Législation

Ordinanza dell’USAV del 12 ottobre 2022 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione del vaiolo degli ovini e dei caprini dalla Spagna

RS 916.443.118Non più in vigoreStato 13.12.20229 articoli

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L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Art. 1

1

 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione in Svizzera del vaiolo degli ovini e dei caprini.

2

 Essa disciplina le importazioni dalla Spagna:

  1. a.

    di ovini e caprini;

  2. b.

    dei seguenti prodotti animali ottenuti da ovini e caprini:

    1. 1.

      sperma, ovuli ed embrioni,

    2. 2.

      carne e preparati di carne,

    3. 3.

      prodotti a base di carne, nonché stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano,

    4. 4.

      colostro, latte e prodotti a base di latte,

    5. 5.

      prodotti contenenti prodotti di cui ai numeri 2–4,

    6. 6.

      sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente i sottoprodotti di origine animale, compresi pelli, pelame e lana.

  1. RS 916.441.22

Art. 2Importazione di ovini e caprini vivi

L’importazione di ovini e caprini vivi dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

Art. 3

L’importazione di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

Art. 4Importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3

1

L’importazione di prodotti ottenuti da ovini e caprini di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

2

In deroga al capoverso 1, l’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3 è consentita se:

  1. a.

    i prodotti sono stati ottenuti da carcasse da cui sono stati rimossi i sottoprodotti secondo l’articolo 2 numero 8 del regolamento delegato (UE) 2020/6871; e

  2. b.

    l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

Art. 5

1

 L’importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

2

 In deroga al capoverso 1, l’importazione di colostro, latte e prodotti a base di latte è consentita se:

  1. a.

    non sono utilizzati per l’alimentazione animale;

  2. b.

    sono stati pastorizzati conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6871; e

  3. c.

    l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 2 lett. a.

Art. 6Importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5

1

 L’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5 dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

2

 In deroga al capoverso 1, l’importazione di prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 5 è consentita alle condizioni seguenti:

  1. a.

    per i prodotti contenenti prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numeri 2 e 3: se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4 capo­verso 2;

  2. b.

    per i prodotti contenenti prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b numero 4: se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 2.

Art. 7Importazione di sottoprodotti di origine animale

1

 L’importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è vietata.

2

 L’importazione di sottoprodotti di origine animale non trasformati di ovini e caprini dalle zone soggette a restrizioni secondo l’allegato è consentita se:

  1. a.

    sono soddisfatti i requisiti di cui ai seguenti regolamenti:

    1. 1.

      regolamento (CE) n. 1069/20091,

    2. 2.

      regolamento (UE) n. 142/20112; e

  2. b.

    l’autorità competente in Spagna ha autorizzato il movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni.

  1. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.
  2. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1720, GU L 386 del 18.11.2020, pag. 6.

Art. 8Certificato sanitario

L’autorizzazione al movimento fuori dalle zone soggette a restrizioni concessa dall’autorità competente in Spagna secondo gli articoli 4 capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 2 lettera c e 7 capoverso 2 lettera b si considera valida se la partita è accompagnata da un certificato sanitario.

Art. 9Entrata in vigore

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 14 ottobre 2022.

2

 Ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 13.12.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).