Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC); visto l’articolo 12 della legge federale del 19 giugno 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), ordina:
Art. 1Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale
Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPC e l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LPTD sono aumentati a:
- a.
20 670 franchi per le persone sole;
- b.
31 005 franchi per i coniugi;
- c.
10 815 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che hanno compiuto gli 11 anni di età;
- d.
7590 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI e che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età.
Art. 2Adeguamento degli importi massimi per la pigione
1 Gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 1 LPTD sono aumentati a 18 900 franchi nella regione 1, a 18 300 franchi nella regione 2 e a 16 680 franchi nella regione 3.
2 I supplementi se più persone vivono nella stessa economia domestica secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 2 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 2 LPTD sono aumentati a:
- a.
3420 franchi nella regione 1, 3420 franchi nella regione 2 e 3480 franchi nella regione 3 per la seconda persona;
- b.
2460 franchi nella regione 1 e 2040 franchi nelle regioni 2 e 3 per la terza persona;
- c.
2280 franchi nella regione 1, 2160 franchi nella regione 2 e 1800 franchi nella regione 3 per la quarta persona.
3 I supplementi se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 3 LPC o l’articolo 9 capoverso 1 lettera b numero 3 LPTD sono aumentati a 6900 franchi.
Art. 3Adeguamento delle franchigie sui proventi da attività lucrativa
1 Le franchigie sui proventi da attività lucrativa secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC sono aumentate a:
- a.
1300 franchi per le persone sole;
- b.
1950 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.
2 Le franchigie sui redditi da attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a LPTD sono aumentate a:
- a.
1300 franchi per le persone sole;
- b.
1950 franchi per i coniugi e le persone con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni ancora in formazione.
Art. 4Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza 23 del 12 ottobre 20221 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI e delle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani è abrogata.
- [RU 2022 608]
Art. 5Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.