Il Consiglio federale svizzero visto l’articolo 13 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), ordina:
1 Per infermità congenite giusta l’articolo 13 LAI si intendono le infermità esistenti a nascita avvenuta. La sola predisposizione a una malattia non è considerata infermità congenita. Il momento in cui l’infermità è accertata non ha importanza.
2 Le infermità congenite sono enumerate nell’elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare l’elenco ogni anno, sempreché le uscite supplementari per l’adeguamento a carico dell’assicurazione non eccedano complessivamente tre milioni di franchi all’anno.1
- Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2004, in vigore dal 1° dic. 2004 (RU 2004 4811).
Art. 2Inizio ed estensione del diritto
1 Il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.
2 Se la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita.
3 Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un’infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico.
Art. 3Fine del diritto
Il diritto alla cura di un’infermità congenita si estingue alla fine del mese durante il quale l’assicurato ha compiuto i 20 anni, anche se un provvedimento iniziato prima di questo termine viene continuato.
Art. 4Abrogazione del diritto attuale e entrata in vigore
1 L’ordinanza del 20 ottobre 19711 sulle infermità congenite è abrogata.
2 Questa ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986.
- [RU 1971 1583, 1976 2650 n. II 1]
Allegati
- Elenco delle infermità congenite
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.