Législation

Ordinanza del 12 settembre 2025 concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM)

ORPMRS 832.112.4Stato 01.01.202627 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–5
  2. Capitolo 2Sussidi minimi dei Cantoni6–16
  3. Capitolo 3Sussidio della Confederazione17–19
  4. Capitolo 4Conteggio e controllo20–23
  5. Capitolo 5Disposizioni finali24–27

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 65 capoversi 1octies e 6, 66 capoverso 3 e 96 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni corrispondenti alla loro quota minima secondo l’articolo 65 capoversi 1quater–1octies LAMal;

  2. b.

    il calcolo del sussidio della Confederazione secondo l’articolo 66 LAMal e la sua ripartizione tra i Cantoni.

Art. 2Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    anno di esecuzione: l’anno civile per il quale sono calcolati i sussidi minimi dei Cantoni e le quote del sussidio della Confederazione ad essi spettanti; nelle formule è espresso con t;

  2. b.

    anno precedente: l’anno civile che precede l’anno di esecuzione;

  3. c.

    penultimo anno: l’anno civile che precede l’anno precedente; nelle formule è espresso con t–2.

Art. 3Dati

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può stabilire quali dati devono essere utilizzati per il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni e per il calcolo e la ripartizione del sussidio della Confederazione.

Art. 4Informazione e pubblicazione

1

 Entro la fine di aprile dell’anno precedente, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) effettua una stima non vincolante dei sussidi minimi cantonali e della ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni per l’anno di esecuzione e la comunica a questi ultimi.

2

 Entro la fine di luglio dell’anno precedente esso effettua una nuova stima non vincolante e la comunica ai Cantoni.

3

 Al più tardi nel mese di ottobre dell’anno precedente, pubblica i sussidi minimi dei Cantoni e la ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni per l’anno di esecuzione.

Art. 5Competenza cantonale

1

 Se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il suo diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale egli era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi.

2

 Il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell’articolo 65a lettere a e b LAMal, il cui legame con un determinato Cantone passa a un altro Cantone.

Capitolo 2 Sussidi minimi dei Cantoni

Sezione 1 Calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni

Art. 6

1

 Il sussidio minimo in franchi (Min_CHF t) impiegato dal Cantone per la riduzione dei premi è calcolato secondo la formula seguente:

Min_CHF t=Min_% t ×SL_st t

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

Min_% t

=

Quota minima percentuale

SL_st t

=

Spese lorde stimate

2

 La quota minima percentuale (Min_% t) è calcolata secondo l’articolo 65 capoverso 1quinquies LAMal. Il calcolo si basa sull’onere percentuale dei premi riferito al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno.

3

 L’onere percentuale dei premi del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno (OP_40 % t–2) è calcolato secondo la formula seguente:

OP_40 % t−2=PD_scal_40 % t−2−RP t−2 Redd_scal_40 % t−2

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PD_scal_40 % t–2

=

Premi scalari dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno

RP t–2

=

Somma dei sussidi versati nel penultimo anno dai Cantoni e dalla Confederazione per la riduzione dei premi

Redd_scal_40 % t–2

=

Reddito scalare del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno

4

 Per calcolare i sussidi versati dai Cantoni e dalla Confederazione per la riduzione dei premi, l’UFSP si basa sui conteggi dei Cantoni secondo l’articolo 21.

5

 Il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni si basa sui coefficienti cantonali.

Sezione 2 Spese lorde stimate

Art. 7Calcolo delle spese lorde stimate

Le spese lorde secondo l’articolo 65 capoverso 1quater LAMal per l’anno di esecuzione (SL_st t) sono calcolate secondo la formula seguente:

SL_st t =PD_st t +PS_st t

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PD_st t

=

Premi dovuti stimati

PS_st t

=

Partecipazione alle spese stimata

Art. 8Premi dovuti stimati

1

 I premi dovuti stimati (PD_st t) sono calcolati secondo la formula seguente:

PD_st t =PM_st t ×EA_st t

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PM_st t

=

Premio medio stimato

EA_st t

=

Effettivo di assicurati stimato

2

 Il premio medio stimato (PM_st t) corrisponde al premio medio a priori secondo l’articolo 92 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie (OAMal).

3

 L’effettivo di assicurati stimato (EA_st t) è calcolato secondo la formula seguente:

EA_st t = EA t−2×(EA t−2EA t−4)

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

EA t–2

=

Effettivo di assicurati del penultimo anno

EA t–4

=

Effettivo di assicurati di quattro anni prima

4

 L’effettivo di assicurati (EA) corrisponde all’effettivo medio degli assicurati domiciliati o residenti nel Cantone durante l’anno considerato. Non sono incluse nell’effettivo di assicurati le persone tenute ad assicurarsi che sono domiciliate in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio oppure nel Regno Unito.

5

 Per calcolare l’effettivo di assicurati l’UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

  1. RS 832.102

Art. 9Partecipazione alle spese stimata

1

 La partecipazione alle spese stimata (PS_st t) è calcolata secondo la formula seguente:

PS_st t =PD_st t ×PS t−2PD t−2

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PD_st t

=

Premi dovuti stimati

PS t–2

=

Partecipazione alle spese del penultimo anno

PD t–2

=

Premi dovuti del penultimo anno

2

 La partecipazione alle spese (PS) corrisponde alla somma delle spese che sono state assunte dagli assicurati dell’effettivo di assicurati.

3

 I premi dovuti (PD) corrispondono alla somma dei premi fatturati per l’effettivo di assicurati.

4

 Per calcolare la partecipazione alle spese e i premi dovuti, l’UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

Sezione 3 Calcolo del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

Art. 10

1

 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) fornisce ogni anno all’UFSP i dati più recenti sui redditi imponibili secondo la legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta di tutti i contribuenti. Li fornisce in forma anonimizzata, ordinati secondo classi di reddito e tipi di economia domestica. Sulla base di questi dati, l’UFSP calcola il rapporto fra i premi e il reddito.

2

 L’UFSP calcola per ciascun Cantone il reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone assegnando un reddito equivalente a ciascun contribuente. Calcola il reddito equivalente in base al reddito imponibile dell’economia domestica e alla sua dimensione. La dimensione di un’economia domestica corrisponde al numero di contribuenti che ne fanno parte, conformemente alla seguente ponderazione:

  1. a.

    per la prima persona adulta: 1;

  2. b.

    per ogni ulteriore persona adulta: 0,5;

  3. c.

    per ogni bambino: 0,3.

3

 Per ciascun Cantone, l’UFSP suddivide i contribuenti in base all’importo del loro reddito equivalente. Ne ricava il numero delle persone che rientrano nel 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso.

  1. RS 642.11

Sezione 4 Premi scalari dovuti

Art. 11Calcolo dei premi scalari dovuti

I premi scalari dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso del penultimo anno (PD_scal_40 % t–2) sono calcolati secondo la formula seguente:

PD_scal_40 % t−2 =PD_40 % t_att ×FS_PD

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PD_40 % t_att

=

Premi dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC

FS_PD

=

Fattore scalare per i premi dovuti

Art. 12Premi dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

1

 I premi dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC (PD_40 % t_att) sono calcolati secondo la formula seguente:

PD_40 % t_att =∑n=1n_40 %Premi dovuti per ciascun contribuente (n)

Il simbolo nella formula ha il seguente significato:

n_40 %

=

numero delle persone che rientrano nel 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

2

 La somma dei premi dovuti riferiti al 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso è calcolata assegnando ai bambini il premio medio per i bambini e agli adulti il premio medio per gli adulti del penultimo anno.

3

 I premi medi degli adulti e dei bambini corrispondono ai premi medi a posteriori secondo l’articolo 92 capoverso 3 OAMal1.

4

 Per calcolare il numero di adulti e bambini l’UFSP si basa sulle cifre più recenti dell’AFC e sulla classificazione come adulti e bambini operata dalla stessa.

  1. RS 832.102

Art. 13Fattore scalare per i premi dovuti

Il fattore scalare per i premi dovuti (FS_PD) è calcolato con la formula seguente:

FS_PD = PD t−2PD t_att

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PD t–2

=

Premi dovuti nel penultimo anno riferiti a tutti gli assicurati in base alle indicazioni fornite dagli assicuratori

PD t_att

=

Premi dovuti riferiti a tutti i contribuenti secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC

Sezione 5 Reddito scalare

Art. 14Calcolo del reddito scalare

Il reddito scalare del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno (Redd_scal_40 % t–2) è calcolato secondo la formula seguente:

Redd_scal_40 % t−2 =Redd_40 % t_att ×FS_Redd

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

Redd_40 % t_att

=

Somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC

FS_Redd

=

Fattore scalare per il reddito

Art. 15Somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso

La somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC (Redd_40 % t_att) è calcolata secondo la formula seguente:

Redd_40 % t_att =∑n=1n_40 %Reddito imponibile per ciascun contribuente (n)

Il simbolo nella formula ha il seguente significato:

n_40 %

=

Numero di persone che rientrano nel 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso

Art. 16Fattore scalare per il reddito

1

 Il fattore scalare per il reddito (FS_Redd) è calcolato secondo la formula seguente:

FS_Redd = EA t−2numero di contribuenti t_att

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

EA t–2

=

Effettivo di assicurati del penultimo anno

Numero di contribuenti t_att

=

Numero di contribuenti secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC

2

 Il numero di contribuenti secondo l’anno dei dati più recenti dell’AFC è calcolato sulla base dell’anno dei dati più recenti dell’AFC relativi al numero di persone per economia domestica e al numero di economie domestiche.

Capitolo 3 Sussidio della Confederazione

Art. 17Spese lorde per il calcolo del sussidio della Confederazione

Le spese lorde per il calcolo del sussidio della Confederazione secondo l’articolo 66 LAMal corrispondono alla somma di tutte le spese lorde cantonali secondo l’articolo 7. Vi si aggiungono le spese lorde degli assicurati di cui agli articoli 4 e 5 OAMal1 che sono domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea, dell’Associazione europea di libero scambio o del Regno Unito.

  1. RS 832.102

Art. 18Ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni

1

 Il sussidio, espresso in franchi, versato dalla Confederazione ai Cantoni (QC_CHF t) è calcolato secondo la formula seguente:

QC_CHF t= sussidio della Confederazione t×QC_% t

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

Sussidio della Confederazione t

=

Sussidio della Confederazione secondo l’articolo 66 capoverso 2 LAMal per l’anno di esecuzione

QC_% t

=

Quota cantonale al sussidio della Confederazione nell’anno di esecuzione

2

 Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde secondo l’articolo 17.

3

 La quota cantonale al sussidio della Confederazione nell’anno di esecuzione (QC_% t) è calcolata secondo la formula seguente:

QC_% t=PopC t−2+FrontC t−2 PopCH t−2+FrontCH t−2

I simboli nella formula hanno i seguenti significati:

PopC t–2

=

Popolazione residente nel Cantone nel penultimo anno

PopCH t–2

=

Popolazione residente della Svizzera nel penultimo anno

FrontC t–2

=

Numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari nel Cantone secondo l’articolo 65a lettera a LAMal nel penultimo anno

FrontCH t–2

=

Numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari in Svizzera secondo l’articolo 65a lettera a LAMal nel penultimo anno

4

 Per il calcolo della popolazione residente fanno stato le cifre dell’ultima rilevazione riguardante la popolazione residente media effettuata dall’Ufficio federale di statistica.

5

 Per il calcolo del numero di frontalieri assicurati e dei loro familiari l’UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

Art. 19Versamento

Il sussidio federale è versato in tre rate durante l’anno di esecuzione.

Capitolo 4 Conteggio e controllo

Art. 20Adempimento della quota minima cantonale

Per valutare se un Cantone adempie la sua quota minima, si considerano come sussidi ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1septies LAMal i sussidi versati dai Cantoni nell’anno di esecuzione, indipendentemente dall’anno a cui si riferisce il versamento.

Art. 21Conteggio dei Cantoni

1

 I Cantoni effettuano per l’anno di esecuzione un conteggio dei rispettivi sussidi e del sussidio della Confederazione e lo presentano all’UFSP entro il 30 giugno dell’anno successivo. Nel conteggio figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l’età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari.

2

 Dopo aver sentito i Cantoni, l’UFSP compila un modulo per il conteggio.

3

 I Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabilire e di versare i sussidi per la riduzione dei premi verificano i conteggi dei Comuni e li riassumono all’attenzione dell’UFSP. L’UFSP può emanare istruzioni in proposito.

Art. 22Controllo

1

 I Cantoni fanno rivedere il conteggio dei rispettivi sussidi e del sussidio della Confederazione.

2

 Essi presentano, insieme al conteggio, un rapporto indicante:

  1. a.

    la data e la portata della revisione;

  2. b.

    le constatazioni fatte nell’ambito della revisione;

  3. c.

    le relative conclusioni.

3

 L’UFSP esamina se il sussidio federale è impiegato conformemente alla legge. A tale scopo, si basa sull’articolo 25 della legge del 5 ottobre 19901 sui sussidi (LSu).

  1. RS 616.1

Art. 23Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi

1

 I sussidi indebitamente versati devono essere restituiti secondo gli articoli 28 e 30 LSu1.

2

 Se un conteggio è incompleto o inesatto o se le disposizioni della legislazione sull’assicurazione sociale contro le malattie, segnatamente della presente ordinanza o delle istruzioni emanate in virtù della stessa, sono disattese, finché non sia posto rimedio all’inosservanza i sussidi possono essere ridotti o è possibile esigerne la parziale restituzione secondo l’articolo 28 capoverso 2 LSu.

  1. RS 616.1

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 24Esecuzione

L’UFSP esegue la presente ordinanza.

Art. 25Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 7 novembre 20071 concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è abrogata.

  1. [RU 2007 6071; 2015 5165 all. n. 5; 2022 658 cifra I n. 4]

Art. 26Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...1

  1. Le mod. possono essere consultate alla RU 2025 581.

Art. 27Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).