Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 19 dell’ordinanza 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni, ordina:
Art. 1Diritto ai mezzi ausiliari
1 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari figuranti nell’elenco allegato, nella misura in cui essi compensano un danno fisico o la perdita di una funzione risultanti da infortunio o malattia professionale.
2 Il diritto si estende ai mezzi ausiliari necessari, adatti al pregiudizio della salute, di tipo semplice e adeguato, come pure agli accessori indispensabili e agli adeguamenti esatti da detto pregiudizio. Il numero e le caratteristiche dei mezzi ausiliari devono corrispondere alle esigenze della vita, sia privata sia professionale.
3 Se l’assicurazione contro gli infortuni è tenuta a procurare un mezzo ausiliario, ogni diritto analogo nei confronti dell’assicurazione per l’invalidità è escluso.
Art. 2Partecipazione alle spese
Se l’assicurazione consegna all’assicurato un mezzo ausiliario in sostituzione di un oggetto che egli avrebbe dovuto usare anche se non avesse subito il pregiudizio alla salute causa infortunio, l’assicurato può essere tenuto a partecipare alle spese.
Art. 3Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari
1 Gli assicuratori sono autorizzati a concludere convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari al fine di regolamentare la loro collaborazione e fissare le tariffe.
2 A difetto di convenzione, il Dipartimento federale dell’interno può fissare importi massimi per il rimborso dei mezzi ausiliari.
Art. 4Modo di consegna
I mezzi ausiliari costosi, che per merito della loro esecuzione potrebbero servire ad altri assicurati, sono consegnati in prestito. L’assicurato diventa proprietario di tutti gli altri mezzi ausiliari.
1 I mezzi ausiliari devono essere utilizzati con la debita cura e conformemente al loro scopo.
2 L’assicurato deve versare un adeguato indennizzo se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile poichè non usato con la debita cura.
Art. 6Addestramento all’uso, riparazione e manutenzione
1 Se l’uso di un mezzo ausiliario esige un addestramento particolare dell’assicurato, l’assicuratore ne assume le relative spese.
2 A difetto di un terzo responsabile, l’assicuratore sopporta le spese per la riparazione, l’adeguamento o la sostituzione di un mezzo ausiliario, in quanto ne sia stato fatto uso con la debita cura.
3 L’assicurazione non assume le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari. Nei casi rigorosi, essa eroga un contributo a queste spese.
Art. 7Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1984.
Allegati
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