Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 55a capoversi 1, 3 e 5 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal), ordina:
Art. 1Limitazione del numero dei medici ai sensi dell’articolo 36 LAMal e dei medici che esercitano in istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal
1 I medici ai sensi dell’articolo 36 LAMal e i medici attivi in istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal sono autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se il numero massimo fissato nell’allegato 1 per il Cantone e per il campo di specializzazione non è raggiunto.
2 Sono escluse dalla limitazione ai sensi del capoverso 1 le persone di cui all’arti-colo 55a capoverso 2 LAMal e alle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 20181 della LAMal.2
- RU 2019 1211
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1623).
Art. 2Medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal
1 I Cantoni possono prevedere che l’articolo 1 si applichi anche ai medici che esercitano nel settore ambulatoriale degli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal.
2 Se si avvalgono della competenza prevista nel capoverso 1, i Cantoni aumentano in modo adeguato i numeri massimi fissati nell’allegato 1.
Art. 3Strutturazione da parte dei Cantoni
I Cantoni possono prevedere:
- a.
che il numero massimo fissato all’allegato 1 non si applichi a uno o più campi di specializzazione che vi sono menzionati;
- b.
che in uno o più campi di specializzazione non siano più rilasciate nuove autorizzazioni a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se la densità della copertura sanitaria del Cantone secondo l’allegato 2 è maggiore di quella esistente nella regione cui il Cantone appartiene ai sensi dell’allegato 2 o maggiore di quella della Svizzera intera.
Art. 4Autorizzazioni eccezionali
In ogni campo di specializzazione, i Cantoni possono, se la densità della copertura sanitaria è insufficiente, autorizzare un numero di persone maggiore di quello fissato nell’allegato 1.
Art. 5Criteri di valutazione
1 Se si avvalgono delle competenze loro attribuite dagli articoli 3 lettera b o 4, i Cantoni prendono in considerazione in particolare:
- a.
la densità della copertura sanitaria nei Cantoni vicini, nella regione cui appartengono ai sensi dell’allegato 2 e nella Svizzera intera;
- b.
l’accesso degli assicurati al trattamento entro un termine utile;
- c.
le competenze particolari delle persone nel campo di specializzazione corrispondente;
- d.
il tasso di occupazione delle persone nel campo di specializzazione corrispondente.
2 Se devono decidere riguardo a domande di autorizzazione, i Cantoni prendono in considerazione i criteri ai sensi del capoverso 1 lettere b–d.
Art. 6Decadenza delle autorizzazioni
1 L’autorizzazione decade se il suo titolare non la utilizza entro sei mesi dal suo rilascio.
2 I Cantoni possono prorogare il termine.
Art. 7Annuncio obbligatorio
1 I Cantoni annunciano:
- a.
all’Ufficio federale della sanità pubblica, le disposizioni emanate in virtù degli articoli 2 e 3;
- b.
agli assicuratori:
- 1.
entro il termine di un mese, tutte le decisioni sulle domande d’autorizzazione in virtù della presente ordinanza,
- 2.
l’identità dei medici che continuano a esercitare negli istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 dicembre 20181 della LAMal,
- 3.
se si avvalgono della competenza prevista nell’articolo 2 capoverso 1, l’identità dei medici che continuano a esercitare nel settore ambulatoriale degli ospedali in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 dicembre 2018 della LAMal.
2 Gli istituti ai sensi dell’articolo 36a LAMal annunciano al Cantone, entro il termine di un mese, l’identità dei medici che esercitano al loro interno e qualsiasi modifica relativa al loro numero, al periodo di impiego e ai campi di specializzazione secondo l’allegato 1 in cui tali medici esercitano.
3 Se il Cantone si avvale della competenza prevista nell’articolo 2 capoverso 1, gli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal gli annunciano:
- a.
entro il termine di un mese dopo l’entrata in vigore del disciplinamento cantonale, l’identità dei medici che continuano a esercitare nel loro settore ambulatoriale in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 dicembre 2018 della LAMal, i campi di specializzazione secondo l’allegato 1 in cui tali medici esercitano nonché il tasso di occupazione per il settore ambulatoriale;
- b.
entro il termine di un mese, qualsiasi modifica relativa al numero dei medici che esercitano nel settore ambulatoriale dell’ospedale, al periodo di impiego e ai campi di specializzazione secondo l’allegato 1 in cui tali medici esercitano nonché al tasso di occupazione per il settore ambulatoriale.
- RU 2019 1211
Art. 8Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 5 luglio 2013 e vige fino al 30 giugno 2016.
2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2019.1
3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.2
- Introdotto dal n. I dell’O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2267).
- Introdotto dal n. I dell’O del 15 mag. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1623).
Allegati
- Numero massimo di fornitori di prestazioni
- Densità per 100 000 abitanti
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.