale concernente l'aggiornamento formale del diritto federalein vigore il 01.08.2008
    abrogato: art. 5
  • RU 1995 1383atto di base Decreto federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo, Modificain vigore il 01.05.1995
    modificato: art. 1, 2, 4 · abrogato: art. 7
  • RU 1960 1032atto di base Decreto federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismoin vigore il 01.01.1961
    abrogato: art. 8

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 31bis capoversi 2 e 3 lettere a e c della Costituzione federale , decreta:

Art. 11

1

 Svizzera Turismo è una corporazione di diritto pubblico. Esso promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera.

2

 Esso assume i seguenti compiti:

  1. a.

    analizzare l’evoluzione dei mercati e fornire consulenza agli operatori nell’elaborazione di prestazioni di servizi corrispondenti alle esigenze del mercato e dell’ecologia;

  2. b.

    preparare e diffondere messaggi promozionali;

  3. c.

    utilizzare o organizzare manifestazioni promozionali e offrire servizi ai media;

  4. d.

    informare in merito all’offerta turistica;

  5. e.

    assistere gli operatori nelle loro attività di distribuzione;

  6. f.

    sostenere la commercializzazione dei prodotti;

  7. g.

    coordinare l’accesso al mercato e cooperare con altre organizzazioni e imprese interessate all’immagine del Paese.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).

Art. 21

Svizzera Turismo mantiene rappresentanze all’estero.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).

Art. 3

Possono far parte di Svizzera Turismo, in qualità di membri, le persone fisiche e giuridiche domiciliate in Svizzera, come pure gli enti di diritto pubblico federale e cantonale.

Art. 41

1

 Gli organi di Svizzera Turismo sono l’assemblea generale, il comitato e l’organo di controllo. Un direttore dirige gli affari.

2

 Il Consiglio federale fissa i particolari dell’organizzazione, previo parere del settore turistico, ed è autorizzato a modificare la denominazione della corporazione di diritto pubblico.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1383 1384; FF 1994 III 1009).

Art. 51

  1. Abrogato dal n. II 53 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 61

La Confederazione accorda a Svizzera Turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L’Assemblea federale definisce ogni quattro anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 53 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Art. 81

  1. Abrogato dal n. I del DF del 29 set. 1960, con effetto dal 1° gen. 1961 (RU 1960 1032).

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.08.2008. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).