Législation

Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch)

OMacchRS 819.14In vigoreStato 20.01.20249 articoli

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Progetti di revisione che toccano OMacch, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

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4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Art. 1Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile

1

 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE1 (direttiva UE relativa alle macchine).2

2

 Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L’articolo 3 della stessa si applica per analogia.3


2bis

 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine e di cui all’articolo 3 punti 8−13 del regolamento (UE) 2019/10204 (regolamento UE sulla vigilanza del mercato). Si applicano inoltre le equivalenze terminologiche di cui all’allegato 1 numero 1.5

3

 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine e al regolamento UE sulla vigilanza del mercato, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.6

4

 Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20107 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).8

  1. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/33/UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
  2. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).
  3. Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).
  4. Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, versione della GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.
  5. Introdotto dall’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (RU 2016 5197). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
  7. RS 930.111
  8. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).

Art. 2Condizioni per l’immissione sul mercato1

1

 È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:

  1. a.

    quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l’integrità dei beni né l’ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine2 contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale;

  2. b.

    soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a–e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13; e

  3. c.

    un operatore economico secondo l’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato3 adempie gli obblighi di cui all’articolo 4a.4

equivale all’immissione sul mercato se quest’ultima non è avvenuta in precedenza.

3

 Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l’articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine.

  1. Nuova espr. giusta l’all. 3 n. II dell’O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
  3. Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2bis.
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).

Art. 3Norme tecniche

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l’allegato I della direttiva UE relativa alle macchine1.2

  1. Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).

Art. 4Organismi di valutazione della conformità

1

 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

  1. a.

    essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione;

  2. b.

    essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure

  3. c.

    essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

1bis

 Gli organismi di valutazione della conformità che effettuano valutazioni della conformità secondo il regolamento (UE) 2023/12302 (regolamento UE relativo alle macchine) devono essere accreditati ai sensi dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione nonché soddisfare le condizioni di cui all’articolo 30 del regolamento UE relativo alle macchine.3

2

 Gli organismi di valutazione della conformità informano l’autorità federale competente del relativo campo specifico se l’attestato d’esame del tipo o l’ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l’intervento dell’autorità competente.

  1. RS 946.512
  2. Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, versione della GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1.
  3. Introdotto dal n. I dell’O dell’8 nov. 2023, in vigore dal 20 gen. 2024 (RU 2023 663).

Art. 4aObblighi degli operatori economici1

Gli obblighi spettanti ai seguenti operatori economici derivano dalle disposizioni del regolamento UE sulla vigilanza del mercato2, fatte salve le disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine3:

  1. a.

    fabbricante: dall’articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine e dall’articolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato;

  2. b.

    mandatario: dall’articolo 5 della direttiva UE relativa alle macchine nonché dall’articolo 4 capoversi 3 e 4 e dall’articolo 5 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato;

  3. c.

    importatore, distributore e fornitore di servizi di logistica: dall’articolo 4 paragrafi 3 e 4 del regolamento UE sulla vigilanza del mercato.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).
  2. Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 2bis.
  3. Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.

Art. 5Sorveglianza del mercato1

1

 La sorveglianza del mercato è disciplinata negli articoli 20–28 OSPro2.3

2

 I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva UE relativa alle macchine4.5 I divieti o le limitazioni di immissione sul mercato o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
  2. RS 930.111
  3. Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
  4. Si veda la nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1.
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 feb. 2021, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2021 131).

Art. 6Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 7Periodo transitorio per apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo

Apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo con funzione di utensile possono ancora essere messi in circolazione fino al 29 giugno 2011 conformemente al diritto anteriore.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2009.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 20.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).