Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 66ter dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), ordina:
Art. 1Campo d’applicazione
terLa presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 43 della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
- RS 831.10
Art. 2Diritto ai mezzi ausiliari1
1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.
2 Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l’assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).
- Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 9 ott, 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2402).
Art. 3Inizio e fine del diritto1
Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita la totalità della rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS2. Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 507).
- RS 831.10
Art. 4Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l’AI1
bisI beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21 della legge del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza. Per il resto, le corrispondenti disposizioni dell’assicurazione per l’invalidità sono applicabili per analogia.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1981 1930).
- RS 831.20
Art. 5Convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari1
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali può concludere convenzioni con gli istituti per l’aiuto alla vecchiaia o con i fornitori di mezzi ausiliari per la consegna di mezzi ausiliari.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5765).
1 Per la procedura, gli articoli 65 a 79bis dell’ordinanza del 17 gennaio 19612 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) si applicano per analogia. La domanda deve essere indirizzata alla cassa di compensazione competente per il versamento della rendita di vecchiaia.
3 L’ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all’articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l’ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l’ufficio AI.5
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2007).
- RS 831.201
- Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 20 dic. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5765).
- RS 830.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3718).
- Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1249).
- Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, con effetto dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2007).
Art. 8Modificazione di un’altra ordinanza
- La mod. può essere consultata alla RU 1978 1387.
Art. 9Disposizioni finali
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.
- Abrogati dal n. I dell’O del DFI del 25 mag. 1992, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1249).