Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 14 e 14bis dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21–21ter della legge federale del 19 giugno 19591 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e il rimborso di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 21quater capoverso 1 lettere a–c LAI.2
2 Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d’integrazione, ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI e non figuranti nell’elenco annesso.
- RS 831.20
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849).
Sezione 2: I mezzi ausiliari
Art. 2Il diritto ai mezzi ausiliari
1 Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall’elenco allegato, alla necessità per l’assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia.
2 L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l’attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell’allegato.1
3 Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall’invalidità.
4 L’assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Se nell’elenco in allegato non è menzionato alcuno degli strumenti previsti dall’articolo 21quater LAI2, sono rimborsate le spese effettive.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1931).
- RS 831.20
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849).
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 14 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).
Art. 3Forma della consegna1
1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, l’assicurato diventa proprietario dei mezzi ausiliari consegnatigli.
2 I mezzi ausiliari costosi che per le loro caratteristiche possono essere utili anche ad altri assicurati sono consegnati in prestito.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
Art. 3bisRimborso di mezzi ausiliari1
1- 1 Nei casi descritti nell’allegato l’assicurazione può
- a.
versare all’assicurato sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari da lui acquistati;
- b.
versare all’assicurato un importo forfetario per l’acquisto di mezzi ausiliari;
- c.
prendere a carico l’ammontare delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione.
2 L’importo dei rimborsi è fissato nell’allegato.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
Art. 4Mantenimento dell’assegnazione per impiego ulteriore
1 Se le condizioni poste per l’assegnazione in prestito di mezzi ausiliari secondo l’articolo 21 capoverso 1 della LAI1 non sono più adempite, l’assicurato può continuare a farne uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o sviluppare un’autonomia più estesa.2
2 L’assicurato ha sempre il diritto di acquistare, a prezzo equo, i mezzi consegnatigli in prestito.
- RS 831.20
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).
Art. 5Ripresa per riutilizzazione
I mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l’assicurato non ha più diritto e che non gli sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti. L’assicurazione s’incarica di accumularli in un deposito speciale fino al momento del loro reimpiego.
1 I mezzi ausiliari consegnati dall’assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura.
- 2 L’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di violazioni del dovere di diligenza.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
Art. 6bisUso conforme allo scopo previsto1
1- 1 L’assicurato deve utilizzare i rimborsi giusta l’articolo 3bis capoverso 1 lettere a e b conformemente allo scopo previsto.
2 La consegna di mezzi ausiliari può essere subordinata a condizioni volte ad impedirne l’uso improprio. Se un mezzo ausiliario diventa prematuramente inutilizzabile a causa dell’inadempienza delle condizioni, l’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato.
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
Art. 7Preparazione all’uso, riparazione e manutenzione1
1 Se l’uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell’invalido, l’assicurazione ne assume le spese.
2 In assenza di un terzo responsabile, l’assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l’utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All’assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L’importo della partecipazione è fissato nell’allegato.
2bis Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell’elenco sono assunte secondo l’articolo 21bis capoverso 2 LAI2, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.3
3 Ove non altrimenti disposto dall’allegato, per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l’assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall’assicurazione.
4 Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l’assicurazione assegna un sussidio mensile. L’importo del sussidio è fissato nell’allegato.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
- RS 831.20
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 14 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).
Sezione 3: Le prestazioni sostitutive
Art. 8Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari1
1 L’assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell’elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all’invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l’assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento.
2 Mezzi ausiliari definiti costosi dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, date le loro caratteristiche, possono essere utili anche ad altri assicurati sono rimborsati mediante sussidi di ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata dell’utilizzazione.
3 Il rimborso può essere subordinato a talune condizioni miranti ad impedire l’impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al passaggio di proprietà di tali mezzi all’assicurazione nel caso di mancata utilizzazione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).
Art. 9Diritto alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terzi
1 L’assicurato ha diritto alla rifusione delle spese inerenti all’invalidità, debitamente comprovate e causate da servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di mezzi ausiliari, per
- a.
- b.
esercitare un’attività lucrativa;
- c.
acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio ambiente.1
2 Il rimborso annuo non può superare né l’importo del reddito annuo dell’attività lucrativa svolta dall’assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l’importo minimo annuo della rendita completa di cui all’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).
- RS 831.10
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 14 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).
Sezione 4: Disposizione finale
1 L’ordinanza del 4 agosto 19721 sulla consegna in casi speciali di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMA) è abrogata.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 1977.
- [RU 1972 1956]
Allegati
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.