Législation

Ordinanza del 22 maggio 1996 sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile (Ordinanza sulla delega, ODSC)

ODSCRS 824.091In vigoreStato 01.01.201313 articoli

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  • RU 2009 1117in vigore il 01.04.2009
    modificato: art. 9
  • RU 2006 4705in vigore il 01.01.2007
    abrogato: art. 7, 12
  • RU 2003 4855in vigore il 01.01.2004
    abrogato: art. 4, 5, 6 · modificato: art. 12

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 79 della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (LSC), ordina:

Art. 1Oggetto

Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile.

La presente ordinanza disciplina il rapporto giuridico fra l’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile (organo d’esecuzione) e le persone e le istituzioni al di fuori dell’Amministrazione federale ai quali vengono delegati compiti esecutivi del servizio civile (terzi).

Art. 2Scopi

La delega di compiti esecutivi mira ad aumentare a lungo termine l’efficienza e l’efficacia complessive dell’esecuzione, a sfruttare gli effetti di sinergia, a ridurre i costi dell’esecuzione e a migliorare la qualità delle prestazioni fornite.

Art. 3Compiti esecutivi che non possono essere delegati

L’organo d’esecuzione non può delegare a terzi i compiti seguenti:

  1. a.

    …

  2. b.

    decisioni in merito all’esenzione, nonché al licenziamento e all’esclusione dal servizio civile (art. 11–13 LSC);

  3. c. e d. …
  4. e.

    decisioni in merito allo svolgimento di corsi d’introduzione dell’organo d’esecuzione e di corsi di formazione concernenti gli impieghi specifici nonché in merito all’obbligatorietà dei programmi d’insegnamento;

  5. f.

    la decisione in merito a provvedimenti disciplinari (art. 68 LSC);

  6. g.

    la presentazione di una denuncia alle autorità penali per violazione di un obbligo di servizio ai sensi degli articoli 72 a 76 LSC (art. 78 LSC).

Art. 4Requisiti

1

 L’organo d’esecuzione può delegare compiti esecutivi soltanto a persone e istituzioni che:

  1. a.

    hanno sede in Svizzera;

  2. b.

    offrono garanzia di un’ineccepibile esecuzione del servizio civile dal profilo tecnico e organizzativo;

  3. c.

    osservano il principio della parità salariale uomo-donna;

  4. d.

    rispettano il livello minimo salariale usuale nella località e nella professione;

  5. e.

    provano di aver concluso un’assicurazione che copra adeguatamente la loro responsabilità civile in base ai compiti loro affidati.

2

 …1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855).

Art. 5Contratto quadro

1

 L’organo d’esecuzione conclude con i terzi contratti quadro per una durata determinata, di regola per diversi anni.

2

 Il contratto quadro definisce i diritti e gli obblighi di entrambi i contraenti, in particolare il tipo e il genere dei compiti delegati a terzi, nonché i controlli e i rendiconti.

3

 … 1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855).

Art. 6Contratto annuo

1

 Sulla base del contratto quadro l’organo d’esecuzione conclude contratti annui con i terzi.

2

 I contratti annui contengono in particolare la descrizione dettagliata delle prestazioni che devono fornire i terzi, nonché il disciplinamento delle indennità.

3

 …1

4

 Se la durata del rapporto contrattuale non è superiore a un anno, al posto di un contratto quadro e di un contratto annuo l’organo d’esecuzione conclude con i terzi un unico contratto.

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855).

Art. 7Estensione delle competenze esecutive

1

 I terzi svolgono sotto la propria responsabilità i compiti loro affidati. Emanano le decisioni necessarie.

2

 Essi si attengono alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa.

3

 L’organo d’esecuzione riceve una copia di ogni decisione.

4

 …2

  1. RS 172.021
  2. Abrogato dal n. II 89 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 8Diritto di impartire istruzioni

1

 L’organo d’esecuzione può impartire ai terzi istruzioni generali, ma non disposizioni concernenti un singolo caso. Esso non interferisce nella gestione aziendale dei terzi.

2

 Può rinviare ai terzi i documenti sottopostigli dagli stessi, con il mandato di migliorarli.

Art. 9Indennità dei terzi

1

 L’organo d’esecuzione indennizza i terzi con importi forfettari o versando loro un salario in funzione del lavoro svolto (salario a cottimo).1

2

 Mette gratuitamente a disposizione dei terzi gli strumenti d’esecuzione e i mezzi ausiliari specifici del servizio civile, utilizzati dall’organo d’esecuzione stesso.

3

 La Confederazione può versare acconti e concedere anticipi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1117).

Art. 10Formazione gratuita

All’inizio del contratto l’organo d’esecuzione provvede ad offrire ai terzi una formazione gratuita per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

Art. 11Responsabilità

1

 Ai danni causati dai terzi o dai loro organi e dipendenti nello svolgimento dei compiti loro affidati si applicano le disposizioni della legge del 14 marzo 19581 sulla responsabilità.

2

 I danneggiati notificano le loro richieste all’organo d’esecuzione a destinazione del Dipartimento federale delle finanze.

  1. RS 170.32

Art. 12Composizione delle vertenze1

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

A richiesta di una Parte contraente, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca decide in merito alle vertenze fra i contraenti. …2

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855).
  2. Per. abrogato dal n. II 89 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1996.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2013. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).