Législation

Ordinanza del 3 luglio 2013 che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OLNF)

OLNFRS 832.103Non più in vigoreStato 01.07.20198 articoli

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  • RU 2019 1623atto di base Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitariein vigore il 01.07.2019
    modificato: art. 1 · introdotto: art. 8
  • RU 2016 2267atto di base Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitariein vigore il 01.07.2016
    introdotto: art. 8

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 55a capoversi 1, 3 e 5 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), ordina:

Art. 1Limitazione del numero dei medici ai sensi dell’articolo 36 LAMal e dei medici che esercitano in istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal

1

 I medici ai sensi dell’articolo 36 LAMal e i medici attivi in istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal sono autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se il numero massimo fissato nell’allegato 1 per il Cantone e per il campo di specializzazione non è raggiunto.

2

 Sono escluse dalla limitazione ai sensi del capoverso 1 le persone di cui all’arti-colo 55a capoverso 2 LAMal e alle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 20181 della LAMal.2

  1. RU 2019 1211
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1623).

Art. 2Medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal

1

 I Cantoni possono prevedere che l’articolo 1 si applichi anche ai medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal.

2

 Se si avvalgono della competenza prevista nel capoverso 1, i Cantoni aumentano in modo adeguato i numeri massimi fissati nell’allegato 1.

Art. 3Strutturazione da parte dei Cantoni

I Cantoni possono prevedere:

  1. a.

    che il numero massimo fissato all’allegato 1 non si applichi a uno o più campi di specializzazione che vi sono menzionati;

  2. b.

    che in uno o più campi di specializzazione non siano più rilasciate nuove autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se la densità della copertura sanitaria del Cantone secondo l’allegato 2 è maggiore di quella esistente nella regione cui il Cantone appartiene ai sensi dell’allegato 2 o maggiore di quella della Svizzera intera.

Art. 4Autorizzazioni eccezionali

In ogni campo di specializzazione, i Cantoni possono, se la densità della copertura sanitaria è insufficiente, autorizzare un numero di persone maggiore di quello fissato nell’allegato 1.

Art. 5Criteri di valutazione

1

 Se si avvalgono delle competenze loro attribuite dagli articoli 3 lettera b o 4, i Cantoni prendono in considerazione in particolare:

  1. a.

    la densità della copertura sanitaria nei Cantoni vicini, nella regione cui appartengono ai sensi dell’allegato 2 e nella Svizzera intera;

  2. b.

    l’accesso degli assicurati al trattamento entro un termine utile;

  3. c.

    le competenze particolari delle persone nel campo di specializzazione corrispondente;

  4. d.

    il tasso di occupazione delle persone nel campo di specializzazione corrispondente.

2

 Se devono decidere riguardo a domande di autorizzazione, i Cantoni prendono in considerazione i criteri ai sensi del capoverso 1 lettere b–d.

Art. 6Decadenza delle autorizzazioni

1

 L’autorizzazione decade se il suo titolare non la utilizza entro sei mesi dal suo rilascio.

2

 I Cantoni possono prorogare il termine.

Art. 7Annuncio obbligatorio

1

 I Cantoni annunciano:

  1. a.

    all’Ufficio federale della sanità pubblica, le disposizioni emanate in virtù degli articoli 2 e 3;

  2. b.

    agli assicuratori:

    1. 1.

      entro il termine di un mese, tutte le decisioni sulle domande d’autorizzazione in virtù della presente ordinanza,

    2. 2.

      l’identità dei medici che continuano a esercitare negli istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 dicembre 20181 della LAMal,

    3. 3.

      se si avvalgono della competenza prevista nell’articolo 2 capoverso 1, l’identità dei medici che continuano a esercitare nel settore ambulatoriale degli ospedali in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 dicembre 2018 della LAMal.

2

 Gli istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal annunciano al Cantone, entro il termine di un mese, l’identità dei medici che esercitano al loro interno e qualsiasi modifica relativa al loro numero, al periodo di impiego e ai campi di specializzazione secondo l’allegato 1 in cui tali medici esercitano.

3

 Se il Cantone si avvale della competenza prevista nell’articolo 2 capoverso 1, gli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal gli annunciano:

  1. a.

    entro il termine di un mese dopo l’entrata in vigore del disciplinamento cantonale, l’identità dei medici che continuano a esercitare nel loro settore ambulatoriale in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 dicembre 2018 della LAMal, i campi di specializzazione secondo l’allegato 1 in cui tali medici esercitano nonché il tasso di occupazione per il settore ambulatoriale;

  2. b.

    entro il termine di un mese, qualsiasi modifica relativa al numero dei medici che esercitano nel settore ambulatoriale dell’ospedale, al periodo di impiego e ai campi di specializzazione secondo l’allegato 1 in cui tali medici esercitano nonché al tasso di occupazione per il settore ambulatoriale.

  1. RU 2019 1211

Art. 8Entrata in vigore e durata di validità

1

 La presente ordinanza entra in vigore il 5 luglio 2013 e vige fino al 30 giugno 2016.

2

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2019.1

3

 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.2

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2267).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 15 mag. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1623).

Allegati

  • Numero massimo di fornitori di prestazioni
  • Densità per 100 000 abitanti

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).