Législation

Ordinanza del DFI del 26 dicembre 1960 sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali, cagionate da sostanze chimiche

RS 832.321.11In vigoreStato 01.01.19616 articoli

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Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 23 dicembre 1960 concernente la prevenzione delle malattie professionali, ordina:

Art. 1Campo di applicazione

Ora: all’O del 19 dic. 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (RS 832.30).

Le norme seguenti sono applicabili a tutte le imprese soggette all’ordinanza del 23 dicembre 1960 concernente la prevenzione delle malattie professionali, le quali eseguiscono lavori con sostanze chimiche.

Art. 2Sostituzione delle sostanze pericolose

Alle sostanze pericolose per la salute devono essere sostituite altre meno nocive, per quanto ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economico.

Art. 3Protezione collettiva

[RU 1956 675, 1960 1720 art. 29 cpv. 2. RU 1963 781 art. 4 cpv. 1]. Ora: menzionate nell’all. I dell’O del 20 dic. 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202).

È necessario predisporre accorgimenti tecnici, come dispositivi d’aspirazione, al fine di captare e di espellere dal luogo di lavoro i gas, i vapori e le polveri pericolose, contenenti le sostanze menzionate nell’articolo 1 dell’ordinanza del 6 aprile 1956 sulle malattie professionali; in particolare si deve evitare che il massimo di concentrazione ammissibile nel luogo di lavoro, secondo quanto comunicato dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, venga superato.

Art. 4Protezione individuale

Se, per motivi particolari, la protezione collettiva giusta l’articolo 3 non è possibile o non può essere realizzata sufficientemente, devono essere utilizzati dei mezzi di protezione individuali complementari, come ad esempio apparecchi respiratori.

Art. 5Misure igieniche

1

 Il capo dell’impresa deve mettere a disposizione del personale che eseguisce lavori imbrattanti, istallazioni adeguate che permettano di lavarsi come pure, all’occorrenza, di fare un bagno o una doccia.

2

 Gli abiti per il dopolavoro devono poter essere depositati in luogo riparato dal sudiciume.

Art. 6Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1961. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è incaricato d’eseguirla.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.1961. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).