Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:
Art. 1Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione fabbricati in serie ai sensi della direttiva 2014/29/UE1 (direttiva UE sui recipienti semplici a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.
2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sui recipienti a pressione.
3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sui recipienti a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 9–11 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata nell’allegato alla presente ordinanza.
4 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai recipienti semplici a pressione si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20102 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
- Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.
- RS 930.111
Art. 2Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato
I recipienti semplici a pressione possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se:
- a.
correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza di persone e la sicurezza di animali domestici e dei beni; e
- b.
soddisfano i requisiti vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione1 e all’allegato I menzionato in tale disposizione.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
Art. 3Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità
1 Alla valutazione della conformità dei recipienti semplici a pressione si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12–14 della direttiva UE sui recipienti a pressione1 e agli allegati I, II e IV menzionati in tali disposizioni.
2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 16 paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione e l’allegato III menzionato in tale disposizione.
3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
- a.
essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD);
- b.
essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c.
essere altrimenti abilitati dal diritto federale.
4 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
- RS 946.512
Art. 4Disposizioni concernenti gli operatori economici
1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione1:
- a.
- b.
rappresentanti autorizzati, articolo 7;
- c.
- d.
distributori, articolo 9.
2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 10 della direttiva UE sui recipienti a pressione.
3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 11 della direttiva UE sui recipienti a pressione.
- Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
Art. 5Definizione delle norme tecniche
La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.
Art. 6Sorveglianza del mercato
RS 930.111La sorveglianza del mercato relativa ai recipienti semplici a pressione è retta dagli articoli 19–29 OSPro.
Art. 7Abrogazione di un altro atto normativo
[RU 2003 107, 2010 2583 all. 4 n. II 6]L’ordinanza del 20 novembre 2002 sui recipienti a pressione è abrogata.
Art. 8Disposizioni transitorie
1 I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.
2 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.
Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.