Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 45a capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie, ordina:
RS 916.441.22Onde sostenere i costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 dell’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn), sono assegnati i seguenti contributi:1
- a.
per ogni animale della specie bovina, ogni bufalo e ogni bisonte: 25 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
- abis.
per ogni animale delle specie ovina e caprina: 4.50 franchi all’azienda detentrice di animali in cui l’animale è nato;
- b.
per ogni animale della specie bovina macellato: 25 franchi al macello;
- c.
per ogni animale della specie ovina, caprina o suina macellato: 4.50 franchi al macello;
- d.
per ogni equide macellato: 25 franchi al macello;
- e.
per il pollame macellato: 12 franchi la tonnellata di peso vivo al macello.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).
Art. 2Condizioni per l’assegnazione dei contributi1
1 Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, i contributi sono assegnati:2
- a.
se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita dell’animale;
- b.
se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica di macellazione:
- 1.
la notifica di nascita era registrata nella banca dati sul traffico di animali, e
- 2.
la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 novembre 20213 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA) ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».
1bis Trattandosi di animali delle specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:
- a.
se la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ha ricevuto la notifica di nascita dell’animale;
- b.
se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica della macellazione:4
- 1.
l’importazione o la notifica di nascita sono registrate nella banca dati sul traffico di animali oppure è avvenuta la prima registrazione secondo l’articolo 29b dell’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20115, e
- 2.
la storia dell’animale di cui all’articolo 11 capoverso 2 OIBDTA ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».6
2 Trattandosi di animali delle specie suina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale.
3 Trattandosi di equidi, i contributi sono assegnati:
- a.
se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale; e
- b.
se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di identificazione, a condizione che l’animale sia nato dopo il 1° gennaio 2011.
4 Trattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se Identitas AG ha ricevuto la domanda. La domanda deve essere presentata elettronicamente.7
5 I contributi ai macelli sono assegnati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono eliminati in stabilimenti d’eliminazione e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 2 OSOAn8.9
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4003).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).
- RS 916.404.1
- Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 10 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).
- RS 916.404.1
- Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).
- Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 10 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).
- RS 916.441.22
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2095).
Art. 3Versamento e compensazione dei contributi1
1 Identitas AG stila un conteggio e versa i contributi. Li fattura mensilmente all’Ufficio federale dell’agricoltura.
2 Può compensare i contributi con gli emolumenti esigibili secondo l’allegato 2 OIBDTA2 e con le tasse di macellazione di cui all’articolo 38a dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.
- Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 10 dell’O del 3 nov. 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 751).
- RS 916.404.1
- RS 916.401
Art. 4Rimedi giuridici
1 Chi non è d’accordo con il conteggio dei contributi o delle tasse di macellazione può chiedere entro 30 giorni all’Ufficio federale dell’agricoltura di emanare una decisione.1
2 Il ricorso contro tale decisione è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 947).
- Nuovo testo giusta il n. II 103 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
- Abrogato dal n. II 103 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Art. 5Disposizioni transitorie
1 Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° dicembre 1999, non è necessaria la notifica di nascita secondo l’articolo 2 capoverso 2.
2 Trattandosi di animali della specie bovina nati prima del 1° aprile 2004, non è necessaria la registrazione della vita completa dell’animale secondo l’articolo 2 capoverso 3.
Art. 6Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.