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Ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

RS 822.116In vigoreStato 01.01.200713 articoli

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Indice
  1. Sezione 1: Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro1
  2. Sezione 2: Esigenze relative al perfezionamento professionale2–6
  3. Sezione 3: Esigenze relative alla formazione permanente7
  4. Sezione 4: Riconoscimento di corsi di perfezionamento professionale8–11
  5. Sezione 5: Disposizioni finali12–13

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni; visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro, ordina:

Sezione 1: Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro

Art. 1

1

 Sono considerati specialisti della sicurezza sul lavoro:

  1. a.

    i medici del lavoro che possiedono un diploma federale o un diploma estero riconosciuto di medico specialista nel settore della medicina del lavoro conformemente all’ordinanza del 17 ottobre 20011 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche.

  2. b.

    gli igienisti del lavoro che:

    1. 1.

      possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un’università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera,

    2. 2.

      dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa e

    3. 3.

      hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 4;

  3. c.

    gli ingegneri di sicurezza che:

    1. 1.

      possiedono un diploma tecnico o in scienze naturali rilasciato da un’università svizzera, da un politecnico federale o da una scuola tecnica superiore svizzera,

    2. 2.

      dimostrano di avere almeno due anni di pratica lavorativa,

    3. 3.

      hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 5;

  4. d.

    gli esperti nell’ambito della sicurezza che:

    1. 1.

      hanno acquisito una formazione professionale qualificata e specializzata nel settore considerato e possiedono un certificato o un diploma riconosciuti,

    2. 2.

      dimostrano di avere almeno tre anni di pratica lavorativa,

    3. 3.

      hanno acquisito un perfezionamento professionale nel campo della sicurezza sul lavoro conformemente all’articolo 6.

2

 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono seguire una formazione permanente appropriata, in particolare se sono impiegati in aziende che presentano rischi particolari (es. raffinerie, aziende che necessitano di una protezione contro le radiazioni, alcuni rami della chimica).

  1. [RU 2002 1189 1403, 2004 3869. RU 2007 4055 art. 16]. Vedi ora: l’O del 27 giu. 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (RS 811.112.0).

Sezione 2: Esigenze relative al perfezionamento professionale

Art. 2In generale

1

 Il perfezionamento professionale si prefigge di completare la formazione di base e l’esperienza professionale di cui all’articolo 1 mediante conoscenze specifiche in materia di prevenzione degli infortuni professionali e dei danni alla salute cagionati dal lavoro, garantendo in tal modo che gli specialisti della sicurezza sul lavoro possano adempiere i loro compiti.

2

 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono aver frequentato corsi di perfezionamento riconosciuti (art. 9).1

3

 Il perfezionamento professionale deve concludersi con un esame. Agli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno superato l’esame è rilasciato un certificato.

4

 Gli specialisti della sicurezza sul lavoro che hanno seguito il perfezionamento professionale all’estero devono frequentare un corso di introduzione alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sul lavoro.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 13 dell’O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1° giu. 2002 [RU 2002 1189].

Art. 31

  1. Abrogato dall’art. 13 dell’O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche [RU 2002 1189].

Art. 4Perfezionamento professionale degli igienisti del lavoro

1

 Il perfezionamento professionale degli igienisti del lavoro, di una durata complessiva di due anni, comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte teorica dura almeno 100 giorni.

2

 Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell’allegato 2.

Art. 5Perfezionamento professionale degli ingegneri di sicurezza

1

 Il perfezionamento professionale degli ingegneri di sicurezza dura almeno 35 giorni e comprende un lavoro pratico proprio all’attività di ingegnere di almeno cinque giorni e un esame finale.

2

 Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell’allegato 3.

Art. 6Perfezionamento professionale degli esperti nell’ambito della

1

 Il perfezionamento professionale degli esperti nell’ambito della sicurezza dura almeno 20 giorni.

2

 Le esigenze minime in materia di perfezionamento professionale sono definite nell’allegato 4.

Sezione 3: Esigenze relative alla formazione permanente

Art. 7

1

 La formazione permanente si prefigge di approfondire e di aggiornare sistematicamente le conoscenze specifiche degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

2

 La formazione permanente verte in particolare sui punti seguenti:

  1. a.

    conoscenza di innovazioni importanti;

  2. b.

    ampliamento e approfondimento delle conoscenze in settori scelti della pratica;

  3. c.

    scambio di esperienze con esperti e tra colleghi;

  4. d.

    studio di problemi di attualità, di programmi di azioni e di campagne.

Sezione 4: Riconoscimento di corsi di perfezionamento professionale

Art. 81

  1. Abrogato dall’art. 13 dell’O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche [RU 2002 1189].

Art. 9Riconoscimento dei corsi di perfezionamento professionale

1

 Le organizzazioni che intendono far riconoscere i corsi da esse istituiti come corsi di perfezionamento devono inoltrare una domanda scritta all’Ufficio federale della sanità pubblica1 (Ufficio federale).

2

 La domanda deve essere corredata dei documenti che indicano in particolare il piano degli studi, le materie d’esame secondo gli allegati, il regolamento d’esame e le qualifiche professionali degli insegnanti.

3

 L’Ufficio federale riconosce, d’intesa con la Segreteria di stato dell’economia (SECO)2, i corsi di perfezionamento professionale dopo aver sentito gli altri uffici federali interessati, la commissione di coordinamento conformemente all’articolo 85 della legge del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni e le associazioni di categoria degli specialisti della sicurezza sul lavoro.4

4

 L’Ufficio federale e il SECO esaminano periodicamente se i corsi di perfezionamento professionale adempiono costantemente le condizioni per il riconoscimento.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. RS 832.20
  4. Nuovo testo giusta l’art. 13 dell’O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1° giu. 2002 [RU 2002 1189].

Art. 10Elenco dei corsi di perfezionamento professionale riconosciuti1

L’Ufficio federale tiene un elenco pubblico dei corsi di perfezionamento professionale riconosciuti.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 13 dell’O del 17 ott. 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche, in vigore dal 1° giu. 2002 [RU 2002 1189].

Art. 11Rimedi giuridici1

I ricorsi contro le decisioni adottate dall’Ufficio federale secondo l’articolo 9 sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.

  1. Nuovo testo giusta il n. II 85 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12Disposizione transitoria

Un’esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell’ambito della sicurezza sul lavoro, acquisita prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, è considerata un perfezionamento professionale sufficiente.

Art. 13Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Allegati

  • materie insegnate
  • materie insegnate
  • della sicurezza: materie insegnate

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2007. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).