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Ordinanza dell’USAV del 6 novembre 2025 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria

RS 916.443.116Stato 11.02.202615 articoli

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  • RU 2026 9atto di base Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviariain vigore il 13.01.2026
    introdotto: art. 5

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–2
  2. Sezione 2Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie nonché macellazione di pollame da cortile dalle zone intermedie3–4
  3. Sezione 3Zone di controllo e di osservazione5–6
  4. Sezione 4Misure nelle zone di controllo e di osservazione7–14
  5. Sezione 5Entrata in vigore e durata di validità15

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie; visti gli articoli 88 capoverso 1, 88a capoverso 2 e 122f capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE); visto l’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE‑PT); visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza stabilisce l’estensione delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e delle zone intermedie di cui all’articolo 88a capoverso 2 OFE al fine di evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria.

2

 Essa disciplina la macellazione del pollame da cortile proveniente dalle zone intermedie.

3

 Essa stabilisce le zone di controllo e di osservazione di cui all’articolo 122f capoverso 2 OFE e disciplina le misure in essa stabilite per proteggere il pollame da cortile dall’influenza aviaria.

Art. 2Diritto applicabile all’esportazione

1

 L’esportazione di pollame da cortile, altri uccelli in cattività, uova da cova, carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie nonché dalle zone di osservazione e di controllo verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è retta dall’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20151 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord.

2

 L’esportazione di pollame da cortile, altri uccelli in cattività, uova da cova, carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie nonché dalle zone di osservazione e di controllo verso i Paesi terzi è retta dagli articoli 47 e 48 OITE‑PT.

  1. RS 916.443.111

Sezione 2 Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie nonché macellazione di pollame da cortile dalle zone intermedie

Art. 3Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie

Le zone di protezione, di sorveglianza e intermedie nonché i Cantoni e Comuni interessati sono elencati nell’allegato 1.

Art. 4Macellazione di pollame da cortile dalle zone intermedie

1

 Le aziende detentrici di pollame delle zone intermedie che sono tenute a notificare la stabulazione di effettivi di pollame secondo l’articolo 18b capoverso 1 OFE devono notificare le macellazioni previste al veterinario cantonale con cinque giorni lavorativi di anticipo.

2

 Il veterinario cantonale provvede affinché il pollame da cortile sia sottoposto prima della macellazione all’esame per accertare la presenza dell’influenza aviaria. Se tale esame ha dato esito negativo, la macellazione può avvenire anche al di fuori delle zone intermedie.

Sezione 3 Zone di controllo e di osservazione

Art. 5Zone di controllo

1

L’estensione delle zone di controllo intorno ai luoghi che rappresentano un rischio per le aziende detentrici di pollame, in particolare intorno ai luoghi di ritrovamento di uccelli selvatici morti, è almeno di 1 km.

2

 Oltre alle zone di controllo definite dai veterinari cantonali, sono considerate zone di controllo i luoghi indicati nell’allegato 2.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 12 gen. 2026, in vigore dal 13 gen. 2026 alle ore 12.00 (RU 2026 9).

Art. 6Zone di osservazione

Le zone di osservazione sono definite nell’allegato 2.

Sezione 4 Misure nelle zone di controllo e di osservazione

Art. 7Misure per i detentori di animali nelle zone di controllo

1

 Nelle zone di controllo, i detentori di almeno un esemplare dell’ordine dei galliformi (Galliformes), degli anseriformi (Anseriformes) o dei ratiti (Struthioniformes) devono adottare una delle seguenti misure per il pollame da cortile:

  1. a.

    limitare l’uscita del pollame da cortile all’area con clima esterno chiusa;

  2. b.

    assicurare che nell’area esterna le aree di uscita e i bacini d’acqua del pollame da cortile siano protetti dall’entrata di uccelli selvatici mediante recinzioni o reti con maglie di dimensioni non superiori a 4 cm;

  3. c.

    tenere il pollame da cortile in un pollaio chiuso o in un altro sistema di stabulazione chiuso non accessibile agli uccelli selvatici.

2

 Devono tenere separati gli uccelli dell’ordine dei galliformi (Galliformes) dagli uccelli degli ordini degli anseriformi (Anseriformes) e dei ratiti (Struthioniformes).

3

 Devono:

  1. a.

    limitare allo stretto necessario il numero di persone che hanno accesso all’azienda;

  2. b.

    allestire una stazione igienizzante;

  3. c.

    provvedere affinché:

    1. 1.

      nell’azienda si entri esclusivamente con indumenti e scarpe utilizzati solo per lavorare in azienda e che questi siano regolarmente lavati o puliti, e

    2. 2.

      tutte le persone si lavino e disinfettino le mani prima di entrare nell’azienda e dopo aver terminato il lavoro.

Art. 8Divieto di trasferimento nelle zone di controllo

1

 Nelle zone di controllo, le aziende detentrici di animali che detengono almeno un esemplare dell’ordine dei galliformi (Galliformes), degli anseriformi (Anseriformes) o dei ratiti (Struthioniformes) sono soggette a un divieto di trasferimento. La consegna diretta per la macellazione è autorizzata.

2

 Il pollame da cortile proveniente da aziende detentrici di animali che applicano le misure di cui all’articolo 7 da almeno 21 giorni è esente dal divieto di trasferimento di cui al capoverso 1.1

3

 Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe al divieto di trasferimento.2

4

 I detentori di animali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2.3

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’USAV del 9 feb. 2026, in vigore dall’11 feb 2026 (RU 2026 63).
  2. Introdotto dalla cifra la cifra I dell’O dell’USAV del 9 feb. 2026, in vigore dall’11 feb 2026 (RU 2026 63).
  3. Introdotto dalla cifra la cifra I dell’O dell’USAV del 9 feb. 2026, in vigore dall’11 feb 2026 (RU 2026 63).

Art. 9Misure per i detentori di animali nelle zone di osservazione

Nelle zone di osservazione, i detentori di 50 o più esemplari di uccelli di cui almeno un esemplare dell’ordine dei galliformi (Galliformes), degli anseriformi (Anseriformes) o dei ratiti (Struthioniformes) devono adottare le misure di cui all’articolo 7.

Art. 10Mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe1

1

 Nelle zone di controllo è vietato organizzare mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe per il pollame da cortile.

2

 Il pollame da cortile proveniente da aziende detentrici di animali nelle zone di controllo non può essere presentato a mercati, esposizioni o manifestazioni analoghe.

3

 Il pollame da cortile proveniente da aziende detentrici di animali nelle zone di osservazione può essere presentato a mercati, esposizioni o manifestazioni analoghe soltanto se le misure di cui all’articolo 7 sono applicate da almeno 21 giorni.

4

Gli organizzatori delle manifestazioni sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni di cui ai capoversi 1–3.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’USAV del 9 feb. 2026, in vigore dall’11 feb 2026 (RU 2026 63).

Art. 11Obblighi di notifica e di registrazione dei detentori di animali nelle zone di controllo e di osservazione

1

 Nelle zone di controllo e di osservazione, i detentori di uccelli devono notificare a un veterinario il verificarsi, negli animali della loro azienda, di:

  1. a.

    sintomi respiratori evidenti;

  2. b.

    una diminuzione della produzione di uova;

  3. c.

    una diminuzione dell’assunzione di cibo e acqua.

2

 I detentori di 100 o più esemplari di pollame da cortile devono tenere anche un registro degli esemplari morti e dei segni particolari di malattia.

Art. 12Obblighi di notifica dei veterinari

1

 Nelle zone di controllo e di osservazione, i veterinari devono notificare all’autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentrici di pollame in cui si riscontrano:

  1. a.

    animali con sintomi respiratori;

  2. b.

    una diminuzione della produzione di uova di oltre il 20 per cento per tre giorni;

  3. c.

    una diminuzione dell’assunzione di cibo e acqua di oltre il 20 per cento per tre giorni; oppure

  4. d.

    un aumento del tasso di mortalità di oltre il 3 per cento in una settimana.

2

 In deroga al capoverso 1 lettera d, i veterinari devono notificare all’autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentrici di pollame con meno di 100 esemplari se in una settimana sono morti più di due esemplari.

Art. 13Giardini zoologici

I giardini e i parchi zoologici che si trovano all’interno delle zone di controllo e di osservazione e dispongono di un’autorizzazione a vaccinare i loro uccelli contro i virus dell’influenza A non sono tenuti ad applicare le misure delle zone di controllo e di osservazione.

Art. 14Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame

Su ordine dell’USAV, il veterinario cantonale provvede affinché nelle zone di controllo e di osservazione siano eseguiti controlli a campione dei virus dell’influenza A nelle aziende detentrici di pollame.

Sezione 5 Entrata in vigore e durata di validità

Art. 15

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 6 novembre 2025 alle ore 18.00.

2

 Ha effetto sino al 31 marzo 2026.

Allegati

  • Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie
  • Zone di controllo

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 11.02.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).