Art. 1
La presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa delle piante di vite destinate alla produzione di uve.

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Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) visti gli articoli 9 capoversi 1 e 2, 11 capoverso 2, 12 capoverso 3, 13, 14 capoverso 2, 15, 17 capoverso 6, 20 e 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione, ordina:
La presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa delle piante di vite destinate alla produzione di uve.
Per vite si intendono le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all’utilizzazione quali materiale di moltiplicazione di queste stesse piante.
Per clone si intende una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.
Per materiale di moltiplicazione si intendono parti di piante di vite e piante di vite.
Per parti di piante di vite si intendono:
sarmenti: tralci di un anno;
tralci erbacei: tralci non lignificati;
talee di portainnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;
nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;
talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.
Per piante di vite si intendono:
barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portainnesto;
barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.
Per coltura si intende una particella di moltiplicazione e il materiale di moltiplicazione che vi cresce.
Per vigneto di viti-madri si intende una coltura di viti destinata alla produzione di parti di piante di vite.2
Per vivaio di viti si intende una coltura di viti destinata alla produzione di piante di vite.3
Per nucleo di conservazione si intende il luogo dove è conservata la più piccola unità utilizzata di una varietà ammessa alla certificazione o di un clone ammesso alla certificazione.
Per materiale di moltiplicazione certificato (s.l.) si intende il materiale iniziale, il materiale di base ed il materiale certificato.
Per materiale iniziale si intende il materiale di moltiplicazione:
ottenuto direttamente per via vegetativa dal materiale presente nel nucleo di conservazione;
prodotto da un organismo ufficiale secondo metodi di norma ammessi per la conservazione dell’identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché per la prevenzione di malattie;
destinato alla produzione di materiale di base o di materiale certificato;
conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale iniziale; e
prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Per materiale di base si intende il materiale di moltiplicazione:
ottenuto direttamente per via vegetativa dal materiale iniziale;
prodotto sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per la conservazione dell’identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché per la prevenzione di malattie;
destinato alla produzione di materiale certificato;
conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale di base; e
prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Per materiale certificato si intende il materiale di moltiplicazione:
proveniente direttamente da materiale di base o da materiale iniziale;
destinato:
alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve, o
alla produzione di uve;
conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale certificato; e
prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Per materiale standard si intende il materiale di moltiplicazione:
che presenta l’identità e la purezza della varietà;
destinato:
alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve,
alla produzione di uve
conforme alle condizioni degli allegati 1 e 2 per il materiale standard; e
prodotto e certificato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) pubblica il catalogo delle varietà di viti il cui materiale è ammesso alla certificazione e delle varietà di viti il cui materiale è ammesso alla produzione di materiale standard (catalogo delle varietà).1
I cloni ammessi alla certificazione sono riportati nel catalogo delle varietà sotto la corrispondente varietà.
L’UFAG2, per tutte le varietà riportate nel catalogo delle varietà, compila un elenco delle principali caratteristiche distintive morfologiche e fisiologiche.
Se è noto che il materiale di moltiplicazione di una determinata varietà è commercializzato in un altro Paese sotto una denominazione diversa, pure quest’ultima dovrà figurare nel catalogo delle varietà.
La denominazione di una varietà deve adempiere i requisiti di cui all’articolo 12 della legge federale del 20 marzo 19753 sulla protezione delle novità vegetali. Le varietà che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non sono protette vengono designate dalla denominazione che figura nel catalogo delle varietà.4
Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà dall’UFAG quale varietà certificabile se:
è stata esaminata al fine di stabilire se essa è distinta, stabile e omogenea nonché se ne è disponibile una descrizione ufficiale;
la selezione conservatrice è effettuata sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante; e
l’UFAG l’ha esaminata secondo metodi riconosciuti a livello internazionale, in particolare quelli dell’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP), al fine di stabilire se essa è indenne dagli organismi nocivi di cui all’allegato 1.
L’UFAG ammette nel catalogo delle varietà il clone di una varietà ammessa giusta il capoverso 1 se le condizioni giusta il capoverso 1 lettere b e c sono adempiute.
L’UFAG ammette nel catalogo delle varietà le varietà o i cloni esaminati da un servizio ufficiale estero per stabilire se sono indenni da organismi nocivi secondo i metodi di cui al capoverso 1 lettera c, a condizione che i metodi utilizzati siano riconosciuti equivalenti.
Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà dall’UFAG quale varietà ammessa alla produzione di materiale standard se:
è stata esaminata al fine di stabilire se essa è distinta, stabile e omogenea nonché se ne è disponibile una descrizione ufficiale;
la selezione conservatrice è effettuata sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante.
L’esame della varietà per stabilire se è distinta, stabile e omogenea è svolto secondo le disposizioni della Direttiva 2004/29/CE della Commissione1. La descrizione ufficiale delle varietà già commercializzate al 31 dicembre 1971 può far riferimento alla descrizione nelle pubblicazioni ampelografiche in cui è descritta la varietà.
Una varietà la cui descrizione ufficiale è in preparazione può essere ammessa provvisoriamente nel catalogo delle varietà fino alla stesura definitiva della descrizione sempre che soddisfi la condizione di cui al capoverso 1 lettera b.
La selezione conservatrice di varietà o cloni ammessi nel catalogo delle varietà deve essere garantita da un metodo riconosciuto dall’UFAG. Essa deve poter essere controllata dall’UFAG in ogni momento.
La selezione conservatrice può essere effettuata all’estero se il controllo praticato è parificato a quello esistente in Svizzera.
Le domande di ammissione nel catalogo delle varietà sono presentate all’UFAG dal costitutore o dal suo rappresentante. I richiedenti che non hanno domicilio o sede in Svizzera devono avere un rappresentante legale autorizzato in Svizzera.1
Il richiedente è tenuto a presentare un fascicolo di ammissione conforme alle indicazioni dell’UFAG.
L’UFAG può, su richiesta di un gruppo di produttori o di un’organizzazione professionale, ammettere nel catalogo delle varietà una varietà non protetta dalla legge federale del 20 marzo 19752 sulla protezione delle novità vegetali, se la varietà presenta un interesse particolare per la viticoltura.
Una varietà o un clone possono essere stralciati dal catalogo delle varietà se:
le condizioni di cui all’articolo 9 non sono più adempiute;
sono state fornite indicazioni false o fallaci all’atto della domanda di ammissione o della procedura di ammissione;
il costitutore o il suo rappresentante ne fanno richiesta, salvo che rimanga garantita una selezione conservatrice;
la varietà produce effetti collaterali inaccettabili per le persone, gli animali o l’ambiente;
le condizioni per l’applicazione di misure preventive secondo l’articolo 148a capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura sono adempiute.
Una partita di materiale è certificata (s.l.) dall’UFAG se:
la varietà in oggetto e, eventualmente, il rispettivo clone figurano nel catalogo delle varietà o, come passibili di riconoscimento, in un elenco riconosciuto equivalente;
il materiale di moltiplicazione è prodotto da un produttore riconosciuto;
la coltura da cui deriva il materiale è registrata; e
le condizioni di cui all’articolo 15 capoverso 1 sono adempiute.
Ai fini della certificazione le partite di materiale devono essere notificate all’UFAG entro il termine fissato da quest’ultimo.
Le colture sono registrate dall’UFAG se sono adempiute le esigenze di cui all’allegato 1.
Le domande di registrazione di colture vanno inoltrate all’UFAG entro il termine fissato da quest’ultimo.
L’UFAG incarica un laboratorio da esso riconosciuto di svolgere le analisi previste dall’allegato 1.
Il materiale presente nel nucleo di conservazione deve essere mantenuto in condizioni atte a:
escludere qualsiasi contaminazione da parte degli organismi nocivi di cui all’allegato 1;
garantire il mantenimento della varietà o del clone mediante selezione conservatrice.
L’ UFAG può autorizzare, in deroga all’articolo 6 capoverso 2 lettera b, un produttore riconosciuto a produrre materiale iniziale; l’ UFAG stabilisce le esigenze relative a questa produzione.
Una partita di materiale può contenere solo materiale di moltiplicazione della medesima categoria e della medesima varietà o, se del caso, dello stesso clone, prodotto dallo stesso produttore, nonché derivare da un unico raccolto. Il materiale di moltiplicazione deve adempiere le esigenze di cui all’allegato 2.
L’ UFAG può autorizzare la moltiplicazione di una generazione supplementare di materiale di base se la disponibilità in materiale di moltiplicazione sul mercato non è sufficiente. Esso stabilisce le esigenze relative a questa produzione.
Quale materiale standard può essere prodotto soltanto materiale di moltiplicazione:
di una varietà registrata nel catalogo delle varietà o in un catalogo delle varietà riconosciuto equivalente;
di produttori riconosciuti per la produzione di materiale standard;
prodotto in particelle conformi alle esigenze di cui all’allegato 1; e
conforme alle esigenze di cui all’allegato 2.
Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate all’UFAG il quale accorda il riconoscimento e attribuisce un numero a ogni produttore.
Per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato (s.l.) e la produzione di materiale standard è necessario un riconoscimento specifico. I produttori che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono già riconosciuti nel quadro del passaporto delle piante sono considerati produttori riconosciuti di materiale standard.
I produttori riconosciuti garantiscono che il materiale da essi commercializzato è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.
Essi sono tenuti a effettuare controlli visivi delle loro particelle di moltiplicazione al fine di individuare la comparsa degli organismi nocivi elencati nell’allegato 1, ad eliminare le piante colpite e a documentare il tutto nelle registrazioni concernenti le particelle di moltiplicazione.
L’UFAG può revocare, parzialmente o totalmente, il riconoscimento di un produttore se constata che:
le colture e la relativa documentazione non adempiono le esigenze della presente ordinanza;
la qualità del materiale di moltiplicazione commercializzato non adempie le esigenze della presente ordinanza; o
gli obblighi di cui all’articolo 18 non sono adempiuti.
Al momento della produzione, del raccolto, dell’imballaggio, dell’immagazzinamento e del trasporto il materiale di moltiplicazione va tenuto in partite separate e contrassegnate singolarmente.
Il produttore è responsabile dell’esecuzione corretta dell’imballaggio, della chiusura e dell’etichettatura.
Gli imballaggi vanno chiusi mediante un sistema di chiusura non riutilizzabile o un sistema nel quale è integrata l’etichetta in modo che non si possano aprire senza danneggiare il sistema di sicurezza o l’etichetta.
Le esigenze relative all’imballaggio del materiale di moltiplicazione sono definite nell’allegato 3.
Le etichette per il materiale certificato (s.l.) sono distribuite ai produttori secondo le istruzioni dell’UFAG in base a una valutazione del potenziale di produzione, effettuata in occasione dell’ispezione ufficiale.
L’apposizione delle etichette avviene sotto la responsabilità del produttore secondo le istruzioni dell’UFAG; l’etichetta deve essere fissata mediante il sistema di chiusura. Il produttore deve tenere una contabilità degli imballaggi e delle etichette che deve essere costantemente aggiornata.
Gli imballaggi devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta ufficiale conforme alle esigenze di cui all’allegato 4.
Il colore dell’etichetta è:
bianco con tratto diagonale violetto per il materiale iniziale;
bianco per il materiale di base;
azzurro per il materiale certificato;
giallo scuro per il materiale standard;
marrone per il materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.
Le etichette devono essere conservate dal destinatario del materiale di moltiplicazione per almeno un anno e devono essere messe a disposizione su richiesta dell’UFAG.
L’UFAG può autorizzare la commercializzazione di diverse partite di barbatelle innestate e barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnate da una sola etichetta. In tal caso, le partite devono essere legate insieme in modo che all’atto della separazione il legaccio sia danneggiato e non possa essere riutilizzato. L’etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.
Il materiale di moltiplicazione può essere commercializzato solo come:
materiale iniziale, materiale di base o materiale certificato; o
materiale standard, a condizione che non sia destinato ad essere impiegato come portainnesto.
Esso può essere commercializzato con l’indicazione di un clone solo se è stato riconosciuto come materiale iniziale, materiale di base o materiale certificato.1
Se lo stato fitosanitario del materiale di moltiplicazione lo richiede, l’UFAG può ordinare che esso venga trattato con prodotti fitosanitari o con altri procedimenti efficaci contro le malattie e i fitofagi trasmissibili attraverso il materiale di moltiplicazione.
L’UFAG può autorizzare la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiale di moltiplicazione non conforme alle esigenze di cui al capoverso 1 lettera a, se il materiale è destinato a:
prove sperimentali o scopi scientifici;
lavori di selezione;
misure di conservazione della diversità genetica.
L’UFAG può autorizzare, in deroga al capoverso 1, la commercializzazione di materiale di moltiplicazione prodotto con tecniche di moltiplicazione in vitro.
L’UFAG può autorizzare, in deroga all’articolo 21, la commercializzazione di piccole quantità destinate al consumatore finale; esso stabilisce le corrispettive disposizioni.
Contro le decisioni prese in base alla presente ordinanza può essere mossa opposizione presso l’UFAG entro il termine di dieci giorni.
L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
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Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).