Art. 1
La presente ordinanza è applicabile alle sementi e ai tuberi-seme dei generi e delle specie menzionati nell’allegato 1.

Progetti di revisione che toccano RS 916.151.1, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.
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6 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2, 5 capoversi 2 e 3, 10 capoversi 3 e 5, 11 capoversi 1bis, , 2 e 3, 12 capoversi 3 e 4, 13, 14 capoversi 1bis, 2, 3 e 5, 15 capoversi 3 e 4, 16, 17 capoversi 2 e 6, nonché 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione, ordina:
La presente ordinanza è applicabile alle sementi e ai tuberi-seme dei generi e delle specie menzionati nell’allegato 1.
Per quanto riguarda il granturco, il sorgo spp. e il girasole:2
una varietà a impollinazione libera è una varietà sufficientemente omogenea e stabile;
una linea inbred è una linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante più generazioni successive, sia con operazioni equivalenti;
un ibrido semplice è una prima generazione di un incrocio fra due linee inbred, definito dal costitutore;
un ibrido doppio è una prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore;
un ibrido a tre vie è una prima generazione di un incrocio fra una linea inbred e un ibrido semplice, definito dal costitutore;
un ibrido «Top Cross» è una prima generazione di un incrocio fra una linea inbred o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore;
un ibrido intervarietale è una prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.
Per componente di varietà si intende una linea destinata a servire unicamente da componente per l’ottenimento di un miscuglio di linee.
Per miscuglio di linee si intende un miscuglio di componenti di varietà della medesima specie, definito dal costitutore, che presenta un interesse particolare per quanto attiene al suo valore agronomico e di utilizzazione.
Per varietà locale si intende una popolazione di piante della medesima specie derivanti da una selezione naturale e massale nel quadro di un’agricoltura tradizionale in una determinata regione. Le varietà locali possono essere composte di diversi tipi di piante che presentano fra loro differenze morfologiche o fisiologiche.3
Per varietà obsoleta si intende una varietà che da oltre due anni non figura più nel catalogo delle varietà dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) o in un catalogo delle varietà estero.4
Per ecotipo di piante foraggere si intende una popolazione di piante della medesima specie derivanti da una selezione naturale nelle condizioni ecologiche particolari di una determinata regione. Gli ecotipi sono composti di diversi tipi di piante che presentano fra loro differenze morfologiche o fisiologiche.5
Per varietà di nicchia si intende una varietà locale, una varietà obsoleta, per le piante foraggere un ecotipo, oppure un’altra varietà a cui non si applicano le esigenze poste per l’ammissione nel catalogo delle varietà secondo la sezione 3. Sono eccettuate le varietà geneticamente modificate.6
e 9 ...7
Le sementi monogermi di barbabietole sono sementi geneticamente monogermi.8
Le sementi di precisione di barbabietole sono sementi destinate alle seminatrici di precisione e che, conformemente alle disposizioni dell’allegato 4 capitolo E numero 3 lettere b e c, danno solo una plantula.9
Per associazione varietale s’intende un’associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente ammesso nel catalogo delle varietà con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente ammessi, e miscelate meccanicamente in determinate proporzioni.10
Per ibrido impollinatore-dipendente s’intende il componente maschiosterile dell’associazione varietale (componente femminile).11
Per impollinatore s’intende il componente che emette polline nell’associazione varietale (componente maschile).12
Per varietà sperimentale s’intende una varietà per cui è stata inoltrata una domanda di ammissione nel catalogo delle varietà di cui all’articolo 13 oppure in un catalogo delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea. Sono eccettuate le varietà geneticamente modificate.13
Per sementi di prebase si intendono le sementi di moltiplicazione:
di una qualsiasi generazione fra il materiale parentale e le sementi di base;
prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà;
che rispondono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 24 capoverso 6, alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi di base;
prodotte e certificate in senso lato (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Per sementi di base si intendono le sementi di moltiplicazione:
prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà;
derivanti direttamente da sementi di prebase eccetto gli ortaggi;
che, su domanda del costitutore e d’intesa con l’UFAG, possono essere previste per la produzione di una nuova generazione di sementi di base;
che rispondono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 24 capoverso 6, alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi di base;
prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Le sementi di base sono destinate alla produzione di:
sementi delle categorie «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione» per l’avena, l’orzo, la scagliola, la segale, il frumento, la spelta e il triticale, eccetto i loro ibridi, nonché per la soia, il lino, ...2, il lupino, il pisello da foraggio, la veccia e l’erba medica;
sementi certificate di prima riproduzione per le varietà dei generi e delle specie di piante foraggere, eccetto il lupino, il pisello da foraggio, la veccia e l’erba medica, nonché per le varietà di ravizzone, senape bruna, colza, ...3, girasole, senape bianca e barbabietole;
sementi certificate per gli ibridi di avena, orzo, segale, frumento, spelta e triticale;
sementi certificate, di ibridi «Top Cross» o di ibridi intervarietali per le varietà a impollinazione libera di granturco, sorgo e erba del Sudan;
sementi di ibridi semplici o di ibridi «Top Cross» per le sementi di linee inbred di granturco, sorgo e erba del Sudan;
ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross» per le sementi di moltiplicazione di ibridi semplici di granturco, sorgo e erba del Sudan;
sementi di ibridi semplici per le sementi di linee inbred di girasole;
sementi di ibridi a tre vie o di ibridi doppi per le sementi di ibridi semplici di girasole;
sementi certificate per gli ortaggi.
Per sementi certificate di scagliola eccetto i suoi ibridi, segale, sorgo, erba del Sudan, granturco, colza, ravizzone, senape bruna, ..., girasole, senape bianca, barbabietole e ortaggi, nonché di ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e di varietà autogame di triticale come pure di generi e specie di piante foraggere eccetto lupino, pisello da foraggio, veccia ed erba medica si intendono le sementi:2
derivanti direttamente da sementi di base o, su domanda del costitutore, da sementi di prebase;
previste per una produzione diversa da quella di sementi;
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate;
prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Per sementi certificate di prima riproduzione di avena, orzo, frumento, spelta e triticale, eccetto i loro ibridi, nonché di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba medica, ..., lino tessile, lino oleaginoso e soia si intendono le sementi di moltiplicazione:3
derivanti direttamente da sementi di base o, su domanda del costitutore, da sementi di prebase;
previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o per una produzione diversa da quella di sementi;
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate di prima riproduzione;
prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Per sementi certificate di seconda riproduzione di avena, orzo, frumento, spelta e triticale, eccetto i loro ibridi, nonché di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba medica, ..., lino tessile, lino oleaginoso e soia si intendono le sementi:4
derivanti direttamente da sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate di prima riproduzione» o, su domanda del costitutore, della categoria «sementi di prebase»;
previste per una produzione diversa da quella di sementi;
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate di seconda riproduzione;
prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Per sementi commerciali si intendono le sementi che:
presentano l’identità della specie;
rispondono alle condizioni previste nell’allegato 4 per le sementi commerciali;
sono state ammesse secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Per sementi standard si intendono le sementi che:
presentano sufficiente identità e purezza della varietà;
sono soprattutto previste per la produzione di ortaggi; e
sono conformi alle condizioni stabilite nell’allegato 4 per le sementi standard.
Per tuberi-seme di prebase si intendono il materiale iniziale di patate e i tuberi di patate:
derivanti direttamente o, secondo un numero definito di generazioni, da una pianta madre di materiale iniziale;
destinati alla produzione di tuberi-seme di base o di un numero noto di generazioni di tuberi-seme di prebase;
prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario;
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di prebase e per le loro rispettive classi; e
prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Per materiale iniziale si intende l’unità più piccola utilizzata per la conservazione di una varietà, a partire dalla quale, mediante micropropagazione, si ottengono tutti i tuberi-seme di questa varietà in una o più generazioni, fino alla prima generazione di tuberi.
Per micropropagazione si intende la moltiplicazione di materiale vegetale mediante coltivazione in vitro di germogli o meristemi vegetativi differenziati prelevati da una pianta.
A partire dal materiale iniziale possono essere prodotte solamente quattro generazioni di tuberi-seme di prebase, laddove la prima generazione deve essere prodotta in strutture a prova di insetto.
Per il materiale iniziale e le singole generazioni si applicano le seguenti designazioni di classi:
materiale iniziale:
PBTC
prima generazione:
PB1
seconda generazione:
PB2
terza generazione:
PB3
quarta generazione
PB4
Per tuberi-seme di base si intendono i tuberi di patate:
derivanti direttamente da tuberi-seme di prebase o da un numero definito di generazioni di tuberi-seme di base;
previsti per la produzione di tuberi-seme certificati o di un numero noto di generazioni di tuberi-seme di base;
importati o prodotti da un’organizzazione di moltiplicazione sotto la responsabilità del costitutore o del rappresentante della varietà secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario;
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di base e per le loro rispettive classi;
prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
A partire dai tuberi-seme di prebase possono essere prodotte solamente quattro generazioni di tuberi-seme di base.1
Per le singole generazioni di tuberi-seme di base si applicano le seguenti designazioni di classi:
prima generazione:
S
seconda generazione:
SE1
terza generazione:
SE2
quarta generazione:
E .2
Per tuberi-seme certificati si intendono i tuberi di patate:
derivanti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme di prebase;
previsti per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme certificati;
prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.
I tuberi-seme certificati sono designati con la classe A.
Qualora sorgessero difficoltà di approvvigionamento con tuberi-seme di base, l’UFAG1 può, su domanda, autorizzare la produzione di tuberi-seme certificati a partire da tuberi-seme certificati sempreché questi ultimi rispondano alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di base.
Per lotto di sementi si intende una quantità di sementi omogenee, il cui peso è limitato e che costituisce un’unità per quanto riguarda il condizionamento, la campionatura e la designazione ai fini della commercializzazione ed eventualmente della certificazione.
Per lotto individuale si intende un lotto di sementi di un’unica varietà, prodotte dallo stesso produttore.
Per lotto composto si intende un lotto di sementi della medesima varietà prodotte da diversi produttori.2
Per materiale parentale si intende l’unità più piccola utilizzata dal costitutore per la conservazione di una varietà, a partire dalla quale si ottengono tutte le sementi di questa varietà in una o più riproduzioni.
Per sementi di moltiplicazione si intendono tutte le sementi destinate alla produzione di una nuova generazione di sementi e che rispondono alle condizioni previste per la loro categoria negli allegati 3 e 4. Possono essere ammesse come sementi di moltiplicazione soltanto le sementi che hanno un’ascendenza unica.
Possono essere utilizzate come sementi di moltiplicazione di cereali nonché di piante oleaginose e da fibra ai sensi del capoverso 5 unicamente:
le sementi di prebase o di base per le varietà di granturco, segale, sorgo, erba del Sudan e scagliola, per le varietà ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e triticale nonché per le varietà di colza, ravizzone, senape bruna, ..., girasole, senape bianca e barbabietole;
le sementi di prebase, di base o certificate della prima generazione per le varietà diverse dagli ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e triticale nonché per le varietà di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba medica, ..., lino tessile, lino oleaginoso e soia.3
Per le varietà di piante foraggere diverse dal lupino, dal pisello da foraggio, dalla veccia e dall’erba medica possono essere utilizzate come sementi di moltiplicazione di piante foraggere ai sensi del capoverso 5 unicamente le sementi di prebase o di base.4
Per piccoli imballaggi CE A di piante foraggere si intendono gli imballaggi che contengono un miscuglio di sementi non destinate all’utilizzo quali piante foraggere fino a concorrenza di un peso netto di 2 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.2
Per piccoli imballaggi CE B di piante foraggere si intendono gli imballaggi che contengono sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali o – sempre che non si tratti di un imballaggio CE A – un miscuglio di sementi fino a concorrenza di un peso netto di 10 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.3
Per piccoli imballaggi CE di barbabietole si intendono gli imballaggi contenenti le seguenti sementi certificate:
per le sementi monogermi o di precisione: fino a 100 000 glomeruli o semi oppure fino a concorrenza di un peso netto di 2,5 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi;
per le sementi diverse dalle sementi monogermi o di precisione: fino a concorrenza di un peso netto di 10 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.
Per lotto di tuberi-seme si intende una quantità di tuberi-seme omogenea che costituisce un’unità per quanto riguarda il condizionamento, la campionatura e la designazione ai fini della certificazione e della commercializzazione.
Un lotto di tuberi-seme dev’essere composto unicamente di tuberi di un’unica varietà e di un’unica classe prodotti dallo stesso produttore sulla medesima parcella.
Su domanda, l’UFAG può accettare per la certificazione un lotto composto di tuberi-seme della stessa varietà e di un’unica classe proveniente da parcelle diverse di un medesimo produttore. Qualora una parte del lotto composto non soddisfi le esigenze relative alla classe annunciata, la corrispondente classe inferiore serve per la designazione dell’insieme del lotto composto.
e 5 ...2
L’UFAG pubblica un catalogo delle varietà per i generi e le specie menzionati nell’allegato 1 capitolo A.
Le esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione sono stabilite nell’allegato 2.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 14, una varietà, le cui sementi o tuberi-seme sono destinati esclusivamente all’esportazione verso Paesi che applicano il sistema dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la specie in questione, presenta un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente ai sensi dell’OCSE se è stata qualificata come tale da almeno uno di questi Paesi; tali varietà sono iscritte in una rubrica particolare del catalogo (lista B).
Non deve essere effettuato alcun esame giusta l’articolo 17:
per l’ammissione di varietà di graminacee, se il costitutore dichiara che le sementi di una varietà non sono destinate all’utilizzo quali piante foraggere;
per l’ammissione di varietà (linee inbred, ibridi), le cui sementi vanno impiegate soltanto quali componenti per la produzione di varietà ibride, che adempiono le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi;2
per l’ammissione di varietà di ortaggi.
Le domande di ammissione nel catalogo delle varietà devono essere presentate all’UFAG dal costitutore o dal suo rappresentante entro i termini da esso fissati e pubblicati. Un richiedente senza sede in Svizzera deve avere un rappresentante in Svizzera.
Il richiedente è tenuto a:
presentare un fascicolo di iscrizione costituito sulla base degli appositi moduli dell’UFAG. Questo fascicolo contiene in particolare le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione nonché una descrizione della varietà che permetta di distinguerla dalle altre varietà conosciute;
annunciare all’UFAG, in conformità delle sue istruzioni, se la varietà dev’essere oggetto di un esame che concerna la distinguibilità, l’omogeneità e la stabilità;
fornire le sementi o i tuberi-seme necessari per l’esame della varietà;
rispettare i termini previsti per l’invio delle domande di ammissione;
proporre un’adeguata designazione della varietà giusta l’articolo 5 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi.
L’UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni del fascicolo mostrano che la varietà non adempie manifestamente le esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione.
Una designazione della varietà è adeguata se non sussiste alcun ostacolo ai sensi del capoverso 2.
Esiste un ostacolo per la determinazione di una designazione della varietà in particolare se:
il suo impiego viola i diritti anteriori di terzi;
non è facilmente riconoscibile o riproducibile, come nel caso di designazioni costituite esclusivamente da cifre o contenenti determinanti, esponenti oppure simboli;
coincide oppure può essere scambiata con la designazione di un’altra varietà;
viola l’ordine pubblico, il buon costume, il diritto federale o i trattati internazionali;
può essere ingannevole dal profilo dei caratteri, del valore o dell’identità di una varietà oppure dell’identità del costitutore o di un altro avente diritto oppure può creare confusioni.
Se dopo aver ammesso una varietà nel catalogo delle varietà emerge che vi è un impedimento per quanto concerne la relativa designazione, il richiedente è tenuto a proporre una designazione della varietà conforme alla presente ordinanza. L’UFAG può dare l’autorizzazione affinché possa essere utilizzata in via provvisoria anche la precedente designazione. In questo caso fissa le modalità secondo cui è possibile utilizzare in via provvisoria anche la precedente designazione.
L’esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione è effettuato dall’UFAG.
Gli esami ufficiali durano da due a quattro anni a dipendenza delle specie. In casi eccezionali (condizioni meteorologiche sfavorevoli, cattiva levata) in cui non è possibile farsi un’idea sufficiente del valore agronomico e di utilizzazione della varietà, l’UFAG può prorogare di un anno l’esame ufficiale.
L’esame ufficiale della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità è effettuato sotto la responsabilità dell’UFAG. Quest’ultimo può affidare l’esecuzione dell’esame a un servizio estero da esso riconosciuto.
Qualora l’esame della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità sia già stato effettuato da un servizio estero riconosciuto dall’UFAG, non è necessario procedere a un nuovo esame se:
il richiedente dispone di un’autorizzazione del costitutore per utilizzare i risultati;
il servizio estero accetta che i risultati siano utilizzati al fine dell’ammissione nel catalogo delle varietà.
Su domanda del costitutore o del suo rappresentante, l´UFAG garantisce che i risultati dell’esame e la descrizione dei componenti genealogici rimangano confidenziali.
In caso di rifiuto di una domanda d’ammissione o dell’ammissione di una varietà nel catalogo, il costitutore o il suo rappresentante può inoltrare un’opposizione all’UFAG entro 30 giorni dalla notifica del rifiuto.
Per la produzione e la certificazione (s.l.) sono ammessi unicamente le sementi e i tuberi-seme:
di una varietà ammessa nel catalogo delle varietà secondo l’articolo 13 o nel catalogo delle varietà dell’Unione europea1, o di una varietà sperimentale eccetto le varietà geneticamente modificate;
derivanti direttamente da sementi di moltiplicazione secondo le prescrizioni previste dagli articoli da 3 a 5 oppure da tuberi-seme di moltiplicazione secondo le prescrizioni previste dagli articoli da 7 a 9;
prodotti da un produttore riconosciuto;
provenienti da colture di moltiplicazione ispezionate ufficialmente o sotto vigilanza ufficiale e conformi alle esigenze previste nell’allegato 3;
condizionate da un’organizzazione di moltiplicazione riconosciuta o, nel caso dei tuberi-seme di patate, sotto la responsabilità di una tale organizzazione;
la cui conformità alle esigenze previste nell’allegato 4 è stata controllata sulla base dell’esame di un campione ufficiale.
Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate tramite l’organizzazione di moltiplicazione all’UFAG il quale accorda il riconoscimento e attribuisce un numero ad ogni produttore.
I produttori riconosciuti sono tenuti a:
stipulare un contratto di moltiplicazione con un’organizzazione di moltiplicazione riconosciuta;
fare tutto il possibile per garantire la purezza varietale delle colture di sementi o di tuberi-seme e per migliorarne lo stato sanitario e colturale.
I produttori sono riconosciuti per la durata di un anno; il riconoscimento può essere prorogato tacitamente di anno in anno, sempreché le condizioni siano adempiute e la qualità delle sementi o dei tuberi-seme sia soddisfacente.
Il riconoscimento è concesso alle organizzazioni di moltiplicazione:
che dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato;
che dispongono dell’attrezzatura che consente di condizionare le sementi e i tuberi-seme conformemente alle esigenze della presente ordinanza;
autorizzate dai competenti costitutori o dai loro rappresentanti ad effettuare la moltiplicazione;
che osservano gli obblighi menzionati al capoverso 3.
Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all’UFAG, il quale accorda il riconoscimento, stabilisce un numero d’identificazione e lo comunica all’organizzazione di moltiplicazione.1
Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:
concludere accordi di moltiplicazione unicamente con produttori riconosciuti;
annunciare le parcelle per le ispezioni ufficiali in campo;
organizzare e accompagnare le ispezioni ufficiali in campo;
fornire, su richiesta dell’UFAG, una descrizione ufficiale delle varietà le cui sementi devono essere certificate (s.l.).
Il riconoscimento è concesso alle organizzazioni di condizionamento che:
dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato;
dispongono dell’attrezzatura che consente di condizionare le sementi conformemente alle esigenze della presente ordinanza;
osservano gli obblighi menzionati al capoverso 3.
Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all’UFAG, il quale accorda il riconoscimento, stabilisce un numero d’identificazione e lo comunica all’organizzazione di condizionamento.2
Le organizzazioni di condizionamento sono tenute a:
adottare tutte le disposizioni utili per garantire l’identità e la purezza delle sementi che condizionano;
fornire all’UFAG indicazioni esatte circa l’importazione, l’acquisto in Svizzera, l’accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) e di sementi commerciali nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate;
eseguire la richiusura degli imballaggi di sementi sotto la vigilanza dell’UFAG.
Le colture di propagazione per la produzione di sementi certificate (s.l.) devono soddisfare le esigenze dell’allegato 3. Inoltre, in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena vigono le esigenze di cui agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20192 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC).3
L’organizzazione di moltiplicazione notifica ogni coltura di moltiplicazione all’UFAG entro i termini fissati da quest’ultimo.
L’UFAG può rifiutare l’iscrizione di una coltura di moltiplicazione all’ispezione ufficiale in campo se le indicazioni fornite mostrano che tale coltura non è conforme alle esigenze relative all’ammissione.
Le colture di moltiplicazione devono essere ispezionate da un controllore ufficiale riconosciuto. Il numero delle ispezioni è stabilito nell’allegato 3.
Se la coltura di moltiplicazione non è conforme alle esigenze, su richiesta del produttore il controllore svolge un’ispezione supplementare entro un termine adeguato, sempreché le lacune rilevate in occasione della prima ispezione siano state colmate e i criteri della valutazione siano ancora verificabili.
In caso di rifiuto di una coltura di moltiplicazione, il produttore può presentare un’opposizione scritta all’UFAG entro tre giorni feriali dalla notifica del rifiuto. L’UFAG è tenuto a eseguire una controperizia entro sette giorni feriali dalla ricezione dell’opposizione. Durante questo periodo non possono essere apportate modifiche allo stato della coltura di moltiplicazione.
L’UFAG certifica (s.l.) un lotto di sementi se:
proviene da una coltura di moltiplicazione che in occasione dell’ispezione ufficiale in campo adempiva le esigenze previste nell’allegato 3;
la sua conformità alle esigenze previste nell’allegato 4 per la categoria in questione è stata controllata sulla base dell’esame di un campione ufficiale; e
I campioni ufficiali vengono prelevati e inviati al laboratorio dell’ UFAG, immediatamente dopo la cernita dei singoli lotti, da parte di una persona riconosciuta. L’organizzazione di moltiplicazione conserva per almeno un anno un doppio di ogni singolo campione ufficiale. Il peso dei lotti e dei campioni è stabilito nell’allegato 4.
I lotti respinti possono venir presentati nuovamente per la certificazione (s.l.) dopo aver subito un ulteriore condizionamento (essiccazione, nuova cernita, ecc.). A tal fine dev’essere prelevato un nuovo campione ufficiale.
...3
L’UFAG rale può, sulla base dei risultati dell’analisi di un campione, certificare provvisoriamente un lotto di sementi non cernite e autorizzarne la commercializzazione fino al primo destinatario. Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute, su richiesta dell’UFAG, a produrre un elenco con nome e indirizzo del primo destinatario. Immediatamente dopo il condizionamento di un lotto, un campione ufficiale va prelevato e spedito a un laboratorio ufficiale. La commercializzazione dev’essere immediatamente interrotta se i risultati dell’analisi del campione ufficiale non soddisfano le esigenze stabilite nell’allegato 4.4
In deroga al capoverso 1 e all’articolo 20 lettera f, le sementi di prebase e di base che, per quanto concerne la loro facoltà germinativa, non soddisfano le esigenze previste nell’allegato 4 possono essere certificate. Il fornitore dichiara su un’etichetta supplementare, contenente il proprio nome ed indirizzo, la facoltà germinativa del lotto.5
Se una partita viene respinta sulla base del controllo ufficiale di laboratorio, il produttore può presentare un’opposizione scritta all’UFAG entro 30 giorni.6
Le domande di riconoscimento per persone che svolgono i compiti previsti negli articoli 23, 24, 27, 27a, 28, 39 e 42 devono essere inoltrate all’UFAG, il quale accorda il riconoscimento.1
Vengono riconosciute le persone dotate di conoscenze professionali di base nel settore delle sementi e dei tuberi-seme e che hanno seguito un corso di formazione dell’UFAG.
Le persone riconosciute sono tenute a partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dall’UFAG e a seguire le istruzioni di quest’ultimo nell’esercizio della loro funzione.
Le persone per i compiti di cui all’articolo 23 non possono trarre profitto dall’esito dell’esame.2
Possono essere commercializzati le sementi e i tuberi-seme:
conformi alle esigenze previste nell’allegato 4;
certificati (s.l.) o, per le specie di cui all’articolo 45, ammessi come sementi commerciali o, per gli ortaggi, ammessi come sementi standard; e
Possono inoltre essere commercializzati le sementi e i tuberi-seme di una varietà di nicchia ai sensi dell’articolo 29.3
Le sementi e i tuberi-seme di una varietà possono essere commercializzati durante un periodo transitorio di due anni dopo la scadenza dell’ammissione nel catalogo delle varietà.
Le sementi e i tuberi-seme possono essere commercializzati soltanto sotto forma di lotti omogenei in imballaggi:
chiusi conformemente alle esigenze di cui agli articoli 27a e 27b o con un sistema riconosciuto equivalente; e
muniti di un’etichetta ufficiale giusta l’articolo 28.4
In caso di difficoltà temporanee d’approvvigionamento generale, l’UFAG può autorizzare la commercializzazione di sementi o di tuberi-seme ausiliari che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 20. L’UFAG stabilisce, per ogni singolo caso, le esigenze che devono essere soddisfatte dalle sementi o dai tuberi-seme ausiliari.
L’UFAG può autorizzare la commercializzazione di piccole quantità di sementi e tuberi-seme che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 20 e destinati a prove sperimentali o scopi scientifici.5
...6
In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 20, l’UFAG può autorizzare la commercializzazione di sementi non ancora condizionate, sempreché siano state ispezionate in campo e che adempiano le esigenze di cui all’allegato 3. L’UFAG stabilisce, caso per caso, le esigenze che devono essere rispettate.7
Le sementi e i tuberi-seme devono essere imballati da una persona riconosciuta sotto la responsabilità di un’organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento riconosciuta.
Gli imballaggi devono essere chiusi da una persona riconosciuta sotto la responsabilità di un’organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento riconosciuta.
Gli imballaggi aperti devono essere richiusi da un’organizzazione di condizionamento riconosciuta. Questa deve notificare la richiusura all’UFAG prima della commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme.
L’organizzazione di condizionamento deve effettuare le seguenti registrazioni per ogni richiusura, conservarle per almeno 3 anni e, su richiesta, metterle a disposizione dell’UFAG:
indicazioni sul quantitativo e sulla ripartizione dei lotti delle sementi o dei tuberi-seme il cui imballaggio è stato richiuso, nonché operazioni e trattamenti a cui le sementi o i tuberi-seme sono stati sottoposti;
prova che le sementi o i tuberi-seme sono stati imballati conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.
L’UFAG può richiedere un campione ufficiale di sementi o tuberi-seme il cui imballagio è stato richiuso.
Gli imballaggi chiusi devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta conforme alle disposizioni previste nell’allegato 5. L’etichetta dev’essere incollata sull’imballaggio in modo che non venga lacerata oppure integrata nel sistema di chiusura.
Il colore dell’etichetta è:
bianco con una striscia diagonale viola per le sementi e i tuberi-seme di prebase;
bianco per le sementi e i tuberi-seme di base;
blu per le sementi e i tuberi-seme certificati nonché per le sementi certificate di prima riproduzione;
rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione;
verde per i miscugli di linee, varietà o specie
marrone per le sementi commerciali, per le sementi e i tuberi-seme ausiliari nonché per le sementi non certificate;
blu con una linea diagonale verde per le sementi certificate di un’associazione varietale;
arancione per le sementi di una varietà candidata ai sensi dell’articolo 30.
Sull’etichetta di ogni imballaggio richiuso in aggiunta alle disposizioni previste nell’allegato 5 vanno indicati:
la data dell’ultima richiusura;
il numero d’identificazione dell’organizzazione di condizionamento ai sensi dell’articolo 22a che ha effettuato l’ultima richiusura.
L’apposizione dell’etichetta viene effettuata da una persona riconosciuta sotto la responsabilità di un’organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento riconosciuta. Questa tiene una contabilità delle etichette.
L’etichetta è stampata dall’organizzazione di moltiplicazione o di condizionamento. L’UFAG può autorizzare che le etichette siano stampate da un altro ente e nel luogo di imballaggio. Pone le condizioni per la stampa e riconosce la conformità dell’etichetta alle disposizioni della presente ordinanza. Può esigere che il numero d’ordine ufficiale dell’etichetta sia prestampato sotto la sua vigilanza.
Con l’autorizzazione dell’UFAG le sementi di una varietà di nicchia possono essere commercializzate senza che la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà e senza che tali sementi siano certificate (s.l.), sempreché le sementi siano commercializzate con un’etichetta non ufficiale, di un colore diverso da quelli menzionati all’articolo 28, e sulla quale figuri la menzione «varietà di nicchia autorizzata, sementi non certificate».
Ai fini della tutela di persone, animali e ambiente, l’UFAG può subordinare l’autorizzazione alla necessaria documentazione probatoria e stabilire condizioni.
L’UFAG può determinare la quantità massima commerciabile di sementi della varietà di nicchia. Esso stabilisce se occorre presentare un campione di riferimento.
L’UFAG può revocare l’autorizzazione se la varietà produce effetti collaterali inaccettabili per le persone, gli animali o l’ambiente.
Le sementi e i tuberi-seme di varietà sperimentali possono essere commercializzati per moltiplicazione susseguente o a scopi scientifici senza che la varietà sia stata ammessa nel catalogo delle varietà, se:
la varietà è stata notificata all’UFAG; e
le sementi o i tuberi-seme sono commercializzati con l’indicazione «varietà non ancora ufficialmente iscritta» ed «esclusivamente per prove e analisi».1
L’UFAG può determinare la quantità massima di sementi o di tuberi-seme che possono essere commercializzati per ogni varietà sperimentale.
La prima commercializzazione di sementi o di tuberi-seme certificati (s.l.) prodotti in Svizzera è riservata alle organizzazioni di moltiplicazione riconosciute giusta l’articolo 22.
Per la commercializzazione di quantitativi superiori a 2 kg di sementi importate da Paesi non membri dell’UE, l’importatore è tenuto a conservare per almeno tre anni le seguenti indicazioni e a metterle a completa disposizione dell’UFAG:
specie;
varietà;
categoria;
Paese di produzione e autorità ufficiali di controllo;
Paese di spedizione;
importatore;
quantitativo di sementi;
numero di lotto.
I componenti di varietà e i miscugli di linee sono designati come tali nel catalogo delle varietà menzionato nell’articolo 13. La composizione dei miscugli di linee è definita.
In deroga all’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle sementi:
l’ammissione dei componenti di varietà non è sottoposta ad alcuna esigenza concernente il valore agronomico e di utilizzazione nonché la denominazione della varietà;
l’ammissione dei miscugli di linee non è sottoposta ad alcuna esigenza concernente la distinguibilità, l’omogeneità, la stabilità e la selezione per la conservazione;
le varietà di scagliola, di sorgo, di erba del Sudan, di ibridi che risultano dall’incrocio di queste due specie, di granturco dolce, di granturco da popcorn e da polenta non sono sottoposte ad alcuna esigenza concernente il valore agronomico e di utilizzazione.
Le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione menzionate nell’articolo 16 capoverso 2 lettera a si basano:
sui risultati di un esame preliminare effettuato in una rete di prove riconosciuta giusta l’articolo 33, o
qualora la varietà fosse già ammessa in un catalogo delle varietà di un Paese estero, sui risultati di esami effettuati all’estero, se gli esami sono stati eseguiti in condizioni agronomiche e climatiche definite analoghe a quelle svizzere dall’UFAG.
I risultati dell’esame preliminare di cui al capoverso 3 lettera a devono comprendere, per i singoli luoghi, una descrizione delle condizioni agronomiche e climatiche nel periodo di sperimentazione.2
L’UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che per uno dei caratteri osservati la varietà raggiunge il valore eliminatorio previsto nell’allegato 2.
Le domande di riconoscimento di una rete di prove per l’esame preliminare delle varietà di cereali vanno inoltrate ogni anno all’UFAG, entro i termini fissati da quest’ultimo e conformemente alle sue indicazioni.
Il richiedente è tenuto a fornire all’UFAG un campione di riferimento per ogni varietà inserita nella rete e a garantire in qualsiasi momento all’UFAG l’accesso alla rete.
La durata minima prescritta per gli esami preliminari è di un anno.
La rete di prove è riconosciuta se:
comprende quattro luoghi di sperimentazione o due luoghi, nei quali le prove vengono ripetute per due anni, paragonabili con le principali condizioni di produzione svizzere;
le varietà standard, definite dall’UFAG, sono integrate nello schema sperimentale;
le prove sono eseguite secondo uno schema sperimentale che consenta l’analisi statistica dei risultati.
Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:
notificare all’UFAG i lotti di sementi previsti per la moltiplicazione e a fornirgli un campione rappresentativo al fine dell’esecuzione dei controlli delle colture;
notificare all’UFAG le sementi di moltiplicazione distribuite ai produttori riconosciuti;
fornire all’UFAG indicazioni esatte circa l’accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate.
Un’organizzazione di moltiplicazione può gestire una o più centrali di cernita riconosciute dall’Ufficio federale. Ogni centrale di cernita deve soddisfare le esigenze previste dall’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1, l’UFAG può autorizzare la commercializzazione, sul piano locale, di piccoli quantitativi di sementi trattate che non soddisfano le esigenze previste nell’allegato 4 a condizione che l’imballaggio sia munito di un’etichetta speciale che rechi la menzione «sementi non certificate» e indichi in quale misura le esigenze non sono soddisfatte.
Le sementi di diverse varietà di una specie di cereali o le sementi di cereali di diverse specie possono essere commercializzate sotto forma di miscuglio se:
le diverse componenti del miscuglio, prima di essere miscelate, sono conformi alle norme di distribuzione cui sono soggette;
la composizione del miscuglio è comunicata all’UFAG;
il miscuglio è condizionato da un’organizzazione di condizionamento riconosciuta dall’UFAG.
L’articolo 32 capoversi 3 e 3bis si applica anche alle patate.2
...3
L’UFAG può rifiutare una domanda di ammissione se i risultati dell’esame preliminare mostrano che la varietà non soddisfa le esigenze previste nell’allegato 2.
Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:
notificare all’UFAG, conformemente alle sue istruzioni, i lotti di moltiplicazione distribuiti ai produttori riconosciuti;
fornire all’UFAG indicazioni esatte circa la commercializzazione di tuberi-seme certificati (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate;
effettuare, su richiesta e sotto la sorveglianza dell’UFAG, controlli delle colture.
I lotti prodotti direttamente da tuberi-seme importati sono designati come segue, sempreché siano soddisfatte le esigenze previste negli allegati 3 e 4:
Tuberi-seme importati: | Lotti prodotti: |
Classe UE PB (prima generazione) | Classe PB2 |
Classe UE PB (seconda generazione) | Classe PB3 |
Classe UE PB (terza generazione) | Classe PB4 |
Classe UE PB (quarta generazione) | Classe S |
Classe UE S | Classe S |
Classe UE SE Classe UE E | Classe SE1 Classe A.1 |
Se la generazione di tuberi-seme importati della classe UE PB non è nota, ai tuberi-seme si assegna la quarta generazione.2
Su domanda e se la genealogia e le esigenze dei lotti di tuberi-seme importati corrispondono a quelle di una delle classi definite nell’articolo 8, l’UFAG può stabilire, per ogni singolo caso, che la classe che può essere prodotta venga designata con la classe inferiore corrispondente.
L’UFAG stabilisce, per ogni singolo caso, le esigenze specifiche relative alla produzione di materiale iniziale.
Una parcella che non soddisfa le esigenze stabilite per la classe annunciata può essere ammessa per la produzione di una classe inferiore se le relative esigenze sono soddisfatte.
Gli imballaggi di cui all’articolo 27a devono essere nuovi e i recipienti puliti ed esenti da residui di inibitori della germogliazione.3
L’etichetta di lotti di tuberi-seme ottenuti da sementi di patate e che devono essere commercializzati come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati, in aggiunta alle indicazioni di cui all’allegato 5 capitolo B lettera A, deve contenere le informazioni secondo l’allegato 5 capitolo B lettera C numero 1.
I recipienti con piantine ottenute da sementi di patate devono essere corredati di un documento d’accompagnamento del fornitore. Questo deve contenere le informazioni di cui all’allegato 5 capitolo B lettera C numero 2.
Gli imballaggi di sementi di patate devono essere muniti di un’etichetta del fornitore. Questa deve contenere le indicazioni di cui all’allegato 5 capitolo B lettera C.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 24, un lotto di tuberi-seme è certificato dall’UFAG, se:
proviene da una coltura di moltiplicazione ammessa in occasione dell’ispezione in campo;
gli steli e il fogliame sono stati distrutti conformemente alle direttive dell’UFAG;
soddisfa le esigenze previste nell’allegato 4 per la categoria in questione;
soddisfa le esigenze in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena di cui agli articoli 4 e 5 OSalV-DEFR-DATEC1.
La certificazione è rilasciata in base:
all’esame di un campione ufficiale eseguito da un laboratorio dell’UFAG;
al controllo del lotto cernito.
I campioni ufficiali vengono prelevati e inviati al laboratorio dell’UFAG da una persona riconosciuta.
I lotti di tuberi-seme sono controllati dopo la cernita da parte di un controllore riconosciuto.
Un lotto che non soddisfa le esigenze stabilite ai numeri 1 e 2.1 dell’allegato 4 capitolo B può essere controllato un’altra volta dopo una cernita supplementare.
Un lotto di tuberi-seme che non soddisfa le esigenze stabilite per la classe annunciata può essere certificato in una classe inferiore se le relative esigenze sono soddisfatte.
Per le patate da semina che sono state ottenute mediante moltiplicazione in vitro e che non sono conformi alla maggior parte delle esigenze della presente ordinanza, l’UFAG stabilisce:
le deroghe a particolari disposizioni dell’ordinanza;
le disposizioni applicabili a queste patate da semina;
le designazioni applicabili per queste patate da semina.2
In deroga alle disposizioni dell’articolo 24, un lotto di tuberi-seme di patate da semina ottenute da sementi di patate (True Potato Seeds ) è certificato (s.l.) dall’UFAG come tuberi-seme di base o tuberi-seme certificati se le patate da semina:
soddisfano le esigenze poste alla produzione e alla certificazione (s.l.) di cui all’articolo 20, eccetto le norme relative al calibro di cui all’allegato 4;
sono ottenute da piantine che:
soddisfano le esigenze di cui all’allegato 3, e
sono state coltivate a partire da sementi di patate risultanti dall’incrocio sessuato di linee parentali inbred e soddisfano le esigenze di cui agli allegati 3 e 4;
sono state coltivate a partire da al massimo tre generazioni di tuberi-seme di base e tuberi-seme certificati ottenuti da sementi di patate, laddove i tuberi frutto delle piantine costituiscono la prima generazione; e
soddisfano le esigenze in riferimento ai valori soglia e alle misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena di cui agli articoli 4 e 5 OSalV-DEFR-DATEC2.
L’UFAG fissa la quantità massima per la certificazione (s.l.) in virtù del capo-verso 1.
L’UFAG può determinare l’equivalenza delle classi estere di tuberi-seme in rapporto alle classi di cui agli articoli 7 a 9.
La commercializzazione di tuberi-seme trattati con un prodotto che inibisce la germogliazione è vietata.
L’UFAG può prelevare campioni di tuberi-seme e sottoporli a controlli al fine di verificare se sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, in particolare a quelle previste nell’allegato 6.
Per le piante foraggere, oleaginose e da fibra in riferimento alle indicazioni concernenti il valore agronomico e di utilizzazione si applica l’articolo 32 capoversi 3 e 3bis.2
Per le piante foraggere l’esame preliminare è eseguito soltanto per la favetta, il pisello da foraggio e il lupino.
L’UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che per uno dei caratteri osservati la varietà raggiunge il valore eliminatorio previsto nell’allegato 2.
...1
Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:
annunciare all’UFAG i lotti di sementi destinati alla moltiplicazione e a fornirgli un campione rappresentativo al fine di eseguire i controlli delle colture;
notificare all’UFAG le sementi di moltiplicazione distribuite ai produttori riconosciuti;
fornire all’UFAG indicazioni esatte circa l’accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate.
Un’organizzazione di moltiplicazione può gestire una o più centrali di cernita riconosciute dall’Ufficio federale. Ogni centrale di cernita deve soddisfare le esigenze dell’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b.
In deroga alle disposizioni degli articoli da 20 a 24, l’UFAG ammette come sementi commerciali un lotto di sementi:
prodotto sotto la responsabilità di un’organizzazione di moltiplicazione riconosciuta;
che, sulla base dell’esame di un campione ufficiale, soddisfa le esigenze stabilite nell’allegato 4 per le sementi commerciali;
se le sementi presentano l’identità della specie.
I campioni ufficiali sono prelevati e inviati al laboratorio dell’UFAG, immediatamente dopo la cernita dei singoli lotti, da una persona riconosciuta. L’organizzazione di moltiplicazione conserva per almeno un anno un doppio di ogni singolo campione ufficiale. Il peso dei lotti e dei campioni è stabilito nell’allegato 4.
...1
Le sementi di piante foraggere possono essere imballate in piccoli imballaggi CE A o in piccoli imballaggi CE B. Gli imballaggi devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta del fornitore conforme alle disposizioni previste nell’allegato 5 capitolo C numero 2.
Per l’imballaggio e la chiusura di piccoli imballaggi di cui al capoverso 1 si applica l’articolo 27a. I piccoli imballaggi non possono essere nuovamente richiusi.
Per l’etichettatura di piccoli imballaggi di cui al capoverso 1 si applica l’articolo 28 capoversi 1, 4 e 5. In deroga all’articolo 28 capoverso 1 l’etichetta può essere stampata sull’imballaggio.
...1
...2
Possono essere commercializzati anche lotti omogenei di sementi della categoria «sementi commerciali» delle specie seguenti:3
Antyllis vulneraria
Brassica juncea L.
Bromus stamineus Desv.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynosorus cristatus L.
Hedysarum coronarium L.
Lotus uliginosus Schk.
Melilotus alba Medikus
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Onobrychis viciifolia Scop.
Phalaris aquatica L.
Poa annua L.
Sinapis alba L.
Trigonella foenum-graecum L.
Vicia faba L. (partim)
Vicia pannonica Crantz.4
L’UFAG può autorizzare la commercializzazione di ecotipi di specie non menzionate al capoverso 2 allo scopo di utilizzare e conservare le risorse fitogenetiche e ne fissa le condizioni.
In deroga all’articolo 27 capoverso 3, i piccoli imballaggi CE B di sementi di piante foraggere sono muniti di un’etichetta del fornitore conforme alle disposizioni dell’allegato 5.
La prima commercializzazione di sementi commerciali prodotte in Svizzera è riservata alle organizzazioni di moltiplicazione riconosciute giusta l’articolo 22.
La prima commercializzazione di miscugli di sementi e di piccoli imballaggi di piante foraggere prodotti in Svizzera è riservata alle organizzazioni di condizionamento riconosciute giusta l’articolo 22a.5
Le sementi di piante foraggere possono essere commercializzate sotto forma di miscugli, sempreché:
le diverse componenti del miscuglio abbiano adempiuto, prima della miscelazione, le norme di commercializzazione applicabili nei loro confronti;
il miscuglio comprenda unicamente generi e specie menzionati nell’allegato 1, eccetto le varietà di piante foraggere che non sono destinate a scopi foraggeri;
la composizione del miscuglio sia notificata all’UFAG in base alla percentuale in peso delle singole componenti, alla specie e alla varietà;
il miscuglio venga condizionato da un’organizzazione di condizionamento riconosciuta dall’UFAG;
il nome del miscuglio utilizzato per l’etichettatura degli imballaggi sia notificato all’UFAG;
il composto sia omogeneo.
In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b:
i miscugli di sementi di piante foraggere designati come miscugli arricchiti con fiori di prato possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell’allegato 1;
i miscugli di sementi destinati a scopi diversi dal foraggiamento (come ad esempio l’impianto di maggesi fioriti, di prati fioriti e l’inerbimento di piste da sci) e designati come tali possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell’allegato 1;
previa autorizzazione dell’UFAG, i miscugli di sementi destinati a scopi speciali possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell’allegato 1;
previa autorizzazione dell’UFAG, i miscugli di sementi possono contenere sementi delle varietà di cui all’articolo 29.
Le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione menzionate nell’articolo 16 capoverso 2 lettera a si basano sui risultati di esami effettuati all’estero, se gli esami sono stati eseguiti in condizioni agronomiche e climatiche definite analoghe a quelle svizzere dall’UFAG.
L’UFAG può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che la varietà non soddisfa manifestamente le esigenze previste nell’allegato 2.
Abrogato
L’UFAG è preposto all’esecuzione della presente ordinanza e può emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione.
...1
Le sementi di ortaggi di cui all’allegato 1 prodotte prima del 31 dicembre 2010, possono essere commercializzate conformemente al diritto previgente fino al 31 dicembre 2012.
I tuberi-seme prodotti in Svizzera prima del 1o gennaio 2021, possono essere utilizzati per la produzione di tuberi-seme fino al 1o gennaio 2024.
I lotti di materiale prodotti direttamente da tuberi-seme prodotti in Svizzera prima del 1o gennaio 2020, sono designati come segue, sempreché siano soddisfatte le esigenze previste negli allegati 3 e 4:
Tuberi-seme prodotti in Svizzera prima | Lotti prodotti: |
Classe F0 | Classe PBTC |
Classe F1 | Classe PB2 |
Classe F2 | Classe PB3 |
Classe F3 | Classe PB4 |
Classe F4 | Classe S |
Classe S | Classe S |
Classe SE1 | Classe SE1 |
Classe SE2 | Classe SE2 |
Classe SE3 | Classe E |
Classe E | Classe A |
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).