Législation

Ordinanza del 21 dicembre 1988 per l'applicazione della Convenzione concernente l'aiuto alimentare dell'Accordo internazionale sul grano del 1986

RS 916.111.311.2In vigoreStato 01.01.20226 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione della Convenzione del 13 marzo 1986 concernente l’aiuto alimentare dell’accordo internazionale sul grano del 1986, ordina:

Art. 1Uffici federali competenti per l’applicazione e l’esecuzione della Convenzione

1

 Le questioni di principio relative all’applicazione della Convenzione del 13 marzo 19861 concernente l’aiuto alimentare dell’accordo internazionale sul grano del 1986 (Convenzione) sono trattate dal Comitato interdipartimentale di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario internazionali (CICSA) giusta l’articolo 24 dell’ordinanza del 12 dicembre 19772 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali. L’Ufficio federale dell’agricoltura3 e altri uffici federali interessati partecipano alle sedute.

2

 Per il resto sono incaricati dell’applicazione e dell’esecuzione della Convenzione:

  1. a.

    la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario del Dipartimento federale degli affari esteri;

  2. b.

    Ufficio federale dell’agricoltura del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.4

  1. RS 0.916.111.311
  2. RS 974.01
  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° giu. 1993. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  4. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

Art. 2Mezzi finanziari1

I mezzi necessari per l’applicazione della Convenzione sono iscritti nel preventivo del Dipartimento federale degli affari esteri e addebitati al credito d’impegno per la prosecuzione dell’aiuto internazionale umanitario della Confederazione

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807).

Art. 3Assegnazione delle forniture di soccorso

1

 Le forniture di soccorso, sotto forma di cereali o di loro prodotti trasformati, sono assegnate ai beneficiari, direttamente o per il tramite di organizzazioni internazionali e opere assistenziali private, dalla Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura.

2

 Le competenze finanziarie sono regolate dall’articolo 16 capoverso 2 e dall’allegato 2 dell’ordinanza del 12 dicembre 19771 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.

  1. RS 974.01

Art. 4Conclusione di accordi

Se cereali o loro prodotti trasformati vengono forniti dalla Confederazione stessa, l’Ufficio federale dell’agricoltura stipula i pertinenti accordi e vigila sulla loro osservanza.

Art. 5Rapporto

L’Ufficio federale dell’agricoltura, d’intesa con la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, fa rapporto al Comitato per l’aiuto alimentare, menzionato nell’articolo IX della Convenzione, in merito all’adempimento degli impegni svizzeri. L’Ufficio federale dell’agricoltura rappresenta la Svizzera in seno al Comitato.

Art. 6Disposizioni finali

1

 Il decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 19721 per l’esecuzione dell’accordo internazionale sui cereali del 1971 (convenzione concernente l’aiuto alimentare) è abrogato.

2

 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.

  1. [RU 1972 218, 1983 1055 art. 14]

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).