Art. 1
RS 831.20
Le infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13 della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità sono enumerate in allegato.

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Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 3bis dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), ordina:
Le infermità congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13 della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità sono enumerate in allegato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2022. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).