L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visti gli articoli 62 capoversi 1 e 4 e 68 capoverso 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali, ordina:
Art. 1Lista degli alimenti OGM per animali
Gli organismi geneticamente modificati autorizzati per la produzione di materie prime e di additivi nonché le materie prime e gli additivi che possono contenere tali organismi sono elencati nella lista degli alimenti OGM per animali di cui all’allegato.
Art. 2Tracce di organismi geneticamente modificati non più autorizzati per la produzione di alimenti per animali
1 Gli alimenti per animali contenenti tracce di organismi geneticamente modificati non più autorizzati per la produzione di materie prime e di additivi possono essere immessi sul mercato per cinque anni dopo la revoca dell’autorizzazione se:
- a.
è possibile dimostrare che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare la presenza di tracce; e
- b.
la quota di tracce non supera lo 0,9 per cento di massa.
2 Gli alimenti per animali contenenti tracce di organismi la cui autorizzazione per la produzione di alimenti per animali è stata revocata per motivi di sicurezza non possono essere immessi sul mercato.
3 Per gli OGM la cui autorizzazione per la produzione di alimenti per animali è stata revocata l’allegato riporta:
- a.
la data di revoca dell’autorizzazione;
- b.
l’informazione indicante se l’autorizzazione sia stata revocata per motivi di sicurezza.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4045).
Art. 3Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 20051 concernente la lista degli alimenti OGM per animali è abrogata.
- [RU 2005 985]
Art. 4Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.
Allegati
- Lista degli alimenti OGM per animali
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.